Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 2672/2023 R.G., avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso da se medesimo ex art 86 c.p.c.
RICORRENTE
E
(c.f. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
_____________________________
IN FATTO
Con ricorso ex art ex art. 14 D.L.vo n° 150/2011-art. 281 undiecies e segg. c.p.c. depositato il 15.09.2023, l'avv. agiva in giudizio nei confronti della perché Parte_1 CP_1 quest'ultima fosse condannata al pagamento in suo favore dei compensi maturati per l'espletamento di attività professionale giudiziale. In particolare, riferiva di aver ricevuto mandato professionale dall' per i seguenti procedimenti: CP_1
A). per promuovere l'ingiunzione di pagamento n° 713/2019 Trib. Brindisi nei confronti della ella quale veniva liquidato dal Giudice del monitorio l'onorario in € 2.714,00 (al netto CP_2 della ritenuta di acconto), non pagato;
B) per costituirsi nel giudizio di opposizione all'ingiunzione n° 713/19 dell'importo di €
119.040,19 (promosso da incardinato con il n° 3128/2019 R.G. Tribunale di Brindisi, CP_2 dove ha provveduto a costituirsi nella fase cautelare di opposizione e nella fase di merito, per la quale attività maturava l'importo, in applicazione degli onorari medi ex DM. 44/15, di € 10.787,00, oltre iva e cassa, al netto dell'acconto di € 3.000 come da fattura n° 11/2020, non pagata;
175.149,30 nonché di costituirsi nel giudizio di opposizione alla stessa (n. 3750/2019 R.G. Tribunale di Brindisi) promosso dalla ove veniva ottenuta la provvisoria esecutività e il recupero CP_2 integrale della sorte, degli interessi e delle spese di esecuzione. Per detta attività assumeva di aver maturato, in applicazione degli onorari medi ex DM. 44/15, l'importo di 10.787,00 oltre iva e cassa;
D) per la costituzione nel giudizio di opposizione all'esecuzione n° 401/20 R.G.E.M. promosso dalla dinanzi al G.E, nonché di successivo reclamo, conclusisi entrambi con il rigetto CP_2 della chiesta sospensione dell'esecuzione. Per tali procedimento il Collegio liquidava le competenze CP_ in € 7.426 (€ 3.713 per ciascuna fase) oltre spese generali, iva e cassa ma, l' corrispondeva il saldo pari ad € 3.222,75; Il ricorrente comunicava all' la rinuncia al mandato professionale afferenti le cause nei CP_1 confronti della on pec del 28.5.2022, inviando subito dopo il report dell'attività svolta CP_2
e le prossime scadenze processuali dove costituirsi con altro difensore. Lamentava che nonostante l'invito alla stipula di negoziazione assistita, il proprio credito di € 24.288 (oltre, iva e cassa sulla somma di € 21.574,00) rimaneva inevaso. Infine, chiedeva l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. in ragione della mancata adesione della resistente al procedimento di negoziazione assistita, previsto obbligatoriamente dalla legge. Rassegnava le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare che l'Avv ha espletato attività professionale in Parte_1 favore della nei giudizi celebrati innanzi al Tribunale di Brindisi nei confronti della CP_1 CP_3
[... ed in narrativa indicati;
2. accertare e dichiarare, inoltre, che a fronte dell'attività difensiva espletata, l'Avv. Parte_1
ha maturato, ai sensi del D.M. 55/2014, competenze professionali pari ad € 24.288, oltre,
[...] iva e cassa sulla somma di € 21.574,00 e, per l'effetto 3. condannare l' , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'Avv CP_1
della somma complessiva di € 24.288, oltre, iva e cassa sulla somma di € Parte_1
21.574,00, oltre interessi e rivalutazione, o a quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
4. accertare e dichiarare, infine, la mancata adesione della resistente all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e, per l'effetto
5. condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'Avv. di Parte_1 una somma da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa;
6. condannare la società resistente al pagamento delle spese e competenze di lite di questo procedimento.
Il resistente rimaneva contumace;
la causa, istruita con prova documentale, all'udienza del
29.04.2025 veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma, (introdotto dalla
Cd. Riforma Cartabia).
IN DIRITTO
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini che seguono. Anzitutto, l'attività professionale svolta dal ricorrente trova adeguato supporto nella documentazione prodotta per tutti i procedimenti di cui chiede il pagamento delle competenze maturate. Pertanto, l'an della pretesa creditoria può dirsi provato. Per ciò che concerne la determinazione del quantum, si deve ricorrere ai parametri forensi ratione temporis applicabili a ciascun giudizio, tenuto conto del valore della domanda di ciascuno e della difficoltà delle questioni trattate che giustificano l'applicazione dei valori medi in tutti i procedimenti posti all'attenzione di questo Giudicante. Occorre innanzi tutto precisare che la misura del compenso spettante all'avvocato non è vincolata alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che definisce la causa, nel senso che la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa (Cass. 6 marzo 2018 n. 5224). Solo l'inequivoca rinuncia del legale al maggior compenso può impedirgli di pretendere onorari maggiori e diversi da quelli liquidati in sentenza. (Corte di Cassazione con l'ordinanza del 17 ottobre 2018, n. 25992). Ciò posto, per quanto riguarda l'ingiunzione di pagamento n° 713/2019 Trib. Brindisi .1) nei confronti della la somma liquidata dal Giudice del monitorio appare congrua secondo CP_2 la tebella che segue:
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2014-2018
Competenza: procedimenti monitori
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Compenso
Fase unica, valore medio: € 2.135,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 2.135,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 320,25
Cassa Avvocati ( 4% ) € 98,21
Totale imponibile € 2.553,46
IVA 22% su Imponibile € 561,76
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 3.115,22
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili) € 491,05
Totale documento € 2.624,17
Per il giudizio di opposizione all'ingiunzione n° 713/19 promosso da incardinato con CP_2 il n. 3128/2019 RG. Tribunale di Brindisi, dove l'avv. ha provveduto a costituirsi nella Parte_1 fase cautelare di opposizione e nella fase di merito, svolgendo la propria attività fino alla fase istruttoria, l'importo maturato per la predetta attività, in applicazione degli onorari medi ex DM.
