Sentenza 20 luglio 1974
Massime • 3
Nell'Assicurazione della responsabilita civile, se l'assicuratore ha reagito alla denuncia del sinistro disattendendola col negare in radice l'Obbligo di prestare la garanzia e mostrando cosi il suo totale disinteresse rispetto al sinistro medesimo, l'inequivoca volonta di non adempiere, in tal modo manifestata, comporta, da un lato, la esenzione dell'assicurato da ogni Onere di comunicazione della richiesta del terzo danneggiato e, dall'altro, costituendo in mora l'assicuratore rispetto alla situazione d'Obbligo insorta con l'avveramento del sinistro (art 1219, secondo comma, cod civ), pone l'assicurato medesimo nella condizione di dover esperire un'Azione di condanna diretta ad ottenere l'effettiva prestazione, cui si oppone l'ostacolo giuridico della Mancanza di certezza, liquidita ed esigibilita del credito. Pertanto, in tal caso, la prescrizione non decorre se non dal momento in cui puo essere giudizialmente richiesto l'adempimento dell'effettiva prestazione dell'assicuratore (art 2935 cod civ). ( V 2321'63, mass n 263567).*
Nell'Assicurazione della responsabilita civile, la prestazione dello assicuratore e preordinata al fine di tenere indenne l'assicurato (fornendogli i mezzi o pagando direttamente al terzo) di quanto questi deve pagare in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione (art 1917 cod civ). il diritto dell'assicurato a pretendere la garanzia ed il correlativo Obbligo dell'assicuratore di prestarla, sorti al momento del verificarsi dell'evento dannoso, divengono attuali e concreti al momento in cui si verifica la minaccia al patrimonio dell'assicurato per effetto della manifestata intenzione del terzo di essere risarcito del danno subito in conseguenza di un fatto previsto nel contratto. ( V 2332'71, mass n 353206).*
Nell'Assicurazione della responsabilita civile, secondo il sistema della legge, il diritto dell'assicurato si considera prescritto col decorso di un anno dalla data della pretesa, giudiziale o stragiudiziale, del danneggiato se l'assicuratore non abbia avuto notizia di tale pretesa; ma se tale notizia egli ha avuto (anche se l'assicurato non gli ha comunicato la richiesta del danneggiato), la prescrizione non corre fin tanto che non si sia formato il giudicato sulla pretesa del danneggiato ovvero si sia prescritto il diritto di costui. ( V 1978'62, mass n 253100).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/1974, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1974 |
Testo completo
Nell'Assicurazione della responsabilita civile, la prestazione dello assicuratore e preordinata al fine di tenere indenne l'assicurato (fornendogli i mezzi o pagando direttamente al terzo) di quanto questi deve pagare in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione (art 1917 cod civ). il diritto dell'assicurato a pretendere la garanzia ed il correlativo Obbligo dell'assicuratore di prestarla, sorti al momento del verificarsi dell'evento dannoso, divengono attuali e concreti al momento in cui si verifica la minaccia al patrimonio dell'assicurato per effetto della manifestata intenzione del terzo di essere risarcito del danno subito in conseguenza di un fatto previsto nel contratto. ( V 2332'71, mass n 353206).*