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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1545/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. F. De Leonardis giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Badò giusta procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 796/2023, pubblicata il
26 gennaio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
− da settembre 2014 aveva prestato la propria attività lavorativa, prima come cameriere di sala e, successivamente, come barman unico, presso l'Hotel Oxford, sito in Roma, Via
Boncompagni n. 89, nell'ambito di appalti commissionati dalla Parte_2
a GSH spa, a a Consulting G.S.A. spa e, infine a
[...] Controparte_3 [...]
, società nel tempo sue datrici di lavoro;
CP_4
− in specie, da giugno 2017 fino al 31 gennaio 2020 aveva lavorato alle dipendenze di
Consulting GSA spa con qualifica di operaio-chef de rang e con inquadramento nel livello
4° del CCNL Pubblici esercizi;
− nondimeno, nel detto periodo aveva svolto le mansioni più qualificate di barman, ascrivibili al livello 3° del CCNL;
− aveva quindi diritto alla retribuzione prevista per detto livello professionale;
− era altresì rimasto in credito di differenze retributive maturate a vario titolo;
− era responsabile solidale ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 per l'adempimento CP_1 dell'obbligazione retributiva di Consulting.
Pertanto, domandava:
“Accertare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di Consulting Gsa S.P.A. (P.IVA: ) per il periodo dal 15.06.2017 al P.IVA_1
31.01.2020, nell'ambito dell'appalto commissionato dalla Parte_2
con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni
[...] corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di III livello del CCNL applicato e, per
l'effetto, condannare Consulting Gsa S.P.A. (P.IVA: , con sede in Santa Maria P.IVA_1
A Vico (CE), alla via Appia Antica 452, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché in solido con la prima e ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 la
(C.F. e P.I. ), con Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
2 sede in Roma, via del Corso n. 330, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore del ricorrente: a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt.
2099 c.c. 36 Cost., la somma di € 4.145,92; a titolo di TFR, la somma di € 2.844,14; a titolo di retribuzione per i mesi di giugno e luglio 2018, la somma di € 3.268,74; a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità per gli anni 2017-2018-2019, la somma di €
7.305,67; a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, la somma di
3.035,60; a titolo di indennità sostitutiva del preavviso la somma di € 1.890,00, per un ammontare complessivo di € 22.470,07 o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
2. Nella contumacia di Consulting GSA spa e di con la Parte_2 sentenza in oggetto il Tribunale così decideva:
“Dichiara la sussistenza tra e la CONSULTING GSA S.p.A. di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato dal 15.6.2017 al 31.1.2020 con orario pari a 40 ore settimanali ed inquadramento al 3^ livello del CCNL Pubblici Esercizi;
CONSULTING GSA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_5 pagamento della somma pari ad € 20.756,25 per le causali di cui in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo;
-rigetta per il resto;
-condanna CONSULTING GSA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento dele spese di lite, che liquida, tenuto conto della compensazione per un terzo, in
€ 2.169,48 per compensi, comprese spese generali, iva e cpa come per legge;
-nulla spese nei confronti di contumace” Parte_2
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
− l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e Consulting GSA spa è dimostrata documentalmente per l'intero periodo dedotto in giudizio (15 giugno 2017 - 31 gennaio 2020);
− la prova testimoniale ha dimostrato che in detto periodo il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL di categoria, con suo diritto alla corrispondente retribuzione;
− non è invece dimostrato il fatto costitutivo del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti;
3 − pertanto, possono essere riconosciute al ricorrente le differenze tra la retribuzione percepita e quella spettante, le mensilità non corrisposte di giugno e luglio 2018, le differenze sulla tredicesima e quattordicesima mensilità (quest'ultima espressamente prevista dal CCNL invocato), i ratei maturati a titolo di scatti di anzianità per il periodo dal 1° settembre 2009 fino al 28 febbraio 2020, nonché il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del mancato preavviso;
− i crediti possono essere liquidati secondo i conteggi prodotti dal ricorrente;
− non sussiste la responsabilità solidale di , in quanto il ricorrente non ha dimostrato la CP_1 sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29 D.lgs. n. 276/2003, in specie la sussistenza del contratto di appalto tra la predetta società e la società sua datrice di lavoro.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 22 giugno
2023, chiedeva: Parte_1
“In riforma della sentenza impugnata e nei limiti dell'impugnazione, accertare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di Consulting
Gsa S.P.A. (P.IVA: ) per il periodo dal 15.06.2017 al 31.01.2020, nell'ambito P.IVA_1 dell'appalto commissionato dalla e per Parte_2
l'effetto condannare ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 la
[...]
