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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 424/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GR IC, RE
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 765/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 31/33 70121 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1585/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 29/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 072041556557 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, la società Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti della Regione Puglia avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bari del 29 settembre
2023 che aveva rigettato il suo ricorso contro l'avviso di accertamento della tassa automobilistica per l'anno 2020, relativa al veicolo targato Targa_1
La Corte, infatti, pur riconoscendo la natura di impresa esercitante il commercio dei veicoli, escludeva il ricorrere dell'esenzione prevista dall'art. 5 del d.l. 953/1982, limitandone l'operatività alla “consegna per la rivendita”, laddove nel caso di specie, la società aveva acquistato l'autovettura e non si era limitata a prenderla in consegna.
Di tanto si doleva la società appellante che non solo censurava la decisione per l'erronea interpretazione del disposto normativo, ma anche per non aver tenuto conto del decorrere dell'esenzione dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza della validità delle tasse già corrisposte, e non di meno del fatto che il proprietario originario aveva pagato la tassa anche con riferimento al periodo in corso al momento della vendita.
Si costituiva la Regione Puglia, la quale, nulla rilevando in ordine al motivo principale dell'appello, sosteneva che la corretta interpretazione della norma richiedeva che, per ottenere l'esenzione, dovesse tenersi conto della regolarità del pagamento nel periodo in corso al momento della consegna al rivenditore;
escludeva la validità del pagamento del precedente proprietario, che, per essere residente in altra Regione, non aveva eseguito un pagamento valido nella Regione Puglia, e ciò consentiva solo una richiesta di rimborso da parte del soggetto pagante, senza alcun effetto per la società Ricorrente_1.
All'udienza odierna compariva il solo difensore dell'appellante e sulle conclusioni in atti, la Corte assumeva la decisione dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
La precisa espressione della legge non consente l'interpretazione avallata dal primo giudice. Infatti, non appare conforme a diritto ritenere che la consegna che determina l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa debba essere dipendente da un mero rapporto obbligatorio, potendo ben conseguire da un negozio a carattere reale. Il termine adoperato dalla legge ha riguardo al mero fatto del pervenimento della vettura nella disponibilità del concessionario e della finalità di rivendita, e si giustifica con la necessità di un'esenzione soggettiva correlata alla commercializzazione del bene.
Dunque, opera anche nei casi in cui, come quello di specie, la concessionaria acquista il mezzo per una successiva circolazione in capo ad altro soggetto.
Quanto poi al diverso aspetto su cui ha insistito l'appellata, e cioè la necessità di un pagamento della tassa in corso di validità nel periodo in cui è eseguita la consegna, è questione che la Regione considera in modo ambivalente, assecondando un'interpretazione che viene ricondotta ad assunti contrastanti. Nel caso di specie, infatti, si ha prova dell'avvenuto pagamento della tassa da parte del precedente proprietario.
Più precisamente, l'autovettura è stata acquistata dalla società Ricorrente_1 il 27 maggio 2020 e il precedente proprietario aveva pagato la tassa appena qualche giorno prima il 25 maggio. La Regione
Puglia assume che tale pagamento non sia valido, ritenendo doversi far riferimento all'art. 5, comma 30 del D.L. 953/1982 che pone l'obbligazione in capo a coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultino essere titolari del veicolo. Quindi la Regione ha negato l'esenzione alla società Ricorrente_1 ritenendo che era suo l'obbligo di pagare il bollo in scadenza al 31 maggio 2020.
Da qui la contraddittorietà del ragionamento, perché da un lato, non riconosce il diritto all'esenzione negando validità al pagamento eseguito per il quadrimestre terminato il 30 aprile 2020, sull'idea che doveva esserci un pagamento in corso di validità, e dall'altro nega validità al pagamento eseguito il 22 maggio 2020, individuando l'insorgenza de presupposto impositivo alla data del 31 maggio. Al contrario, se è vera l'affermazione che il periodo di cui si deve tenere conto è quello coincidente con il 31 maggio, la consegna alla società Ricorrente_1 era già avvenuta e quindi era già in vigore l'esenzione, se si deve tenere conto del termine del quadrimestre precedente al 30 aprile, guardando alla decorrenza del quadrimestre alla data del 1 maggio, allora è valido il pagamento eseguito dal precedente proprietario, che lo ha correttamente indirizzato alla Regione in cui era residente.
Comunque si consideri la disposizione impositiva, l'interpretazione è contraria alle argomentazioni dell'appellata.
L'appello va dunque accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va annullato l'atto impugnato dalla socetà Ricorrente_1.
A tanto consegue anche la condanna alle spese del doppio grado del giudizio che in ragione del valore della causa, ma anche della relativa semplicità dell'affare, vanno liquidate in favore della società appellante a a carico della Regione Puglia in euro 400,00 per ciascun grado del giudizio oltre rimobrso forfetario delle spese generali e altri accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello.
