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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO: inquadramento REPUBBLICA ITALIANA
– differenze retributive
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 4.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE NON DEFINITIVA
nella causa n. 356/2023 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PUGGIOLI LAURA come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. PIZZOFERRATO ALBERTO, per procura come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: inquadramento – differenze retributive
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 01/08/2023 conveniva in giudizio Parte_1 deducendo di aver lavorato alle sue Controparte_2 dipendenze, quale operaia inquadrata al Livello B1 del CCNL Cooperative sociali, con mansioni di addetto alla conduzione di centri di raccolta differenziata - dapprima con contratto a termine, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato - dal mese di luglio 2019 al mese di luglio 2022.
Specificava che la propria attività era quella di ausiliario degli addetti di CP_3 ai centri di raccolta gestiti da quale
[...] Controparte_4 azienda appaltatrice dei servizi esternalizzati dalla prima e forniva descrizione delle sue mansioni. Il personale di cui ella prestava assistenza era inquadrato al CP_3
1 livello 3, posizione parametrale B del CCNL, Area impianti e laboratori del CCNL
Federambiente/Utilitalia.
Evidenziava che il proprio inquadramento contrattuale comportava una paga base minima pari ad € 1.2050,81 (rectius: 1.250,81), mentre per le medesime mansioni l'inquadramento al livello 2 posizione parametrale B del CCNL applicato da CP_3 era prevista una retribuzione mensile era sensibilmente più alta, pari ad €
[...]
1.623,17.
Sosteneva, in punto di diritto, che in virtù delle specifiche mansioni svolte, la avrebbe dovuto applicare al suo rapporto di lavoro il CCNL CP_1
Federambiente/Utilitalia in luogo del CCNL Cooperative sociali, il cui ambito di applicazione è più generico e non strettamente inerente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta dalla stessa ricorrente.
Soggiungeva che detto obbligo derivava dal fatto che , ai sensi dell'art. 8 CP_3 lett. A) co. 1, lett. d) del CCNL Federambiente, doveva imporre alle imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti l'applicazione di uno dei CCNL specifici del settore stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
Lo stesso capitolato di appalto (artt. 6 e 8) nonché la normativa in materia di appalti pubblici (artt. 30, comma 4 e 105 c. 9 D. Lgs. 18.04.16 n. 50) recavano disposizioni che, ai fini dell'individuazione del trattamento economico e normativo da applicare al personale, richiamano il contratto collettivo “di riferimento”, ossia quello “strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
Sosteneva altresì che, essendo una lavoratrice normodotata, non poteva essere invocato, ai fini dell'applicazione del CCNL Coop. Soc., l'art. 8 lett. B) del
CCNL Utilitalia, che prevede la possibilità di escludere, entro certi limiti percentuali,
l'impiego della sopracitata clausola di cui all'art. 8, lett A) comma 1 lett. d) del medesimo CCNL, in quanto la clausola derogatoria si riferisce esclusivamente al personale svantaggiato.
Con la conseguenza che l'omessa applicazione del CCNL Utilitalia, in violazione delle sopracitate disposizioni, aveva fatto sorgere a suo favore un autonomo diritto soggettivo, se non all'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria, quantomeno al trattamento minimo previsto dal suddetto contratto di categoria, pena la violazione dell'art. 36 Cost.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare
e dichiarare che la ricorrente per quanto considerato in fatto e in diritto nel ricorso,
2 in considerazione del tipo di attività svolta ed il settore di attività espletato in favore di dal momento dell'assunzione e fino al momento Controparte_1 della risoluzione del rapporto di lavoro ( luglio 2019-luglio 2022) e/o per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia abbia diritto al riconoscimento di una retribuzione secondo il CCNL con inquadramento livello 2b Controparte_5 area impianti e laboratori e/o con diverso inquadramento e/o livello come sarà ritenuto di giustizia e, conseguentemente, riconoscere il diritto della ricorrente a percepire differenze retributive per il periodo di lavoro espletato pari ad € 16.384,61 lordi e/o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla regolarizzazione contributiva relativa;
- accertare e dichiarare che al rapporto di lavoro instaurato tra la ricorrente e
[...]