(C.F. e P.I. ), con sede in Roma, via Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 del Corso n. 330, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con la
Consulting Gsa S.p.A. a corrispondere in favore del ricorrente, la somma quantificata dal giudice di primo grado in € 20.756,25, oltre all'ulteriore somma di € 1.220,10 a titolo di ratei maturati per di scatti di anzianità per il periodo dal 23.04.2014 all'01/02/2020, alla cui corresponsione il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'odierno appellante avesse diritto, senza, tuttavia procedere alla loro quantificazione nel dispositivo, per un totale di €
21.976,35.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
A sostegno, formulava in sintesi seguenti motivi d'impugnazione:
a) omesso rilievo della prova in atti del contratto di appalto tra le società convenute e conseguente erronea esclusione della responsabilità solidale dell'appaltante per CP_1
l'adempimento dell'obbligazione retributiva gravante sull'appaltatrice Consulting.
Richiesta di ammissione di documenti nuovi, in quanto decisivi per la cognizione della controversia;
4 b) omessa indicazione nel dispositivo dell'ulteriore somma di € 1.220,10 a titolo di ratei maturati per scatti di anzianità nel periodo 23 aprile 2014 - 1° febbraio 2020, nonostante il riconoscimento del diritto del lavoratore al pagamento.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva Parte_2 Parte_2 all'appello, formulando eccezioni in rito e in merito.
5. Il , ritualmente citato nel grado, non si costituiva Controparte_6
e restava contumace.
6. All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
8. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che il fatto dell'esistenza di un contratto di appalto tra e Consulting, pacificamente datrice di lavoro del è stato CP_1 Pt_1 allegato in modo circostanziato nel ricorso originario e ha trovato adeguato riscontro istruttorio.
9. Invero, dalla visura camerale di Consulting emerge che l'attività d'impresa della società ha ad oggetto l'esecuzione di servizi in vari settori merceologici (pulizia, guardiania, ecc.) ivi compresi i servizi relativi a eventi, conferenze, attività di ausilio alla ristorazione, addetti alla ristorazione, facchini, camerieri ai piani di albergo, attività di ausilio alle attività alberghiere (v. pag. 5 visura nel fascicolo secondo grado appellante).
10. Di poi, le buste paga prodotte dal attestano che, egli quale dipendente di Consulting, aveva Pt_1 eseguito la sua prestazione di lavoro presso l'albergo Oxford, che, com'è pacifico in giudizio, è bene appartenente all'azienda di e non certo all'azienda . CP_1 Parte_3
11. Ancora, i testimoni escussi dal Giudice di primo grado hanno confermato di aver lavorato alle dipendenze di varie cooperative e anche di Consulting nell'albergo Oxford di , svolgendo CP_1 compiti attinenti alla ristorazione e alle attività alberghiere e hanno pure chiarito che la loro prestazione di lavoro era stata eseguita nell'ambito degli appalti di servizi commissionati da CP_1
(v. teste :v“… Allo stato sono alle dipendenze della dal marzo 2022, e prima Testimone_1 CP_1 di allora sempre cooperative che avevano in appalto il servizio dato da e . Non Pt_4 Parte_2 mi ricordo di aver lavorato per la Consulting GSA;
non parente;
indifferente. Sono stata collega del ricorrente presso l'hotel Oxford sin da quando ho cominciato a lavorare li. Lui era già presente.