Spese come da motivazione.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GR IC, RE
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 765/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 31/33 70121 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1585/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 29/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 072041556557 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, la società Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti della Regione Puglia avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bari del 29 settembre
2023 che aveva rigettato il suo ricorso contro l'avviso di accertamento della tassa automobilistica per l'anno 2020, relativa al veicolo targato Targa_1
La Corte, infatti, pur riconoscendo la natura di impresa esercitante il commercio dei veicoli, escludeva il ricorrere dell'esenzione prevista dall'art. 5 del d.l. 953/1982, limitandone l'operatività alla “consegna per la rivendita”, laddove nel caso di specie, la società aveva acquistato l'autovettura e non si era limitata a prenderla in consegna.
Di tanto si doleva la società appellante che non solo censurava la decisione per l'erronea interpretazione del disposto normativo, ma anche per non aver tenuto conto del decorrere dell'esenzione dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza della validità delle tasse già corrisposte, e non di meno del fatto che il proprietario originario aveva pagato la tassa anche con riferimento al periodo in corso al momento della vendita.
Si costituiva la Regione Puglia, la quale, nulla rilevando in ordine al motivo principale dell'appello, sosteneva che la corretta interpretazione della norma richiedeva che, per ottenere l'esenzione, dovesse tenersi conto della regolarità del pagamento nel periodo in corso al momento della consegna al rivenditore;
escludeva la validità del pagamento del precedente proprietario, che, per essere residente in altra Regione, non aveva eseguito un pagamento valido nella Regione Puglia, e ciò consentiva solo una richiesta di rimborso da parte del soggetto pagante, senza alcun effetto per la società Ricorrente_1.
All'udienza odierna compariva il solo difensore dell'appellante e sulle conclusioni in atti, la Corte assumeva la decisione dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
La precisa espressione della legge non consente l'interpretazione avallata dal primo giudice. Infatti, non appare conforme a diritto ritenere che la consegna che determina l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa debba essere dipendente da un mero rapporto obbligatorio, potendo ben conseguire da un negozio a carattere reale. Il termine adoperato dalla legge ha riguardo al mero fatto del pervenimento della vettura nella disponibilità del concessionario e della finalità di rivendita, e si giustifica con la necessità di un'esenzione soggettiva correlata alla commercializzazione del bene.
Dunque, opera anche nei casi in cui, come quello di specie, la concessionaria acquista il mezzo per una successiva circolazione in capo ad altro soggetto.
Quanto poi al diverso aspetto su cui ha insistito l'appellata, e cioè la necessità di un pagamento della tassa in corso di validità nel periodo in cui è eseguita la consegna, è questione che la Regione considera in modo ambivalente, assecondando un'interpretazione che viene ricondotta ad assunti contrastanti. Nel caso di specie, infatti, si ha prova dell'avvenuto pagamento della tassa da parte del precedente proprietario.
Più precisamente, l'autovettura è stata acquistata dalla società Ricorrente_1 il 27 maggio 2020 e il precedente proprietario aveva pagato la tassa appena qualche giorno prima il 25 maggio. La Regione
Puglia assume che tale pagamento non sia valido, ritenendo doversi far riferimento all'art. 5, comma 30 del D.L. 953/1982 che pone l'obbligazione in capo a coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultino essere titolari del veicolo. Quindi la Regione ha negato l'esenzione alla società Ricorrente_1 ritenendo che era suo l'obbligo di pagare il bollo in scadenza al 31 maggio 2020.
Da qui la contraddittorietà del ragionamento, perché da un lato, non riconosce il diritto all'esenzione negando validità al pagamento eseguito per il quadrimestre terminato il 30 aprile 2020, sull'idea che doveva esserci un pagamento in corso di validità, e dall'altro nega validità al pagamento eseguito il 22 maggio 2020, individuando l'insorgenza de presupposto impositivo alla data del 31 maggio. Al contrario, se è vera l'affermazione che il periodo di cui si deve tenere conto è quello coincidente con il 31 maggio, la consegna alla società Ricorrente_1 era già avvenuta e quindi era già in vigore l'esenzione, se si deve tenere conto del termine del quadrimestre precedente al 30 aprile, guardando alla decorrenza del quadrimestre alla data del 1 maggio, allora è valido il pagamento eseguito dal precedente proprietario, che lo ha correttamente indirizzato alla Regione in cui era residente.
Comunque si consideri la disposizione impositiva, l'interpretazione è contraria alle argomentazioni dell'appellata.
L'appello va dunque accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va annullato l'atto impugnato dalla socetà Ricorrente_1.
A tanto consegue anche la condanna alle spese del doppio grado del giudizio che in ragione del valore della causa, ma anche della relativa semplicità dell'affare, vanno liquidate in favore della società appellante a a carico della Regione Puglia in euro 400,00 per ciascun grado del giudizio oltre rimobrso forfetario delle spese generali e altri accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello.
Spese come da motivazione.