Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2021, n. 9001
CASS
Sentenza 2 dicembre 2021

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In tema di responsabilità, a carico del responsabile civile, da circolazione ferroviaria, da qualificarsi come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., al fine del superamento della presunzione di colpa posta a carico del soggetto gestore della rete ferroviaria, non è sufficiente la semplice prova di avere adottato tutte le misure offerte dalla tecnica, ma è necessario dimostrare di avere adottato tutte le cautele idonee ad evitare il prodursi del danno derivante da quella specifica attività, ivi comprese quelle organizzative e gestionali, imposte dalla prudenza e dalla diligenza. (Fattispecie in tema di disastro ferroviario colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna dell'ente gestore, quale responsabile civile, per aver omesso un'attività di continuo vaglio delle competenze e capacità degli addetti al controllo del traffico, particolarmente pericoloso perché effettuato su monorotaia, decisivo ad assicurare la sicurezza della circolazione dei treni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2021, n. 9001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9001
    Data del deposito : 2 dicembre 2021

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