Prima di allora non lo conosceva. Presso l'hotel lavoravano più cooperative non so precisamente per quale lui lavorasse, ma anche lui lavorava per e . Faceva il barman. … Pt_4 Parte_2
Ricordo che la signora addetta alla contabilità tre o quattro volte era intervenuta Testimone_2 per raccomandarsi che non eccedesse negli ordini. I cocktail li preparava in base a quanto previsto
5 nel menu nonché ni base alle esigenze dei clienti. Tutti gli ingredienti dei cockatil erano preparati direttamente dal lui. La lavorava per la Sauq …”; Tes_2
V. teste : “… ho lavorato per la Consulting GSa presso l'hotel Oxford dal 2016 al Testimone_3
2020 dove la gestiva l'hotel. Conosco in quanto si era presentato come il direttore CP_1 Parte_2 generale dell'hotel; … Svolgevo mansioni di chef de rang. Ho iniziato a lavorare nel 2015 con GSA
Lavorava anche il ricorrente che faceva il cameriere di sala e barista dal 2016. Preciso che dal 20'17, mi pare, facesse solo il barman fino al febbraio 2020 con GSA. Ricordo che ha lavorato fino al marzo
2020, inizio pandemia. Fino ad allora per tale breve periodo ha lavorato con service Hotel. Ricordo che preparava i cocktail e gli ingredienti degli stessi oltre alle altre bevande, allestiva il piano di lavoro, carico e scarico merci, nonché ordinativi delle bevande del bar. Li faceva online con accesso al sito dei fornitori. Da quanto vedevo io, se mancava qualcosa lui la ordinava. Aveva
l'autorizzazione generale dell'ufficio contabilità dell'hotel, senza che dovesse chiedere ogni volta…”).
12. Infine, la prova testimoniale ha confermato che il aveva svolto le sue mansioni nell'albergo Pt_1
Oxford.
13. Pertanto, dagli atti di causa emerge in modo univoco che , per gestire l'albergo Oxford, aveva CP_1 beneficiato della prestazione di lavoro del sebbene costui fosse dipendente di Consulting. Pt_1
14. Dunque, nel rapporto di lavoro del si apprezza un'evidente disarticolazione della figura Pt_1 datoriale, scissa tra il soggetto che aveva ricevuto il suo lavoro e il soggetto che aveva ricoperto formalmente quella posizione soggettiva, disarticolazione che, in forza della normativa di riferimento,
è legittima -soltanto- laddove sia riferibile a specifiche fattispecie negoziali trilateri e/o complesse, tra le quali vi è, appunto, quella dell'appalto di servizi (art. 29 D.lgs. n. 276/2003 e s.m.).
15. Nella memoria di costituzione ex art. 436 cpc -che per rappresenta la prima difesa utile, stante CP_1 la sua contumacia nel giudizio di primo grado- la società appellata ha negato l'esistenza del menzionato contratto commerciale con Consulting e ha altresì eccepito il mancato assolvimento da parte del lavoratore dell'onere di dimostrarne l'esistenza.
16. Nondimeno, queste difese non giovano alle ragioni della società appellata, giacché non tengono conto delle seguenti evenienze:
- il contratto di appalto è a forma libera e non richiede la forma scritta neppure ad probationem tra le parti (ex multis, Cass. n. 2303/2017);
- il lavoratore non è contraente del contratto di appalto, che lega invero l'appaltante e l'appaltatore, sicché le sue posizioni di diritto e di obbligo non derivano dal regolamento
6 posto nel contratto commerciale (art. 1372 cc), con la conseguenza che per far valere le sue posizioni soggettive attive egli non ha l'onere di dimostrare il contenuto di quel patto;
- il diritto del lavoratore, di pretendere anche dall'appaltante il pagamento della retribuzione maturata per le prestazioni di lavoro eseguite sull'appalto, trova fonte nella legge (art. 29
D.lgs. n. 276/2003 s.m.) e richiede quale fatto costitutivo esclusivamente l'esistenza di un appalto tra il datore di lavoro, obbligato principale per detta prestazione, e il committente, il quale è coobbligato solidale per questa sola ragione;
- secondo consolidati principi di diritto, è datore di lavoro chi beneficia in concreto della prestazione di lavoro (Cass. n. 4274/2003, n. 41417/2021), mentre chi ne beneficia senza essere -o voler essere- datore di lavoro deve dimostrare l'esistenza di cause al fine eccettuative, quali -appunto- l'esistenza di legittimi contratti commerciali intercorsi con il datore di lavoro formale del lavoratore di cui ci si avvale (appalto o somministrazione: art. 27 ss. D.lgs. n. 276/2003 s.m.), ovvero di provvedimenti organizzativi del formale datore di lavoro adottati ad hoc (distacco);
- SAUQ, da un lato, non ha negato di aver ricevuto la prestazione di lavoro del nel Pt_1 periodo oggetto di causa, ma, dall'altro lato, non ha affermato di essere il suo datore di lavoro genuino in luogo di Consulting, ovvero di averne ricevuto la prestazione per un titolo specifico diverso dall'appalto di servizi commissionato alla detta società.
