Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4150 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione nell'udienza del 19/12/2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, e vertente
TRA
E Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. GRAZIADEI SARA
ATTORI
E
, in persona del Sindaco in carica Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO DE MAURO
in persona del Capitano in carica, e Controparte_2
in persona del Controparte_3
Ministro in carica
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
CONVENUTI
1
in persona del l.r. p.t. Controparte_4
Rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO NAPOLITANO
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e hanno esposto che il 14/07/2016 Parte_1 Parte_3 Parte_2
Roberto TA, insieme alla moglie e alla figlia minorenne , stava _3 trascorrendo le vacanze presso la spiaggia libera di , compresa tra gli CP_1 stabilimenti Le DU e BÙ, e che, mentre faceva il bagno insieme alla figlia, improvvisamente lo specchio d'acqua è stato interessato da un fenomeno di risacca che ha fatto scomparire il e ne ha provocato la morte da annegamento. Pt_2
Gli attori hanno lamentato che il fenomeno della risacca è frequente a CP_1
e che, ciononostante, nessun avviso di pericolo è stato collocato né sono stati adottati altri accorgimenti al fine di sollecitare l'attenzione dei bagnanti su tale pericolo.
Gli attori hanno anche evidenziato che la spiaggia libera di non era CP_1 dotata di bagnino né di alcuna indicazione relativa a tale carenza e non era segnalata la mancanza delle boe che avrebbero dovuto indicare l'area di balneazione sicura né vi era esposta la bandiera rossa.
Gli attori hanno poi lamentato che nella giornata in questione si sono avuti diversi interventi di salvataggio di bagnanti in difficoltà e che la ha Controparte_2 errato nel ritenere che l'emergenza fosse rientrata, accorgendosi tardivamente che il TA era disperso.
2 Gli attori hanno dedotto che la ha posto in essere una condotta Controparte_2 omissiva, poiché non ha vigilato sulla corretta applicazione delle proprie ordinanze da parte del e non è intervenuta irrogando sanzioni. Gli Controparte_1 attori hanno poi richiamato l'art. 134 Codice Ordinamento Militare, ricordando che la Capitaneria di RT è competente per le funzioni di ricerca e salvataggio in mare, lamentando che la stessa non ha coordinato l'operazione di salvataggio, essendosi affidata ai racconti dei bagnini e dei bagnanti senza accertare se in concreto il fosse stato effettivamente tratto in salvo. Hanno inoltre lamentato che Pt_2
l'intervento si è avuto con un solo mezzo, nonostante il numero di bagnanti da portare in salvo.
Gli attori hanno poi dedotto che il è responsabile per non Controparte_1 aver adottato le precauzioni necessarie per evitare l'incidente, avendo violato l'ordinanza n. 192 del 04.05.2016 della , che prevede l'obbligo Controparte_2 di apporre idonea cartellonistica riportante la dicitura “balneazione non sicura” ove non ci sia il servizio di salvamento e ha violato l'ordinanza n. 48/2016 della
, che all'art. 2 co. 6 prevede che i comuni devono segnalare il Controparte_2 limite di acque sicure con adeguate boe e controllare la loro permanenza o, in caso di assenza di boe, esporre un cartello che comunichi tale circostanza.
Esposto quanto sopra, gli attori hanno chiesto di accertare la responsabilità del e della per l'incidente verificatosi il Controparte_1 Controparte_2
14/07/2016 e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno patito dai familiari, con vittoria delle spese di lite.
Il si è costituito con propria comparsa, evidenziando che Controparte_1 il tratto di mare in cui si è verificato il sinistro era interamente presidiato dal servizio di salvamento predisposto dai due lidi balneari esistenti e rilevando che i bagnini dei lidi e un acquascooter furono utilizzati per i soccorsi, tanto che l'attrice fu portata in salvo proprio mediante lo stesso. Parte_3
Il Comune ha poi dedotto che si era recata da sola a fare il bagno e Parte_3 che il RE entrò in acqua per recuperarla, allarmato per le condizioni meteo in peggioramento, con la conseguenza che deve escludersi che il bagno fu fatto a titolo ricreativo, nell'inconsapevolezza dei pericoli del mare agitato.
Il Comune ha inoltre evidenziato che le boe di segnalazione bianche presenti nei due stabilimenti Le DU e BÙ sono facilmente visibili anche dalla spiaggia libera
3 e ha inoltre rilevato che il non si è spinto al largo, con la conseguenza che Pt_2 la segnalazione del limite delle acque sicure è del tutto irrilevante sotto un profilo causale.
Il ha inoltre sottolineato che nessuna norma impone l'obbligo di avvisare CP_1 della possibilità del fenomeno di rip current e ha evidenziato che la bandiera rossa era presente nei lidi, distanti pochi metri e visibili a tutti i fruitori della spiaggia.
Il Comune ha poi evidenziato che le parti attrici nulla hanno dedotto in punto di quantum, essendosi limitate ad indicare un importo nelle conclusioni.
Esposto quanto sopra, il ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda o, in CP_1 subordine, che si accerti la maggiore responsabilità della vittima.
Il convenuto ha inoltre chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di CP_5
, chiedendo la manleva a carico di quest'ultima in caso di soccombenza.
[...]
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la di Controparte_2 CP_2 si sono costituiti con propria comparsa, evidenziando che alle 17:00 del
14/07/2016 giungevano alla sala operativa della di Controparte_2 CP_2 alcune segnalazioni inerenti all'improvviso peggioramento delle condizioni meteo nel tratto di costa di Lido Conchiglie prospiciente lo stabilimento dell'Aeronautica
Militare. Successivamente, alle 17:27 perveniva una segnalazione per il litorale di e alle 17:30 la motovedetta CP 848 mollava gli ormeggi per dirigersi CP_1 verso , disponendo l'intervento in zona di personale militare sia via CP_1 mare che via terra. Alle 17:41 il , che aveva allertato i soccorsi, faceva Per_1 presente che in zona era tutto risolto, ma, ciò nonostante, i militari restavano sul battello, comunicando alle 17:48 di aver tratto in salvo due persone, permanendo nell'attività di assistenza. Alle 18:09 perveniva la segnalazione che il Pt_2 risultava disperso e si procedeva alla ricerca per mezzo di una motovedetta, un gommone e due moto d'acqua, con richiesta alle 18:42 di disponibilità di un mezzo aereo al reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e di una squadra di sommozzatori al comando dei Vigili del Fuoco di Alle 19:42 si CP_2 alzava in volo l'elicottero e alle 20:20 giungeva la comunicazione di rinvenimento del corpo.
Nel merito, la convenuta ha evidenziato di aver adottato nota prot. N. 03.0 3.09 avente ad oggetto l'applicazione dell'ordinanza di sicurezza balneare, rammentando l'obbligo di adottare i segnali di pericolo ed evidenziando che se anche la
4 avesse sanzionato il , gli eventi si Controparte_2 Controparte_1 sarebbero svolti con la medesima dinamica.
La convenuta ha dunque chiesto il rigetto dell'avversa domanda. si è costituita con propria comparsa, eccependo il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva del e la nullità della citazione Controparte_1 nonché contestando la ricostruzione degli eventi offerta da parte attrice e i profili di responsabilità allegati, con richiesta di rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita con ascolto di testimoni, prova delegata e produzione documentale ed è stata riservata per la decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
Come premesso, la controversia in esame attiene all'eventuale responsabilità dei convenuti nella determinazione dell'evento mortale che ha colpito Persona_2 il giorno 14.07.2016, mentre faceva il bagno sul litorale di , nello CP_1 specchio d'acqua incluso tra le DU e il BÙ.
