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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11745/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Mariarosa
Pipponzi, all'esito della udienza del 7 ottobre 2024 di trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c.; viste le note depositate da parte ricorrente nel termine assegnato;
vista la comparsa di costituzione di parte convenuta depositata in data 7 maggio 2024;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.) nel procedimento iscritto al n.r.g. 11745/2023, promosso da:
1) , nato a [...]/SC, Brasile, il 30/04/2000; Parte_1
2) , nato a [...]/RS, Brasile, il 18/02/1996; CP_1
3) nato a [...]/RS, Brasile, il 09/06/1999; Controparte_2
4) , nato a [...]/SC, Brasile, il CP_3 Parte_2
14/11/2001;
5) nata a [...] /RS, Brasile, il 04/07/1999; Parte_3
6) , nato a [...]/SC, Brasile, il 02/01/1994; Controparte_4
7) nata São Miguel do Oeste/SC, Brasile, il 02/09/1996; Parte_4
8) nata a [...]/RS, Brasile, il 09/03/1971; Controparte_5
9) , nato a [...]/RS, Brasile, il 28/01/2009, minorenne, rappresentato CP_6 nel presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale CP_5
;
[...] Persona_1
10) nata a [...]/RS, Brasile, il 20/03/1997; Persona_2
11) , nata a [...]/RS, Brasile, il 14/01/2017, minorenne, Controparte_7 rappresentata nel presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_2 Persona_3
12) , nata a [...]/RS, Brasile, il 16/07/1976; Persona_4
13) nata a [...]/RS, Brasile, il 22/05/2013, minorenne, rappresentata nel Parte_5 presente procedimento dalla madre esercente la responsabilità genitoriale;
Persona_4
1 14) , nata a [...]/RS, Brasile, il 19/04/1983; CP_8
15) nata a [...]/RS, Brasile, il 05/04/2018, minorenne, Parte_6 rappresentata nel presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e CP_8 Persona_5
16) nata a [...]/RS, Brasile, il 06/08/1979; Controparte_9 Parte_7
17) nato a [...]/RS, Brasile, il 07/08/2010, CP_10 Parte_8 minorenne, rappresentato nel presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_6 Persona_7
18) nato a [...]/SC, Brasile, il 05/12/1971; Persona_8
19) nata a [...]/RS, Brasile, il 05/10/2005, minorenne, rappresentata nel CP_11 presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Persona_8 [...]
Persona_9 tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'avv. Isabel DE LIMA del Foro di Napoli, presso il cui studio in Giugliano (NA) sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro in carica pro tempore, Controparte_12 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge.
RESISTENTE
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/09/2023, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani iure sanguinis ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da Persona_10 nato in [...] nel Comune di Sustinente (MN) il 23/03/1862 ed emigrato in Brasile. In
[...] particolare, taluni ricorrenti hanno invocato la discendenza dal primo figlio di Persona_10
nato in [...] nel Comune di Sustinente (MN) il
[...] Persona_11
20/03/1885 ed emigrato in Brasile insieme ai genitori.