17. Portando a sintesi le osservazioni fin qui svolte, deve allora dirsi che la scissione della figura datoriale rispetto al rapporto di lavoro dell'appellante non può che essere giustificata, a effetti giuridici, con l'esistenza del contratto di appalto tra le due società, unica fattispecie in relazione alla quale convergono in modo inequivoco le emergenze processuali esaminate.
18. Nessuna contestazione è stata sollevata da circa an e quantum dei crediti retributivi accertati CP_1 dal Tribunale in favore del sicché detta società è responsabile per il loro pagamento in solido Pt_1 con Consulting, datore di lavoro e debitore principale.
19. Con riguardo al secondo motivo di appello, osserva in limine la Corte che la doglianza di omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla spettanza al della somma di € 1.220,10 è stata Pt_1 ritualmente devoluta al grado dall'appellante.
20. Invero, la lettura del ricorso di appello, operata -come devesi- in modo complessivo e senza attribuire preponderanza al rispetto di meri formalismi o tecnicismi impugnatori, dimostra che l'appellante ha lamentato il predetto vizio della sentenza in oggetto e ha indicato le ragioni dell'errore -a suo dire- commesso dal Tribunale, concentrando queste deduzioni nelle conclusioni rassegnate a pag. 16 dell'atto.
7 21. Pur tuttavia, si tratta di doglianza infondata.
Infatti, a pag. 7 della sentenza il Tribunale ha riconosciuto al lavoratore i seguenti crediti, per il complessivo importo di € 20.756,25:
- € 4.145,92 a titolo di differenze retributive,
- € 3.268,74 a titolo di retribuzione per i mesi di giugno e luglio 2018,
- € 7.305,67 a titolo di 13° mensilità e 14° mensilità,
- € 4.145,92 a titolo di t.f.r. (così in motivazione),
- € 1.890,00 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Nelle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 414 cpc, che sicuramente vincolano la pronuncia del
Giudice ex artt. 99 e 112 cpc, il ricorrente aveva chiesto:
- € 4.145,92 a titolo di differenze retributive;
- € 2.844,14 a titolo di T.F.R. (così nella domanda);
- € 3.268,74 a titolo di retribuzione per i mesi di giugno e luglio 2018
- € 7.305,67 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- € 3.035,60 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti,
- € 1.890,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Rammentato che la pretesa avente a oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti è stata respinta con dictum ormai definitivo in quanto non devoluto al grado dall'appellante, soccombente sul punto, è allora evidente che il Tribunale ha pronunciato su tutta la domanda del lavoratore, senza omettere alcunché.
22. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto dev'essere confermata, va condannata, in solido con CP_1
Consulting GSA spa, a pagare all'appellante la somma complessiva di € 20.756,25 per i titoli riconosciuti nella sentenza impugnata, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
23. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono così regolate:
- quelle del giudizio di primo grado, restano regolate e liquidate secondo quanto disposto dal
Tribunale e sono poste a carico solidale di , per la loro soccombenza Controparte_7 prevalente, sebbene non integrale, rispetto alle domande attoree;
- quelle del giudizio di secondo grado sono poste a carico di , considerata la misura CP_1 prevalente della sua soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo ex D.M n. 147/2022:
-tenuto conto del valore della controversia (individuato secondo il principio del decisum); in
8 relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023); -secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'assenza di profili di apprezzabile criticità nelle questioni decisa e dell'impego procuratorio profuso.
24. Nulla va disposto sulle spese del giudizio di secondo grado nei confronti del , Parte_5 nei cui confronti non vi sono domande.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna in solido con , a pagare Parte_2 Controparte_6 all'appellante la somma complessiva di € 20.756,26 per i titoli riconosciuti nella sentenza impugnata, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Condanna in solido con , a rifondere Parte_2 Controparte_6 all'appellante le spese del giudizio di primo grado, per come regolate e liquidate dal Tribunale.