Le contestazioni in punto di fatto possono risolversi sulla base della documentazione in atti e delle prove testimoniali raccolte.
La ricostruzione della tempistica degli interventi della si può Controparte_2 compiere agevolmente sulla base delle registrazioni acquisite. Elemento, questo, che esclude il rilievo all'annotazione fuori rigo della chiamata del delle ore Per_1
17:29, annotata in fondo al brogliaccio (doc. 43 att.).
Le registrazioni riproducono infatti la seguente tempistica:
- Alle ore 17:13 si richiede intervento a Lido Conchiglie per n. 8 persone in difficoltà;
- Alle ore 17:27 (che sarà sentito quale teste) comunica che Testimone_1 ci sono persone in difficoltà nella spiaggia libera di e afferma CP_1 che il mare si è agitato all'improvviso;
- Alle ore 17:41 lo stesso , contattato dalla Capitaneria, afferma che Per_1
è stato ritrovato il e l'addetto della Capitaneria chiede di essere Pt_2 ricontattato dal bagnino per averne conferma;
5 - Alle 17:48 il personale della Guardia Costiera comunica di aver messo in salvo 2 persone che sono a bordo, di Bolzano;
nel corso della telefonata si sentono le seguenti frasi pronunciate dal gommone: “bandiere rosse issate, perché i ragazzi sono usciti di nuovo”; “ci stanno dando una mano con
l'acquascooter”; la telefonata dimostra che, nonostante gli interventi di salvataggio, i bagnanti stavano tornando in acqua;
- Alle ore 18:21 si comunica che vi è un uomo disperso;
- Alle ore 18:38 il bagnino del BÙ comunica: di essere entrato col pattino mentre dalle DU sono partiti con la moto d'acqua; che vi erano 8/9 persone in acqua;
che lui ha preso 4 persone, mentre 3 sono salite sul pattino delle
DU, pattino che è poi rientrato e ha preso 2 persone;
dice che c'è una persona che non si trova e non si capisce se è stata recuperata ed è a terra;
comunica che il primo signore che è stato portato fuori potrebbe essere quello che si cerca;
riferisce che tutti quelli soccorsi erano persone della spiaggia libera;
comunica che in acqua ci sono la moto d'acqua e la motovedetta;
- Alle ore 18:43 si comunica che vi è un uomo disperso;
è la seconda comunicazione;
- Alle ore 20:19 si attesa il probabile ritrovamento del corpo.
Dalla successione della tempistica come ricostruita emerge che l'intervento fu tempestivo e che, in ragione del numero di bagnanti e della confusione del momento, inizialmente si pensò che il TA fosse stato recuperato. Emerge che il
, che per primo diede l'allarme, riferì qualche minuto dopo che il TA Per_1 era stato trovato e tutto era risolto (si scoprirà poi essere un altro l'uomo portato a riva); il personale della chiese comunque di essere ricontattato dal CP_2 bagnino e nelle more le ricerche proseguirono.
Solo alle ore 18:21 fu comunicato che un uomo era disperso, peraltro quando si era già verificato il decesso. Non risulta che la moglie e la figlia del abbiano Pt_2 medio tempore avvisato la Capitaneria che il congiunto non si trovava (l'allarme è stato dato da terzi); eppure, le stesse erano le uniche a poter confermare i tratti fisici specifici del , confuso per un altro bagnante dai soccorritori, in quanto Pt_2 avente caratteristiche simili a quelle della persona effettivamente soccorsa.
Si procede ora all'esame della prova testimoniale.
6 Di grande rilievo è la dichiarazione del bagnino , ascoltato il Testimone_2
29/03/23, autore del soccorso a , il quale ha dichiarato che: il giorno Parte_3 dell'evento molte persone si trovavano in difficoltà e furono salvate;
circa 20/25 persone furono portate in riva dai soccorritori;
ha visto la signora cercare di _3 trattenere il RE senza riuscirci;
è stata salvata dai bagnini dei lidi Le DU _3
e BÙ, in particolare da lui.
Il teste ha anche riferito che non è vero che la spiaggia libera fosse priva di servizio di salvataggio, poiché i bagnini dei lidi hanno incarico di coprire anche la spiaggia libera con il servizio di salvamento ed esiste anche una postazione di bagnini sulla spiaggia libera. Tale deposizione è stata tuttavia contraddetta dall'altro bagnino, assunto come testimone nel corso del giudizio.
Il Grandioso ha poi riferito: “posso dire che era stata alzata la bandiera rossa ed anche gialla (che indica forti raffiche di vento); la barriera gialla indica il pericolo di vento e serve anche a noi dei lidi per segnalare la necessità di tenere chiusi gli ombrelloni;
sull'intera spiaggia, anche libera, esistono le boe rosse che indicano il limite invalicabile per i natanti. Le boe bianche che indicano il limite di acqua sicura non erano presenti nei tratti antistanti la spiaggia libera. Le boe bianche dei lidi sono visibili anche dalla spiaggia libera. Nel tratto di spiaggia non vi era segnaletica indicante il rischio di risacca.
Posso dire che la è stata avvisata anche da noi bagnini, era Controparte_2 pomeriggio, ma non so dire l'orario. Posso dire che erano circa le 17:44. È vero che alle 17:30 vi erano molte persone in acqua. Non posso dire a che ora si è aggiunta la motovedetta della Capitaneria di porto. È arrivata dopo che avevamo portato in salvo
i bagnanti che siamo riusciti a recuperare. La giornata era soleggiata e con vento...
c'erano onde, ma non corrente. Preciso che vi erano onde, ma non di burrasca. Da scirocco è girato vento di libeccio intorno alle ore tra le 16 e le 17. In 10/20 minuti il vento è diventato forte e il mare si è increspato;
il mare è cambiato nei successivi
5/10 minuti;
è vero che i bagnini delle DU hanno segnalato alle persone presenti in spiaggia il pericolo di entrare in acqua quando il mare si è increspato. Quando il fenomeno si è reso evidente dal lido Le DU è partito un acquascooter che era guidato da un altro bagnino, un pattino delle DU e due pattini del Lido BÙ.
Abbiamo portato a riva alcuni bagnanti che si trovavano in acque basse ed altri invece che si trovavano al largo.
