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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2952/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2952/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI SARIO MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASSA ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA DELLA BONIFICA 48/1 238 PESCARA presso il difensore avv. DI SARIO MARCO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. COLA RENATO, elettivamente domiciliata in Via De Bosis n. 3 60123 ANCONA presso il difensore avv. COLA RENATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Parte_2 C.F._2 ANTONIO e dell'avv. ALTAMURA SABRINA elettivamente domiciliata in P.ZZA SANTA GIUSTA, 5 67100 L'AQUILA presso il difensore avv. VALENTINI ANTONIO CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14.5.2025, nel termine concesso ex art. 189 cpc, le parti hanno così precisato le conclusioni:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità solidale della sig.ra Pt_2
e di nel decesso del minore
[...] Controparte_1 [...]
avvenuto in data 24.05.2014, condanni i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del Persona_1
danno da perdita del rapporto parentale d lei subito a causa del decesso del nipote, in linea retta,
, quantificato nella complessiva somma di € 156.907,20, oltre interessi e Persona_1 rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese da distrarre in favore dei difensori. ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice, per intervenuta prescrizione del CP_1
diritto e comunque per infondatezza della domanda.
pagina 1 di 8 ha chiesto il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione del diritto Parte_2
azionato e comunque per infondatezza della domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 1.9.2023 ha Parte_1
convenuto in giudizio e , Controparte_1 Parte_2
chiedendo che il Tribunale, accertata la responsabilità solidale della sig.ra e di Parte_2
nel decesso del nipote , nato il Controparte_1 Persona_1
07/07/2011 e deceduto il 24.05.2014, perché investito dal Treno Regionale n. 23686 proveniente da
Sulmona, condanni i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale da lei subito, quantificando il danno nella complessiva somma di € 156.907,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese da distrarre in favore dei difensori.
2. Con comparsa depositata il 13.9.2023 si è costituita contestando le avverse pretese e CP_1
chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attrice, per intervenuta prescrizione del diritto azionato e comunque per infondatezza della domanda.
3. Con comparsa depositata il 27.12.2023 si è costituita contestando le avverse Parte_2
pretese e chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attrice, per intervenuta prescrizione del diritto azionato e comunque per infondatezza della domanda.
4. All'udienza del 3.4.2024 ritenuto necessario, prima di assumere la prova articolata dalle parti, decidere con sentenza sulle eccezioni pregiudiziali formulate, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 14/05/2025, con assegnazione alle partii termini a ritroso previsti ex art. 189 cpc.
*****
A. Sulle modalità di computo della prescrizione del diritto azionato in giudizio dall'attrice
a.1 L'attrice, nonna paterna di nato il [...] e deceduto il 24.05.2014 (cfr Persona_1
certificati di nascita sub doc. 32) ha chiesto il risarcimento dei danni subiti iure proprio a seguito del decesso del nipote
In relazione all'eccepita prescrizione va evidenziato che risultano depositate le comunicazioni di messa in mora, effettuate dall'attrice nei confronti della convenuta R.F.I. il 22.7.2016, il 9.4.2019 ed il
19.12.2022 (cfr doc. 29, 30 e 31).
a.2 In relazione alla richiesta formulata nei confronti di , l'attrice ha depositato la Parte_2 sentenza, depositata il 29.11.2018, emessa dalla Corte d'Assiste d'Appello di L'Aquila e divenuta irrevocabile il 13.11.2019, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto in cassazione.
pagina 2 di 8 Con la sentenza sopra indicata è stata accertata la negligenza della convenuta , Parte_2
rispetto al dovere di controllo, cura e tutela nella vigilanza dei figli ( di quasi tre anni e Persona_1
di ventidue mesi) ai quali non era stato inibito di raggiungere i binari e di essere quindi esposti Per_2
ad una situazione di evidente pericolo.
Era stata quindi confermata la condanna della convenuta , in relazione al reato di abbandono Pt_2
di minore, sanzionato ex art. 591 cp, con riduzione della pena precedentemente inflitta, determinati in mesi otto di reclusione.
a.3 Al caso in esame è quindi applicabile l'art. 2947 comma III c.c., il quale prevede che, quando il fatto illecito integra una condotta penalmente rilevante, il diritto al risarcimento del danno si prescrive, nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna.
Sulla base della disciplina sopra richiamata, la prescrizione iniziava pertanto a decorrere il 13.11.2019, data di irrevocabilità della sentenza.
