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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/05/2024, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 180/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 30/05/2024, alle ore 10:45, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. ESPOSTI GIANCARLO. Parte_1
Per l'avv. Simon Grasso in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta CP_1 esi enza ed acquisita agli atti. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. CP_ Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Fa presente che conoscerebbe la percezione della pensione, anche tramite il Casellario dei pensionati, come da documento n. 5 ric. Si riporta CP_ alle dichiarazioni dei redditi prodotte. Menziona la circolare prodotta. Insiste per l'accoglimento delle domande. Opererebbe tanto il comma 1 quanto il comma 2 dell'articolo. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ESPOSTI Parte_1 C.F._1
cui st omiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui CP_1 P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 05/03/2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “1) Dichiarare irripetibile il preteso importo indebito da parte dell nei confronti del Signor CP_1 Parte_1 di € 61.937,24 in riferimento alla pensione cat. So n. 29333706, in applicazione del disposto di cui al primo comma
[...] dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991; 2) In ogni caso, dichiarare irripetibile il preteso importo indebito da parte dell CP_1 nei confronti del Signor per € 49.307,57, relativo agli anni dal 2013 al 2019 compresi, in riferimento alla Parte_1 pensione cat. So n. 29333706, in applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991;
3) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme trattenute sulla predetta CP_1 pensione a titolo di recupero del preteso credito relativamente al predetto importo di cui alle domande subb. 1) e 2); 4) Condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della “doppia annualità” della pensione ai superstiti ai CP_1 sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 39/1945 nella misura di legge;
5) Compensi e spese di causa rifusi da distrarsi al procuratore antistatario”.
Si è ritualmente costituito in giudizio citando giurisprudenza di legittimità favorevole alla propria CP_1 difesa (Cass. civ., sentenza n. 18615 del 2021), contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale delle domande o in via subordinata per la riduzione del quantum preteso.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 È pacifico e documentale che: - il ricorrente sia stato titolare di pensione ai superstiti cat. SO n. 29333706, liquidata a decorrere dal 01.06.2010 (doc. n. 1 ric.); - il ricorrente abbia percepito la pensione vitalizia mensile quale personale in quiescenza della Camera dei Deputati, collocato a riposo con decorrenza dal 01.08.1997
CP_ (doc. n. 2 ric.); - abbia operato una trattenuta sul trattamento pensionistico cat. SO nella misura
CP_ percentuale del 50% in virtù della titolarità della pensione erogata dalla Camera dei Deputati;
- abbia
CP_ comunicato in data 17.07.2019 il ricalcolo del trattamento pensionistico (doc. n. 5 ric.); - abbia provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico cat. SO goduto dal ricorrente esponendo di un debito a carico del ricorrente pari ad € 61.937,24 lordi a seguito di ricalcolo, alla data del 30.09.2021 (doc. n.
CP_ 6 ric.); - abbia accertato somme indebitamente percepite dal ricorrente sulla pensione cat. SO n.
29333706 per il periodo dal 01.05.2012 al 30.09.2021, pari ad € 46.768,81 netti, con la motivazione seguente:
“sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95” (doc. n. 7 ric.; doc. n. 1 res.); - il ricorrente abbia contratto nuove nozze in data 27.09.2021, pur continuando a percepire la pensione ai superstiti (doc. n. 10 ric.; doc. n. 3 res.).
Tutto quanto premesso, deve richiamarsi il disposto dell'art. 13 L. n. 412 del 1991 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. La richiamata norma dispone che l' proceda annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. La legge, dunque, stabilisce il termine di decadenza di un anno per intraprendere l'azione di recupero da parte dell' Il termine decorre CP_1 dall'effettiva conoscenza o dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero. CP_ Sostiene apoditticamente che il ricorrente non avrebbe mai comunicato le variazioni reddituali concernenti la pensione erogata dalla Camera dei Deputati e che sarebbe venuto a conoscenza della situazione solo con la presentazione a mezzo Pec della richiesta di c.d. doppia annualità successiva alla celebrazione delle nozze del ricorrente.
