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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/10/2025, n. 27267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27267 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5861/2023 R.G. proposto da: PORTO TURISTICO DI ROMA S.R.L. A SOCIO UNICO, con l’avvocato NI EP ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE con l’avvocato ROSSI DOMENICO ([...]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede in ROMA n. 3461/2022 depositata il 26/07/2022. Civile Sent. Sez. 5 Num. 27267 Anno 2025 Presidente: LA GI MA Relatore: BE IO Data pubblicazione: 12/10/2025 2 di 8 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2025 dal Consigliere IO BE. Udita la requisitoria del Procuratore Generale e uditi altresì i difensori presenti. FATTI DI CAUSA 1. La Porto Turistico di Roma S.r.l. a socio unico ha proposto ricorso contro l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2011, n. 621, con cui Roma Capitale ha contestato il mancato pagamento dell’imposta su alcune unità immobiliari. La società ha lamentato l’illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 51, comma 3-bis del D.lgs. 159/2011, sostenendo di non essere soggetto passivo in quanto assoggettata a misure di prevenzione a seguito del sequestro del capitale sociale disposto il 19 luglio 2016. Ha inoltre eccepito la violazione dell’art. 12, comma 5, del D.lgs. 472/1997, ritenendo che le sanzioni dovessero essere calcolate con cumulo giuridico, essendo stati notificati sei avvisi relativi ad annualità comprese tra il 2011 e il 2016. Ha prodotto una relazione tecnica sulla propria situazione catastale e documentazione attestante la cessione a terzi del diritto di superficie. Roma Capitale non si è costituita nel giudizio di primo grado. 2. La CTP di Roma, con sentenza n. 21115/44/2018 del 19 dicembre 2018, ha accolto parzialmente il ricorso e ha compensato le spese. 3. Roma Capitale ha proposto appello, ritenendo illegittima la sentenza nella parte relativa all’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, invocando invece il cumulo materiale per evitare disparità di trattamento tra contribuenti. 4. La Porto Turistico si è costituita in appello, ha controdedotto alle affermazioni di Roma Capitale e ha proposto appello incidentale, ribadendo l’illegittimità dell’avviso per violazione dell’art. 51, comma 3-bis D.lgs. 159/2011, e per carenza del presupposto d’imposta. Ha 3 di 8 sostenuto che la sospensione dei tributi prevista dalla norma non fosse esclusa dal fatto che l’annualità accertata fosse anteriore al sequestro. 5. La CTR del Lazio, con sentenza n. 3461/09/2022 depositata il 26 luglio 2022, ha rigettato sia l’appello principale di Roma Capitale sia quello incidentale della Porto Turistico e ha compensato le spese di lite. 6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 3 motivi, cui ha resistito con controricorso Roma Capitale. 7. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. 8. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa e copia di documenti già prodotti nel corso del giudizio di merito ed agli atti del fascicolo. 9. In udienza le parti e il P.G. hanno concluso come da verbale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, co. 3-bis, 52, 57, 58 e 59, D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. “Codice delle leggi antimafia”) e degli artt. 104-bis, disp. att. c.p.p. e 321 c.p.p., atteso che: l’amministrazione finanziaria non può esigere imposte su beni immobili sottoposti a sequestro o confisca, come nel caso di specie, in cui il patrimonio immobiliare della società Porto Turistico è stato sequestrato ex art. 321 e ss. c.p.p. dal Tribunale di Roma il 22 luglio 2015, nell’ambito di un procedimento penale, rendendo inapplicabili le pretese tributarie verso la società, sicché la procedura di accertamento avviata da Roma Capitale contrasterebbe con gli artt. 52, 57, 58 e 59 D.Lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia), che disciplinano i diritti dei terzi sui beni sequestrati. 1.1. La censura è infondata. 1.2. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di appello, l’avviso riguarda un credito maturato in periodo di imposta 4 di 8 (2011) precedente a quello delle misure di prevenzione patrimoniale del sequestro, cui i beni sono stati assoggettati solo successivamente, a partire dal 2016. Inoltre, il comma 3 bis dell’art. 51 D.Lgs. n. 159 del 2011 - il quale dispone che “3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.” – è stato introdotto solo a partire dal 1 gennaio 2013. 1.3. La giurisprudenza ha chiarito, sul punto, esprimendosi in materia di ICI (ma con principio estendibile all’IMU) che nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 51, comma 3 bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, il destinatario del provvedimento di sequestro civile, giudiziario o amministrativo, di un bene immobile rimane soggetto passivo di imposta finché non sopravvenga il decreto di confisca o l'esecuzione della demolizione del bene, che, fino a quel momento, rimane nella sua disponibilità, diretta o indiretta (Cass. 02/12/2020, n. 27491 (Rv. 659814 - 01)). 1.4. Nel caso di specie, sino al decreto di trasferimento l’immobile è perciò riferibile al concessionario, sul quale grava l’onere di imposta. Il passaggio della titolarità passiva si ha solo al successivo momento della confisca, che determina l’effetto traslativo dell’immobile. Atteso che per espressa ammissione del ricorrente nel caso di specie vi era stato solo un sequestro nell’anno di imposta, non può perciò ritenersi che sia cessata la titolarità passiva di imposta. 