Accertato che l'atto di citazione è stato notificato a il 23.8.2023 e che la Parte_2 convenuta è stata ritenuta responsabile del reato p. e p dall'art. 591 cp che, per l'abbandono del minore da parte della madre, prevede la pena, nel massimo edittale in otto anni di reclusione, il termine di prescrizione del relativo diritto risarcitorio, determinato a norma dell'art. 2947 c.c., comma 3, calcolata ex art. 157 cp nella sua formulazione vigente alla data del fatto (otto anni) non era ancora decorso alla data di notifica dell'atto di citazione.
B. Sulla disciplina giuridica applicabile al caso di specie
Con riferimento alla dedotta responsabilità di va precisato che “nel settore delle strade ferrate, CP_1
l'esercizio dell'attività della p.a. deve sempre avvenire, quali che siano i mezzi tecnici da essa discrezionalmente scelti per il miglioramento del servizio, non solo nel pieno rispetto della norma primaria del "neminem laedere", ma anche nell'assoluta osservanza dell'art. 2 del regolamento di polizia ferroviaria r.d. 31 ottobre 1873 b. 1687, che impone all'amministrazione stessa l'obbligo specifico di prendere tutte le misure ed usare tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro. Pertanto, nel caso di danni subiti da terzi a causa dell'esercizio della ferrovia, il giudice del merito è tenuto ad una precisa indagine sull'idoneità dei mezzi adottati in attuazione dell'art. 2 citato (cfr Cass. civ. 8244/1991).
È stato di recente precisato che, “In tema di responsabilità, a carico del responsabile civile, da circolazione ferroviaria, da qualificarsi come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., al fine del superamento della presunzione di colpa posta a carico del soggetto gestore della rete ferroviaria, non
è sufficiente la semplice prova di avere adottato tutte le misure offerte dalla tecnica, ma è necessario
pagina 3 di 8 dimostrare di avere adottato tutte le cautele idonee ad evitare il prodursi del danno derivante da quella specifica attività, ivi comprese quelle organizzative e gestionali, imposte dalla prudenza e dalla diligenza. (Cassazione penale sez. IV, 02/12/2021, n.9001).
Va poi evidenziato che costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cc, non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 10/02/2003; Cassazione civile sez. III, 20/05/2016,
n.10422 e Corte App. Genova 836/2022).
Può quindi affermarsi che l'attività di circolazione ferroviaria, per i suoi stessi connotati intrinseci, presenta caratteri di rischio tali da poter essere considerata pericolosa, con conseguente applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 2050 c.c., a mente della quale “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati,
è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Trattasi all'evidenza di un'ipotesi di responsabilità aggravata, a fronte della quale l'onere dimostrativo degli elementi costitutivi della domanda non risulta ricadere su chi insta per il risarcimento del danno, gravando al contrario sul convenuto il peso della prova liberatoria.
C. Sull'utilizzabilità nel presente giudizio degli accertamenti svolti nel giudizio penale definito dalla Corte d'Assise D'Appello e nel giudizio civile iscritto al n. 250/2019 definito con sentenza n.
1440/2022 pubblicata il 03/11/2022 divenuta irrevocabile.
In relazione all'utilizzabilità, nel presente giudizio, degli accertamenti svolti nel giudizio penale e nel
Cont giudizio civile sopra indicato, promosso da e altri nei confronti di va Parte_2
precisato che il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, anche delle prove acquisite in altro procedimento civile o penale, a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio, al fine di farne oggetto di valutazione critica dei contendenti e stimolare la valutazione giudiziale su di essa.
Nell'ordinamento processualcivilistico manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, per cui è consentito al Giudice civile porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con altre risultanze del processo (cfr Cass. 07/05/2014, n. 9843; Cass.,
02/07/2010, n. 15714; Cass., 10/12/2004, n. 23132 e Cass. civ. 25 marzo 2004, n. 5965).
pagina 4 di 8 L'utilizzabilità delle prove è infatti categoria del solo rito penale, ignota al processo civile, regolato dal principio del libero convincimento, per cui il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria.
D. Sulla responsabilità di CP_1
Dall'esame dell'attività di indagine, posta alla base delle sentenze emesse dalla Corte d'Assile di Chieti
e dalla Corte d'Assiste d'Appello di L'Aquila, entrambe allegate dalle parti risulta che, in data
24.5.2014, il minore (nato il [...]) era rimasto vittima di un incidente mortale, Persona_1
verificatosi sulla linea ferroviaria, nei pressi della Stazione di Pescara San Marco, in prossimità del sottopasso situato in via Po.
