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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Elena Scotti Giudice
Dott. Niccolò Bencini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZ A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da:
con gli avv.ti Maurizio Zonca e Filippo Canepa del foro di Milano Parte_1
RICORRENTE contro
n persona del curatore dott. Controparte_1 CP_2
con l'avv. Federico Rognoni del foro di Novara
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dott. , commercialista in Milano, ha proposto ricorso in opposizione ex art. 98 L.F. Parte_1 avverso il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo del fallimento Controparte_1
n. 4/2023), nella parte in cui il G.D. ha rigettato la sua domanda di ammissione
[...] al passivo (posizione creditoria n. 72), su conforme parere del curatore del seguente tenore:
“Si propone la non ammissione dell'importo di Euro 31.720,00 insinuato a titolo di onorari professionali (ivi inclusi accessori) per la redazione della attestazione integrativa ex art 161 III comma l.fall. stante la non utilità della prestazione svolta e tenuto conto che nella predetta attestazione, come rilevato dal Tribunale di Novara, l'istante ha del tutto trascurato la verifica in ordine alla sussistenza degli elementi necessari per affermare la probabilità di verifica di tutte le molteplici condizioni su cui era basata la nuova proposta condizionata, proposta per la quale lo stesso Tribunale ha rilevato un'erronea formazione delle classi e profili di violazione dell'art 163 bis l.fall.”.
La domanda, rubricata al cronologico n. 72, aveva chiesto il riconoscimento del credito in prededuzione quali spese di giustizia volte alla preservazione dei beni a favore della generalità dei creditori, e comunque con il privilegio dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., per la somma di euro 25.000,00 per l'onorario preconcordato non pagato, oltre ad accessori di legge.
pagina 1 di 3 Ad avviso del dott. l'attestazione resa era stata non solo utile per i creditori, ma necessaria Pt_1
(perché la proposta novativa della società era stata ritenuta dal tribunale preliminarmente ammissibile, e dunque doveva per legge essere accompagnata dalla attestazione), ed era stata redatta e resa nell'interesse dei creditori, nell'ipotesi di un miglior soddisfacimento ottenibile dalla proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare. Il Tribunale aveva poi affermato, con una valutazione in contrasto con altri precedenti giurisprudenziali, che la nuova proposta non sarebbe stata ammissibile perché formulata in applicazione della relative priority rule, ritenuta non applicabile al caso di specie. Tale motivo di inammissibilità della proposta nulla avrebbe a che vedere con la predisposizione dell'attestazione.
Il compenso oggetto di insinuazione era stato pre-concordato, e l'incarico era stato portato integralmente a compimento, donde il diritto, ad avviso del ricorrente, alla corrispondente ammissione in prededuzione, ex art. 111, co. 2 L.F.
Le medesime argomentazioni sono state coltivate nel ricorso che ne occupa.
Il fallimento si è costituito contestando integramente la richiesta, sulla base dell'argomento di diritto per cui l'art. 111 L.F. non sarebbe applicabile al caso di specie, siccome le prestazioni professionali del sarebbero state inesatte per causa a lui imputabile, e comunque si sarebbero rivelate del tutto Pt_1 inutili per la massa, alla luce della revoca del concordato e della conseguente declaratoria di fallimento.
In diritto, vengono in rilievo due questioni tra di loro connesse, non sempre adeguatamente distinte negli atti di parte.
La prima attiene all'adempimento diligente o meno dell'incarico professionale ricevuto dal professionista, e alla congruità del compenso pattuito e richiesto, e tocca l'an ed il quantum debeatur. La seconda, all'applicazione del privilegio di cui all'art. 111 co. 2 L.F .nel caso in cui le prestazioni non siano state utili per la massa, che riguarda soprattutto il grado di privilegio del credito.
In presenza di un accordo preventivo sulla misura del compenso richiesto per la predisposizione la presentazione della attestazione integrativa, a fronte della modifica della proposta concordataria, da parte della società poi fallita, va anzitutto rilevato che l'ammontare del compenso stesso non risulta esorbitante rispetto alla complessità dell'incarico e al valore di attivo e passivo.
La relativa proposta è stata poi effettivamente predisposta e presentata. In seno ad essa, per venire subito al punto controverso, la condizione sospensiva preliminare del perfezionamento di un accordo fra la banca e la promissaria acquirente non era data per avvenuta, ma indicata Controparte_3 Parte_2 come ragionevolmente prevista entro il mese successivo – cosa che poi evidentemente non è avvenuta.