Hanno inoltre esposto che:
- I ricorrenti sono discendenti del cittadino italiano nato in [...] Persona_10 nel Comune di Sustinente (Provincia di Mantova) il giorno 23/03/1862, figlio di Per_11
In data 11/05/1884 si sposò
[...] Persona_12 Persona_10 con e dal loro matrimonio nacquero: CP_13
o nato in [...] nel Comune di Sustinente (MN) il Persona_11
20/03/1885;
o nato ad [...]-RS (BRA) il 28/10/1892. Persona_13
- In data 25/07/1906 (indicato anche come si Persona_11 Parte_9 sposò con e dal loro matrimonio nacquero: Controparte_14
o , nata a [...]-RS (BRA) il 20/09/1914; Persona_14
o nato a [...]-RS (BRA) il 30/07/1917. Persona_15
- In data 06/10/1934 si sposò con , in virtù del Parte_10 Controparte_15
2 matrimonio la sposa passò a firmare;
dal loro matrimonio Parte_11 nacquero:
o , nata a [...]-RS (BRA) il 22/06/1949; Persona_16
o , nato a [...]-RS (BRA) il 05/10/1950; Persona_17
o , nato a [...]-RS (BRA) il 28/05/1954. Persona_18
- In data 09/05/1970 si sposò con , in virtù del Persona_16 Persona_19 matrimonio la sposa passò a firmare col nome di;
dal loro matrimonio Persona_20 nacque a Tapejara-RS (BRA) Iliane il 29/12/1973. Dal matrimonio con 19
, celebrato in data 14/01/1995 e a seguito del quale la sposa passò a CP_16 firmare col nome di , nacque a Tapejara-RS (BRA) il Controparte_17
18/02/1996 , odierno ricorrente. CP_1
- In data 18/10/1975 si sposò con , la quale Persona_17 Persona_21 in virtù del matrimonio passò a firmare col nome di;
dal loro Persona_22 matrimonio nacquero:
o , odierna ricorrente nata a [...]-RS (BRA) il 16/07/1976; Persona_4 dall'unione more uxorio tra e (deceduto in data Persona_4 Controparte_18
15/07/2020) nacquero:
1) odierna ricorrente nata a [...]-RS (BRA) il Persona_2
20/03/1997; dalla sua unione more uxorio con , nacque a Persona_3
Tapejara-RS (BRA) il 14/01/2017 SA , odierna Controparte_7 ricorrente;
2) odierno ricorrente nato a [...]-RS (BRA) il 09/06/1999; Controparte_2
3) odierna ricorrente nata a [...]-RS (BRA) il 22/05/2013. Parte_5
o , odierna ricorrente nata a [...]-RS (BRA) il 19/04/1983; in data CP_8
26/05/2012 la stessa si sposò con e dal loro matrimonio nacque a Persona_5
Tapejara-RS (BRA) il 05/04/2018 odierna ricorrente. Parte_6
- In data 15/04/1978 si sposò con la quale in Persona_18 Persona_23 virtù del matrimonio passò a firmare col nome di , e dalla loro unione Persona_24 nacque a Tapejara-RS (BRA) il 06/08/1979 . Quest'ultima si sposò con Controparte_9
in data 07/01/2004, e in virtù del matrimonio la sposa Persona_7 passò a firmare col nome di;
dalla loro unione nacque Persona_6
a Passo Fundo-RS (BRA) il 07/08/2010 odierno Persona_25 ricorrente.
- In data 01/04/1938 si sposò con , la Persona_15 Controparte_19 quale in virtù del matrimonio passò a firmare e Controparte_20 dalla loro unione nacque a Tapejara-RS (BRA) il 22/10/1940 Murillo João ZAPANI.
- In data 08/07/1967 si sposò con , la quale in virtù Parte_12 Persona_26 del matrimonio passò a firmare e dal loro matrimonio Persona_27 nacquero:
o odierna ricorrente nata a [...]-RS (BRA) il 09/03/1971; Controparte_5 dalla sua unione more uxorio con , nacque a Passo Fundo-RS (BRA) Persona_1 il 28/01/2009 , odierno ricorrente;
CP_6
o nata a [...]-RS (BRA) il 27/06/1973; dalla sua unione Parte_13 more uxorio con , nacque a Chapecó il 30/04/2000 Persona_28
, odierno ricorrente. Parte_1
- In data 09/08/1913 (indicato anche come si Persona_13 Persona_29
3 sposò con e dal loro matrimonio nacque a Tapejara-RS (BRA) il Controparte_21
28/02/1934 Ricieri Persona_30
- In data 04/09/1954 si sposò con , la quale in Per_31 Persona_30 Persona_32 virtù del matrimonio passò a firmare e dalla loro unione Persona_33 nacquero:
o nata a [...]-RS (BRA) il 22/07/1955; in data 09/10/1976 la stessa si Per_34 sposò con e in virtù del matrimonio passò a firmare col nome di Persona_35
e dalla loro unione nacque a São Miguel do Oeste-SC (BRA) il Parte_14
03/06/1979 . Dall'unione more uxorio tra quest'ultima e Persona_36 CP_22
, nacque a São Miguel do Oeste-SC (BRA) il 14/11/2001 JE
[...] [...]