L'assunto oltre ad essere indimostrato è infondato atteso che il ricorrente ha puntualmente dichiarato, oltre ai propri redditi diversi, anche i redditi da pensione all' come risulta dalla Organizzazione_1 documentazione in all. da 18 a 30 compresi, al ricorso, contenente, in calce, le ricevute di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. CP_ L' aveva accesso a questi dati e, proprio in quanto erano state effettuate integrali dichiarazioni reddituali
2 CP_ all' non sussisteva alcun altro obbligo del ricorrente di comunicazione all' Organizzazione_1
CP_ stesso nella memoria difensiva riconosce che l'obbligo in capo al contribuente di comunicare le variazioni reddituali viene ad essere validamente adempiuto anche tramite la dichiarazione dei redditi effettuata all' (punto 6 della memoria). Organizzazione_1
Difetta quindi alcun dolo che consenta la ripetizione dell'indebito, così come difetta una inosservanza ad obblighi di comunicazione. Inoltre, al momento della comunicazione della richiesta di indebito (la comunicazione di indebito è effettivamente pervenuta in data 10.05.2023 per gli anni dal 2013 al 2021 come allegato nel ricorso e non contestato, cfr. doc. n. 7 ric.) era decorso il termine di decadenza annuale per l'azione di recupero.
Alla stregua di tali assorbenti considerazioni merita accoglimento la domanda di accertamento dell'irripetibilità dell'indebito con conseguenziale condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto trattenuto. CP_ Con riferimento alla seconda pretesa azionata, non contesta ex art. 115 c.p.c. l'an della doppia annualità richiesta dal ricorrente ed in sede di giudizio illustra il procedimento di compensazione dell'importo (che riconosce) spettante di € 14.433,90 lordi (pari ad € 11.114,10 netti) con le prestazioni percepite per il periodo successivo al matrimonio.
Tuttavia, in conseguenza dell'insussistenza di un indebito, spetta la liquidazione della c.d. doppia annualità regolata dall'art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 39 del 18 Gennaio 1945 nella misura prevista dalla legge (“al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato”). CP_ Dall'importo, spettante nella misura di legge, deve essere sottratto quanto erogato da a titolo di pensione ai superstiti per il periodo dal 01.10.2021 al 30.04.2022 come indicato dallo stesso ricorrente a pag. 15 del ricorso. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
- l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. ESPOSTI GIANCARLO, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
3 - accoglie il ricorso e per l'effetto, CP_
o dichiara irripetibili i pretesi importi vantati da in riferimento alla pensione cat. SO n.
29333706 ai sensi dell'art. 13 della L. n. 412/1991 e per l'effetto CP_
▪ condanna alla restituzione di quanto trattenuto, CP_
o condanna a pagare al ricorrente la c.d. doppia annualità della pensione ai superstiti ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 39/1945 come da parte motiva;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.300,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. ESPOSTI, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 30 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 30/05/2024, alle ore 10:45, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. ESPOSTI GIANCARLO. Parte_1
Per l'avv. Simon Grasso in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta CP_1 esi enza ed acquisita agli atti. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. CP_ Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Fa presente che conoscerebbe la percezione della pensione, anche tramite il Casellario dei pensionati, come da documento n. 5 ric. Si riporta CP_ alle dichiarazioni dei redditi prodotte. Menziona la circolare prodotta. Insiste per l'accoglimento delle domande. Opererebbe tanto il comma 1 quanto il comma 2 dell'articolo. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ESPOSTI Parte_1 C.F._1
cui st omiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui CP_1 P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 05/03/2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “1) Dichiarare irripetibile il preteso importo indebito da parte dell nei confronti del Signor CP_1 Parte_1 di € 61.937,24 in riferimento alla pensione cat. So n. 29333706, in applicazione del disposto di cui al primo comma
[...] dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991; 2) In ogni caso, dichiarare irripetibile il preteso importo indebito da parte dell CP_1 nei confronti del Signor per € 49.307,57, relativo agli anni dal 2013 al 2019 compresi, in riferimento alla Parte_1 pensione cat. So n. 29333706, in applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991;
3) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme trattenute sulla predetta CP_1 pensione a titolo di recupero del preteso credito relativamente al predetto importo di cui alle domande subb. 1) e 2); 4) Condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della “doppia annualità” della pensione ai superstiti ai CP_1 sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 39/1945 nella misura di legge;
5) Compensi e spese di causa rifusi da distrarsi al procuratore antistatario”.
Si è ritualmente costituito in giudizio citando giurisprudenza di legittimità favorevole alla propria CP_1 difesa (Cass. civ., sentenza n. 18615 del 2021), contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale delle domande o in via subordinata per la riduzione del quantum preteso.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 È pacifico e documentale che: - il ricorrente sia stato titolare di pensione ai superstiti cat. SO n. 29333706, liquidata a decorrere dal 01.06.2010 (doc. n. 1 ric.); - il ricorrente abbia percepito la pensione vitalizia mensile quale personale in quiescenza della Camera dei Deputati, collocato a riposo con decorrenza dal 01.08.1997
CP_ (doc. n. 2 ric.); - abbia operato una trattenuta sul trattamento pensionistico cat. SO nella misura
CP_ percentuale del 50% in virtù della titolarità della pensione erogata dalla Camera dei Deputati;
- abbia
CP_ comunicato in data 17.07.2019 il ricalcolo del trattamento pensionistico (doc. n. 5 ric.); - abbia provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico cat. SO goduto dal ricorrente esponendo di un debito a carico del ricorrente pari ad € 61.937,24 lordi a seguito di ricalcolo, alla data del 30.09.2021 (doc. n.
