Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7984/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 7984/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli al vico Tarsia Parte_1 C.F._1
n. 3, presso lo studio dell'Avv. TANCREDI LUIGI (c.f.: dal quale è C.F._2
rappr.to e difeso in virtù di procura a margine ricorso
- RICORRENTE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti
( ), giusta procura generale alle liti per notar di C.F._3 Persona_1
Roma del 21.7.2015 (rep. n° 80974 – rogito n° 21569), ed elettivamente domiciliato in
Via A. De Gasperi Napoli, presso l'Avvocatura dell'Ente.
- RESISTENTE
- RESISTENTE
-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato in data 31.03.2022, il sig.
[...]
[...
[...]
, in qualità di legale rapp.te della società ha impugnato Parte_2 Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione n. I-000588354 dell' con cui gli veniva contestata la viola- CP_3
zione dell'art. 2 comma 1-bis, D.L. 463/83, convertito con modificazioni dalla L. n.
638/83 (“omesso versamento delle ritenuto previdenziali”), e gli veniva comminata la sanzione di € 19.500,00.
Tale ordinanza- ingiunzione traeva origine da due avvisi di accertamento, prot. n.
5105.24/04/17.0097486 del 29/06/17 e prot. n. 5105.11/10/2018.0318985 CP_3 CP_3
del 22/11/2018.
Il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto tali accertamenti, in quanto que- sti non gli sarebbero mai stati notificati, ed ha eccepito la nullità del procedimento per il mancato rispetto del termine per la notifica della violazione di cui all'art.14 della L.
689/81, ovvero novanta giorni dall'accertamento della violazione.
In subordine, ha chiesto la rimodulazione del quantum della sanzione, osservan- do che la violazione è fondata sul mancato pagamento di importi di esiguo valore relativi ad alcune mensilità, ed ha ritenuto eccessiva la sanzione applicata al ricorrente, richie- dendo il ricalcolo della stessa nel minimo della sanzione edittale.
Costituitosi in giudizio, l' ha impugnato le avverse pretese, rilevandone CP_3
l'infondatezza, ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle eccezioni avverse relative agli asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e degli atti presupposti. La resistente Amministrazione ha ritenuto tali eccezioni generiche e comunque infondate, ed ha sostenuto che l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedi- CP_3
mento sia stato corretto ed immune da vizi.
Sull'eccezione di estinzione della sanzione per omessa notificazione della viola- zione entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l' ne ha rilevato l'infondatezza, sostenendo che CP_3
tale termine non sia applicabile alla disciplina in esame, in quanto costituirebbe una disposizione di carattere generale, mentre nel caso oggetto di giudizio prevale la nor- ma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, ossia l'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gen- naio 2016, n. 8, che prevede una procedura particolare di estinzione agevolata
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dell'illecito, qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione.
In via subordinata, ha rilevato che in ogni caso il termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione della violazione non è comunque decorso, in quanto questo termine non decorre dalla percezione del fatto illecito, ma dal comple- tamento di tutte le relative indagini.
Nel merito, l' ha poi rilevato che la fattispecie per cui è causa ha il suo fon- CP_3
damento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983, secondo cui se l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, come nel caso in esame, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
La resistente Amministrazione ha sostenuto, dunque, di aver correttamente ero- gato la sanzione, in applicazione dell'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, che dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anterior- mente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Ciò in quanto, prima di emettere l'impugnata ordinanza, l' avrebbe notifi- CP_1
cato al trasgressore un provvedimento di accertamento della violazione corredato dall'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente, contenente l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00. L ha dunque evidenziato che CP_3
l'atto di accertamento è stato notificato al ricorrente, per compiuta giacenza il
3.12.2018, come da documentazione versata in atti, e che, pertanto, l'odierno ricorren-
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te non ha inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrati- va, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Infine, a seguito di chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, l'Istituto, l' ha dichiarato di aver proceduto, in autotutela, alla ridetermina- CP_3
zione delle sanzioni calcolate nell'ordinanza ingiunzione e che, dall' udienza di tratta- zione, sarebbero decorsi i 60 giorni per il pagamento della sanzione in misura ridotta e dunque, in caso di accettazione della controparte, a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento nei termini, il giudizio sarebbe potuto essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
Come emerso dalle note depositate in occasione dell'udienza del 16.01.2025, tale pagamento da parte del sig. non è avvenuto. Pt_1
La causa è stata rinviata alla data del 10 marzo 2025 per la decisione, disponen- dosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c..
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Va preliminarmente evidenziato che l' in data 23 gennaio 2024 ha deposita- CP_3
to atto denominato “PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE AN-
NUALITÀ FINO AL 2015 CON CONTENZIOSO PENDENTE…Provvedimento di rettifica dell'importo della sanzione amministrativa irrogata. In relazione all'ordinanza- ingiunzione n.588354 prot. 5105.14/02/2022.0094907, relativa all'annualità 2014, CP_3
notificata il 09.03.2022 e opposta in giudizio con ricorso notificato il 13/07/2022, si co- munica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione ammi- nistrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 806,57.
In applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il paga- mento in misura ridotta di euro 403,29, pari alla metà della sanzione amministrativa
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rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo. In alternativa in appli- cazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il proce- dimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, in applicazione dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il pagamento in misura ridot- ta di 716,95, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
Parte ricorrente non ha inteso provvedere al pagamento della sanzione rideter- minata ed ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione, essendo difettata la prova di una rituale notifica degli avvisi di accertamen- to e contestazione degli illeciti amministrativi richiamati in detta ordinanza, ciò in con- formità alle doglianze avanzate dal ricorrente in più occasioni e reiterate, da ultimo, nelle note depositate il 7 marzo 2025, cui è sufficiente fare integrale rinvio.
Invero l'impugnata ordinanza ingiunzione contiene il richiamo ad atti di accerta- mento e contestazione dell'illecito amministrativo rispettivamente del 29 giugno 2017 e del 22 novembre 2018; invero la documentazione prodotta, afferente al solo avviso di accertamento e contestazione asseritamente notificato il 22 novembre 2018, appare incompleta, essendo difettata la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD inoltra- ta all'esito della constatata temporanea assenza del destinatario, circostanza che de- termina l'invalidità della notifica per i principi giurisprudenziali puntualmente richiamati dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si determinano come da di- CP_3
spositivo, facendo applicazione dei minimi tariffari (tenuto conto della semplicità delle questioni poste) e dello scaglione corrispondente al valore rideterminato della sanzione, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione ed annulla l'impugnata ordinanza ingiunzione;
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➢ Condanna l' al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese CP_3
che si liquidano in euro 332,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documen- tate, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), iva e cpa, con at- tribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 11 marzo 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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