, odierno ricorrente. Parte_2
o nato a [...]-SC (BRA) il 05/12/1971; in data 20/02/2003 Persona_8 lo stesso si sposò con la quale in virtù del matrimonio passò Persona_9
a firmare col nome di e dalla loro unione Persona_9 nacquero:
1) odierna ricorrente nata a [...]-SC (BRA) il Parte_4
02/09/1996;
2) odierna ricorrente nata a [...]-RS (BRA) il 05/10/2005. CP_11
o nata a [...]-SC (BRA) il 12/09/1960; in data Persona_37
14/02/1981 la stessa si sposò con e in virtù del Persona_38 matrimonio passò a firmare col nome di;
dalla loro unione Persona_39 nacque a Sapucaia do Sul-RS (BRA) il 04/07/1999 odierna Parte_3 ricorrente o nata a [...]-SC (BRA) il 02/08/1968; dall'unione Parte_15 more uxorio tra quest'ultima e , nacque a São Miguel do Oeste-SC Persona_40
(BRA) il 02/01/1994 , odierno ricorrente. Controparte_4
Il si è tempestivamente costituito in giudizio in data 07/05/2024 tramite Controparte_12
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92, Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865), laddove [nel procedimento amministrativo] unicamente
l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche.”.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato in data 15/12/2023, non ha presentato osservazioni.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis ad e Persona_10 Persona_11
(nati entrambi in Italia in un periodo successivo all'Unità d'Italia, ovvero dopo il 17
[...] marzo 1861) e ai loro discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino
4 straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009)
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza.
Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello
5 di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
[...]
– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure CP_12 sanguinis – non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è
“consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016
e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal
[...]
, come correttamente osservato nella memoria di costituzione. CP_12
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via
6 amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta. Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_12 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente a oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch-members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
- i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza rispettivamente dagli avi
[...]
e e, con il certificato negativo di Persona_10 Persona_11 naturalizzazione, che essi non avevano perduto la cittadinanza italiana (v. docc. 1 e 3 allegati al ricorso relativi al certificato di battesimo o di nascita degli avi, e docc. 52 e 53 allegati al ricorso relativi al CNN);
- si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana (così come i loro discendenti) sia e (si Parte_11 Persona_20 rammenta figlia e nipote di , sia e Persona_11 Parte_14 [...]
(si rammenta pronipoti di , che pur sposando Per_39 Persona_10 un brasiliano, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
- risulta dalla certificazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia di Curitiba e Porto
Alegre in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. documentazione acquisita dalla Cancelleria rispettivamente in data 19 luglio 2024 e 09 agosto 2024).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_12
7 Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
[...]
, Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
, , Parte_16 Parte_3 Controparte_4 Parte_4
, Controparte_5 CP_6 Persona_2 Controparte_7
, ,
[...] Persona_4 Parte_5 CP_8 Parte_6
[...] Persona_6 Persona_25 [...] nei confronti del Per_8 CP_11 Controparte_23
DICHIARA CHE
1) , nato a [...]/SC, Brasile, il 30/04/2000; Parte_1
2) , nato a [...]/RS, Brasile, il 18/02/1996; CP_1
3) nato a [...]/RS, Brasile, il 09/06/1999; Controparte_2
4) , nato a [...]/SC, Brasile, il CP_3 Parte_2