è applicabile a livello di trattamento retributivo il CCNL Controparte_1
Federambiente/Utilitalia e, agli effetti, condannare la resistente a riconoscere il diritto al ricorrente a percepire la retribuzione secondo il CCNL Federambiente/Utilitalia secondo il giusto inquadramento di legge, così come riconosciuto ed accertato in corso di causa. Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge.”
2. Con memoria di costituzione depositata il 3.1.2024 si costituiva in giudizio
[...]
contestando le difese di parte ricorrente. Controparte_1
In punto di fatto, la datrice di lavoro precisava che la veva svolto Pt_1 le mansioni per cui era stata contrattualmente assunta solamente dal 01.07.2019 al
01.11.2020, quando lavorava presso i centri di raccolta di , mentre dal 2.11.2020 CP_3 al 10.10.2021 era stata posta in cassa integrazione e/o FIS a causa della pandemia;
dal 11.10.2021 al 1.7.2022 la ricorrente era poi rimasta in malattia, sebbene le fosse stato chiesto di riprendere l'attività lavorativa;
dal 2.7.2022 era infine rimasta assente ingiustificata, dal che era scaturito il licenziamento per giusta causa con cessazione del rapporto il 28.7.2022.
Contestava la ricostruzione delle mansioni di parte ricorrente, deducendo che le attività di quest'ultima erano limitate all'accoglienza degli utenti e al loro indirizzamento per il corretto conferimento dei rifiuti, con la conseguenza che la non godeva di alcuna autonomia decisionale, né aveva le competenze Pt_1 tecniche specifiche nella gestione impiantistica dei rifiuti che sono invece previste per i lavoratori inquadrati al livello 2B del CCNL Federambiente/Utilitalia.
In punto di diritto, ribadiva la legittimità dell'applicazione del CCNL Coop.
Sociali in virtù dei seguenti presupposti: la società è una cooperativa sociale di tipo
3 B regolarmente iscritta alle centrali cooperative firmatarie del CCNL stesso;
la CP_1
ha, espressamente, tra le attività facenti parte del suo oggetto sociale, lo
[...] svolgimento dell'attività di gestione rifiuti: il CCNL de quo, ai sensi dell'art. 1, si applica a tutto il personale in forza alle cooperative senza alcuna distinzione tra lavoratori normodotati e lavoratori svantaggiati;
il CCNL Coop. Sociali è applicabile
"a tutti i diversi tipi di attività - artigianali, industriali, agricole, commerciali e di servizi - che le cooperative sociali possono svolgere", ivi compresi, dunque, lo smistamento dei rifiuti ed i servizi ambientali;
il capitolato d'appalto non imponeva l'applicazione del CCNL Federambiente/Utilitalia; il contratto individuale di lavoro della sig.ra revedeva espressamente l'applicazione del CCNL Cooperative Sociali. Pt_1
Soggiungeva che la giurisprudenza amministrativa aveva stabilito che la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nella libertà dell'imprenditore, purché il CCNL sia sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sicché l'imposizione alle cooperative sociali di un CCNL diverso da quello di settore è illegittimo, in quanto lesivo dei principi di libertà sindacale, autonomia contrattuale e concorrenza.
Deduceva quindi come non vi fossero preclusioni nel qualificare il CCNL cooperative sociali - quale contratto nazionale “maggiormente” rappresentativo nella categoria delle cooperative sociali e c.d. “multisettoriale” - come contratto collettivo del settore della raccolta dei rifiuti, essendovi peraltro, nel caso di specie, connessione tra l'attività oggetto dell'appalto e l'ambito di applicazione del CCNL indicato dall'impresa appaltatrice.
Eccepiva che la ricorrente non aveva dato prova dell'inadeguatezza della retribuzione, limitandosi a chiedere genericamente l'applicazione dei minimi retributivi del CCNL FISE Federambiente-Utilitalia.
Contestava infine la quantificazione delle differenze retributive offerta da controparte, ritenendola erronea per eccesso, per errori di attribuzione di livello e di calcolo.
In punto di fatto, specificava che nessuna somma aggiuntiva era dovuta per il periodo successivo ad ottobre 2020, in quanto la Lavoratrice successivamente a tale data non aveva più svolto alcuna effettiva attività lavorativa.
