Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 34070/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
[C.F. ], con l'avv. PEREGO DANIELA
[...] P.IVA_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ], Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“1) dichiarare che il convenuto è occupante senza titolo dell'alloggio di cui è causa in conseguenza della mancata presentazione della richiesta di sostituzione del socio defunto, o in subordine dichiarare la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento di cui è causa per grave inadempimento del convenuto;
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Sentenza
2) condannare conseguentemente il Signor a rilasciare immediatamente il Controparte_1
predetto alloggio n.21 ubicato nello stabile sociale sito in Via Tonale,5/E , Parte_1
piano 6° (id. catastali: Foglio 5, Mappale 307, Sub.57, Cat. A/3, Classe 3) e la relativa cantina di pertinenza contrassegnata con il n. 21 riconsegnandoli immediatamente liberi da persone e sgombri da cose alla proprietaria attrice;
3) condannare il Signor a pagare in favore della attrice la Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 8.466,00 (Euroottomilaquattrocentosessantasei)/00) per canoni/indennità di occupazione senza titolo e spese dovuti e non pagati fino al terzo trimestre 2024 incluso, nonché a pagare indennità di occupazione senza titolo e spese maturande fino alla data del rilascio oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole rate al saldo.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre alle spese forfettarie, all'Iva e alla maggiorazione previdenziale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, LA Parte_1
BENEFICA DI NOVATE MILANESE adiva questo Tribunale esponendo: che con atto di assegnazione in godimento sottoscritto in data 15/11/1995, assegnava in godimento a , l'alloggio n. 21, piano 6°, scala E (id. catastali: Foglio 5, Parte_2
Mappale 307, Sub.57, Cat. A/3, Classe 3), con la relativa cantina pertinenziale identificata con il n.21, sito nello stabile sociale in Via Tonale,5 (doc.1); Parte_1
che in data 27/11/2022 comunicava alla Cooperativa che il proprio nucleo Parte_2
familiare includeva anche sua moglie e suo figlio (doc.2); Controparte_2 Controparte_1
che a seguito del decesso di e , l'immobile rimaneva nella Parte_2 Controparte_2
disponibilità di;
Controparte_1
che , dopo la non provvedeva a saldare la morosità pregressa, né a richiedere Controparte_1
la sostituzione nella qualità di socio secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 12 dello
Statuto; che, per tale ragione, risultava decaduto dalla possibilità di succedere Controparte_1
nell'assegnazione dell'alloggio.
Tutto ciò premesso,, concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva , che pertanto veniva Controparte_1
dichiarato contumace.
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Sentenza
Esaurita la trattazione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c , ad esito della quale la causa veniva trattenuta n decisione.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Risulta documentalmente provato che , già formalmente appartenente al Controparte_1
nucleo familiare dell'originario socio, dimora nell'immobile per cui è causa ( cfr. doc. 9 in atti).
Il ricorrente ha poi allegato che non ha mai posto in essere le formalità di cui all'art. CP_1
12 dello Statuto ai fini del subentro, né provveduto al rientro dal debito come espressamente previsto.
Attesa la decadenza predetta, deve dichiararsi che occupa sine titulo Controparte_1
l'immobile per cui è causa, non avendo lo stesso – rimasto contumace- fornito prova dell'esistenza di un titolo valido ed efficace che legittimi la detenzione del bene. Per l'effetto,
deve essere condannato al rilascio dell'alloggio n. 21, piano 6°, scala E (id. Controparte_1
catastali: Foglio 5, Mappale 307, Sub.57, Cat. A/3, Classe 3) e relativa cantina pertinenziale identificata con il n.21, siti nello stabile sociale in Via Tonale,5. Parte_1
Quanto alla data di rilascio, esso deve essere ordinato in via immediata, attesa l'ormai lunghissima permanenza abusiva.
Quanto alle questioni economiche, deve essere condannato al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 9.715,00 per il debito maturato sino al gennaio 2025
(cr. doc. 24), oltre al pagamento dei canoni maturati sino alla data della decisione, ed oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Non è, invece, accoglibile la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuto il pagamento delle indennità di occupazione successive alla data della pronuncia.
Infatti, è vero che l'art. 664 c.p.c., consente al giudice di emettere decreto ingiuntivo anche in relazione ai canoni di locazione a scadere, ma tale norma, introducendo una ipotesi eccezionale di condanna futura, non può essere interpretata in via analogica (e, dunque, essere applicata anche con riferimento alle indennità di occupazione), ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, istruttoria e
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Sentenza
decisionale), con applicazione dei parametri minimi per le fasi di trattazione e decisionale in ragione della bassa complessità delle attività processuali ivi svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna all'immediato rilascio dell'alloggio n. 21 e relativa cantina Controparte_1
pertinenziale n.21 siti in Novate Milaese, via Tonale 5, sesto piano scala E (id. catastali: Foglio
5, Mappale 307, Sub.57, Cat. A/3, Classe 3);
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Parte_1
dell'importo di € € 9.715,00 per canoni e accessori maturati sino al gennaio 2025, oltre al pagamento dei canoni e accessori maturati sino alla data della decisione, ed oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
Parte_1 delle spese processuali che liquida in € 286,14 per spese ed 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 05/03/2025 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
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