Dalla ricostruzione non contestata dei fatti, risulta che , minore di tre anni, si trovava insieme Per_1
al fratello più piccolo , nato il [...], quindi all'epoca di 20 mesi, sui binari che erano stati Per_2
da loro raggiunti attraversando un vecchio tronchetto ferroviario dismesso, adiacente al cortile dell'abitazione familiare ed alle rotaie ancora in funzione.
I due bambini erano usciti utilizzando un varco, presente nel muro di cinta che separava il cortile di proprietà del sig. nonno dei citati minori, da un'area di proprietà di non Persona_3 CP_1
completamente chiuso da un frigorifero, ivi apposto dal sig. Persona_3
Come rilevato dalle autorità competenti, sopraggiunte nell'immediatezza del fatto, l'area ferroviaria inattiva non era recintata, essendo al contrario ricoperta di sterpaglie tra le quali era stato aperto un sentiero recante direttamente ai binari.
È altresì emerso che, nel corso degli anni (in particolare dal 1997) R.F.I. aveva segnalato alle competenti autorità la presenza di costruzioni abusive in prossimità della linea ferroviaria (manufatti in legno precari e provvisori realizzati dal sig. e adibiti a stalla) nonché di cavalli e Persona_3
animali di grossa taglia non custoditi.
Non contestata è la circostanza per cui in data 24.1.1998 si era verificato, pressoché sugli stessi luoghi di causa, l'investimento di un pony di proprietà del sig. (cfr doc. 12). Persona_3
Le circostanze di cui sopra non consentono di ritenere integrata la prova liberatoria posta in capo a considerato che la società era ben consapevole della possibilità che, dalle aree abitative CP_1
prospicenti e in particolar modo dalla proprietà del sig. potessero provenire intralci Persona_3
alla circolazione ferroviaria, considerate le segnalazioni relative alle costruzioni abusive (stalle e recinzioni, seppure precariamente costruite) ed il pregresso investimento del pony.
La prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno è esclusa in radice della evidente prevedibilità dell'evento e dalla circostanza che, solo in data successiva all'incidente nel quale aveva perso la vita aveva fatto costruire una recinzione metallica lungo la via Persona_1 CP_1
pagina 5 di 8 ferrata, sul lato ove si trova l'abitazione del Sig. a partire da detto immobile e Persona_3
procedendo in direzione della fermata San Marco, fino al cavalcavia ferroviario posto all'intersezione con Via Po e Via Alessandro Volta (cfr doc. 21).
E. Sul Concorso di colpa di Parte_2
Accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro mortale, dalla lettura delle sentenze CP_1
emesse dalla Corte d'Assiste di Chieti e dalla Corte d'Assiste d'Appello di L'Aquila, nei confronti della convenuta , emerge che la medesima, in violazione degli obblighi di vigilanza su di lei Pt_2
gravanti, anche alla luce della nota pericolosità dei luoghi, non aveva in alcun modo impedito ai figli minori di raggiungere i binari ed essere quindi esposti ad una situazione di evidente pericolo.
Considerato la gravità della condotta posta in essere dalla convenuta e l'entità delle conseguenze dannose, risulta equo porre a carico della convenuta il risarcimento del danno per la sola quota CP_1
del 50% del totale, rimanendo a carico della sig.ra la quota residua. Parte_2
F. Sul concorso di colpa di ex art.1227 c.c. Parte_1
Le convenute hanno eccepito la corresponsabilità dell'attrice, ex art. 1227 comma I c.c., evidenziando che la medesima, al momento del fatto, era a casa con la convenuta e, pur essendo Parte_2
al corrente della pericolosità dello stato dei luoghi, non si era preoccupata della prolungata assenza dei due nipoti (cfr sentenza Corte di Assise di Chieti (pag.6).
L'eccezione va rigettata, considerato che, al momento del fatto, era presente la madre del minore,
e che non è stata in alcun modo dimostrato che , prima di Parte_2 Persona_4
allontanarsi, fosse stato affidato alla nonna paterna, Parte_1
G. Sul danno da perdita del rapporto parentale invocato dall'attrice
g.1 In merito al danno in parola, la giurisprudenza ritiene che debba essere provato non solo il rapporto di parentela, ma anche la sussistenza di una relazione affettiva stretta, tale per cui sia possibile desumere che, dalla morte della vittima sia derivata, alla parte richiedente, una sofferenza interiore che ne ha causato un'alterazione nella vita, anche sotto il profilo relazionale.