Concludeva pertanto come segue: “Nel merito, In via principale: rigettare tutte le domande, di qualsiasi natura e specie, proposte dalla sig.ra Parte_1 nei confronti de' in quanto Controparte_6 infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto. In via
4 subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice dovesse ritenere applicabile il CCNL FISE Federambiente-Utilitalia secondo la prospettazione della ricorrente e, conseguentemente, in accoglimento della domanda proposta, condannare la Società stessa al pagamento di differenze retributive, si chiede in ogni caso di accertare e dichiarare che: a) la sig.ra on ha prestato attività Pt_1 lavorativa successivamente all'ottobre 2020 e che, per l'effetto, nulla le è dovuto per il periodo successivo a tale data e conseguentemente ridurre l'importo dovuto a titolo di supposte differenze retributive nella somma pari ad € 5.524,27 o in quella diversa ritenuta di giustizia;
b) in via ulteriormente subordinata, ridurre l'importo eventualmente riconosciuto alla ricorrente per i motivi tutti esposti nel presente atto difensivo, nella somma pari ad € 10.686,24 oppure in quella diversa ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.”
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 16.10.2024, il tentativo di conciliazione – avente ad oggetto la proposta di corresponsione alla ricorrente della minor somma di € 5.524,27 oltre ad un contributo alle spese – dava esito negativo, stante la mancata adesione di parte resistente.
L'istruttoria della causa è consistita nell'esame dei testi indotti dalle parti.
Al termine della prova orale, parte ricorrente insisteva per l'ammissione della CTU contabile mentre parte convenuta si opponeva;
la causa veniva poi rinviata, per la discussione e la decisione, all'udienza del 04.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, tempestivamente depositate dalle parti costituite, le quali, in seguito alle risultanze istruttorie, ribadivano le rispettive difese e conclusioni (sia nel merito che in via istruttoria), contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto.
4. Ai fini della decisione, occorre anzitutto esaminare l'attività lavorativa in concreto svolta dalla ricorrente.
Secondo il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale (C.S.A.) applicato all'appalto, avente ad oggetto l'assistenza nei centri comunali di raccolta (doc. 8 e
18 conv.), il personale della cooperativa addetto ai Centri Comunali di Raccolta
(C.D.R.) doveva:
“assistere l'operatore della Committente nelle seguenti attività, secondo le indicazione e le direttive impartite dal proprio datore di lavoro:
a) Accettazione dei rifiuti conferiti dai cittadini e utenze assimilate;
5 b) Regolamentazione dei flussi in entrata;
c) Verifica dell'adeguatezza degli stoccaggi;
d) Gestione della corretta differenziazione dei rifiuti;
e) Pulizia e spazzamento dell'area;
f) Movimentazioni carichi/rifiuti;
g) Raccolta e pulizia dei rifiuti abbandonati all'esterno dell'area;
h) Aiuto ai cittadini nel conferimento dei rifiuti nel contenitore apposito;
i) Assistenza nella distribuzione dei kit e sacchi per la raccolta domiciliare porta a porta, nelle giornate dedicate.
Il collaboratore esterno deve inoltre prestare i seguenti servizi extra gestionali in forma diretta:
j) Sfalcio erba per tutto il perimetro interno dell'area, con materiale ed attrezzatura
a carico dell'Appaltatore”.
L'istruttoria espletata consente di affermare che la ricorrente ha effettivamente svolto buona parte di tali compiti.
Infatti, il teste operatore addetto al CDR alle dipendenze Testimone_1 di che ha lavorato con ha dichiarato che la CP_3 Parte_1 dipendente della lavorava a supporto dell'operatore ecologico di CP_6
, facendo le sue stesse mansioni, e cioè: accogliere gli utenti e controllare che CP_3 fossero abilitati all'uso del servizio, fornire loro indicazioni su dove conferire i rifiuti, controllo visivo sui rifiuti in arrivo e circa la loro conformità alla normativa specifica, attività di pesatura (solo in una prima fase), pulizia e mantenimento del CDR in condizioni decorose, sorvegliare le strutture ed attrezzatture dell'isola ecologica.