7 È vero che è stata salvata dai bagnini con l'acqua scooter. Al Parte_3 salvataggio delle persone abbiamo provveduto noi bagnini e non la Capitaneria almeno finché siamo stati in acqua noi. È vero che la Capitaneria di porto non ha mezzi di salvataggio nella spiaggia di RT . CP_1
Alla stessa udienza è stato sentito il teste altro bagnino intervenuto Tes_3 nei soccorsi, il quale ha riferito che fu salvata dai bagnini delle DU Parte_3
e che la spiaggia libera non ha un servizio di salvamento;
“noi bagnini interveniamo per umanità. Nello spiazzo antistante la spiaggia libera non ci sono boe bianche di segnalazione. Ci sono invece davanti ai lidi e sono visibili dalla spiaggia libera. Dalla spiaggia libera sono visibili le boe rosse che indicano il limite per i natanti;
tra i due lidi Le DU e il BÙ la spiaggia libera è di circa 200/300 m di lunghezza;
è vero che alle 17:30 c'era molta gente in acqua. È vero che la motovedetta della
Capitaneria di porto giunse sul posto, ma non posso dire a che ora non avendo con me l'orologio. La giornata era di scirocco ed il vento ruotò a libeccio. Non posso dire dopo quanto tempo il vento è ruotato e in quanto tempo sono cambiate le condizioni del mare. È vero che noi bagnini invitammo i bagnanti sia del Lido che della spiaggia libera ad uscire dall'acqua. È vero che quando il fenomeno si è reso evidente è partito un acquascooter dal Lido le DU e anche pattini dal Lido BÙ. Le persone salvate si trovavano alcune in acqua bassa ed altre al largo. Il bagnino con l'acquascooter li prendeva e li portava all'acqua più bassa e noi li aiutavamo ad uscire. Parte_3 mi fu portata da un altro bagnino perché io ero in spiaggia e in acqua a raccogliere le persone portate in salvo. Non mi risultano mezzi della di Controparte_2 salvataggio presenti sulle spiagge di . CP_1
Sono stato io personalmente insieme al collega a ritrovare il Testimone_2 corpo di che si trovava a circa 150 m dalla riva, nello spazio Persona_2 antistante la spiaggia libera. Erano circa le 20:00”. era stato già sentito a SIT il 14 luglio 2016 e in tale sede aveva Tes_3 dichiarato: che si era alzato un forte vento di libeccio sud-ovest che aveva improvvisamente ingrossato il mare creando un forte moto ondoso;
“abbiamo subito innalzato la bandiera rossa sui pennoni, che indica che in quel momento le acque non erano sicure, difatti invitavamo le persone a uscire dall'acqua; poiché subito dopo delle persone ancora in acqua iniziavano ad avere difficoltà a rientrare uscivamo con
i pattini di salvataggio congiuntamente a quelli del lido denominato BÙ nonché con
8 la moto d'acqua di soccorso, e portavamo in salvo un notevole gruppo di persone”.
Alla domanda “Quando si è accorto della scomparsa del signor ” ha Persona_2 risposto: “soltanto quando ero rientrato in spiaggia, venivo avvicinato da una ragazzina che piangendo mi diceva che non riusciva a trovare il suo PA;
pertanto, mi facevo portare da lei nel punto in cui stava con suo RE, subito dopo rientravamo in acqua per iniziare la ricerca del soggetto e tali ricerche si protraevano congiuntamente a tutti i bagnini presenti ed alla Guardia costiera”.
Il bagnino Grandioso, sentito a SIT, ha confermato la medesima circostanza.
Il 25/10/23 è stato sentito , all'epoca dei fatti comandante Testimone_4 dell'ufficio locale marittimo di Torre Cesarea, il quale ha dichiarato: “Noi come
siamo stati avvisati che alcune persone erano in difficoltà alle 17:27 da CP_2 un signore che telefonò; successivamente alle 18:09 siamo venuti a Per_1 conoscenza dal proprietario del Lido Le DU che vi era un disperso, signor . Pt_2
Non risultano chiamate della moglie del TA né alla Capitaneria né al 113 e 112 per avvisare che il marito era disperso. Il servizio di salvamento nella spiaggia libera tra le DU e Lido BÙ non era assicurato. Sulla spiaggia libera non esistevano né bagnini né boe di segnalazione. Le bandiere non sono previste nei tratti di spiaggia libera bensì solo per spiagge in concessione. Preciso che io sono arrivato sul posto via terra e altri colleghi da con un gommone. In più c'erano gli CP_1 acquascooter del Lido BÙ e del Lido le DU che collaboravano al salvataggio. Con il gommone abbiamo tratto in salvo due coniugi di Bolzano. Non ricordo se le condizioni meteo sono mutate dopo le 18:30 rispetto al momento in cui siamo intervenuti. Al momento del nostro intervento il mare era agitato con vento da nord- ovest, ma non ricordo l'intensità del vento. Posso dire che in acqua vi erano gli acquascooter dei lidi balneari intenti al salvataggio oltre al gommone alla motovedetta. Posso dire che la Capitaneria di porto di RT Cesareo è intervenuta prontamente direttamente sul posto dinanzi al Lido delle DU poiché vi era una segnalazione proveniente dal Lido conchiglie;
la motovedetta proveniente da CP_2 ha fatto dapprima un intervento in quel luogo e poi si è recata sul posto davanti al
Lido Le DU. Non posso essere preciso sugli orari di intervento. Posso dire che oltre al gommone della Capitaneria e gli operatori degli acquascooter c'era anche la motovedetta classe 800 della Capitaneria di e successivamente è CP_2 intervenuto l'elicottero con i sommozzatori. ... Posso dire che le bandiere dei lidi se
9 sono issate sono ben visibili anche dal tratto di spiaggia libera compresa tra il Lido le DU e il Lido BÙ; le boe di segnalazione bianche delle acque sicure presenti davanti al Lido le DU e BÙ sono visibili dalla spiaggia libera”.
Sono state prodotte anche le SIT di , sentita nell'immediatezza Parte_3 dell'evento, la quale ha dichiarato: “erano circa le 15:30 e io e mio RE stavamo in acqua quando ad un tratto mi sono accorta che PA si era allontanato ed udivo dei lamenti, mi voltavo e notavo PA che cercava aiuto, mi sono avvicinata e sono riuscita a prenderlo per un braccio cercando di trascinarlo e tenergli la testa fuori dall'acqua, ma ad un certo punto vedevo mio RE che aveva gli occhi spalancati privo di sensi. A questo punto ho chiesto aiuto e alcuni ragazzi si sono avvicinati per prestare soccorso e allora chiedevo di aiutarmi e di aiutare anche mio RE dicendo loro che lo stesso era morto. Gli stessi mi hanno aiutato a tornare a riva riferendomi che avrebbero provveduto loro a portare soccorsi a mio RE”.
Il racconto della figlia, evidentemente scossa dagli eventi, è totalmente inverosimile, in quanto sembra che la bambina non abbia avuto alcuna difficoltà con la corrente e che sia stato solo il RE ad avere problemi. La stessa inoltre riferisce che il RE
è morto prima ancora che ella fosse soccorsa, circostanza del tutto in contrasto con la ricostruzione della dinamica emersa dalle dichiarazioni dei testimoni indifferenti
(certamente più attendibili, non avendo alcun coinvolgimento emotivo) e comunque in pieno contrasto con la tesi attorea.
La moglie del , sentita a SIT, ha dichiarato che alle 15:30 la figlia e il marito Pt_2 entravano in acqua per fare il bagno e lei li seguiva con lo sguardo, quando a un certo punto non è più riuscita a identificarli in acqua;
“dopo circa un'ora che non li vedevo più arrivare li ho cercati per tutta la spiaggia, quando ho notato che mi _3 veniva incontro facendomi capire che PA non c'era più”.
La dichiarazione rileva nella misura in cui dimostra che il e la figlia rimasero Pt_2 in acqua per due ore e che la moglie perse di vista i familiari, non accorgendosi neppure che la figlia era stata soccorsa ed omettendo dunque di dare qualsivoglia allarme circa l'assenza del marito.