Condanna a rifondere all'appellante le spese del giudizio di Parte_2 secondo grado, che liquida in € 3.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Nulla sulla spese del giudizio di secondo grado nei confronti del . Controparte_6
Roma, 22 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1545/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. F. De Leonardis giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Badò giusta procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 796/2023, pubblicata il
26 gennaio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
− da settembre 2014 aveva prestato la propria attività lavorativa, prima come cameriere di sala e, successivamente, come barman unico, presso l'Hotel Oxford, sito in Roma, Via
Boncompagni n. 89, nell'ambito di appalti commissionati dalla Parte_2
a GSH spa, a a Consulting G.S.A. spa e, infine a
[...] Controparte_3 [...]
, società nel tempo sue datrici di lavoro;
CP_4
− in specie, da giugno 2017 fino al 31 gennaio 2020 aveva lavorato alle dipendenze di
Consulting GSA spa con qualifica di operaio-chef de rang e con inquadramento nel livello
4° del CCNL Pubblici esercizi;
− nondimeno, nel detto periodo aveva svolto le mansioni più qualificate di barman, ascrivibili al livello 3° del CCNL;
− aveva quindi diritto alla retribuzione prevista per detto livello professionale;
− era altresì rimasto in credito di differenze retributive maturate a vario titolo;
− era responsabile solidale ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 per l'adempimento CP_1 dell'obbligazione retributiva di Consulting.
Pertanto, domandava:
“Accertare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di Consulting Gsa S.P.A. (P.IVA: ) per il periodo dal 15.06.2017 al P.IVA_1
31.01.2020, nell'ambito dell'appalto commissionato dalla Parte_2
con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni
[...] corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di III livello del CCNL applicato e, per
l'effetto, condannare Consulting Gsa S.P.A. (P.IVA: , con sede in Santa Maria P.IVA_1
A Vico (CE), alla via Appia Antica 452, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché in solido con la prima e ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 la
(C.F. e P.I. ), con Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
2 sede in Roma, via del Corso n. 330, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore del ricorrente: a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt.
2099 c.c. 36 Cost., la somma di € 4.145,92; a titolo di TFR, la somma di € 2.844,14; a titolo di retribuzione per i mesi di giugno e luglio 2018, la somma di € 3.268,74; a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità per gli anni 2017-2018-2019, la somma di €
7.305,67; a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, la somma di
3.035,60; a titolo di indennità sostitutiva del preavviso la somma di € 1.890,00, per un ammontare complessivo di € 22.470,07 o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
2. Nella contumacia di Consulting GSA spa e di con la Parte_2 sentenza in oggetto il Tribunale così decideva:
“Dichiara la sussistenza tra e la CONSULTING GSA S.p.A. di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato dal 15.6.2017 al 31.1.2020 con orario pari a 40 ore settimanali ed inquadramento al 3^ livello del CCNL Pubblici Esercizi;
CONSULTING GSA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_5 pagamento della somma pari ad € 20.756,25 per le causali di cui in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalle singole scadenze fino al saldo;
-rigetta per il resto;
-condanna CONSULTING GSA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento dele spese di lite, che liquida, tenuto conto della compensazione per un terzo, in
€ 2.169,48 per compensi, comprese spese generali, iva e cpa come per legge;
-nulla spese nei confronti di contumace” Parte_2
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
− l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e Consulting GSA spa è dimostrata documentalmente per l'intero periodo dedotto in giudizio (15 giugno 2017 - 31 gennaio 2020);
− la prova testimoniale ha dimostrato che in detto periodo il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL di categoria, con suo diritto alla corrispondente retribuzione;
− non è invece dimostrato il fatto costitutivo del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti;
3 − pertanto, possono essere riconosciute al ricorrente le differenze tra la retribuzione percepita e quella spettante, le mensilità non corrisposte di giugno e luglio 2018, le differenze sulla tredicesima e quattordicesima mensilità (quest'ultima espressamente prevista dal CCNL invocato), i ratei maturati a titolo di scatti di anzianità per il periodo dal 1° settembre 2009 fino al 28 febbraio 2020, nonché il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del mancato preavviso;
− i crediti possono essere liquidati secondo i conteggi prodotti dal ricorrente;
− non sussiste la responsabilità solidale di , in quanto il ricorrente non ha dimostrato la CP_1 sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29 D.lgs. n. 276/2003, in specie la sussistenza del contratto di appalto tra la predetta società e la società sua datrice di lavoro.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 22 giugno
2023, chiedeva: Parte_1
“In riforma della sentenza impugnata e nei limiti dell'impugnazione, accertare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di Consulting
Gsa S.P.A. (P.IVA: ) per il periodo dal 15.06.2017 al 31.01.2020, nell'ambito P.IVA_1 dell'appalto commissionato dalla e per Parte_2
l'effetto condannare ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 la
[...]