Il teste ha precisato che l'addetta della cooperativa non poteva però interloquire direttamente con il superiore gerarchico di , né poteva fare CP_3 segnalazioni a relativamente ai problemi del servizio. CP_3
Tale attività, secondo quanto si apprende dai documenti prodotti e dalla deposizione della Responsabile del personale di , è CP_1 Parte_2 stata regolarmente svolta dall'inizio del rapporto (1.7.2019 – doc. 2 conv.) sino ad ottobre 2020; successivamente la lavoratrice è stata posta in cassa integrazione/FIS, lavorando solo saltuariamente (come da LUL da novembre 2020 a ottobre 2021 – doc. 11 conv.); successivamente, posta nelle condizioni di riprendere il lavoro presso una diversa stazione appaltante, ha dapprima chiesto una settimana di ferie, per poi entrare in malattia dal 18.10.2021 sino al 1.7.2022 (doc. 15 conv.); a seguito della
6 cessazione della malattia la ricorrente è poi risultata assente ingiustificata a partire dal 2.7.2022, tanto da essere licenziata per giusta causa con lettera del 26.7.2022
(doc. 17 conv.).
Va altresì precisato che la ricorrente non è lavoratrice svantaggiata ed è normodotata, pur prevedendo il C.S.A. un numero minimo di 6 persone svantaggiate che dovevano essere impiegate nell'esecuzione del contratto per tutto il periodo di validità del medesimo (si v. l'art. 9 del capitolato).
5. Con riferimento alle declaratorie professionali dei due contratti collettivi oggetto di giudizio, va premesso che la ricorrente è stata inizialmente inquadrata nella categoria A livello 1 del CCNL per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (doc. 2 ric.). Il contratto di lavoro stipulato il 26.6.2019 prevede infatti il livello A1 e non il livello B1, come indicato nel ricorso introduttivo.
Va però osservato che nelle buste paga risulta per tutta la durata del rapporto un diverso inquadramento e cioè il livello B1, che prevede appunto, il minimo contrattuale conglobato pari ad € 1.250,81, riportato nei prospetti paga (poi progressivamente aumentato). Sicché deve ritenersi questo l'inquadramento ricevuto di fatto dalla lavoratrice con il relativo trattamento retributivo.
Secondo l'art. 47 del CCNL Cooperative Sociali, appartengono alla categoria
A: “le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite”.
Nello specifico, rientrano nella posizione A1 (ex 1° livello): “Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o”.
Appartengono invece alla categoria B: “le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite e l'utilizzo di attrezzature, automezzi e la gestione di materiali e/o beni”.
Rientrano nella posizione B1 (ex 3° livello): “Operaia/o qualificata/o anche all'utilizzo di strumentazione e macchinari, manutentore, conducente con patente B/C di mezzi ed automezzi, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente
7 domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o dell'accoglienza non formata/o, facilitatore linguistico altrimenti definito non formato”.
Il trattamento cui aspira la ricorrente si riferisce invece al CCNL
Federambiente/Utilitalia, applicato da ai propri dipendenti, il quale all'art. 15 CP_3 prevede l'Area Impianti e Laboratori, nella quale rientra “il personale che è addetto alle attività di manutenzione degli impianti e delle reti. Per impianti si intendono strutture fisse o mobili e relative reti, per il trattamento, smaltimento e mobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio:
termovalorizzatori, gassificatori, impianti a biomasse, termoutilizzatori con o senza recupero energetico;
discariche per rifiuti pericolosi e non, anche con impianti di recupero energetico;
impianti di selezione e cernita differenziata dei rifiuti;
impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti;
impianti di produzione CDR; piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi tossici e nocivi;
piattaforme ecologiche;
impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
impianti di potabilizzazione, desalinizzazione depurazione, trattamento dei fanghi;
reti fognarie;
ecc.”.
Rientrano nel 2° livello professionale: “Operai comuni che, oltre a svolgere mansione di cui alla declaratoria del primo livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature.
Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B.
Profili esemplificativi:
- addetto agli impianti di selezione differenziata dei rifiuti;
ecc.;
- addetto, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di identificazione, ammissibilità
e rilievo quali-quantitativo dei rifiuti, accettazione dei documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti”.
Dal confronto tra le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente e le declaratorie sopra richiamate emerge che l'attività della lavoratrice si attaglia pienamente allo specifico profilo professionale previsto a titolo esemplificativo nel livello B2 del CCNL Federambiente che è contratto specifico per il settore (dato non in discussione nel presente procedimento). Non così per il CCNL Cooperative sociali, che non contiene alcun riferimento allo specifico settore dell'attività della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti né alle attività dell'addetto al centro di raccolta.