Si tratta di un danno presunto, ma non in re ipsa, che può essere provato anche mediante presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa supporre la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del pregiudizio invocato, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria (Cass. civ. 25541/2022).
La prova dell'esistenza di un'effettiva frequentazione tra l'attrice ed il nucleo familiare, di cui faceva parte la vittima primaria, emerge dalla lettura della sentenza della Corte d'Assise di Chieti, nella quale si dà atto che, il giorno in cui si era verificato il tragico evento, l'attrice era nel cortile della comune pagina 6 di 8 abitazione, dove e giocavano, insieme all'altro fratello e dove era stata Persona_1 Per_2 Per_5
poi raggiunta dalla convenuta, prima che i due fratellini si allontanassero.
Trattasi di circostanza pacifica, ammessa dalla convenuta.
Considerato che la prova capitolata dall'attrice è finalizzata a dimostrare che il minore, , Persona_1
veniva portato quotidianamente dalla nonna paterna , con la quale si intratteneva Persona_6 almeno un'ora, mentre la convenuta ha chiesto di provare che viveva con i genitori ed i Persona_1
fratelli nell'abitazione posta al piano primo del fabbricato sito in Pescara, Via Salara Vecchia n. 107, che la prova capitolata dall'attrice può essere superata dalle sopra richiamate presunzioni, mentre la prova capitolata dalla convenuta non è idonea a dimostrare l'assenza di un legame affettivo tra nonna e nipote, si può ritenere provata la sussistenza di una sofferenza patita dall'attrice per la tragica morte del nipote.
Si può quindi procedere, sulla base delle tabelle di Milano, a determinare l'entità del risarcimento del danno spettante all'attrice a seguito della morte del nipote.
g.2 In applicazione delle Tabelle sopra menzionate, considerata l'età dell'attrice e quella della vittima al momento del sinistro (75 e 2 anni), valutato che la nonna viveva nello stesso stabile dove abitava anche il nipote (cfr certificati di residenza in atti) deve essere riconosciuta a la Parte_1 somma di € 127.350,00, senza alcuna personalizzazione, considerata la genericità delle argomentazioni addotte.
All'attrice compete altresì - anche d'ufficio - sulla somma a lei spettante a titolo di risarcimento del danno, l'equivalente del mancato tempestivo godimento degli importi a lei spettanti a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi
(ex multis SSUU 1712/95, Cass. civ. 608/2003; Cass. civ. 5671/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat
F.O.I., a decorrere dal 24.5.2014 (data nella quale si è verificata la morte del piccolo , con Per_1
conseguente consumazione da quella data in poi dei danni quivi ritenuti risarcibili) sino alla data odierna (Cass. civ. 5671/2010; Cass. civ. 18028/2010).
Sulle somme finali di cui sopra spetteranno dalla data odierna al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art.1282 c.c., in quanto somme convertitesi – con la presente liquidazione – in debito di valuta (ex multis Cass. civ. 11594/2004; Cass. civ. 9711/2004).
Accertata l'unicità del fatto dannoso, ai sensi dell'art. 2055 cc, R.F.I. e vanno Parte_2 condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'attrice.
pagina 7 di 8 Nei rapporti interni e sulla base di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2055 cc, la parte che avrà risarcito interamente il danno ha azione di regresso nei confronti dell'altra parte, tenuta al risarcimento in misura paritaria.
H. Sulle spese
Le spese legali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle convenute, tenute in solido al pagamento.
Spese parametrate al minimo considerato il numero delle parti, la natura documentale e la linearità della controversia.
Spese da distrarre in favore dei difensori antistatari e da ripartire, in misura paritaria, tra le convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2952/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'eccezione di prescrizione formulata dalle convenute, per le ragioni di cui in motivazione.
ACCERTATA la responsabilità concorrente e paritaria di e della sig.ra , nella causazione CP_1 Parte_2
del sinistro ferroviario occorso in data 24.5.2014 ai danni del minore Persona_1
NA
e , in solido tra loro, a versare all'attrice la somma di 127.350,00, oltre CP_1 Parte_2
accessori.
