Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01429/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4224 del 2025 proposto dal Sig. LI TO UR, rappresentato e difeso dagli avv. Federica Romano e Ramona Gualtieri e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato ex lege presso gli Uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n.295/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n.295/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la relazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 5 marzo 2026 di avvenuto accreditamento in data 19 gennaio 2026 dell’importo per cui è controversia;
Visto l’art. 34, comma 5 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2026 la relazione del dott. IE NZ, ed ivi udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame l’istante agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.
1.1 La sentenza è passata in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ed è stata notificata (cfr. i documenti della parte ricorrente).
1.2 L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:
a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, di conformarsi al giudicato in oggetto e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere a parte ricorrente la somma complessiva di euro 2.000,00;
b) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
c) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei patroni antistatari.
2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito per resistere al ricorso.
3. Alla Camera di consiglio del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene - ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere – di prendere atto della relazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 5 marzo 2026 di avvenuto accreditamento in data 19 gennaio 2026 dell’importo per cui è controversia.
5. In considerazione dell’orientamento della Sezione (a partire da 17.3.2026, n.1302) secondo il quale va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in ipotesi, come quella in trattazione, ove la procura alle liti sia stata rilasciata in forma generica, sussistono motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE NZ, Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE NZ |
IL SEGRETARIO