(C.F. e P.I. ), con sede in Roma, via Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 del Corso n. 330, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con la
Consulting Gsa S.p.A. a corrispondere in favore del ricorrente, la somma quantificata dal giudice di primo grado in € 20.756,25, oltre all'ulteriore somma di € 1.220,10 a titolo di ratei maturati per di scatti di anzianità per il periodo dal 23.04.2014 all'01/02/2020, alla cui corresponsione il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'odierno appellante avesse diritto, senza, tuttavia procedere alla loro quantificazione nel dispositivo, per un totale di €
21.976,35.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
A sostegno, formulava in sintesi seguenti motivi d'impugnazione:
a) omesso rilievo della prova in atti del contratto di appalto tra le società convenute e conseguente erronea esclusione della responsabilità solidale dell'appaltante per CP_1
l'adempimento dell'obbligazione retributiva gravante sull'appaltatrice Consulting.
Richiesta di ammissione di documenti nuovi, in quanto decisivi per la cognizione della controversia;
4 b) omessa indicazione nel dispositivo dell'ulteriore somma di € 1.220,10 a titolo di ratei maturati per scatti di anzianità nel periodo 23 aprile 2014 - 1° febbraio 2020, nonostante il riconoscimento del diritto del lavoratore al pagamento.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva Parte_2 Parte_2 all'appello, formulando eccezioni in rito e in merito.
5. Il , ritualmente citato nel grado, non si costituiva Controparte_6
e restava contumace.
6. All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
8. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che il fatto dell'esistenza di un contratto di appalto tra e Consulting, pacificamente datrice di lavoro del è stato CP_1 Pt_1 allegato in modo circostanziato nel ricorso originario e ha trovato adeguato riscontro istruttorio.
9. Invero, dalla visura camerale di Consulting emerge che l'attività d'impresa della società ha ad oggetto l'esecuzione di servizi in vari settori merceologici (pulizia, guardiania, ecc.) ivi compresi i servizi relativi a eventi, conferenze, attività di ausilio alla ristorazione, addetti alla ristorazione, facchini, camerieri ai piani di albergo, attività di ausilio alle attività alberghiere (v. pag. 5 visura nel fascicolo secondo grado appellante).
10. Di poi, le buste paga prodotte dal attestano che, egli quale dipendente di Consulting, aveva Pt_1 eseguito la sua prestazione di lavoro presso l'albergo Oxford, che, com'è pacifico in giudizio, è bene appartenente all'azienda di e non certo all'azienda . CP_1 Parte_3
11. Ancora, i testimoni escussi dal Giudice di primo grado hanno confermato di aver lavorato alle dipendenze di varie cooperative e anche di Consulting nell'albergo Oxford di , svolgendo CP_1 compiti attinenti alla ristorazione e alle attività alberghiere e hanno pure chiarito che la loro prestazione di lavoro era stata eseguita nell'ambito degli appalti di servizi commissionati da CP_1
(v. teste :v“… Allo stato sono alle dipendenze della dal marzo 2022, e prima Testimone_1 CP_1 di allora sempre cooperative che avevano in appalto il servizio dato da e . Non Pt_4 Parte_2 mi ricordo di aver lavorato per la Consulting GSA;
non parente;
indifferente. Sono stata collega del ricorrente presso l'hotel Oxford sin da quando ho cominciato a lavorare li. Lui era già presente.