È stata poi espletata la prova delegata presso il tribunale di Bolzano, al fine di sentire quali testi i due bagnanti soccorsi della . CP_2
ha dichiarato: “ero a con mia moglie nel 2016 mi Controparte_6 CP_1 pare, ci siamo fermati con il camper e c'era caldo, abbiamo deciso di fare un bagno,
10 siamo arrivati alla spiaggia che mi pare si chiamasse , poi siamo andati alla CP_7 spiaggia. Io non ho guardato se quando siamo entrati in acqua c'era o no la bandiera rossa. Quindi siamo entrati e non eravamo gli unici a fare il bagno, ci siamo spinti un po' più in là a fare il bagno, quando mia moglie voleva rientrare facevamo fatica perché c'era una corrente di risacca che ci spingeva al largo, abbiamo provato a nuotare ma non ce la facevamo, mia moglie si è sbracciata per chiedere aiuto e nel giro di pochi minuti è arrivato dietro di noi un gommone della guardia costiera di
[...] che ci ha recuperati, prima me e poi mia moglie. Sono stati bravissimi. Loro CP_1 hanno detto che non potevano accompagnarci a riva subito, perché dovevano fare un giro lungo la spiaggia per dare l'allerta agli altri bagnanti di non andare al largo e possibilmente uscire dall'acqua. Sicuramente un bagnino con una moto d'acqua si è affiancato al gommone e hanno detto che era necessario mettere in sicurezza la spiaggia. Dopo ci hanno accompagnati all'ufficio della Capitaneria di RT Cesareo.
... Si è alzato un po' di vento, il mare era leggermente increspato ma non era mosso perché altrimenti non saremmo nemmeno entrati in acqua. Ricordo bene che l'ultimo bus navetta che rientrava dalla nostra spiaggia partiva alle 19/19:30 e noi siamo riusciti a prenderlo, quindi per le 18:30 eravamo già nell'ufficio della . ... CP_2
L'acqua scooter è arrivato dopo il gommone della Capitaneria di porto”.
, moglie del testimone e altra bagnante soccorsa, ha dichiarato: “una Testimone_5 motovedetta è arrivata alle nostre spalle, siccome mi sono resa conto che c'era questa corrente che non ci permetteva di rientrare;
nonostante io nuoti molto bene, non sapevo di dover prendere la corrente lateralmente in modo da non essere respinta. Il mare non era grosso ma c'era solo questa corrente strana. Io ho capito che facevamo fatica a rientrare, poi ho detto a mio marito che non ce la facevamo e lui non toccava più; quindi, ho fatto cenno a riva per chiamare aiuto. Poi da riva ci hanno fatto cenno di guardare dietro di noi, ci siamo voltati e abbiamo visto lì la guardia costiera che ci ha tirati a bordo. Poi è arrivato il bagnino e loro hanno detto al bagnino di far uscire tutti dall'acqua. Non ho visto poi il bagnino perché noi siamo andati via col gommone che è passato lungo le spiagge dopo per vedere se c'era questa difficoltà, ci ha chiesto se era per noi un problema ma per noi non era un problema... Le condizioni del mare sono mutate improvvisamente ma non ricordo l'orario, ma non c'era un moto ondoso preoccupante perché altrimenti non saremmo nemmeno entrati”.
Ricostruite le prove orali, si procede all'esame delle singole contestazioni.
11 In via preliminare, ritiene il giudicante che gli attori abbiano provato che il Pt_2 si trovava sulla spiaggia libera. Difatti è depositata in atti la foto che quel giorno la moglie scattò alle ore 17:19, riproducente se stessa in prossimità della riva, visibilmente sulla spiaggia libera. Anche le registrazioni e le richieste di aiuto prodotte depongono in tal senso, non essendo mai menzionato un utente dei lidi.
Il fatto che sia stata salvata dall'acquascooter dello stabilimento Le Parte_3
DU e che il titolare del Lido BÙ abbia dato l'allarme sono elementi del tutto irrilevanti.
In primo luogo, in quanto si tratta di due lidi distinti e non è possibile che il Pt_2 fosse contemporaneamente ospite di due lidi, salvo riconoscergli il dono dell'ubiquità.
In secondo luogo, in quanto molti bagnanti – indicati nelle richieste di aiuto come provenienti dalla spiaggia libera – sono stati soccorsi dai bagnini degli stabilimenti adiacenti, come emerso dalla prova testimoniale (sul punto si tornerà in seguito).
Risulta poi del tutto indimostrata l'affermazione del Comune, secondo cui il Pt_2 sarebbe entrato in mare per cercare la figlia , preoccupato dalle condizioni _3 del mare. Difatti tale affermazione è stata riportata solo in un articolo di giornale e non vi è alcun elemento che la confermi.
Si esclude dunque che il sia entrato volontariamente in mare nonostante le Pt_2 condizioni dello stesso fossero già tali da indurre l'utente accorto a stare fuori dall'acqua, soprattutto laddove si tratti di nuotatore non esperto.
È risultata indimostrata l'affermazione del Comune, secondo cui il mare era agitato: tutte le deposizioni hanno confermato che il mare increspato ma non agitato e che le onde c'erano ma non erano di burrasca, non erano cioè tali da indurre preoccupazione. Peraltro, è stato ripetutamente dichiarato che il vento girò improvvisamente e che le condizioni del mare mutarono in breve tempo, tanto che solo dopo un po' si fecero “evidenti” anche per i bagnini (come dagli stessi dichiarato).
Si esclude dunque che il sia entrato in acqua in modo imprudente, Pt_2 nonostante le condizioni del mare suggerissero di restare a riva. Del resto, al momento del mutamento delle condizioni del mare moltissimi erano i bagnanti in acqua, con la conseguenza che non appariva sussistente una condizione precedentemente preoccupante.
12 Ritiene poi la scrivente che il decesso del si sia verificato per annegamento, Pt_2 come emerso nella scheda paziente del 118 depositata sub 7 da parte attrice, in cui si attesta che la causa probabile della morte è l'annegamento.
In corso di causa è infatti stato provato che numerosi furono i bagnanti che ebbero problemi a rientrare a riva a causa della rip current, inclusa la figlia del che Pt_2 era accanto a lui. È stato inoltre dimostrato che la vittima non aveva problematiche pregresse di salute e la stessa descrizione del cadavere che rendono i bagnini conferma che si trattò di morte per annegamento.
Nel doc. 65, infatti, nel descrivere le fasi dei soccorsi in sede di SIT, Tes_3 ha dichiarato: “Abbiamo effettuato le manovre previste dal RCP con l'ausilio del defibrillatore automatico, notavamo che l'uomo aveva le labbra, le orecchie e altre parti del corpo di colore violaceo blu, le pupille degli occhi asimmetriche e dilatate, mentre facevamo la manovra di rianimazione abbiamo notato che usciva della schiuma dalla bocca”.
Poiché non vi è alcuna prova di un malore, mentre vi sono numerosi indici di un probabile annegamento (condizioni del mare, numero di bagnanti soccorsi, rischio di annegamento per la figlia del , segni del cadavere, accertamento del Pt_2 medico del 118 che constatò il decesso), si ritiene che, secondo il criterio del più probabile che non, sia provato il decesso per annegamento.
Risulta dunque provato che , bagnante della spiaggia libera, morì Persona_2 per annegamento a causa di una corrente di risacca creatasi all'improvviso, per un mutamento del vento.