14/11/2001;
5) nata a [...] /RS, Brasile, il 04/07/1999; Parte_3
6) , nato a [...]/SC, Brasile, il 02/01/1994; Controparte_4
7) nata São Miguel do Oeste/SC, Brasile, il 02/09/1996; Parte_4
8) nata a [...]/RS, Brasile, il 09/03/1971; Controparte_5
9) , nato a [...]/RS, Brasile, il 28/01/2009; CP_6
10) nata a [...]/RS, Brasile, il 20/03/1997; Persona_2
11) , nata a [...]/RS, Brasile, il 14/01/2017; Controparte_7
12) , nata a [...]/RS, Brasile, il 16/07/1976; Persona_4
13) nata a [...]/RS, Brasile, il 22/05/2013; Parte_5
14) , nata a [...]/RS, Brasile, il 19/04/1983; CP_8
15) nata a [...]/RS, Brasile, il 05/04/2018; Parte_6
16) , nata a [...]/RS, Brasile, il 06/08/1979; Persona_6
17) nato a [...]/RS, Brasile, il 07/08/2010; Persona_25
18) nato a [...]/SC, Brasile, il 05/12/1971; Persona_8
19) nata a [...]/RS, Brasile, il 05/10/2005; CP_11
sono cittadini italiani e, per l'effetto,
ORDINA al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_12 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 9/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Mariarosa
Pipponzi, all'esito della udienza del 7 ottobre 2024 di trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c.; viste le note depositate da parte ricorrente nel termine assegnato;
vista la comparsa di costituzione di parte convenuta depositata in data 7 maggio 2024;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.) nel procedimento iscritto al n.r.g. 11745/2023, promosso da:
1) , nato a [...]/SC, Brasile, il 30/04/2000; Parte_1
2) , nato a [...]/RS, Brasile, il 18/02/1996; CP_1
3) nato a [...]/RS, Brasile, il 09/06/1999; Controparte_2
4) , nato a [...]/SC, Brasile, il CP_3 Parte_2
14/11/2001;
5) nata a [...] /RS, Brasile, il 04/07/1999; Parte_3
6) , nato a [...]/SC, Brasile, il 02/01/1994; Controparte_4
7) nata São Miguel do Oeste/SC, Brasile, il 02/09/1996; Parte_4
8) nata a [...]/RS, Brasile, il 09/03/1971; Controparte_5
9) , nato a [...]/RS, Brasile, il 28/01/2009, minorenne, rappresentato CP_6 nel presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale CP_5
;
[...] Persona_1
10) nata a [...]/RS, Brasile, il 20/03/1997; Persona_2
11) , nata a [...]/RS, Brasile, il 14/01/2017, minorenne, Controparte_7 rappresentata nel presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_2 Persona_3
12) , nata a [...]/RS, Brasile, il 16/07/1976; Persona_4
13) nata a [...]/RS, Brasile, il 22/05/2013, minorenne, rappresentata nel Parte_5 presente procedimento dalla madre esercente la responsabilità genitoriale;
Persona_4
1 14) , nata a [...]/RS, Brasile, il 19/04/1983; CP_8
15) nata a [...]/RS, Brasile, il 05/04/2018, minorenne, Parte_6 rappresentata nel presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e CP_8 Persona_5
16) nata a [...]/RS, Brasile, il 06/08/1979; Controparte_9 Parte_7
17) nato a [...]/RS, Brasile, il 07/08/2010, CP_10 Parte_8 minorenne, rappresentato nel presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_6 Persona_7
18) nato a [...]/SC, Brasile, il 05/12/1971; Persona_8
19) nata a [...]/RS, Brasile, il 05/10/2005, minorenne, rappresentata nel CP_11 presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Persona_8 [...]
Persona_9 tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'avv. Isabel DE LIMA del Foro di Napoli, presso il cui studio in Giugliano (NA) sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro in carica pro tempore, Controparte_12 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge.
RESISTENTE
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/09/2023, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani iure sanguinis ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da Persona_10 nato in [...] nel Comune di Sustinente (MN) il 23/03/1862 ed emigrato in Brasile. In
[...] particolare, taluni ricorrenti hanno invocato la discendenza dal primo figlio di Persona_10
nato in [...] nel Comune di Sustinente (MN) il
[...] Persona_11
20/03/1885 ed emigrato in Brasile insieme ai genitori.