Prima di allora non lo conosceva. Presso l'hotel lavoravano più cooperative non so precisamente per quale lui lavorasse, ma anche lui lavorava per e . Faceva il barman. … Pt_4 Parte_2
Ricordo che la signora addetta alla contabilità tre o quattro volte era intervenuta Testimone_2 per raccomandarsi che non eccedesse negli ordini. I cocktail li preparava in base a quanto previsto
5 nel menu nonché ni base alle esigenze dei clienti. Tutti gli ingredienti dei cockatil erano preparati direttamente dal lui. La lavorava per la Sauq …”; Tes_2
V. teste : “… ho lavorato per la Consulting GSa presso l'hotel Oxford dal 2016 al Testimone_3
2020 dove la gestiva l'hotel. Conosco in quanto si era presentato come il direttore CP_1 Parte_2 generale dell'hotel; … Svolgevo mansioni di chef de rang. Ho iniziato a lavorare nel 2015 con GSA
Lavorava anche il ricorrente che faceva il cameriere di sala e barista dal 2016. Preciso che dal 20'17, mi pare, facesse solo il barman fino al febbraio 2020 con GSA. Ricordo che ha lavorato fino al marzo
2020, inizio pandemia. Fino ad allora per tale breve periodo ha lavorato con service Hotel. Ricordo che preparava i cocktail e gli ingredienti degli stessi oltre alle altre bevande, allestiva il piano di lavoro, carico e scarico merci, nonché ordinativi delle bevande del bar. Li faceva online con accesso al sito dei fornitori. Da quanto vedevo io, se mancava qualcosa lui la ordinava. Aveva
l'autorizzazione generale dell'ufficio contabilità dell'hotel, senza che dovesse chiedere ogni volta…”).
12. Infine, la prova testimoniale ha confermato che il aveva svolto le sue mansioni nell'albergo Pt_1
Oxford.
13. Pertanto, dagli atti di causa emerge in modo univoco che , per gestire l'albergo Oxford, aveva CP_1 beneficiato della prestazione di lavoro del sebbene costui fosse dipendente di Consulting. Pt_1
14. Dunque, nel rapporto di lavoro del si apprezza un'evidente disarticolazione della figura Pt_1 datoriale, scissa tra il soggetto che aveva ricevuto il suo lavoro e il soggetto che aveva ricoperto formalmente quella posizione soggettiva, disarticolazione che, in forza della normativa di riferimento,
è legittima -soltanto- laddove sia riferibile a specifiche fattispecie negoziali trilateri e/o complesse, tra le quali vi è, appunto, quella dell'appalto di servizi (art. 29 D.lgs. n. 276/2003 e s.m.).
15. Nella memoria di costituzione ex art. 436 cpc -che per rappresenta la prima difesa utile, stante CP_1 la sua contumacia nel giudizio di primo grado- la società appellata ha negato l'esistenza del menzionato contratto commerciale con Consulting e ha altresì eccepito il mancato assolvimento da parte del lavoratore dell'onere di dimostrarne l'esistenza.
16. Nondimeno, queste difese non giovano alle ragioni della società appellata, giacché non tengono conto delle seguenti evenienze:
- il contratto di appalto è a forma libera e non richiede la forma scritta neppure ad probationem tra le parti (ex multis, Cass. n. 2303/2017);
- il lavoratore non è contraente del contratto di appalto, che lega invero l'appaltante e l'appaltatore, sicché le sue posizioni di diritto e di obbligo non derivano dal regolamento
6 posto nel contratto commerciale (art. 1372 cc), con la conseguenza che per far valere le sue posizioni soggettive attive egli non ha l'onere di dimostrare il contenuto di quel patto;
- il diritto del lavoratore, di pretendere anche dall'appaltante il pagamento della retribuzione maturata per le prestazioni di lavoro eseguite sull'appalto, trova fonte nella legge (art. 29
D.lgs. n. 276/2003 s.m.) e richiede quale fatto costitutivo esclusivamente l'esistenza di un appalto tra il datore di lavoro, obbligato principale per detta prestazione, e il committente, il quale è coobbligato solidale per questa sola ragione;
- secondo consolidati principi di diritto, è datore di lavoro chi beneficia in concreto della prestazione di lavoro (Cass. n. 4274/2003, n. 41417/2021), mentre chi ne beneficia senza essere -o voler essere- datore di lavoro deve dimostrare l'esistenza di cause al fine eccettuative, quali -appunto- l'esistenza di legittimi contratti commerciali intercorsi con il datore di lavoro formale del lavoratore di cui ci si avvale (appalto o somministrazione: art. 27 ss. D.lgs. n. 276/2003 s.m.), ovvero di provvedimenti organizzativi del formale datore di lavoro adottati ad hoc (distacco);
- SAUQ, da un lato, non ha negato di aver ricevuto la prestazione di lavoro del nel Pt_1 periodo oggetto di causa, ma, dall'altro lato, non ha affermato di essere il suo datore di lavoro genuino in luogo di Consulting, ovvero di averne ricevuto la prestazione per un titolo specifico diverso dall'appalto di servizi commissionato alla detta società.