NA
e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice, che CP_1 Parte_2 liquida in € 786,00 per esborsi ed € 9.167,60 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Spese da distrarre in favore dei difensori antistatari e da ripartire, in misura paritaria, tra le convenute,
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2952/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI SARIO MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASSA ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA DELLA BONIFICA 48/1 238 PESCARA presso il difensore avv. DI SARIO MARCO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. COLA RENATO, elettivamente domiciliata in Via De Bosis n. 3 60123 ANCONA presso il difensore avv. COLA RENATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Parte_2 C.F._2 ANTONIO e dell'avv. ALTAMURA SABRINA elettivamente domiciliata in P.ZZA SANTA GIUSTA, 5 67100 L'AQUILA presso il difensore avv. VALENTINI ANTONIO CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14.5.2025, nel termine concesso ex art. 189 cpc, le parti hanno così precisato le conclusioni:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità solidale della sig.ra Pt_2
e di nel decesso del minore
[...] Controparte_1 [...]
avvenuto in data 24.05.2014, condanni i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del Persona_1
danno da perdita del rapporto parentale d lei subito a causa del decesso del nipote, in linea retta,
, quantificato nella complessiva somma di € 156.907,20, oltre interessi e Persona_1 rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese da distrarre in favore dei difensori. ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice, per intervenuta prescrizione del CP_1
diritto e comunque per infondatezza della domanda.
pagina 1 di 8 ha chiesto il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione del diritto Parte_2
azionato e comunque per infondatezza della domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 1.9.2023 ha Parte_1
convenuto in giudizio e , Controparte_1 Parte_2
chiedendo che il Tribunale, accertata la responsabilità solidale della sig.ra e di Parte_2
nel decesso del nipote , nato il Controparte_1 Persona_1
07/07/2011 e deceduto il 24.05.2014, perché investito dal Treno Regionale n. 23686 proveniente da
Sulmona, condanni i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale da lei subito, quantificando il danno nella complessiva somma di € 156.907,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese da distrarre in favore dei difensori.
2. Con comparsa depositata il 13.9.2023 si è costituita contestando le avverse pretese e CP_1
chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attrice, per intervenuta prescrizione del diritto azionato e comunque per infondatezza della domanda.
3. Con comparsa depositata il 27.12.2023 si è costituita contestando le avverse Parte_2
pretese e chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attrice, per intervenuta prescrizione del diritto azionato e comunque per infondatezza della domanda.
4. All'udienza del 3.4.2024 ritenuto necessario, prima di assumere la prova articolata dalle parti, decidere con sentenza sulle eccezioni pregiudiziali formulate, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 14/05/2025, con assegnazione alle partii termini a ritroso previsti ex art. 189 cpc.
*****
A. Sulle modalità di computo della prescrizione del diritto azionato in giudizio dall'attrice
a.1 L'attrice, nonna paterna di nato il [...] e deceduto il 24.05.2014 (cfr Persona_1
certificati di nascita sub doc. 32) ha chiesto il risarcimento dei danni subiti iure proprio a seguito del decesso del nipote
In relazione all'eccepita prescrizione va evidenziato che risultano depositate le comunicazioni di messa in mora, effettuate dall'attrice nei confronti della convenuta R.F.I. il 22.7.2016, il 9.4.2019 ed il
19.12.2022 (cfr doc. 29, 30 e 31).
a.2 In relazione alla richiesta formulata nei confronti di , l'attrice ha depositato la Parte_2 sentenza, depositata il 29.11.2018, emessa dalla Corte d'Assiste d'Appello di L'Aquila e divenuta irrevocabile il 13.11.2019, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto in cassazione.
pagina 2 di 8 Con la sentenza sopra indicata è stata accertata la negligenza della convenuta , Parte_2
rispetto al dovere di controllo, cura e tutela nella vigilanza dei figli ( di quasi tre anni e Persona_1
di ventidue mesi) ai quali non era stato inibito di raggiungere i binari e di essere quindi esposti Per_2
ad una situazione di evidente pericolo.
Era stata quindi confermata la condanna della convenuta , in relazione al reato di abbandono Pt_2
di minore, sanzionato ex art. 591 cp, con riduzione della pena precedentemente inflitta, determinati in mesi otto di reclusione.
a.3 Al caso in esame è quindi applicabile l'art. 2947 comma III c.c., il quale prevede che, quando il fatto illecito integra una condotta penalmente rilevante, il diritto al risarcimento del danno si prescrive, nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna.
Sulla base della disciplina sopra richiamata, la prescrizione iniziava pertanto a decorrere il 13.11.2019, data di irrevocabilità della sentenza.