Va ora verificato se sussistano profili di responsabilità in capo ai convenuti.
In via preliminare, gli attori hanno invocato l'applicazione dell'art. 2051 c.c., ritenendo che il sia custode della spiaggia. Controparte_1
Il ha eccepito che l'evento mortale si è verificato in mare e non in spiaggia CP_1
e ha evidenziato che il mare non è suscettibile di custodia, mentre la spiaggia è un bene demaniale.
Sulla materia è causa è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 11532 del 2014, emessa in merito al caso di un ragazzo di anni 21 morto per annegamento mentre faceva il bagno.
La S.C. ha chiarito che nel caso in esame non trova applicazione l'art. 2051 c.c., in primo luogo perché il mare non è un bene demaniale ed in secondo luogo perché
13 un rapporto di custodia è concepibile solo con riferimento a beni che siano suscettibili di un effettivo potere di controllo da parte del custode.
In merito al nesso di causalità, la Corte ha precisato quanto segue:
“La Corte d'appello di CA ha accertato in fatto che:
(a) la vittima non sapesse nuotare (così la sentenza, p. 23);
(b) al momento del fatto, il mare era mosso ed agitato da correnti (ibidem);
(c) non era dimostrato che la spinta delle correnti marine fosse irresistibile per
i bagnanti (ibidem);
(d) se la vittima avesse saputo nuotare, non sarebbe annegata (ivi, p. 24).
Dopo avere accertato questi elementi di fatto, la Corte d'appello ha tuttavia affermato che "il fatto di non saper nuotare non significa che non si possa fare il bagno"; che le correnti marine costituivano per i bagnanti "un pericolo occulto" (così la sentenza d'appello, pp. 32-33); e che comunque il CP_1 dovesse rispondere dell'accaduto per non avere informato i bagnanti della pericolosità della balneazione dell'assenza d'un servizio di salvataggio.
Quella appena riassunta è una motivazione lacunosa ed incoerente.
4.4. È lacunosa, perché si diffonde sulla natura colposa della condotta tenuta dal (consistita, in tesi, nel non avere affisso avvisi sulla pericolosità CP_1 del luogo), senza avere previamente affrontato e risolto il nodo centrale della questione ad essa sottoposta, rappresentato dalla causa efficiente della morte del giovane: e cioè senza accertare se questi sia annegato per malore, per incapacità di natazione, per la furia del mare o per la propria imprudenza.
La motivazione appena riassunta è, in ogni caso, incoerente: perché da un lato ha accertato in fatto che la vittima non sapeva nuotare e che si tuffò ugualmente in un mare agitato;
e dall'altro ha addossato la responsabilità dell'accaduto al trascurando del tutto di spiegare come la condotta CP_1 di chi si tuffi in un mare agitato senza saper nuotare si concili col generale principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve sopportare le prevedibili conseguenze dannose delle proprie condotte incaute.
(…)
Per stabilire se l'amministrazione comunale di Campomarino possa essere chiamata a rispondere della morte del sig. occorre infatti Controparte_8
14 stabilire, prima di ogni altra cosa, se sussiste un valido nesso causale tra la condotta ad esso ascritta dai ricorrenti (omessa affissione di cartelli di pericolo) e il danno: e stabilire se esiste un nesso causale tra due fenomeni
"costituisce sempre il frutto di un'attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto" (così, testualmente, Sez. 3,
Sentenza n. 13693 del 31/07/2012, Rv. 623587). È dunque possibile a questa Corte esaminare, sulla base degli elementi di fatto già accertati nelle fasi di merito, se quel nesso sussista: e la risposta deve essere negativa.
5.2. In tema di illecito aquiliano, perché possa dirsi esistente un nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento lesivo devono sussistere due condizioni:
(a) la condotta tenuta del preteso responsabile deve essere un antecedente necessario dell'evento di danno, nel senso che senza di essa il pregiudizio non si sarebbe verificato (principio della condicio sine qua non);
(b) la condotta del responsabile non deve essere neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso
(giurisprudenza pacifica: ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23915 del
22/10/2013, Rv. 629115). Tra le cause sopravvenute di per sé idonee ad interrompere il nesso di causa può rientrare anche la condotta della vittima del fatto che si assume illecito: ciò si verifica quando tale condotta, pur inserendosi nella serie causale già avviata da altri, ponga in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione (così, testualmente, Sez. 3,
Sentenza n. 8096 del 06/04/2006, Rv. 588863). In questa ipotesi, la condotta della vittima costituisce la c.d. "causa prossima di rilievo", che esclude l'ipotizzabilità del concorso di altre cause, ai sensi dell'art. 41, comma
2, cod. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005, Rv.
587959; Sez. 3, Sentenza n. 18094 del 12/09/2005, Rv. 584455; Sez. 3,
Sentenza n. 15704 del 08/11/2002, Rv. 558345; Sez. 3, Sentenza
n. 6640 del 08/07/1998, Rv. 517032). Ed infatti qualsiasi ipotesi di responsabilità (concreta, presunta, oggettiva, del custode, ecc.) resta esclusa
e superata se il danneggiato, pur avvedendosi o potendosi avvedere con l'uso
15 dell'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, vi si esponga volontariamente (c.d. rischio elettivo, che in quanto causa umana cosciente e volontaria spezza il nesso di causa rispetto alla condotta del custode e di qualunque altro responsabile: cfr., in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 13681 del
31/07/2012, Rv. 623597).
5.3. La condotta della vittima, a sua volta, può ritenersi "causa prossima di rilievo", idonea ad escludere la responsabilità altrui:
(a) o quando sia stata assolutamente eccezionale, imprevista ed imprevedibile;
(b) oppure quando sia consistita in una negligenza od imprudenza così gravi ed inescusabili da rendere irrilevanti le precedenti condotte colpose di terzi: ciò sul presupposto che queste ultime sarebbero rimaste inoffensive, se la vittima avesse osservato un minimo di diligenza (così la Sez. 3, Sentenza
n. 11386 del 17/11/1997, Rv. 510010, che ha affermato la responsabilità esclusiva d'un motociclista, il quale aveva urtato - riportandone lesioni - un mezzo parcheggiato sì in modo irregolare e vietato, ma perfettamente visibile;
così anche la Sez. 3, Sentenza n. 3061 del 10/05/1980, Rv. 406825, che ha affermato la responsabilità esclusiva d'un operaio precipitato da un ponteggio, dopo essersi appoggiato ad un paraschegge che era stato sì malamente saldato, ma che non aveva funzione di parapetto ed al quale non era consentito appoggiarsi). Tale conclusione poggia su due principi:
(-) a livello di legge ordinaria, sull'art. 1227 c.c., comma 1, il quale esclude il diritto al risarcimento per i danni che la vittima avrebbe potuto evitare con la comune prudenza, ovvero quella del bonus paterfamilias;
(-) a livello costituzionale, sull'art. 2 Cost., ultimo periodo, alla stregua del quale "la Repubblica (...) richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Tra i doveri di "solidarietà sociale" di cui è menzione nella norma rientra anche quello di tenere condotte responsabili, meditate e mature, al fine di prevenire danni a sè ed agli altri.