6. Ciò posto, il CCNL Federambiente impone, all'art. 8 lett. A) comma 1 lett. d) che, nel caso di esternalizzazioni da effettuarsi mediante appalto o altre forme di affidamento, o mediante costituzione di apposite società o di affidamento da parte dell'Ente pubblico, che i relativi contratti tra la stazione appaltante e l'azienda
8 appaltatrice devono prevedere l'”obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti l'applicazione di uno dei due CCNL dei servizi ambientali specifici del settore stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, ivi compresa, in caso di passaggio di gestione,
l'applicazione dell'art. 6 secondo le modalità previste”.
Sempre l'art. 8 prevede alla lettera B), comma 6, una specifica deroga a tale obbligo nel caso di occupazione nell'appalto di personale svantaggiato (inserito in progetti di inserimento sociale lavorativo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) e art. 4 della L. n. 381/1991). La disposizione contrattuale prevede infatti che “Il personale svantaggiato individuato dal comma 2, può essere escluso dall'applicazione della clausola prevista dall'art. 8, comma 1, lett. d) del presente CCNL, per una quota complessiva e non superiore al 5% avendo a riferimento l'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'articolo 3,comma 1,lett. a) del presente CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferenza dei rifiuti, successivamente alle procedure previste dai commi 3,4 e 5. Resta comunque l'obbligo per le cooperative sociali, di cui all'art. 1, lett. b) della legge381 /91, di assicurare ai propri soci e dipendenti le condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste da un CCNL stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative”.
L'obbligo di cui all'art. 8 lett. A) comma 1 lett. d), previsto per il caso di esternalizzazioni del servizio rientra evidentemente nella fattispecie del contratto a favore di terzo, individuato nel prestatore di lavoro, di cui all'art. 1411 c.c.
Ebbene, nel caso in esame la disciplina appena richiamata non può ritenersi direttamente vincolante per la cooperativa convenuta, posto che la stessa non applica il CCNL Federambiente, bensì il CCNL Cooperative Sociali del 16 dicembre
2011 e successive modifiche e rinnovi, che è il contratto leader del settore cooperativo, essendo stato sottoscritto dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative (fatto che non è in contestazione tra le parti) ed essendo aderente a , una delle centrali cooperative CP_1 Pt_3 firmatarie del CCNL.
Dal tenore letterale della clausola di cui all'art. 8 lett. A) comma 1 lett. d) si evince infatti che l'obbligo è condizionato dall'inserimento della clausola sociale nel capitolato speciale di appalto, senza il quale la disposizione contrattuale non può divenire vincolante per l'appaltatrice.
Nel caso in esame il capitolato speciale (doc. 8 conv.) non prevede alcun richiamo al CCNL Federambiente, ma, come osservato dalla parte convenuta, al contrario, per quanto riguarda il trattamento retributivo, viene espressamente richiamato, all'art. 8, il CCNL applicato dall'appaltatrice: “L'Appaltatore dovrà 9 tassativamente garantire la retribuzione delle risorse umane utilizzate nel corso dell'appalto, provvedendo al rispetto dei minimi salariali previsti dal proprio C.C.N.L. di riferimento; parziale deroga a tale previsione si applicherà nei casi e secondo le modalità previsti dal successivo articolo 9. Il mancato rispetto di tali previsioni in sede di esecuzione sarà considerato un inadempimento grave”.
Nell'art. 9 del capitolato viene poi espressamente affermato che “In caso di avvicendamento di imprese nella gestione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa subentrante è tenuta ad osservare le disposizioni previste dal proprio C.C.N.L. di riferimento: al fine di fornire ai Concorrenti maggiori informazioni utili alla valutazione delle condizioni dell'appalto, si precisa che l'attuale Impresa affidataria dei servizi in oggetto applica il C.C.N.L. Cooperative Sociali e il C.C.N.L. Cooperative e Consorzi Agricoli”.
Non v'è dubbio pertanto che in relazione a tale appalto non fosse stata espressamente prevista l'applicazione del CCNL Federambiente.
Resta quindi da chiedersi se l'obbligo invocato dalla parte ricorrente possa discendere da altra fonte normativa di natura non negoziale.
