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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/11/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3622/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3622/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCOLO Parte_1 P.IVA_1 LORENZO e dell'avv. VIANELLO ALESSIO ( ; elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA DELLE INDUSTRIE N. 19/C 30175 VENEZIA – MARGHERA presso il difensore avv.
BOSCOLO LORENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERUZZA DAMIANO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FERIN ANNA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA PASQUALE FORNARI, 48 20146 MILANO presso il difensore avv. PERUZZA DAMIANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
La direttiva CE 2008/118, recepita dapprima con il D. L.vo 48/2010 e successivamente con il D. L.vo
23/2011, ha stabilito che solo finalità specifiche, quali non possono essere considerate le esigenze di gettito e di pianificazione fiscale, potrebbero giustificare la previsione di ulteriori imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa.
pagina 1 di 2 Nel caso di specie dette specifiche finalità non sono state specificate, con conseguente illegittimità
della prevista (ed applicata in fattura) rivalsa dell'addizionale dovuta dal venditore / consumatore all'amministrazione finanziaria nei confronti del consumatore finale.
La pacifica assenza del requisito delle “finalità specifiche” a sostegno dell'imposizione addizionale in oggetto giustifica una valutazione delibativa meramente incidentale in termini di contrarietà dell'art. 6
comma II° DL 511/1988, convertito con modificazioni nella legge 27.1.1989 nr. 20 e successive modifiche, alla direttiva CE 2008/118, con conseguente sua disapplicazione.
La indicata norma, in ogni caso, è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte
Costituzionale nr. 43 del 15.4.2025.
Va pertanto accolta la domanda attorea.
La novità della questione, in uno ai diversi e contrastanti orientamenti giurirsprudenziali di merito,
giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 convenuta – in persona del legale rappresentante – al pagamento in favore di
[...] della somma di €. 41.280,44 oltre interessi legali dal dovuto al saldo quale Parte_1 ripetizione di indebito per il periodo da aprile 2010 a dicembre 2011;
B) Compensa le spese di causa.
Verona, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3622/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCOLO Parte_1 P.IVA_1 LORENZO e dell'avv. VIANELLO ALESSIO ( ; elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA DELLE INDUSTRIE N. 19/C 30175 VENEZIA – MARGHERA presso il difensore avv.
BOSCOLO LORENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERUZZA DAMIANO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FERIN ANNA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA PASQUALE FORNARI, 48 20146 MILANO presso il difensore avv. PERUZZA DAMIANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
La direttiva CE 2008/118, recepita dapprima con il D. L.vo 48/2010 e successivamente con il D. L.vo
23/2011, ha stabilito che solo finalità specifiche, quali non possono essere considerate le esigenze di gettito e di pianificazione fiscale, potrebbero giustificare la previsione di ulteriori imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa.
pagina 1 di 2 Nel caso di specie dette specifiche finalità non sono state specificate, con conseguente illegittimità
della prevista (ed applicata in fattura) rivalsa dell'addizionale dovuta dal venditore / consumatore all'amministrazione finanziaria nei confronti del consumatore finale.
La pacifica assenza del requisito delle “finalità specifiche” a sostegno dell'imposizione addizionale in oggetto giustifica una valutazione delibativa meramente incidentale in termini di contrarietà dell'art. 6
comma II° DL 511/1988, convertito con modificazioni nella legge 27.1.1989 nr. 20 e successive modifiche, alla direttiva CE 2008/118, con conseguente sua disapplicazione.
La indicata norma, in ogni caso, è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte
Costituzionale nr. 43 del 15.4.2025.
Va pertanto accolta la domanda attorea.
La novità della questione, in uno ai diversi e contrastanti orientamenti giurirsprudenziali di merito,
giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 convenuta – in persona del legale rappresentante – al pagamento in favore di
[...] della somma di €. 41.280,44 oltre interessi legali dal dovuto al saldo quale Parte_1 ripetizione di indebito per il periodo da aprile 2010 a dicembre 2011;
B) Compensa le spese di causa.
Verona, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2