5.4. È alla luce di questi criteri che devono ora valutarsi gli elementi di fatto acquisiti nel corso delle fasi di merito. Come accennato, la Corte d'appello con accertamento non censurato in questa sede ha stabilito che:
(a) la vittima non sapesse nuotare (così la sentenza d'appello, p. 23);
16 (b) al momento del fatto il mare era mosso ed agitato da correnti (ibidem);
(c) non era dimostrato che la spinta delle correnti marine fosse irresistibile per
i bagnanti (ibidem);
(d) se la vittima avesse saputo nuotare, non sarebbe annegata (ivi, p. 24);
(e) la vittima non era del luogo e non si era recata mai in precedenza su quella spiaggia (ivi, p. 11).
È, infine, incontroverso che la vittima avesse 21 anni.
5.5. Questi essendo i fatti rilevanti ai fini del decidere, deve trarsene la conclusione che la causa della morte del sig. deve essere Controparte_8 ravvisata esclusivamente nella condotta di quest'ultimo.
Costituisce infatti una condotta gravemente colposa decidere di bagnarsi, pur non sapendo nuotare, in un tratto di mare mai in precedenza frequentato e tempestoso. Che, poi, un mare agitato sia percorso da correnti è nozione non solo rientrante nella comune esperienza, ma certamente esigibile da un uomo di 21 anni.
(…)
Alla luce di tale condotta della vittima è, per contro, eziologicamente irrilevante la condotta omissiva ascritta dalla Corte d'appello al
[...]
vuoi perché non è possibile in alcun modo stabilire quale CP_9 sarebbe stata la condotta del sig. in presenza di cartelli Controparte_8 di pericolo (ed infatti è lecito dubitare del fatto che una persona, la quale sia così imprudente da tuffarsi in un mare agitato pur non sapendo nuotare, sarebbe stata tenuta a freno da un semplice cartello); vuoi soprattutto perché la condotta della vittima è consistita in una colpa così grave ed inescusabile da costituire la "causa prossima rilevante" del tragico evento. Vale la pena in ogni caso aggiungere, per completezza, che la soluzione non sarebbe stata diversa quand'anche il sig. fosse stato un eccellente Controparte_8 nuotatore: chi si tuffa tra i marosi ne accetta infatti il rischio, e tale accettazione esclude la responsabilità di qualsiasi terzo, in virtù del principio volenti non fit iniuria”.
La sentenza citata riguarda il caso di un ragazzo che si è imprudentemente tuffato in acque chiaramente agitate e per questo motivo non rileva nel caso di specie, in
17 quanto – come già evidenziato – il mare era increspato ma non mosso e le condizioni del mare mutarono rapidamente.
Ad ogni modo, la sentenza è rilevante non solo perché esclude che il mare – bene sconfinato – possa essere oggetto di un rapporto di custodia, ma anche perché evidenzia che l'assenza di cartelli di pericolo non può di per sé ritenersi avente rilevanza causale nel caso di annegamento.
Vanno dunque esaminati i singoli profili di responsabilità allegati dagli attori.
Premettendo che sussiste certamente la legittimazione passiva del e la sua CP_1 ipotetica giuridica responsabilità, per danni che derivino da omissioni a obbligazioni imposte da ordinanze vigenti al tempo del fatto. Precisazione che si premette in linea teorica, salve le circostanze del caso di specie, come esaminate di seguito.
Parte attrice ha ritenuto che ricorra la responsabilità dei convenuti, per la violazione dell'obbligo di segnalazione dell'assenza di un servizio di salvamento a mezzo bagnini (Comune) e del controllo sul rispetto di tale obbligo/sanzione per l'omessa attuazione ( ). CP_2
Al riguardo deve riconoscersi come sussistente l'obbligo medesimo.
Difatti, nell'ordinanza n. 192 del 04.0.2016, l'art. 1 comma 9 prevede che le spiagge libere, qualora il comune non garantisca il servizio di salvamento, devono apporre in luoghi ben visibili idonea cartellonistica riportante la dicitura “Attenzione!
Balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvamento”.
Non è invece corretto il richiamo all'art. 4 lettera b) della medesima ordinanza – che prevede che i concessionari delle strutture balneari devono esporre copia della medesima ordinanza in materia visibile a tutti gli utenti – in quanto tale norma non riguarda la spiaggia pubblica.
Il non ha fornito la prova che il giorno indicato vi fosse l'avviso dell'assenza CP_1 del servizio di salvataggio, con la conseguenza che deve ritenersi che l'avviso non fosse presente. Ciò emerge, del resto, dalle fotografie depositate da parte attrice.
Ciononostante, non può ritenersi che l'assenza di un cartello di segnalazione abbia avuto rilevanza causale nell'evento per cui è causa.
Dalle fotografie e dalle planimetrie prodotte è emerso che dalla spiaggia libera i lidi circostanti erano perfettamente visibili. Dalle stesse emerge inoltre che dalla spiaggia libera si aveva ampia visuale.
18 È dunque impossibile che il , raggiunta la riva, non abbia visto che vi erano Pt_2
i bagnini dei due lidi (posti a destra e a sinistra della spiaggia libera) e che non vi era alcuna torretta di salvamento nella spiaggia libera.
Al momento dell'ingresso in acqua, dunque, il necessariamente ha avuto Pt_2 contezza dell'assenza del servizio di salvamento.
Del resto, se si vuole ritenere presumibile che egli avrebbe prestato attenzione a un segnale di pericolo posto all'inizio della spiaggia, in ragione della sua scarsa confidenza con il mare, certamente deve presumersi che egli abbia guardato anche la posizione delle torrette di salvamento (presenti ai lati dalla spiaggia libera, nei due lidi limitrofi, e perfettamente visibili dalla riva).
L'assenza dell'avviso è dunque irrilevante ai fini di causa.
È infatti certamente inverosimile sostenere che il , se avesse letto un avviso Pt_2 di assenza del servizio di salvamento, non sarebbe entrato in acqua per fare il bagno, con il mare calmo e all'acqua bassa. Difatti, se quell'avviso fosse stato per lui di importanza dirimente, la ricerca visiva del servizio di salvamento lo avrebbe dovuto indurre a non entrare in acqua, avendo visto che nel piccolo tratto di spiaggia libera non vi era alcuna torretta.
Le torrette, peraltro, sono notoriamente più alte degli ombrelloni e sono dunque visibili anche laddove la spiaggia libera sia particolarmente affollata.
Ad ogni modo, l'assenza del servizio di salvamento nel tratto di spiaggia libera è risultato del tutto irrilevante.
L'insenatura compresa tra i lidi Le DU e il BÙ è infatti di modeste dimensioni e dalla prova raccolta è emerso che tutti i bagnini intervennero con tutti i mezzi, senza fare distinzione tra bagnanti del lido privato e della spiaggia libera.
Del resto, non essendo stato allegato che agli occupanti dei lidi fosse consegnato un braccialetto specifico che ne indicava l'appartenenza a un lido, è evidente che un bagnino, vedendo un natante in costume da bagno nel mare, non avrebbe modo di selezionare tra clienti e soggetti esterni.
Né vi è un divieto per i bagnanti della spiaggia libera di nuotare di fronte ai lidi privati o per quelli dei lidi privati di nuotare nelle acque distanti dal lido, essendo il mare liberamente fruibile senza limitazione alcuna.