CP_ 6 ric.); - abbia accertato somme indebitamente percepite dal ricorrente sulla pensione cat. SO n.
29333706 per il periodo dal 01.05.2012 al 30.09.2021, pari ad € 46.768,81 netti, con la motivazione seguente:
“sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95” (doc. n. 7 ric.; doc. n. 1 res.); - il ricorrente abbia contratto nuove nozze in data 27.09.2021, pur continuando a percepire la pensione ai superstiti (doc. n. 10 ric.; doc. n. 3 res.).
Tutto quanto premesso, deve richiamarsi il disposto dell'art. 13 L. n. 412 del 1991 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. La richiamata norma dispone che l' proceda annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. La legge, dunque, stabilisce il termine di decadenza di un anno per intraprendere l'azione di recupero da parte dell' Il termine decorre CP_1 dall'effettiva conoscenza o dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero. CP_ Sostiene apoditticamente che il ricorrente non avrebbe mai comunicato le variazioni reddituali concernenti la pensione erogata dalla Camera dei Deputati e che sarebbe venuto a conoscenza della situazione solo con la presentazione a mezzo Pec della richiesta di c.d. doppia annualità successiva alla celebrazione delle nozze del ricorrente.
L'assunto oltre ad essere indimostrato è infondato atteso che il ricorrente ha puntualmente dichiarato, oltre ai propri redditi diversi, anche i redditi da pensione all' come risulta dalla Organizzazione_1 documentazione in all. da 18 a 30 compresi, al ricorso, contenente, in calce, le ricevute di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. CP_ L' aveva accesso a questi dati e, proprio in quanto erano state effettuate integrali dichiarazioni reddituali
2 CP_ all' non sussisteva alcun altro obbligo del ricorrente di comunicazione all' Organizzazione_1
CP_ stesso nella memoria difensiva riconosce che l'obbligo in capo al contribuente di comunicare le variazioni reddituali viene ad essere validamente adempiuto anche tramite la dichiarazione dei redditi effettuata all' (punto 6 della memoria). Organizzazione_1
Difetta quindi alcun dolo che consenta la ripetizione dell'indebito, così come difetta una inosservanza ad obblighi di comunicazione. Inoltre, al momento della comunicazione della richiesta di indebito (la comunicazione di indebito è effettivamente pervenuta in data 10.05.2023 per gli anni dal 2013 al 2021 come allegato nel ricorso e non contestato, cfr. doc. n. 7 ric.) era decorso il termine di decadenza annuale per l'azione di recupero.
Alla stregua di tali assorbenti considerazioni merita accoglimento la domanda di accertamento dell'irripetibilità dell'indebito con conseguenziale condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto trattenuto. CP_ Con riferimento alla seconda pretesa azionata, non contesta ex art. 115 c.p.c. l'an della doppia annualità richiesta dal ricorrente ed in sede di giudizio illustra il procedimento di compensazione dell'importo (che riconosce) spettante di € 14.433,90 lordi (pari ad € 11.114,10 netti) con le prestazioni percepite per il periodo successivo al matrimonio.
Tuttavia, in conseguenza dell'insussistenza di un indebito, spetta la liquidazione della c.d. doppia annualità regolata dall'art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 39 del 18 Gennaio 1945 nella misura prevista dalla legge (“al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato”). CP_ Dall'importo, spettante nella misura di legge, deve essere sottratto quanto erogato da a titolo di pensione ai superstiti per il periodo dal 01.10.2021 al 30.04.2022 come indicato dallo stesso ricorrente a pag. 15 del ricorso. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
- l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. ESPOSTI GIANCARLO, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
3 - accoglie il ricorso e per l'effetto, CP_
o dichiara irripetibili i pretesi importi vantati da in riferimento alla pensione cat. SO n.
29333706 ai sensi dell'art. 13 della L. n. 412/1991 e per l'effetto CP_
▪ condanna alla restituzione di quanto trattenuto, CP_
o condanna a pagare al ricorrente la c.d. doppia annualità della pensione ai superstiti ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 39/1945 come da parte motiva;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.300,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. ESPOSTI, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 30 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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