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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9651/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
; C.F._1
e
nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulia CEREDI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Zola Predosa (BO) in via Predosa, n.1;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto l'8 luglio 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 28 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 9 aprile del 2005 a AR (PI). Per_ Dall'unione sono nati , il 2 dicembre 2008, e , il 2 novembre 2013. Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 5 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 21 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(GERMANIA) il 29 settembre 1976 e , nato a [...] l'11 Controparte_1 febbraio 1974, unitisi in matrimonio il 9 aprile 2005 a AR (PI), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 4 parte 2 serie A - anno 2005; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che le parti hanno concordato che il marito trasferirà altrove la propria residenza i embre 2025, portando con sé oggetti ed effetti personali;
3) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_ Per_2 decisioni a interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
4) colloca i figli presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale, sita a Zola Predosa (BO) in via della Fornace n. 15, dove i figli manterranno la propria residenza;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, nel rispetto degli impegni di studio, sociali e sportivi dei ragazzi:
- a fine settimana alterni;
Per_
- il martedì e il giovedì con pernottamento, con la precisazione che , in considerazione della sua età, potrà comunque organizzarsi liberamente con ciascun genitore;
pagina 2 di 5 - nelle festività natalizie, pasquali e in estate, al pari della madre, per metà del periodo, anche non consecutivamente, in giorni da concordarsi di volta in volta tra i genitori;
6) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor corrisponda, CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alla signora a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario di , sino all'indipendenza Per_3 economica della stessa, la somma mensile di 1.100,00 euro (550 euro per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a far data dal deposito del ricorso dispone che il padre si faccia integralmente carico delle spese straordinarie -che se anticipate dalla madre, lo stesso le rimborserà entro il mese successivo- previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non pagina 3 di 5 abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) dispone che il marito corrisponda alla moglie, mediante bonifico bancario, entro il giorno quindici di ogni mese, un assegno di mantenimento dell'importo di 600,00 euro mensili, con adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
8) prende atto che le parti hanno concordato che il conto corrente cointestato n. 253 820593-0, in essere presso Deustche Bank S.p.A., previa attribuzione al signor di 115.000,00 euro, pari alla somma ricevuta dal di lui padre in occasione CP_1 dell'acquisto della dimora familiare, sarà estinto con suddivisione del residuo saldo a metà fra i ricorrenti entro il 31 dicembre 2025; 9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che la metà del controvalore netto del fondo pensione Previndai alla data odierna, concordemente individuato in 185.000,00 euro, sia corrisposto dal marito alla moglie con modalità e tempistiche che si impegnano a definire entro due anni dalla sentenza di separazione. A tal proposito, il signor si riconosce debitore della signora dell'importo di 92.500,00 euro CP_1 Pt_1
e quest'ultima, a fronte della corresponsione di tale importo, dichiara di nulla avere più a pretendere con riferimento alle somme di cui al fondo pensione Previndai del marito (alimentato da quota TFR + contribuzione datore di lavoro + contribuzione lavoratore;
10) prende atto che le parti hanno concordato che:
- la signora si farà carico integrale di tutte le spese ordinarie relative Pt_1 all'immobile familiare e delle utenze, che si impegna a volturare a proprio nome entro il 31 dicembre 2025.