Dalla prova è poi emerso che partirono immediatamente in soccorso dei bagnanti due pattini e un acquascooter, poi raggiunti da una motovedetta della Guardia
19 Costiera, e che tutti i bagnini facevano ripetutamente ingresso in acqua portando di volta in volta in salvo i bagnanti. Nell'email del 12.06.2018, il – Per_1 testimone chiave di parte attrice, per aver allertato i soccorsi, salvo riferire erroneamente che il era stato ritrovato – afferma, con riferimento ai bagnini Pt_2 dei lidi, che “la loro attenzione era rivolta in particolare a quelli della spiaggia libera
a noi adiacente”.
Non può ritenersi che un servizio di salvamento presente nella spiaggia libera avrebbe mutato le sorti della vicenda.
In primo luogo, perché un obbligo in tal senso non sussisteva.
In secondo luogo, in quanto non è dato sapere in quale punto si trovasse il Pt_2 nel momento in cui la rip current giunse né dove fu portato con la stessa: non può quindi ritenersi che un bagnino presente sulla spiaggia libera gli avrebbe potuto salvare la vita.
Si ricorda che gli interventi furono numerosissimi e che tante furono le persone portate in salvo. Ritenere che un bagnino in più avrebbe fatto la differenza, nonostante il notevole sforzo profuso per i soccorsi, è dunque una presunzione che non si basa su alcun fondamento.
Ciò rende irrilevante anche l'accertamento dell'eventuale obbligo dei bagnini dei lidi privati di intervenire anche a tutela dei bagnanti della spiaggia libera, circostanza confermata dal teste e negata dal teste Tes_2 Tes_3
Sul punto il ha omesso ogni produzione documentale e, Controparte_1 atteso l'obbligo di prova scritta degli accordi conclusi dalla PA, deve ritenersi che una convenzione in tal senso non fosse esistente.
Ciononostante, come detto, non solo non vi era obbligo di predisporre un servizio di salvamento, ma comunque i bagnini dei vicinissimi lidi intervennero prontamente. E non per ragioni di umanità, come affermato dal teste ma Tes_3 per l'obbligo giuridico di salvare un soggetto in pericolo, ove si abbia la possibilità di intervenire e di salvarlo.
Fermo restando, come detto, che è ipotesi di pura fantasia ritenere che un bagnino conosca centinaia di clienti del lido (molti dei quali con pass giornaliero e in permanenza per poche ore), che selezioni le persone da salvare in base al lido di appartenenza e che una tale selezione si possa ipotizzare – a prescindere dall'istinto a salvare una vita umana in pericolo – in un momento di emergenza.
20 L'assenza di un avviso indicante la mancanza del servizio di salvamento e l'omesso controllo sul punto sono dunque del tutto irrilevanti sotto il profilo causale.
Parimenti del tutto irrilevante il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione del limite di acque sicure (1,60mt), pure indicato da parte attrice come causa del decesso del . Pt_2
L'ordinanza n. 48/2016 della di prevede all'art. 2 Controparte_2 CP_2 comma 6 che i Comuni devono segnalare il limite delle acque sicure con adeguate boe nonché controllare la loro permanenza (comma 8). L'art. 6 prevede che, qualora il limite delle acque sicure non sia segnalato, vi debba essere apposto adeguato cartello che avvisi di ciò.
Parte attrice ha ritenuto che la violazione di tale obbligo da parte del e CP_1 quella dell'obbligo di controllo e sanzione da parte della abbiano inciso CP_2 in misura causale sulla morte del . Pt_2
Tale affermazione non è tuttavia condivisibile.
Sul punto occorre evidenziare, in primo luogo, che gli attori hanno affermato che il
, non essendo esperto nuotatore, rimase nell'acqua bassa: egli era dunque Pt_2 certamente in grado di comprendere se il fondale fosse o meno profondo, in rapporto alla sua altezza e alle sue abilità di nuotatore.
In secondo luogo, in quanto la prova orale e quella fotografica hanno dimostrato che le boe bianche erano presenti sui lidi limitrofi ed erano perfettamente visibili dalla spiaggia libera: con un semplice sguardo, dunque, il bagnante avrebbe potuto sapere in quale punto l'acqua era considerata sicura.
In disparte la considerazione secondo cui l'acqua di 1,60 mt non può ritenersi bassa, soprattutto per che aveva 12 anni, con la conseguenza che deve _3 presumersi che il – per mantenere un comportamento che possa definirsi Pt_2 prudente - si sia fermato molto prima.
Va poi rilevato che il fatto che l'acqua fosse o meno alta non rileva ai fini di causa, in quanto le rip current – come visibile nelle stesse foto allegate da parte attrice – si formano nell'acqua bassa e perdono la propria forza proprio dove l'acqua è più alta, momento in cui smettono di esercitare la pressione che porta la persona verso il largo. Il fatto che l'acqua fosse o meno di profondità superiore a 1,60 mt nel momento in cui il incontrò la rip current è dunque del tutto irrilevante. Pt_2
21 È peraltro errata l'affermazione di parte attrice, secondo cui la risacca porterebbe il bagnante sul fondo: al contrario, la corrente spinge la persona dalla costa verso il largo, ma non verso il fondale, come nelle ricostruzioni prodotte dalla stessa attrice (ove le frecce sono dalla costa verso il largo, fino alla fine della corrente).
Va poi escluso che abbia rilevanza l'assenza delle bandiere di segnalazione del pericolo.
Sotto tale profilo, deve rilevarsi che i testimoni hanno tutti dichiarato che dai lidi furono immediatamente alzate – al mutare delle condizioni meteo – le bandiere rosse, che indicano – secondo nozioni di comune esperienza – una situazione di pericolo.
Come più volte detto, lo specchio di acqua in cui il entrò è una piccola Pt_2 insenatura circondata dai due lidi, che si protraggono per molti metri ai lati dell'insenatura medesima e sono chiaramente distinguibili: il , dunque, Pt_2 poteva vedere le bandiere rosse alzate dai lidi.
Parte attrice ha affermato che se quel giorno sulla spiaggia libera vi fossero stati dei bagnini, gli stessi avrebbero potuto issare le bandiere rosse e avvisare i bagnanti del pericolo.
Tuttavia, come già evidenziato, non vi era un obbligo di garantire il servizio di salvamento. A ciò si aggiunga che il bagnino ha dichiarato di aver Tes_2 avvisato anche gli utenti della spiaggia libera di uscire dall'acqua, con la conseguenza che l'avviso fu di fatto dato.
Nella registrazione audio della Guardia Costiera si sente l'invito alle persone a uscire dall'acqua e la stessa circostanza è stata confermata sia dai due bagnanti soccorsi che dai bagnini: l'invito a uscire dall'acqua fu dato a tutti, ripetutamente.
È irrilevante la dichiarazione del teste , che ha riferito che a lui l'avviso fu Per_1 dato dal bagnino presso il lido: l'avviso si ebbe infatti sia presso che il lido che nella spiaggia libera.
Ad ogni modo, la successione degli eventi dimostra che e _3 Persona_2 erano vicini, tanto che teneva il RE per un braccio, ma si riuscì a salvare _3 solo . Ciò dimostra che un bagnino con acquascooter, presente a pochi passi _3 da , non fu in grado di salvarlo: l'eventuale presenza di un bagnino Persona_2 assunto dal anziché dal Lido non avrebbe mutato le sorti dello sventurato CP_1 bagnante, che non si fu in grado di salvare nonostante l'intervento del bagnino.