Sotto altro profilo, anche le censure sui criteri di formazione delle classi e sulla violazione dell'art 163 bis l.fall. riguardano profili valutativi e, almeno nel primo caso, relativamente opinabili.
Orbene, la contestazione di inadempimento professionale, che peraltro, se solo parziale, non impedisce al professionista di esigere il pagamento del proprio compenso per l'attività comunque svolta in esecuzione di una obbligazione necessariamente di mezzi, non può essere sommariamente opposta dalla curatela per opporsi tout court al riconoscimento di qualunque credito professionale, come è stato fatto,
a meno che non sia stata incidentalmente accertata la pretestuosità dell'istanza concordataria, e la collusione del professionista.
Sulla seconda questione, non pertinente è il richiamo alla pacifica inutilità per la massa, valutata ex post
e in concreto, della attività per cui è causa, sottolineata dal resistente fallimento. In proposito, la S.C. ha stabilmente espresso da tempo il seguente principio di diritto, che il tribunale condivide e fa proprio: “In sede fallimentare, i crediti vantati dal professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, rientrano tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tali, devono essere soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art.
111, comma 2, l.fall., senza che debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa
pagina 2 di 3 sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti;
la funzionalità "ex ante" delle prestazioni rese dal professionista al debitore che presenti una domanda di concordato preventivo, inoltre, non può restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano - come in caso di mancato deposito delle somme "pro expensis" ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode, e ad essi abbia partecipato (o almeno di essi sia stato pienamente consapevole) il professionista” (ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 13596 del 02/07/2020).
In conclusione, l'opposizione va accolta con collocazione del relativo credito nel privilegio pregiudiziale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in riforma del decreto 18.01.2024 che ha reso esecutivo lo stato passivo, ammette al passivo del il creditore come Controparte_1 Parte_1 dallo stesso richiesto (posizione creditoria n. 72) per € 26.720 (comprensivo di accessori fiscali e dedotta la ritenuta di acconto), in prededuzione, oltre interessi maturai e maturandi.
Condanna il a rimborsare al ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 3.000 oltre spese al 12,5% e accessori di legge.
Data a Novara, 19 maggio 2025
Il Presidente est.
Andrea Ghinetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Elena Scotti Giudice
Dott. Niccolò Bencini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZ A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da:
con gli avv.ti Maurizio Zonca e Filippo Canepa del foro di Milano Parte_1
RICORRENTE contro
n persona del curatore dott. Controparte_1 CP_2
con l'avv. Federico Rognoni del foro di Novara
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dott. , commercialista in Milano, ha proposto ricorso in opposizione ex art. 98 L.F. Parte_1 avverso il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo del fallimento Controparte_1
n. 4/2023), nella parte in cui il G.D. ha rigettato la sua domanda di ammissione
[...] al passivo (posizione creditoria n. 72), su conforme parere del curatore del seguente tenore:
“Si propone la non ammissione dell'importo di Euro 31.720,00 insinuato a titolo di onorari professionali (ivi inclusi accessori) per la redazione della attestazione integrativa ex art 161 III comma l.fall. stante la non utilità della prestazione svolta e tenuto conto che nella predetta attestazione, come rilevato dal Tribunale di Novara, l'istante ha del tutto trascurato la verifica in ordine alla sussistenza degli elementi necessari per affermare la probabilità di verifica di tutte le molteplici condizioni su cui era basata la nuova proposta condizionata, proposta per la quale lo stesso Tribunale ha rilevato un'erronea formazione delle classi e profili di violazione dell'art 163 bis l.fall.”.
La domanda, rubricata al cronologico n. 72, aveva chiesto il riconoscimento del credito in prededuzione quali spese di giustizia volte alla preservazione dei beni a favore della generalità dei creditori, e comunque con il privilegio dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., per la somma di euro 25.000,00 per l'onorario preconcordato non pagato, oltre ad accessori di legge.
pagina 1 di 3 Ad avviso del dott. l'attestazione resa era stata non solo utile per i creditori, ma necessaria Pt_1
(perché la proposta novativa della società era stata ritenuta dal tribunale preliminarmente ammissibile, e dunque doveva per legge essere accompagnata dalla attestazione), ed era stata redatta e resa nell'interesse dei creditori, nell'ipotesi di un miglior soddisfacimento ottenibile dalla proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare. Il Tribunale aveva poi affermato, con una valutazione in contrasto con altri precedenti giurisprudenziali, che la nuova proposta non sarebbe stata ammissibile perché formulata in applicazione della relative priority rule, ritenuta non applicabile al caso di specie. Tale motivo di inammissibilità della proposta nulla avrebbe a che vedere con la predisposizione dell'attestazione.