Hanno inoltre esposto che:
- I ricorrenti sono discendenti del cittadino italiano nato in [...] Persona_10 nel Comune di Sustinente (Provincia di Mantova) il giorno 23/03/1862, figlio di Per_11
In data 11/05/1884 si sposò
[...] Persona_12 Persona_10 con e dal loro matrimonio nacquero: CP_13
o nato in [...] nel Comune di Sustinente (MN) il Persona_11
20/03/1885;
o nato ad [...]-RS (BRA) il 28/10/1892. Persona_13
- In data 25/07/1906 (indicato anche come si Persona_11 Parte_9 sposò con e dal loro matrimonio nacquero: Controparte_14
o , nata a [...]-RS (BRA) il 20/09/1914; Persona_14
o nato a [...]-RS (BRA) il 30/07/1917. Persona_15
- In data 06/10/1934 si sposò con , in virtù del Parte_10 Controparte_15
2 matrimonio la sposa passò a firmare;
dal loro matrimonio Parte_11 nacquero:
o , nata a [...]-RS (BRA) il 22/06/1949; Persona_16
o , nato a [...]-RS (BRA) il 05/10/1950; Persona_17
o , nato a [...]-RS (BRA) il 28/05/1954. Persona_18
- In data 09/05/1970 si sposò con , in virtù del Persona_16 Persona_19 matrimonio la sposa passò a firmare col nome di;
dal loro matrimonio Persona_20 nacque a Tapejara-RS (BRA) Iliane il 29/12/1973. Dal matrimonio con 19
, celebrato in data 14/01/1995 e a seguito del quale la sposa passò a CP_16 firmare col nome di , nacque a Tapejara-RS (BRA) il Controparte_17
18/02/1996 , odierno ricorrente. CP_1
- In data 18/10/1975 si sposò con , la quale Persona_17 Persona_21 in virtù del matrimonio passò a firmare col nome di;
dal loro Persona_22 matrimonio nacquero:
o , odierna ricorrente nata a [...]-RS (BRA) il 16/07/1976; Persona_4 dall'unione more uxorio tra e (deceduto in data Persona_4 Controparte_18
15/07/2020) nacquero:
1) odierna ricorrente nata a [...]-RS (BRA) il Persona_2
20/03/1997; dalla sua unione more uxorio con , nacque a Persona_3
Tapejara-RS (BRA) il 14/01/2017 SA , odierna Controparte_7 ricorrente;
2) odierno ricorrente nato a [...]-RS (BRA) il 09/06/1999; Controparte_2
3) odierna ricorrente nata a [...]-RS (BRA) il 22/05/2013. Parte_5
o , odierna ricorrente nata a [...]-RS (BRA) il 19/04/1983; in data CP_8
26/05/2012 la stessa si sposò con e dal loro matrimonio nacque a Persona_5
Tapejara-RS (BRA) il 05/04/2018 odierna ricorrente. Parte_6
- In data 15/04/1978 si sposò con la quale in Persona_18 Persona_23 virtù del matrimonio passò a firmare col nome di , e dalla loro unione Persona_24 nacque a Tapejara-RS (BRA) il 06/08/1979 . Quest'ultima si sposò con Controparte_9
in data 07/01/2004, e in virtù del matrimonio la sposa Persona_7 passò a firmare col nome di;
dalla loro unione nacque Persona_6
a Passo Fundo-RS (BRA) il 07/08/2010 odierno Persona_25 ricorrente.
- In data 01/04/1938 si sposò con , la Persona_15 Controparte_19 quale in virtù del matrimonio passò a firmare e Controparte_20 dalla loro unione nacque a Tapejara-RS (BRA) il 22/10/1940 Murillo João ZAPANI.
- In data 08/07/1967 si sposò con , la quale in virtù Parte_12 Persona_26 del matrimonio passò a firmare e dal loro matrimonio Persona_27 nacquero:
o odierna ricorrente nata a [...]-RS (BRA) il 09/03/1971; Controparte_5 dalla sua unione more uxorio con , nacque a Passo Fundo-RS (BRA) Persona_1 il 28/01/2009 , odierno ricorrente;
CP_6
o nata a [...]-RS (BRA) il 27/06/1973; dalla sua unione Parte_13 more uxorio con , nacque a Chapecó il 30/04/2000 Persona_28
, odierno ricorrente. Parte_1
- In data 09/08/1913 (indicato anche come si Persona_13 Persona_29
3 sposò con e dal loro matrimonio nacque a Tapejara-RS (BRA) il Controparte_21
28/02/1934 Ricieri Persona_30
- In data 04/09/1954 si sposò con , la quale in Per_31 Persona_30 Persona_32 virtù del matrimonio passò a firmare e dalla loro unione Persona_33 nacquero:
o nata a [...]-RS (BRA) il 22/07/1955; in data 09/10/1976 la stessa si Per_34 sposò con e in virtù del matrimonio passò a firmare col nome di Persona_35
e dalla loro unione nacque a São Miguel do Oeste-SC (BRA) il Parte_14
03/06/1979 . Dall'unione more uxorio tra quest'ultima e Persona_36 CP_22
, nacque a São Miguel do Oeste-SC (BRA) il 14/11/2001 JE
[...] [...]