22 L'ascolto delle registrazioni dimostra poi che l'intervento fu immediato e costante e che si continuò a cercare per ore, anche prima che si sapesse che vi era un disperso.
Purtroppo, come già evidenziato, i soccorritori riuscirono a salvare solo _3
e non anche il RE, in ragione delle condizioni del mare e del numero di
[...] persone che erano in acqua e avevano necessità di aiuto.
Il cartello di avviso dell'assenza di salvamento, le boe di delimitazione di acque sicure e la bandiera rossa non avrebbero mutato le sorti del bagnante, disperso nonostante il bagnino fosse a pochi cm da lui e lo abbia visto.
Peraltro, è stato dichiarato dalla stessa parte attrice che nel momento in cui il mare divenne poco sicuro – e furono issate le bandiere rosse – il era in mare da Pt_2 due ore: al momento dell'ingresso in acqua, dunque, la visione delle bandiere non avrebbe mutato la scelta della vittima.
Infine, si esclude che abbia rilievo l'assenza di un cartello di avviso del pericolo di risacca nell'area balneare in questione.
In primo luogo, in quanto la stessa parte attrice ha richiamato l'art.
1.3 dell'ordinanza n. 28/21, emessa nel 2021 – dunque di molto successiva agli eventi per cui è causa – che ha introdotto l'obbligo di indicare con segnali visibili i pericoli dell'area. Al momento dell'evento oggetto di causa, dunque, non vi era obbligo alcuno.
In secondo luogo, in quanto è stato provato che le condizioni del mare mutarono all'improvviso e la stessa parte attrice ha potuto provare solo altri due eventi mortali nel corso di diversi anni.
Va allora valutato se è probabile che il , turista in villeggiatura al mare, Pt_2 leggendo un avviso che comunicava che nella zona si possono creare talvolta delle correnti pericolose, avrebbe scelto di non entrare in acqua, alle ore 15:30 del
14.07.2016, con il mare calmo, molti bagnanti perfettamente tranquilli e una giornata che prometteva di essere rilassante e serena. Occorre cioè valutare se è più probabile che il turista in vacanza al mare avrebbe scelto di non fare il bagno in uno degli specchi d'acqua più belli e frequentati del Salento, insieme a centinaia di altri bagnanti, per la presenza di un segnale di pericolo risacca, con il mare che in quel momento non manifestava alcuna forma di pericolo.
È evidente che tale ipotesi è altamente improbabile.
23 Certamente il non sarebbe entrato in acqua alle 18:00, quando i bagnini e Pt_2 la Guardia Costiera portavano in salvo i bagnanti e vi era l'avviso che in quello specifico momento vi erano forti correnti. Ma altrettanto certamente, alle 15:30, con il mare calmo e privo di correnti e moltissimi bagnanti, un clima sereno e l'afa di un pomeriggio di scirocco, sarebbe comunque entrato in acqua, consapevole che le correnti non sono un fenomeno costante ma un'ipotesi che può verificarsi in particolari condizioni meteo, insussistenti nel momento in cui iniziò a fare il bagno.
È allora evidente che quel segnale di pericolo, ove esistente, non avrebbe in alcun modo modificato la successione degli eventi.
Occorre considerare la circostanza che il tratto di mare in esame è popolato da svariate migliaia di bagnanti nei mesi da maggio a settembre e che parte attrice ha prodotto la notizia di due fenomeni di decesso nel corso di diversi anni: la percentuale di pericolosità della zona è dunque decisamente bassa, ove rapportata al numero di persone che occupano quello specchio di mare.
Non solo, dunque, non vi era alcun obbligo di indicare il pericolo di risacca, ma in ogni caso un eventuale avviso di pericolo non avrebbe potuto salvare la vita del povero . Pt_2
Per le ragioni sopra menzionate, pur sussistendo un obbligo del di CP_1 predisporre cartelli di avviso dell'assenza del servizio di salvamento e di collocare le boe bianche di delimitazione delle acque sicure, si esclude che l'omissione di tali obblighi abbia inciso in alcun modo sull'evento mortale oggetto di causa.
Per le stesse ragioni, si esclude che un intervento di sanzione da parte della per le relative omissioni avrebbe mutato le sorti della vicenda. Controparte_2
Si esclude, poi, un profilo di responsabilità della per non aver Controparte_2 coordinato le operazioni di salvataggio e per non aver previsto le rip current, come lamentato da parte attrice.
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che la prova orale e le registrazioni degli audio hanno dimostrato che la coordinò le operazioni di salvataggio Controparte_2
e diede precise istruzioni, restando costantemente in contatto con i bagnini e con le persone che potevano dare informazioni utili (tra le quali mai compare parte attrice, che omise ogni contatto con le autorità impegnate dei soccorsi).
24 Va poi rilevato che la motovedetta e il gommone giunsero prontamente e che la predisposizione di risorse pubbliche in specifici punti della balneazione non è sindacabile dal giudice, essendo rimessa alla discrezionalità della PA.
Deve poi negarsi che le rip current fossero prevedibili e che la sia stata CP_2 inadempiente sotto tale profilo. Parte attrice non ha infatti provato che le stesse fossero prevedibili con un anticipo adeguato a consentire di dare l'allarme e gli stessi bagnini – pure esperti della materia e chiaramente conoscitori del tratto costiero de quo – hanno riferito che le condizioni mutarono improvvisamente, nel giro di pochi minuti, e che solo dopo qualche minuto il fenomeno si rese visibile come pericolo.
Assolutamente irrilevante, poi, l'affermazione secondo cui la Capitaneria sarebbe dovuta intervenire “non per cercare, ma per salvare”, affermazione che lamenta che si potrebbe “ricercare” solo un cadavere.
In primo luogo, in quanto la convenuta non ha un obbligo di salvataggio inteso quale obbligazione di risultando, ma una mera obbligazione di predisporre mezzi adeguati e fare quanto possibile per impedire l'annegamento dei bagnanti;
obbligazione in questo caso pienamente soddisfatta, come emerge dalla circostanza che decine di bagnanti furono portati in salvo.
In secondo luogo, in quanto si “ricerca” un disperso, non necessariamente cadavere, tanto che sovente le operazioni di ricerca conducono al ritrovamento di persone ancora in vita.
Nessuna omissione, dunque, può imputarsi alla , il cui Controparte_2 comportamento non incise in alcun modo sotto il profilo causale.
Non può poi non evidenziarsi che la sola persona in grado di confermare che il marito non era rintracciabile e che il bagnante soccorso non era il TA era proprio l'attrice, la quale perse di vista figlia e marito per oltre un'ora e omise di dare qualsiasi voglia allarme.
In ragione di quanto sopra, la domanda di parte attrice va rigettata, non essendovi alcuna condotta dei convenuti che abbia contribuito a determinare la morte del
. Pt_2
In punto di spese di lite, si tiene conto della circostanza che sono state rinvenute omissioni da parte dei convenuti (avviso dell'assenza del servizio di salvamento,
25 assenza di boe di segnalazione delle acque sicure e assenza di bandiere), sebbene tali omissioni siano prive di rilievo causale.
In ragione di un tanto e della circostanza che alcune ricostruzioni fattuali proposte dai convenuti sono risultate infondate, nonché considerando la natura e la qualità delle parti, si ravvisano gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 4150/2020 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda;
b) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 17/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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