- per l'attribuzione delle spese relative all'immobile, faranno riferimento in via analogica alla “tabella di ripartizione fra locatore e conduttore concordata fra e Parte_2 Controparte_2
11) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che la proprietà dell'autovettura Toyota Yaris targata GH635TV sarà trasferita dal marito alla moglie che ne sosterrà tutte le spese e gli oneri (assicurazione, bollo, gomme, tagliandi, ecc…) con atto da effettuarsi entro 30 giorni dalla sentenza di separazione. Le parti precisano che ciò viene effettuato senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti pagina 4 di 5 patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione;
quindi, a tale trasferimento di proprietà dovrà applicarsi il regime fiscale di favore previsto dall'art. 19, L. 6 marzo 1987, n.74;
12) prende atto che i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei minori ed all'espatrio per motivi turistici;
13) prende atto che i genitori concordano che ciascuno si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155 I comma, C.C. secondo il quale i minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
; C.F._1
e
nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulia CEREDI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Zola Predosa (BO) in via Predosa, n.1;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto l'8 luglio 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 28 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 9 aprile del 2005 a AR (PI). Per_ Dall'unione sono nati , il 2 dicembre 2008, e , il 2 novembre 2013. Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 5 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 21 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(GERMANIA) il 29 settembre 1976 e , nato a [...] l'11 Controparte_1 febbraio 1974, unitisi in matrimonio il 9 aprile 2005 a AR (PI), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 4 parte 2 serie A - anno 2005; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che le parti hanno concordato che il marito trasferirà altrove la propria residenza i embre 2025, portando con sé oggetti ed effetti personali;
3) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_ Per_2 decisioni a interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
4) colloca i figli presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale, sita a Zola Predosa (BO) in via della Fornace n. 15, dove i figli manterranno la propria residenza;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, nel rispetto degli impegni di studio, sociali e sportivi dei ragazzi:
- a fine settimana alterni;
Per_
- il martedì e il giovedì con pernottamento, con la precisazione che , in considerazione della sua età, potrà comunque organizzarsi liberamente con ciascun genitore;
pagina 2 di 5 - nelle festività natalizie, pasquali e in estate, al pari della madre, per metà del periodo, anche non consecutivamente, in giorni da concordarsi di volta in volta tra i genitori;
6) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor corrisponda, CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alla signora a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario di , sino all'indipendenza Per_3 economica della stessa, la somma mensile di 1.100,00 euro (550 euro per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a far data dal deposito del ricorso dispone che il padre si faccia integralmente carico delle spese straordinarie -che se anticipate dalla madre, lo stesso le rimborserà entro il mese successivo- previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non pagina 3 di 5 abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) dispone che il marito corrisponda alla moglie, mediante bonifico bancario, entro il giorno quindici di ogni mese, un assegno di mantenimento dell'importo di 600,00 euro mensili, con adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
8) prende atto che le parti hanno concordato che il conto corrente cointestato n. 253 820593-0, in essere presso Deustche Bank S.p.A., previa attribuzione al signor di 115.000,00 euro, pari alla somma ricevuta dal di lui padre in occasione CP_1 dell'acquisto della dimora familiare, sarà estinto con suddivisione del residuo saldo a metà fra i ricorrenti entro il 31 dicembre 2025; 9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che la metà del controvalore netto del fondo pensione Previndai alla data odierna, concordemente individuato in 185.000,00 euro, sia corrisposto dal marito alla moglie con modalità e tempistiche che si impegnano a definire entro due anni dalla sentenza di separazione. A tal proposito, il signor si riconosce debitore della signora dell'importo di 92.500,00 euro CP_1 Pt_1
e quest'ultima, a fronte della corresponsione di tale importo, dichiara di nulla avere più a pretendere con riferimento alle somme di cui al fondo pensione Previndai del marito (alimentato da quota TFR + contribuzione datore di lavoro + contribuzione lavoratore;
10) prende atto che le parti hanno concordato che:
- la signora si farà carico integrale di tutte le spese ordinarie relative Pt_1 all'immobile familiare e delle utenze, che si impegna a volturare a proprio nome entro il 31 dicembre 2025.
- per l'attribuzione delle spese relative all'immobile, faranno riferimento in via analogica alla “tabella di ripartizione fra locatore e conduttore concordata fra e Parte_2 Controparte_2
11) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che la proprietà dell'autovettura Toyota Yaris targata GH635TV sarà trasferita dal marito alla moglie che ne sosterrà tutte le spese e gli oneri (assicurazione, bollo, gomme, tagliandi, ecc…) con atto da effettuarsi entro 30 giorni dalla sentenza di separazione. Le parti precisano che ciò viene effettuato senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti pagina 4 di 5 patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione;
quindi, a tale trasferimento di proprietà dovrà applicarsi il regime fiscale di favore previsto dall'art. 19, L. 6 marzo 1987, n.74;
12) prende atto che i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei minori ed all'espatrio per motivi turistici;
13) prende atto che i genitori concordano che ciascuno si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155 I comma, C.C. secondo il quale i minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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