Accertato che l'atto di citazione è stato notificato a il 23.8.2023 e che la Parte_2 convenuta è stata ritenuta responsabile del reato p. e p dall'art. 591 cp che, per l'abbandono del minore da parte della madre, prevede la pena, nel massimo edittale in otto anni di reclusione, il termine di prescrizione del relativo diritto risarcitorio, determinato a norma dell'art. 2947 c.c., comma 3, calcolata ex art. 157 cp nella sua formulazione vigente alla data del fatto (otto anni) non era ancora decorso alla data di notifica dell'atto di citazione.
B. Sulla disciplina giuridica applicabile al caso di specie
Con riferimento alla dedotta responsabilità di va precisato che “nel settore delle strade ferrate, CP_1
l'esercizio dell'attività della p.a. deve sempre avvenire, quali che siano i mezzi tecnici da essa discrezionalmente scelti per il miglioramento del servizio, non solo nel pieno rispetto della norma primaria del "neminem laedere", ma anche nell'assoluta osservanza dell'art. 2 del regolamento di polizia ferroviaria r.d. 31 ottobre 1873 b. 1687, che impone all'amministrazione stessa l'obbligo specifico di prendere tutte le misure ed usare tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro. Pertanto, nel caso di danni subiti da terzi a causa dell'esercizio della ferrovia, il giudice del merito è tenuto ad una precisa indagine sull'idoneità dei mezzi adottati in attuazione dell'art. 2 citato (cfr Cass. civ. 8244/1991).
È stato di recente precisato che, “In tema di responsabilità, a carico del responsabile civile, da circolazione ferroviaria, da qualificarsi come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., al fine del superamento della presunzione di colpa posta a carico del soggetto gestore della rete ferroviaria, non
è sufficiente la semplice prova di avere adottato tutte le misure offerte dalla tecnica, ma è necessario
pagina 3 di 8 dimostrare di avere adottato tutte le cautele idonee ad evitare il prodursi del danno derivante da quella specifica attività, ivi comprese quelle organizzative e gestionali, imposte dalla prudenza e dalla diligenza. (Cassazione penale sez. IV, 02/12/2021, n.9001).
Va poi evidenziato che costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cc, non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 10/02/2003; Cassazione civile sez. III, 20/05/2016,
n.10422 e Corte App. Genova 836/2022).
Può quindi affermarsi che l'attività di circolazione ferroviaria, per i suoi stessi connotati intrinseci, presenta caratteri di rischio tali da poter essere considerata pericolosa, con conseguente applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 2050 c.c., a mente della quale “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati,
è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Trattasi all'evidenza di un'ipotesi di responsabilità aggravata, a fronte della quale l'onere dimostrativo degli elementi costitutivi della domanda non risulta ricadere su chi insta per il risarcimento del danno, gravando al contrario sul convenuto il peso della prova liberatoria.
C. Sull'utilizzabilità nel presente giudizio degli accertamenti svolti nel giudizio penale definito dalla Corte d'Assise D'Appello e nel giudizio civile iscritto al n. 250/2019 definito con sentenza n.
1440/2022 pubblicata il 03/11/2022 divenuta irrevocabile.
In relazione all'utilizzabilità, nel presente giudizio, degli accertamenti svolti nel giudizio penale e nel
Cont giudizio civile sopra indicato, promosso da e altri nei confronti di va Parte_2
precisato che il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, anche delle prove acquisite in altro procedimento civile o penale, a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio, al fine di farne oggetto di valutazione critica dei contendenti e stimolare la valutazione giudiziale su di essa.
Nell'ordinamento processualcivilistico manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, per cui è consentito al Giudice civile porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con altre risultanze del processo (cfr Cass. 07/05/2014, n. 9843; Cass.,
02/07/2010, n. 15714; Cass., 10/12/2004, n. 23132 e Cass. civ. 25 marzo 2004, n. 5965).
pagina 4 di 8 L'utilizzabilità delle prove è infatti categoria del solo rito penale, ignota al processo civile, regolato dal principio del libero convincimento, per cui il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria.
D. Sulla responsabilità di CP_1
Dall'esame dell'attività di indagine, posta alla base delle sentenze emesse dalla Corte d'Assile di Chieti
e dalla Corte d'Assiste d'Appello di L'Aquila, entrambe allegate dalle parti risulta che, in data
24.5.2014, il minore (nato il [...]) era rimasto vittima di un incidente mortale, Persona_1
verificatosi sulla linea ferroviaria, nei pressi della Stazione di Pescara San Marco, in prossimità del sottopasso situato in via Po.