17. Portando a sintesi le osservazioni fin qui svolte, deve allora dirsi che la scissione della figura datoriale rispetto al rapporto di lavoro dell'appellante non può che essere giustificata, a effetti giuridici, con l'esistenza del contratto di appalto tra le due società, unica fattispecie in relazione alla quale convergono in modo inequivoco le emergenze processuali esaminate.
18. Nessuna contestazione è stata sollevata da circa an e quantum dei crediti retributivi accertati CP_1 dal Tribunale in favore del sicché detta società è responsabile per il loro pagamento in solido Pt_1 con Consulting, datore di lavoro e debitore principale.
19. Con riguardo al secondo motivo di appello, osserva in limine la Corte che la doglianza di omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla spettanza al della somma di € 1.220,10 è stata Pt_1 ritualmente devoluta al grado dall'appellante.
20. Invero, la lettura del ricorso di appello, operata -come devesi- in modo complessivo e senza attribuire preponderanza al rispetto di meri formalismi o tecnicismi impugnatori, dimostra che l'appellante ha lamentato il predetto vizio della sentenza in oggetto e ha indicato le ragioni dell'errore -a suo dire- commesso dal Tribunale, concentrando queste deduzioni nelle conclusioni rassegnate a pag. 16 dell'atto.
7 21. Pur tuttavia, si tratta di doglianza infondata.
Infatti, a pag. 7 della sentenza il Tribunale ha riconosciuto al lavoratore i seguenti crediti, per il complessivo importo di € 20.756,25:
- € 4.145,92 a titolo di differenze retributive,
- € 3.268,74 a titolo di retribuzione per i mesi di giugno e luglio 2018,
- € 7.305,67 a titolo di 13° mensilità e 14° mensilità,
- € 4.145,92 a titolo di t.f.r. (così in motivazione),
- € 1.890,00 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Nelle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 414 cpc, che sicuramente vincolano la pronuncia del
Giudice ex artt. 99 e 112 cpc, il ricorrente aveva chiesto:
- € 4.145,92 a titolo di differenze retributive;
- € 2.844,14 a titolo di T.F.R. (così nella domanda);
- € 3.268,74 a titolo di retribuzione per i mesi di giugno e luglio 2018
- € 7.305,67 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- € 3.035,60 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti,
- € 1.890,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Rammentato che la pretesa avente a oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti è stata respinta con dictum ormai definitivo in quanto non devoluto al grado dall'appellante, soccombente sul punto, è allora evidente che il Tribunale ha pronunciato su tutta la domanda del lavoratore, senza omettere alcunché.
22. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto dev'essere confermata, va condannata, in solido con CP_1
Consulting GSA spa, a pagare all'appellante la somma complessiva di € 20.756,25 per i titoli riconosciuti nella sentenza impugnata, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
23. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono così regolate:
- quelle del giudizio di primo grado, restano regolate e liquidate secondo quanto disposto dal
Tribunale e sono poste a carico solidale di , per la loro soccombenza Controparte_7 prevalente, sebbene non integrale, rispetto alle domande attoree;
- quelle del giudizio di secondo grado sono poste a carico di , considerata la misura CP_1 prevalente della sua soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo ex D.M n. 147/2022:
-tenuto conto del valore della controversia (individuato secondo il principio del decisum); in
8 relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023); -secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'assenza di profili di apprezzabile criticità nelle questioni decisa e dell'impego procuratorio profuso.
24. Nulla va disposto sulle spese del giudizio di secondo grado nei confronti del , Parte_5 nei cui confronti non vi sono domande.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Condanna in solido con , a pagare Parte_2 Controparte_6 all'appellante la somma complessiva di € 20.756,26 per i titoli riconosciuti nella sentenza impugnata, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Condanna in solido con , a rifondere Parte_2 Controparte_6 all'appellante le spese del giudizio di primo grado, per come regolate e liquidate dal Tribunale.
Condanna a rifondere all'appellante le spese del giudizio di Parte_2 secondo grado, che liquida in € 3.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Nulla sulla spese del giudizio di secondo grado nei confronti del . Controparte_6
Roma, 22 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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