, odierno ricorrente. Parte_2
o nato a [...]-SC (BRA) il 05/12/1971; in data 20/02/2003 Persona_8 lo stesso si sposò con la quale in virtù del matrimonio passò Persona_9
a firmare col nome di e dalla loro unione Persona_9 nacquero:
1) odierna ricorrente nata a [...]-SC (BRA) il Parte_4
02/09/1996;
2) odierna ricorrente nata a [...]-RS (BRA) il 05/10/2005. CP_11
o nata a [...]-SC (BRA) il 12/09/1960; in data Persona_37
14/02/1981 la stessa si sposò con e in virtù del Persona_38 matrimonio passò a firmare col nome di;
dalla loro unione Persona_39 nacque a Sapucaia do Sul-RS (BRA) il 04/07/1999 odierna Parte_3 ricorrente o nata a [...]-SC (BRA) il 02/08/1968; dall'unione Parte_15 more uxorio tra quest'ultima e , nacque a São Miguel do Oeste-SC Persona_40
(BRA) il 02/01/1994 , odierno ricorrente. Controparte_4
Il si è tempestivamente costituito in giudizio in data 07/05/2024 tramite Controparte_12
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92, Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865), laddove [nel procedimento amministrativo] unicamente
l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche.”.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato in data 15/12/2023, non ha presentato osservazioni.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis ad e Persona_10 Persona_11
(nati entrambi in Italia in un periodo successivo all'Unità d'Italia, ovvero dopo il 17
[...] marzo 1861) e ai loro discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino
4 straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009)
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza.
Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello
5 di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
[...]
– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure CP_12 sanguinis – non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è
“consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016
e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal
[...]
, come correttamente osservato nella memoria di costituzione. CP_12
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via
6 amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta. Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_12 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente a oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch-members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
- i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza rispettivamente dagli avi
[...]
e e, con il certificato negativo di Persona_10 Persona_11 naturalizzazione, che essi non avevano perduto la cittadinanza italiana (v. docc. 1 e 3 allegati al ricorso relativi al certificato di battesimo o di nascita degli avi, e docc. 52 e 53 allegati al ricorso relativi al CNN);
- si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana (così come i loro discendenti) sia e (si Parte_11 Persona_20 rammenta figlia e nipote di , sia e Persona_11 Parte_14 [...]
(si rammenta pronipoti di , che pur sposando Per_39 Persona_10 un brasiliano, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
- risulta dalla certificazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia di Curitiba e Porto
Alegre in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. documentazione acquisita dalla Cancelleria rispettivamente in data 19 luglio 2024 e 09 agosto 2024).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_12
7 Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
[...]
, Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
, , Parte_16 Parte_3 Controparte_4 Parte_4
, Controparte_5 CP_6 Persona_2 Controparte_7
, ,
[...] Persona_4 Parte_5 CP_8 Parte_6
[...] Persona_6 Persona_25 [...] nei confronti del Per_8 CP_11 Controparte_23
DICHIARA CHE
1) , nato a [...]/SC, Brasile, il 30/04/2000; Parte_1
2) , nato a [...]/RS, Brasile, il 18/02/1996; CP_1
3) nato a [...]/RS, Brasile, il 09/06/1999; Controparte_2
4) , nato a [...]/SC, Brasile, il CP_3 Parte_2
14/11/2001;
5) nata a [...] /RS, Brasile, il 04/07/1999; Parte_3
6) , nato a [...]/SC, Brasile, il 02/01/1994; Controparte_4
7) nata São Miguel do Oeste/SC, Brasile, il 02/09/1996; Parte_4
8) nata a [...]/RS, Brasile, il 09/03/1971; Controparte_5
9) , nato a [...]/RS, Brasile, il 28/01/2009; CP_6
10) nata a [...]/RS, Brasile, il 20/03/1997; Persona_2
11) , nata a [...]/RS, Brasile, il 14/01/2017; Controparte_7
12) , nata a [...]/RS, Brasile, il 16/07/1976; Persona_4
13) nata a [...]/RS, Brasile, il 22/05/2013; Parte_5
14) , nata a [...]/RS, Brasile, il 19/04/1983; CP_8
15) nata a [...]/RS, Brasile, il 05/04/2018; Parte_6
16) , nata a [...]/RS, Brasile, il 06/08/1979; Persona_6
17) nato a [...]/RS, Brasile, il 07/08/2010; Persona_25
18) nato a [...]/SC, Brasile, il 05/12/1971; Persona_8
19) nata a [...]/RS, Brasile, il 05/10/2005; CP_11
sono cittadini italiani e, per l'effetto,
ORDINA al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_12 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 9/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
8