Dalla ricostruzione non contestata dei fatti, risulta che , minore di tre anni, si trovava insieme Per_1
al fratello più piccolo , nato il [...], quindi all'epoca di 20 mesi, sui binari che erano stati Per_2
da loro raggiunti attraversando un vecchio tronchetto ferroviario dismesso, adiacente al cortile dell'abitazione familiare ed alle rotaie ancora in funzione.
I due bambini erano usciti utilizzando un varco, presente nel muro di cinta che separava il cortile di proprietà del sig. nonno dei citati minori, da un'area di proprietà di non Persona_3 CP_1
completamente chiuso da un frigorifero, ivi apposto dal sig. Persona_3
Come rilevato dalle autorità competenti, sopraggiunte nell'immediatezza del fatto, l'area ferroviaria inattiva non era recintata, essendo al contrario ricoperta di sterpaglie tra le quali era stato aperto un sentiero recante direttamente ai binari.
È altresì emerso che, nel corso degli anni (in particolare dal 1997) R.F.I. aveva segnalato alle competenti autorità la presenza di costruzioni abusive in prossimità della linea ferroviaria (manufatti in legno precari e provvisori realizzati dal sig. e adibiti a stalla) nonché di cavalli e Persona_3
animali di grossa taglia non custoditi.
Non contestata è la circostanza per cui in data 24.1.1998 si era verificato, pressoché sugli stessi luoghi di causa, l'investimento di un pony di proprietà del sig. (cfr doc. 12). Persona_3
Le circostanze di cui sopra non consentono di ritenere integrata la prova liberatoria posta in capo a considerato che la società era ben consapevole della possibilità che, dalle aree abitative CP_1
prospicenti e in particolar modo dalla proprietà del sig. potessero provenire intralci Persona_3
alla circolazione ferroviaria, considerate le segnalazioni relative alle costruzioni abusive (stalle e recinzioni, seppure precariamente costruite) ed il pregresso investimento del pony.
La prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno è esclusa in radice della evidente prevedibilità dell'evento e dalla circostanza che, solo in data successiva all'incidente nel quale aveva perso la vita aveva fatto costruire una recinzione metallica lungo la via Persona_1 CP_1
pagina 5 di 8 ferrata, sul lato ove si trova l'abitazione del Sig. a partire da detto immobile e Persona_3
procedendo in direzione della fermata San Marco, fino al cavalcavia ferroviario posto all'intersezione con Via Po e Via Alessandro Volta (cfr doc. 21).
E. Sul Concorso di colpa di Parte_2
Accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro mortale, dalla lettura delle sentenze CP_1
emesse dalla Corte d'Assiste di Chieti e dalla Corte d'Assiste d'Appello di L'Aquila, nei confronti della convenuta , emerge che la medesima, in violazione degli obblighi di vigilanza su di lei Pt_2
gravanti, anche alla luce della nota pericolosità dei luoghi, non aveva in alcun modo impedito ai figli minori di raggiungere i binari ed essere quindi esposti ad una situazione di evidente pericolo.
Considerato la gravità della condotta posta in essere dalla convenuta e l'entità delle conseguenze dannose, risulta equo porre a carico della convenuta il risarcimento del danno per la sola quota CP_1
del 50% del totale, rimanendo a carico della sig.ra la quota residua. Parte_2
F. Sul concorso di colpa di ex art.1227 c.c. Parte_1
Le convenute hanno eccepito la corresponsabilità dell'attrice, ex art. 1227 comma I c.c., evidenziando che la medesima, al momento del fatto, era a casa con la convenuta e, pur essendo Parte_2
al corrente della pericolosità dello stato dei luoghi, non si era preoccupata della prolungata assenza dei due nipoti (cfr sentenza Corte di Assise di Chieti (pag.6).
L'eccezione va rigettata, considerato che, al momento del fatto, era presente la madre del minore,
e che non è stata in alcun modo dimostrato che , prima di Parte_2 Persona_4
allontanarsi, fosse stato affidato alla nonna paterna, Parte_1
G. Sul danno da perdita del rapporto parentale invocato dall'attrice
g.1 In merito al danno in parola, la giurisprudenza ritiene che debba essere provato non solo il rapporto di parentela, ma anche la sussistenza di una relazione affettiva stretta, tale per cui sia possibile desumere che, dalla morte della vittima sia derivata, alla parte richiedente, una sofferenza interiore che ne ha causato un'alterazione nella vita, anche sotto il profilo relazionale.
