Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
R.G. 514/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, Sezione civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito Consigliere
Dott. ssa VAna Acacia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello
TRA
(P.VA ), in persona del legale rappr. p.t., in Loc. Le Fornaci Parte_1 P.IVA_1
70 Sassetta (LI), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Via Bruno Buozzi n.8/A presso lo studio dell'Avv. Matteo M. Riso (c.f.: – fax 096529225 pec: C.F._1
che la rappresenta e difende in forza di procura in atti Email_1
appellante
CONTRO
” in persona del legale rappresentante pro-tempore , con Controparte_1 CP_1
sede legale in IM (RC), C.da NI (P.IVA ), ed elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Locri (RC) alla via M. Murdaca, 67, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Spadaro (C.F.
), giusta procura in atti C.F._2
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile n. 537/2021, pubblicata il 30/06/2021, notificata il 9.09.2021.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
appello avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Locri aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 41.16, confermando lo stesso e condannandolo al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Con decreto depositato il 18.10.2021, la prima udienza effettiva veniva differita d'ufficio all'udienza del 02.02.2023, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 26.01.23 si costituiva l'odierno appellato, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello proposto.
Con decreto depositato il 24.01.2023, la causa subiva un ulteriore differimento d'ufficio all'udienza del 27.06.24 e, successivamente, all'udienza del 06.02.25 per la quale veniva disposta la sostituzione con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Questa Corte, con ordinanza depositata il 21.02.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
06.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, come da decreto ritualmente comunicato alle parti costituite, rilevava che l'appellante, benché anteriormente costituito, non aveva depositato note di trattazione e che tale contegno andava equiparato alla mancata comparizione all'udienza. Pertanto rinviava ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., all'udienza collegiale del
17.04.25, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, disponendone la comunicazione alle parti, con l'avvertimento che in caso di ulteriore mancata comparizione, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile.
Poiché neppure a questa ultima udienza le parti istanti hanno depositato note di trattazione, benché ritualmente notiziate dell'ordinanza che fissava la nuova udienza, con ordinanza del 29.4.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
La condotta processuale dell'appellante integra, infatti, la fattispecie di cui all'art. 348 comma 2 cpc, che testualmente prevede “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza
l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”. Alla luce della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione e in considerazione della costituzione della parte appellata, occorre provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno poste a carico dell'appellante, ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022;
Tenuto conto del valore della causa pari ad € 55847,50 e dei parametri minimi dei compensi per attività difensiva, i compensi vanno liquidati in € 7160,00 (di cui € 1489,00 per valore minimo della fase di studio della controversia;
valore minimo: € 956,00 per fase introduttiva del giudizio;
valore minimo € 2163,00 per fase di trattazione;
valore minimo: € 2552,00 per fase decisionale).
Gli stessi devono poi essere dimezzati in applicazione dell'art. 4 comma 9 D.M. 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 stante la pronuncia in rito, ed ammontano pertanto ad euro 3580,00 effettivamente dovuti, su cui andranno calcolati le spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Spese distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Spadaro Giuseppe che ha reso la dichiarazione di legge.
Vista la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve attestarsi la ricorrenza dei presupposti previsti dall''art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr.
Cass. SS.UU. n. 9938/14).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(P.VA ), in persona del legale rappr. p.t., in Loc. Le Fornaci Parte_1 P.IVA_1
70 Sassetta (LI), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Via Bruno Buozzi n.8/A presso lo studio dell'Avv. Matteo M. Riso (c.f.: – fax 096529225 pec: C.F._1
che la rappresenta e difende in forza di procura in atti Email_1
appellante
CONTRO
” in persona del legale rappresentante pro-tempore , con Controparte_1 CP_1
sede legale in IM (RC), C.da NI (P.IVA ), ed elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Locri (RC) alla via M. Murdaca, 67, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Spadaro (C.F.
), giusta procura in atti C.F._2
appellata avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile n. 537/2021, pubblicata il 30/06/2021, notificata il 9.09.2021 così provvede: - dichiara improcedibile l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3580,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
- spese distratte in favore del difensore ex art 93 c.p.c. avv. Spadaro Giuseppe.
Attesta, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa VAna Acacia
La Presidente
Dott.ssa Patrizia Morabito