7. Con specifico riferimento alle società cooperative, opera la disposizione di cui all'art. 7 comma 4 D.L. n. 248/2007, in forza del quale “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile
2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”. Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 51/2015) e la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 4951 del 20/02/2019, Rv. 653019 - 01) il trattamento economico previsto dai CCNL sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali opera come parametro esterno ed indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost.
La norma si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso
(come ha osservato Consulta). Senonché essa si rivela non risolutiva nel caso in esame, poiché al rapporto possono essere in astratto applicati plurimi contratti stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative nella categoria, ivi compreso quello delle Cooperative Sociali applicato dalla convenuta.
8. Era altresì in vigore, all'epoca dei fatti, la disposizione di cui all'art. 30 comma
4 D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui: “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale
10 in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
Nonché l'art. 105 comma 9, il quale dispone che: “L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni…”. Anche
l'art. 50, nel richiamare le c.d. clausole sociali volte a salvaguardare la stabilità occupazionale del personale impiegato, da inserire nei bandi di gara, prevede
“l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Detta norma - a differenza dell'art. 36 L. n. 300/1970, che presuppone, nel prevedere la clausola sociale di equo trattamento dei lavoratori nel caso di appalto di opere pubbliche, che essa debba essere inserita nel capitolato di appalto - dispone l'immediata e diretta applicabilità a carico dell'appaltatore dell'obbligo di applicare il contratto collettivo di settore comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale.
Non solo: la disposizione in esame prevede espressamente che il contratto da applicare risponda non solo al requisito soggettivo dell'individuazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ma anche a quello oggettivo della “stretta connessione con l'attività oggetto di appalto” (cfr. Tribunale di
Ravenna sent. n. 114/2022 del 7.6.2022).
Come ha già osservato la Suprema Corte in merito all'art. 7 comma 4 D.L. n.
248/2007, “19. Il fatto che nel tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario minimo Con legale, suggerito dall' come politica per garantire una "giusta retribuzione" (ed oggetto dell'art. 1, comma 7, lett. g) delle legge delega n. 183 del 2014, in questa parte rimasta inattuata) oppure, come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva.
20. L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39
Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma
l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. n. 51 del
2015)” (cfr. Cass. Sez. L., 20/02/2019, n. 4951, Rv. 653019 – 01).
Tali osservazioni si attagliano anche alla norma di cui all'art. 30 comma 4 D. Lgs.
n. 50/2016 (successivamente abrogato dal D. Lgs. 31.3.2023 n. 36, ma applicabile
11 all'appalto in oggetto) di talché non può fondatamente sostenersi un contrasto con i principi del pluralismo e della libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost. e della libera iniziativa economica privata sancita dall'art. 41 Cost. (cfr. in tal senso Tribunale di
Rimini sent. n. 24/2019 del 9.4.2019).
Dunque, alla luce della diretta operatività di tale disposizione normativa, appare in primo luogo irrilevante la circostanza secondo cui la cooperativa convenuta aderisca a Legacoop, centrale cooperativa firmataria del CCNL
Cooperative Sociali.
Altrettanto irrilevante il fatto che i contratti individuali di lavoro sottoscritti con la parte ricorrente rinviino espressamente al CCNL Cooperative Sociali.
Non convince, altresì, il concetto secondo cui il CCNL Cooperative Sociali sia
“multisettoriale” e, dunque, applicabile anche al settore della gestione dei rifiuti.
Basta leggere l'ambito di applicazione previsto all'art. 1 del contratto collettivo per comprendere come esso non presenti all'evidenza alcuna “stretta connessione con l'attività oggetto di appalto”. Ed anzi, è lo stesso articolo a prevedere espressamente che la cooperativa può, a sua scelta, decidere di “applicare il CCNL di riferimento del settore di attività svolta”, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti previsti dal contratto collettivo sulle persone svantaggiate (di cui all'art. 2), con ciò implicitamente riconoscendo che l'ampia e generica previsione di svolgimento di “attività produttive diverse” possa rendere più opportuna o necessaria l'applicazione del CCNL di riferimento di quel determinato settore produttivo.
Si riporta per completezza il testo dell'articolo 1 in commento per la parte qui di interesse:
“Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali che:
a. svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;
b. svolgono interventi, gestiscono servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;
c. hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
d. svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi.