Si tratta di un danno presunto, ma non in re ipsa, che può essere provato anche mediante presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa supporre la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del pregiudizio invocato, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria (Cass. civ. 25541/2022).
La prova dell'esistenza di un'effettiva frequentazione tra l'attrice ed il nucleo familiare, di cui faceva parte la vittima primaria, emerge dalla lettura della sentenza della Corte d'Assise di Chieti, nella quale si dà atto che, il giorno in cui si era verificato il tragico evento, l'attrice era nel cortile della comune pagina 6 di 8 abitazione, dove e giocavano, insieme all'altro fratello e dove era stata Persona_1 Per_2 Per_5
poi raggiunta dalla convenuta, prima che i due fratellini si allontanassero.
Trattasi di circostanza pacifica, ammessa dalla convenuta.
Considerato che la prova capitolata dall'attrice è finalizzata a dimostrare che il minore, , Persona_1
veniva portato quotidianamente dalla nonna paterna , con la quale si intratteneva Persona_6 almeno un'ora, mentre la convenuta ha chiesto di provare che viveva con i genitori ed i Persona_1
fratelli nell'abitazione posta al piano primo del fabbricato sito in Pescara, Via Salara Vecchia n. 107, che la prova capitolata dall'attrice può essere superata dalle sopra richiamate presunzioni, mentre la prova capitolata dalla convenuta non è idonea a dimostrare l'assenza di un legame affettivo tra nonna e nipote, si può ritenere provata la sussistenza di una sofferenza patita dall'attrice per la tragica morte del nipote.
Si può quindi procedere, sulla base delle tabelle di Milano, a determinare l'entità del risarcimento del danno spettante all'attrice a seguito della morte del nipote.
g.2 In applicazione delle Tabelle sopra menzionate, considerata l'età dell'attrice e quella della vittima al momento del sinistro (75 e 2 anni), valutato che la nonna viveva nello stesso stabile dove abitava anche il nipote (cfr certificati di residenza in atti) deve essere riconosciuta a la Parte_1 somma di € 127.350,00, senza alcuna personalizzazione, considerata la genericità delle argomentazioni addotte.
All'attrice compete altresì - anche d'ufficio - sulla somma a lei spettante a titolo di risarcimento del danno, l'equivalente del mancato tempestivo godimento degli importi a lei spettanti a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi
(ex multis SSUU 1712/95, Cass. civ. 608/2003; Cass. civ. 5671/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat
F.O.I., a decorrere dal 24.5.2014 (data nella quale si è verificata la morte del piccolo , con Per_1
conseguente consumazione da quella data in poi dei danni quivi ritenuti risarcibili) sino alla data odierna (Cass. civ. 5671/2010; Cass. civ. 18028/2010).
Sulle somme finali di cui sopra spetteranno dalla data odierna al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art.1282 c.c., in quanto somme convertitesi – con la presente liquidazione – in debito di valuta (ex multis Cass. civ. 11594/2004; Cass. civ. 9711/2004).
Accertata l'unicità del fatto dannoso, ai sensi dell'art. 2055 cc, R.F.I. e vanno Parte_2 condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'attrice.
pagina 7 di 8 Nei rapporti interni e sulla base di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2055 cc, la parte che avrà risarcito interamente il danno ha azione di regresso nei confronti dell'altra parte, tenuta al risarcimento in misura paritaria.
H. Sulle spese
Le spese legali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle convenute, tenute in solido al pagamento.
Spese parametrate al minimo considerato il numero delle parti, la natura documentale e la linearità della controversia.
Spese da distrarre in favore dei difensori antistatari e da ripartire, in misura paritaria, tra le convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2952/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'eccezione di prescrizione formulata dalle convenute, per le ragioni di cui in motivazione.
ACCERTATA la responsabilità concorrente e paritaria di e della sig.ra , nella causazione CP_1 Parte_2
del sinistro ferroviario occorso in data 24.5.2014 ai danni del minore Persona_1
NA
e , in solido tra loro, a versare all'attrice la somma di 127.350,00, oltre CP_1 Parte_2
accessori.
NA
e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice, che CP_1 Parte_2 liquida in € 786,00 per esborsi ed € 9.167,60 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Spese da distrarre in favore dei difensori antistatari e da ripartire, in misura paritaria, tra le convenute,
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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