1.5. Alla luce di tali diverse argomentazioni la doglianza è infondata. 5 di 8 2. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., parte ricorrente contesta la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, atteso che la C.T.R. per il Lazio si sarebbe limitata ad affermare che alla luce della norma in materia di soggettività passiva ai fini Ici/Imu, «correttamente è stato individuato nella Porto Turistico di Roma s.r.l. il soggetto passivo dell’imposta in questione», senza tuttavia dar conto delle argomentazioni delle parti. 2.1. Anche tale censura è infondata. 2.2. La presente fattispecie, la risposta argomentativa della CTR è pienamente comprensibile, in quanto la ricostruzione della fattispecie e le considerazioni in fatto e in diritto costituiscono un iter logico rispetto al quale il riferimento in analisi costituisce solo la conclusione. Pur essendosi espressa in termini sintetici, non corrisponde al vero che la CTR si sia limitata ad affermare apoditticamente che il soggetto passivo era stato correttamente individuato: la affermazione è la conclusione della lettura della norma, come prospettata nelle righe che precedono. 2.3. La censura va rigettata. 3. Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 2, e 2, D.Lgs. n. 504 del 1992 e degli artt. 2 e 5, co. 1 e 3, del Regolamento Ici di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 6/7 luglio 2011: il diritto nascente in capo alla società Porto Turistico, per effetto della concessione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve essere assimilato ad un diritto reale su cosa altrui, ed in particolare al diritto di superficie, sicché deve ammettersi la facoltà della concessionaria di compiere atti dispositivi dei diritti derivanti dalla concessione stessa o vantati sui beni realizzati sull’area demaniale. Nella fattispecie, la A.T.I., mediante la sottoscrizione di una serie di atti di cessione ha 6 di 8 trasferito a terzi la proprietà superficiaria e/o il diritto di utilizzo della quasi totalità dei beni facenti parte del porto stesso ed a seguito di tali atti di cessione la soggettività passiva ai fini dell’IMU su detti immobili grava sui terzi cessionari e non più sulla Porto Turistico. 3.1. Ad avviso della controricorrente, ai fini IMU/ICI, in caso di concessione su aree demaniali, il concessionario rimane sempre il soggetto passivo dell’imposta. Pertanto, il giudice d’appello avrebbe correttamente individuato la società Porto Turistico come soggetto tenuto al pagamento dell’ICI, rendendo infondato il motivo del ricorso contro la sentenza. 3.2. Il motivo va respinto. 3.3. Va preliminarmente osservato che il precedente citato (Cass. 11006/2025, inerente un campo aviatorio) era del tutto peculiare, e, come tale, non può ritenersi estendibile in via generale. 3.4. Va invece rilevato, quanto alla presente fattispecie, che la esistenza della concessione costituisce ex se il presupposto per l’imposizione che, per legge, viene radicato in capo al concessionario, in virtù della sola esistenza della concessione. In assenza di revoca o annullamento della concessione, difatti, la legge prevede che il soggetto su cui grava l’imposta è il concessionario. Testualmente, l’art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sancisce: “3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario".” L’articolo 18 della legge 388/2000, integrando il decreto legislativo 504/1992, ha quindi voluto chiarire che l’imposta ricade ex lege sul concessionario, senza possibilità di traslarla su altri soggetti. Ciò significa che il solo fatto della esistenza della concessione costituisce il presupposto dell’imposizione: il concessionario diventa soggetto passivo non perché utilizza di fatto l’area, ma perché titolare 7 di 8 di un provvedimento amministrativo che gli attribuisce quel diritto di godimento. Per questa ragione eventuali cessioni della superficie o contratti tra privati non assumono rilevanza sul piano tributario, perché non incidono sulla titolarità della concessione. Fino a quando il titolo concessorio non viene revocato o annullato, l’imposta rimane radicata in capo al concessionario, senza possibilità di traslazione. La norma dunque risolve in maniera netta la questione, evitando incertezze interpretative e garantendo certezza al prelievo. 3.5. Nel caso di specie, quindi non rilevano le considerazioni prospettate in merito alla cessione della superficie, atteso che il quadro normativo ha risolto il problema in termini netti, senza offrire spazi per la traslazione di imposta al di fuori del provvedimento amministrativo concessorio. Deve invero affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di ICI, ai sensi dell’articolo 18 della legge 388/2000, integrativo del decreto legislativo 504/1992, in materia di aree demaniali, la concessione costituisce il presupposto dell’imposizione e determina ex lege l’individuazione del concessionario quale unico soggetto passivo d’imposta, senza che assumano rilievo eventuali trasferimenti del godimento a terzi, finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato.”. 3.6. La censura va dunque rigettata. 4. In conclusione, alla luce di quanto sopra illustrato, il ricorso va interamente rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, in ragione della novità della questione. 6. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la 8 di 8 presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 17/09/2025. Il Presidente Il Consigliere estensore GI MA LA IO BE
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 17/09/2025. Il Presidente Il Consigliere estensore GI MA LA IO BE