12 A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:
- servizi educativi per la prima infanzia e servizi di continuità educativa 0/6;
- comunità alloggio per minori;
- centri di informazione e di orientamento;
- centri di aggregazione giovanili;
- servizi di animazione territoriali;
- servizi educativi e di integrazione scolastica;
- centri di accoglienza e integrazione sociale;
- comunità terapeutiche per persone tossicodipendenti;
- comunità alloggio per persone disabili;
- centri diurni e di accoglienza per persone disabili;
- servizi di assistenza domiciliare;
- centri diurni per anziani ed anziane;
- gestione di strutture protette;
- attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse, di cui alla precedente lettera d), finalizzate all'impiego di persone svantaggiate;
- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali;
- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
- gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti.
Per le attività di cui al punto d) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente CCNL”.
Alla luce di quanto sin qui rilevato in merito al CCNL applicato, appare superflua la circostanza che lo Statuto della Cooperativa convenuta presenti un ampio oggetto sociale, che si estende a svariati ambiti di attività, tra i quali rientra espressamente lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti (doc. 1 bis conv.).
Quanto al Parere dell'ANAC AG 15/2011 del 6 luglio 2011, invocato dalla convenuta a sostegno della libertà imprenditoriale nella scelta del CCNL da applicare, ci si riporta a quanto già osservato dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 187/2021 del 11.3.2021, nella quale ha condivisibilmente osservato che esso contiene l'inciso che, rispetto al singolo appalto, il contratto collettivo debba essere “coerente con l'oggetto del contratto”, cosicché “non ha pregio invocare
l'astratta applicabilità di un contratto collettivo a tutti i settori commerciali quando poi la disciplina di tale contratto non prevede le specifiche attività e connessi caratterizzati profili professionali implicati dall'oggetto dell'appalto, non attagliandosi quindi allo specifico settore”.
9. Se ne deve concludere che, in considerazione delle mansioni in concreto svolte dalla parte ricorrente (v. paragrafi 4 e 5), sussiste il diritto al trattamento economico complessivo di cui al livello 2B Area impianti e laboratori CCNL
Federambiente/Utilitalia, anche in ragione del fatto che la lavoratrice non rientra nella categoria del personale svantaggiato né è risultato che essa fosse affiancata a personale appartenente a detta categoria. 13 Il che comporta il suo diritto a percepire le differenze retributive maturate nei confronti di Controparte_2
Si evidenzia che per tutta la durata del rapporto (doc. 2 e 3 conv.) le mansioni della ricorrente sono sempre state quelle di “addetto alla conduzione del centro di raccolta differenziata”, sicché non si vede per quale ragione il trattamento economico debba esserle riconosciuto solo per il periodo di lavoro effettivo, essendo le sospensioni dell'attività lavorativa per cassa integrazione/FIS e malattia, come pure le assenze per ferie e quelle ingiustificate, eventi che si inscrivono pur sempre all'interno di un rapporto di lavoro sorto e proseguito nell'ambito dello stesso appalto e, comunque, per lo svolgimento di un unico tipo di attività, tanto che - come ha documentato la cooperativa - la ricorrente aveva partecipato anche ad un corso teorico pratico per addetti ai centri di raccolta rifiuti svoltosi nel mese di ottobre 2021
(doc. 13).
Pertanto la causa dev'essere proseguita per la quantificazione delle spettanze retributive, mediane espletamento di CTU contabile (come da separata ordinanza istruttoria), avendo parte convenuta espressamente contestato la corretta quantificazione della pretesa avversaria, producendo conteggi alternativi (doc. 21).
10. Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il giudice, NON definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto di a percepire il trattamento Parte_1 economico complessivo previsto dal CCNL Federambiente/Utilitalia, livello 2B, Area impianti e laboratori, per tutta la durata del rapporto di lavoro dal 1.7.2019 al
28.7.2022;
2) per l'effetto, dichiara il diritto della lavoratrice a percepire le differenze retributive ancora dovute, detratto quanto già riscosso;
3) dispone la rimessione della causa in istruttoria per l'ulteriore corso;
4) spese di lite in sede di sentenza definitiva.
Così deciso in Ferrara il 09/03/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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