Il compenso oggetto di insinuazione era stato pre-concordato, e l'incarico era stato portato integralmente a compimento, donde il diritto, ad avviso del ricorrente, alla corrispondente ammissione in prededuzione, ex art. 111, co. 2 L.F.
Le medesime argomentazioni sono state coltivate nel ricorso che ne occupa.
Il fallimento si è costituito contestando integramente la richiesta, sulla base dell'argomento di diritto per cui l'art. 111 L.F. non sarebbe applicabile al caso di specie, siccome le prestazioni professionali del sarebbero state inesatte per causa a lui imputabile, e comunque si sarebbero rivelate del tutto Pt_1 inutili per la massa, alla luce della revoca del concordato e della conseguente declaratoria di fallimento.
In diritto, vengono in rilievo due questioni tra di loro connesse, non sempre adeguatamente distinte negli atti di parte.
La prima attiene all'adempimento diligente o meno dell'incarico professionale ricevuto dal professionista, e alla congruità del compenso pattuito e richiesto, e tocca l'an ed il quantum debeatur. La seconda, all'applicazione del privilegio di cui all'art. 111 co. 2 L.F .nel caso in cui le prestazioni non siano state utili per la massa, che riguarda soprattutto il grado di privilegio del credito.
In presenza di un accordo preventivo sulla misura del compenso richiesto per la predisposizione la presentazione della attestazione integrativa, a fronte della modifica della proposta concordataria, da parte della società poi fallita, va anzitutto rilevato che l'ammontare del compenso stesso non risulta esorbitante rispetto alla complessità dell'incarico e al valore di attivo e passivo.
La relativa proposta è stata poi effettivamente predisposta e presentata. In seno ad essa, per venire subito al punto controverso, la condizione sospensiva preliminare del perfezionamento di un accordo fra la banca e la promissaria acquirente non era data per avvenuta, ma indicata Controparte_3 Parte_2 come ragionevolmente prevista entro il mese successivo – cosa che poi evidentemente non è avvenuta.
Sotto altro profilo, anche le censure sui criteri di formazione delle classi e sulla violazione dell'art 163 bis l.fall. riguardano profili valutativi e, almeno nel primo caso, relativamente opinabili.
Orbene, la contestazione di inadempimento professionale, che peraltro, se solo parziale, non impedisce al professionista di esigere il pagamento del proprio compenso per l'attività comunque svolta in esecuzione di una obbligazione necessariamente di mezzi, non può essere sommariamente opposta dalla curatela per opporsi tout court al riconoscimento di qualunque credito professionale, come è stato fatto,
a meno che non sia stata incidentalmente accertata la pretestuosità dell'istanza concordataria, e la collusione del professionista.
Sulla seconda questione, non pertinente è il richiamo alla pacifica inutilità per la massa, valutata ex post
e in concreto, della attività per cui è causa, sottolineata dal resistente fallimento. In proposito, la S.C. ha stabilmente espresso da tempo il seguente principio di diritto, che il tribunale condivide e fa proprio: “In sede fallimentare, i crediti vantati dal professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, rientrano tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tali, devono essere soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art.
111, comma 2, l.fall., senza che debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa
pagina 2 di 3 sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti;
la funzionalità "ex ante" delle prestazioni rese dal professionista al debitore che presenti una domanda di concordato preventivo, inoltre, non può restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano - come in caso di mancato deposito delle somme "pro expensis" ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode, e ad essi abbia partecipato (o almeno di essi sia stato pienamente consapevole) il professionista” (ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 13596 del 02/07/2020).
In conclusione, l'opposizione va accolta con collocazione del relativo credito nel privilegio pregiudiziale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in riforma del decreto 18.01.2024 che ha reso esecutivo lo stato passivo, ammette al passivo del il creditore come Controparte_1 Parte_1 dallo stesso richiesto (posizione creditoria n. 72) per € 26.720 (comprensivo di accessori fiscali e dedotta la ritenuta di acconto), in prededuzione, oltre interessi maturai e maturandi.
Condanna il a rimborsare al ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 3.000 oltre spese al 12,5% e accessori di legge.
Data a Novara, 19 maggio 2025
Il Presidente est.
Andrea Ghinetti
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