44/15, al netto della ritenuta di acconto, ammonta ad € 11.529,15, comprensiva di iva e cassa, come da tabella che segue:
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2014-2018
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.400,00 Compenso tabellare (valori medi) € 9.380,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 9.380,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.407,00
Cassa Avvocati ( 4% ) € 431,48
Totale imponibile € 11.218,48
IVA 22% su Imponibile € 2.468,07
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 13.686,55
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili) € 2.157,40
Totale documento € 11.529,15
Relativamente al procedimento di ingiunzione di pagamento n. n° 722/2019 Trib. Brindisi dell'importo di € 175.149,30 e di quella di opposizione alla stessa (3750/2019 RG. Tribunale di Brindisi) promosso dalla per l'attività svolta (esame e studio, redazione della comparsa, CP_2 attività di trattazione) che ha permesso di ottenere il recupero integrale della sorte, degli interessi e delle spese di esecuzione, dovrà essere riconosciuto, in applicazione degli onorari medi ex DM. 44/15, al netto della ritenuta di acconto, l'importo di € 11.529,15, comprensiva di iva e cassa, come da tabella che segue:
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2014-2018
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.400,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.380,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 9.380,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.407,00
Cassa Avvocati ( 4% ) € 431,48
Totale imponibile € 11.218,48 IVA 22% su Imponibile € 2.468,07
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 13.686,55
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili) € 2.157,40
Totale documento € 11.529,15
Infine, per il giudizio di opposizione all'esecuzione n° 401/20 RGEM promosso dalla CP_2
[... dinanzi al G.E nonché di successivo reclamo, conclusisi entrambi con il rigetto della chiesta sospensione dell'esecuzione, in relazione alle competenze liquidate dal Collegio in € 7.426 (€ 3.713 per ciascuna fase) oltre spese generali, iva e cassa, importo che appare congruo, l'avv. Parte_1 CP_ dichiara di essere creditore nei confronti della propria assistita l' del saldo pari ad € 3.222,75, (si veda attura n° 10/22 PR prodotta)con un importo, al netto della ritenuta di acconto, di € 2.714,75, comprensivo di iva e cassa. Riassumendo all'avv. per l'attività espletata nei procedimenti sopra elencati Parte_1 (tenuto conto dell'acconto che parte ricorrente dichiara di aver ricevuto relativamente alla procedura n. 401/20 RGEM Tribunale di Brindisi) dovrà essere riconosciuta la somma complessiva di € 28.905,22, comprensiva di tutti gli accessori di legge e della ritenuta d'acconto (dettagliatamente
€ 16.449,55 per compenso compreso spese generali al 15%, € 1.062,77 per cassa avvocati, € 6.079,05 per IVA ed € 5.313,85 per ritenuta d'acconto). Pertanto, deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 competenze residue come innanzi liquidate di € 28.905,22, comprensiva di tutti gli accessori di legge e della ritenuta di acconto di € 5.313,85, oltre interessi legali dalla decisione fino al soddisfo. Inoltre, alla soccombenza segue la condanna di alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese CP_1 del presente procedimento, liquidate, stante la bassa complessità delle materie trattate, sulla base dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per lo scaglione euro 26.001- euro
52.000 (fase studio euro 851,00; fase introduttiva euro 602,00; fase di trattazione / istruttoria euro 903,00 fase decisionale euro 1.453,00) per complessivi euro 3.907,00 di cui euro 98,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in accoglimento della domanda proposta dall'avv. nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara che il ricorrente ha diritto, al netto CP_1 delle somme già percepite, alla liquidazione dei compensi residui per l'attività giudiziale svolta in favore di che viene liquidata come in motivazione, nella misura di complessivi di € CP_1 28.905,22, comprensiva di tutti gli accessori di legge e della ritenuta d'acconto. Per l'effetto, condanna al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € CP_1 Parte_1 28.905,22, comprensiva di tutti gli accessori di legge e della ritenuta d'acconto, con gli interessi legali dalla decisione fino al soddisfo. Inoltre, condanna alla rifusione, in favore del Controparte_4 ricorrente, delle spese del presente procedimento nella misura di complessivi euro 3.907,00 di cui euro 98,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Brindisi, 22.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.