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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/11/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4543/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/09/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI NICOLETTA
E
CIRO EL TO ) rappresentato e difeso, per mandato C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BISI ALESSANDRO
CON L'INTERTO EL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE ELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... I procuratori delle parti, riportandosi alle domande e conclusioni formulate nell'atto introduttivo RILEVANO che nel ricorso introduttivo è stato erroneamente indicato che il bene immobile oggetto di cessione (sito in Suzzara (MN) in via C. Zavattini n. CM e come meglio descritto nel Rogito di compravendita stilato dal notaio dott. con studio in Suzzara in data 3 luglio 2008 al n° 81.192 di Persona_1
Rep.) è in comunione legale dei beni.
CHIEDONO pertanto che venga specificato nell'emanando provvedimento che trattasi, per entrambi i coniugi, di bene personale. I procuratori delle parti chiedono l'accoglimento delle sottoesposte CONCLUSIONI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e DE EN Ciro, con Parte_1 sentenza parziale, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. Disporre in conformità delle volontà delle parti le quali, al fine di definire i rapporti patrimoniali connessi al vincolo coniugale, concordano quanto segue:
• il sig. DE EN Ciro, rinunciando alla proprietà, si impegna a cedere senza corrispettivo alcuno alla sig.ra che accetta, la quota di sua spettanza e Parte_1 pari a ½ della casa di civile abitazione e degli arredi che la compongono, sita in Suzzara
(MN) in via C. Zavattini numero 17 distinta al NCEU del Comune di Suzzara Fg.64 mappali 282 sub.14-283, cat. A/2 e fg.282 sub.13, cat. C/6, e come meglio descritto nel
Rogito di compravendita stilato dal notaio dott. con studio in Suzzara in Persona_1 data 3 luglio 2008 al n° 81.192 di Rep.
• Accollo, da parte della sig.ra del mutuo residuo dalla data di Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso, con impegno alla stipula notarile, entro e non oltre il
31.12.2024, a cura e spese della sig.ra Resta inteso che eventuali Parte_1 detrazioni fiscali connesse al mutuo di cui sopra spetteranno di diritto alla sig.ra Pt_1
a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
• Quanto al finanziamento Compass disporre l'impegno ed obbligo per la sig.ra Pt_1 di versare puntualmente l'intero importo relativo alla rata mensile e contestuale impegno ed obbligo in capo al sig. DE EN di rimborsare entro la fine del mese la somma di € 250,00,con decorrenza alla sottoscrizione della presente;
va precisato che qualora il sig.
DE EN ometta il versamento di cui sopra la sig.ra senza alcun preavviso sarà Pt_1 autorizzata a procedere con esecuzione coattiva del credito con pignoramento presso il datore di lavoro.
• Quanto al finanziamento AGOS Ducato S.p.a. disporre l'impegno ed obbligo per il sig. DE EN di versare puntualmente l'intero importo relativo alla rata mensile.
• L'autovettura Opel Karl targata FJ597ZA intestata alla sig.ra , rimarrà nella Pt_1 sua piena disponibilità e proprietà, con rinuncia da parte del sig. DE EN a qualsiasi diritto o pretesa su tale bene.
• L'autovettura Opel Mokka targata FH260HE e lo scooter KO 550 targato FB98289 intestati al sig. DE EN rimarranno nella sua piena disponibilità e proprietà, con rinuncia da parte della sig.ra a qualsiasi diritto o pretesa su tali beni;
lo scooter Pt_1 potrà essere prelevato dalla casa familiare direttamente dal sig. DE EN, previo accordo tramite i due difensori.
• I coniugi riconoscono che tutti i beni comuni familiari sono stati divisi secondo volontà congiunta dei medesimi e di aver completamente definito ogni loro rapporto economico con reciproca soddisfazione, rinunciando reciprocamente ad ogni e qualsivoglia pretesa in merito.
3. Dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e per tale motivo non sono reciprocamente tenuti ad alcun obbligo di mantenimento.
4. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art 3 comma terzo Legge 1°dicembre 1970 n.898.
5. Dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art 3 della legge
1° dicembre 1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e DE EN Ciro, come risulta dal certificato di matrimonio Atto n. Parte_1
31 parte II Serie A - anno 2009 registro Atti di Matrimonio del Comune di Orta Nova (FG) ordinando all'Ufficiale dello Stato civile le dovute trascrizioni.
6. Le spese legali si intendono compensate fra le parti. ...(omissis)...”.
RAGIONI ELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ORTA
NOVA (FG) in data 25/07/2009 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 31, Parte II, Serie A, Anno 2009) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto che il bene immobile oggetto di cessione (sito in Suzzara (MN) in via C.
Zavattini n. CM e come meglio descritto nel Rogito di compravendita stilato dal notaio dott. con studio in Suzzara in data 3 luglio 2008 al n° 81.192 di Rep.) è da Persona_1 considerarsi, per entrambi i coniugi, bene personale.
4) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ORTA NOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
7) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
17/10/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4543/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/09/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI NICOLETTA
E
CIRO EL TO ) rappresentato e difeso, per mandato C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BISI ALESSANDRO
CON L'INTERTO EL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE ELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... I procuratori delle parti, riportandosi alle domande e conclusioni formulate nell'atto introduttivo RILEVANO che nel ricorso introduttivo è stato erroneamente indicato che il bene immobile oggetto di cessione (sito in Suzzara (MN) in via C. Zavattini n. CM e come meglio descritto nel Rogito di compravendita stilato dal notaio dott. con studio in Suzzara in data 3 luglio 2008 al n° 81.192 di Persona_1
Rep.) è in comunione legale dei beni.
CHIEDONO pertanto che venga specificato nell'emanando provvedimento che trattasi, per entrambi i coniugi, di bene personale. I procuratori delle parti chiedono l'accoglimento delle sottoesposte CONCLUSIONI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e DE EN Ciro, con Parte_1 sentenza parziale, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. Disporre in conformità delle volontà delle parti le quali, al fine di definire i rapporti patrimoniali connessi al vincolo coniugale, concordano quanto segue:
• il sig. DE EN Ciro, rinunciando alla proprietà, si impegna a cedere senza corrispettivo alcuno alla sig.ra che accetta, la quota di sua spettanza e Parte_1 pari a ½ della casa di civile abitazione e degli arredi che la compongono, sita in Suzzara
(MN) in via C. Zavattini numero 17 distinta al NCEU del Comune di Suzzara Fg.64 mappali 282 sub.14-283, cat. A/2 e fg.282 sub.13, cat. C/6, e come meglio descritto nel
Rogito di compravendita stilato dal notaio dott. con studio in Suzzara in Persona_1 data 3 luglio 2008 al n° 81.192 di Rep.
• Accollo, da parte della sig.ra del mutuo residuo dalla data di Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso, con impegno alla stipula notarile, entro e non oltre il
31.12.2024, a cura e spese della sig.ra Resta inteso che eventuali Parte_1 detrazioni fiscali connesse al mutuo di cui sopra spetteranno di diritto alla sig.ra Pt_1
a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
• Quanto al finanziamento Compass disporre l'impegno ed obbligo per la sig.ra Pt_1 di versare puntualmente l'intero importo relativo alla rata mensile e contestuale impegno ed obbligo in capo al sig. DE EN di rimborsare entro la fine del mese la somma di € 250,00,con decorrenza alla sottoscrizione della presente;
va precisato che qualora il sig.
DE EN ometta il versamento di cui sopra la sig.ra senza alcun preavviso sarà Pt_1 autorizzata a procedere con esecuzione coattiva del credito con pignoramento presso il datore di lavoro.
• Quanto al finanziamento AGOS Ducato S.p.a. disporre l'impegno ed obbligo per il sig. DE EN di versare puntualmente l'intero importo relativo alla rata mensile.
• L'autovettura Opel Karl targata FJ597ZA intestata alla sig.ra , rimarrà nella Pt_1 sua piena disponibilità e proprietà, con rinuncia da parte del sig. DE EN a qualsiasi diritto o pretesa su tale bene.
• L'autovettura Opel Mokka targata FH260HE e lo scooter KO 550 targato FB98289 intestati al sig. DE EN rimarranno nella sua piena disponibilità e proprietà, con rinuncia da parte della sig.ra a qualsiasi diritto o pretesa su tali beni;
lo scooter Pt_1 potrà essere prelevato dalla casa familiare direttamente dal sig. DE EN, previo accordo tramite i due difensori.
• I coniugi riconoscono che tutti i beni comuni familiari sono stati divisi secondo volontà congiunta dei medesimi e di aver completamente definito ogni loro rapporto economico con reciproca soddisfazione, rinunciando reciprocamente ad ogni e qualsivoglia pretesa in merito.
3. Dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e per tale motivo non sono reciprocamente tenuti ad alcun obbligo di mantenimento.
4. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art 3 comma terzo Legge 1°dicembre 1970 n.898.
5. Dichiarare, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art 3 della legge
1° dicembre 1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e DE EN Ciro, come risulta dal certificato di matrimonio Atto n. Parte_1
31 parte II Serie A - anno 2009 registro Atti di Matrimonio del Comune di Orta Nova (FG) ordinando all'Ufficiale dello Stato civile le dovute trascrizioni.
6. Le spese legali si intendono compensate fra le parti. ...(omissis)...”.
RAGIONI ELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ORTA
NOVA (FG) in data 25/07/2009 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 31, Parte II, Serie A, Anno 2009) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto che il bene immobile oggetto di cessione (sito in Suzzara (MN) in via C.
Zavattini n. CM e come meglio descritto nel Rogito di compravendita stilato dal notaio dott. con studio in Suzzara in data 3 luglio 2008 al n° 81.192 di Rep.) è da Persona_1 considerarsi, per entrambi i coniugi, bene personale.
4) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ORTA NOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
7) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
17/10/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca