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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/10/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2426/2023
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2426/2023, all'udienza del 30/10/2025, alle ore 10.45, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'avv. GI DE NU in sostituzione dell'avv. RONCHETTO SA;
Parte_1 per l'avv. ALESSIA NICCOLAI in sostituzione dell'avv. DE RANIERI Parte_2
ALESSANDRO.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello.
La difesa appellata deduce che la sentenza di primo grado si è basata principalmente sulle dichiarazioni della sorella della appellata ed evidenzia che il teste , referente del Tes_1 cimitero, sentito come teste ha confermato i cap. 7 e 8 della memoria istruttoria della Parte_1
riferendo che il panno mocho veniva usato al bisogno e prima dell'apertura del cimitero. Ciò
[...] significa che veniva utilizzato quando c'erano giornate di pioggia nei quali il pavimento veniva sporcato;
la situazione atmosferica di Pisa, nei giorni prima e dopo il 17.11, attesta che non vi erano eventi piovosi. Il pavimento non è stato lavato proprio perché non ce ne è stata necessità e comunque erano passate sei ore dall'eventuale lavaggio al sinistro per cui è causa.
La supposizione è quindi confutata dalle dichiarazioni del teste . Tes_1
Aggiunge che la presenza di liquido sulla pavimentazione di un cimitero è possibile, ma allora l'evento sarebbe stato non controllabile per il custode del cimitero, trattandosi di area ampia aperta al pubblico.
Osserva che non vi è stata prova del nesso causale tra sinistro e lesioni;
del resto, il CTU nulla ha detto sul punto.
In subordine, in caso di mancato accoglimento dell'appello per i motivi esposti, chiede che sia riconosciuto concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento, perché non era buio,
l'illuminazione spenta.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. In merito alla testimonianza del , precisa che il teste ha riferito di quanto era Tes_1 contrattualmente previsto ma non di quanto accaduto nel caso specifico e non ha escluso che le pulizie potessero essere eseguite su più turni nella giornata e al bisogno.
Sulla testimonianza della videnzia che è stata precisa sulla natura e le caratteristiche Parte_2 del liquido, sulla mancata segnalazione e sull'orario. Questo esclude l'assenza di profili di colpa contestabili all'appellata; la controparte non ha dato prva dell'oggettiva impossibilità di controllo dell'area cimiteriale.
Chiede quindi che sia rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 2426/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2426 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino, Via Cristoforo Colombo n. 17, presso lo studio degli avv.ti
RONCHETTO SA e GI DE NU che la rappresentano e difendono come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Ponsacco Parte_2 C.F._1
(PI), Via Verdi n.34/A presso lo studio dell'avv. DE RANIERI ALESSANDRO che la rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Appellata
Oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2
(dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera) la chiedendo all'Il.mo Giudice di Pace Parte_1 adito l'accertamento della responsabilità ex art 2051 c.c. o, in subordine, ex art 2043 c.c. della società convenuta in relazione alla verificazione del sinistro occorso in data 17.11.2015 presso il cimitero comunale di Ponsacco e, conseguentemente, la condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale (biologico permanente e da invalidità temporanea) subito da essa attrice, complessivamente quantificato entro il limite massimo di € 5.000,00, con il favore delle spese di lite. A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto: - di essere caduta sul pavimento del cimitero di Ponsacco reso scivoloso dalla presenza di una patina d'acqua e detersivo in alcun modo segnalata e non visibile, anche in ragione della scarsa illuminazione del luogo al momento del sinistro, verificatosi alle 16.30 circa del 17.11.2015; - di essersi recata, immediatamente dopo la caduta, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Lotti di Pontedera, ove le sono state diagnosticate lesioni personali consistite in una “frattura composta del collo dell'omero e spalla sinistra”; - che la responsabilità dell'evento occorso è da ascrivere alla quale ditta appaltatrice dei lavori di pulizie Parte_1 per conto del Comune di Ponsacco che, a seguito della pulizia del pavimento, ha omesso di segnalare il pericolo derivante dalla presenza del pavimento bagnato e quindi scivoloso.
Si è ritualmente costituita la società che ha chiesto il rigetto delle domande Parte_1 attoree, deducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attrice in ordine all'esatta dinamica della caduta, alla riconducibilità al sinistro causale dei danni lamentati e all'esatta quantificazione di questi ultimi.
Il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza del 20.01.2023, con cui il Giudice di Pace ha accolto la domanda attorea condannando, per l'effetto, al risarcimento dei danni non Parte_1 patrimoniali quantificati in euro 5.000,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
La convenuta soccombente ha impugnato detta pronuncia, censurandola nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistere la responsabilità della in relazione al sinistro Parte_1 de quo e deducendo, nel dettaglio;
- l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle prove a sostegno della domanda;
- l'insussistenza, nel caso di specie, del potere di controllo del custode sulla cosa richiesto per la configurabilità della responsabilità ex art 20151 c.c.; - la mancata dimostrazione del nesso causale tra lesioni riportate dalla e la dinamica della caduta;
- la Parte_2 riconducibilità del sinistro al comportamento incauto della danneggiata.
In forza dei suesposti motivi, l'appellante ha chiesto al Tribunale adito: - in via principale, in riforma totale della sentenza n. 9/2023 del Giudice di Pace di Pontedera, accertata la carenza di nesso causale, respingere le domande tutte formulate nel procedimento di primo grado dall'attrice; - in via subordinata, in parziale riforma della sentenza n. 9/2023 del Giudice di Pace di Pontedera, ridurre l'importo dei danni riconosciuti a in ragione del concorso di colpa della stessa nella Parte_2 causazione dell'evento, alla somma di € 1.500,00 o alla somma da stabilirsi in corso di causa;
- in ogni caso, condannare a restituire alla quanto dalla Parte_2 Controparte_1 medesima versato in esecuzione dell'appellata sentenza n. 9/2023 del Giudice di Pace di Pontedera, maggiorando gli importi da restituire di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle date dei singoli esborsi all'effettivo soddisfo;
- condannare a rifondere alla Parte_2 B compensi e spese inerenti ad entrambi i gradi del presente giudizio, oltre Controparte_1 contributo integrativo (4%) e I.V.A. di legge. Controparte_2
In data 18.10.2023 si è ritualmente costituita che ha chiesto il rigetto Parte_2 dell'appello, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza dei requisiti di chiarezza e specificità ex art 342 c.p.c. e deducendo, nel merito, l'infondatezza dei motivi di impugnazione addotti dall'appellante.
Istruita in via documentale, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione orale ex art
281 sexies c.p.c.
*****
1.In limine litis deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. sollevata da atteso che l'appellante ha individuato con chiarezza i punti di Parte_2 motivazione investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione del giudice di pace, proponendo l'impugnazione nel rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
2. L'appello, ancorché ammissibile, nel merito è infondato nel merito e va, pertanto, rigettato.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure delle prove a sostegno della domanda, deducendo, nel dettaglio,
l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste , in quanto: - Testimone_2 contraddittorie rispetto a quelle rese dal teste (nella misura in cui la teste ha Tes_1 Parte_2 riferito che la caduta sarebbe avvenuta all'imbrunire a seguito della pulizia della pavimentazione, mentre il teste ha collocato le pulizie giornaliere entro due ore dall'apertura delle 8:00 del Tes_1 cimitero); - non coerenti nella misura in cui, pur collocando il sinistro all'imbrunire, attestano che l'illuminazione pubblica era spenta;
- non specifiche con riguardo alla descrizione del colore e delle dimensioni della presunta patina scivolosa presente sul pavimento e valutative rispetto al riferito odore di sapone percepito;
- non riscontrate dalla documentazione medica in atti (Verbale di PS del
17.11.2015), ove si legge che la paziente ha riferito una “caduta accidentale”; - non riscontrate da documentazione fotografica dello stato dei luoghi, invero non prodotta in giudizio.
Il motivo di appello è infondato.
In primo luogo, non si ravvisa la lamentata contraddittorietà fra la deposizione della teste Parte_2
e quella del teste , atteso che quest'ultimo, in merito all'orario in cui veniva effettuata la Tes_1 pulizia dell'area cimiteriale, pur avendo riferito che le stesse venivano effettuate “in genere entro due ore dall'apertura” non ha escluso la possibilità che le stesse possano essere state svolte anche nel corso della giornata, dichiarando che “ci possono essere più turni”, e non escludendo neppure che potessero svolgersi pulizie “al bisogno”. A ciò si aggiunge che il teste , dipendente della Tes_1
convenuta e custode del cimitero, non era presente sul luogo nel giorno del sinistro, con CP_3 la conseguenza che lo stesso non ha potuto riferire circa l'effettiva tempistica dello svolgimento delle pulizie nella giornata del 17.11.2015, l'unica di interesse.
Pertanto, deve essere confermata la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha statuito che “la deposizione resa dal teste non vale a sconfessare quanto affermato dalla Testimone_3 teste . Parte_2
Inoltre, non si rileva alcuna incoerenza nella testimonianza resa dalla in punto di visibilità, Parte_2 atteso che è ben possibile che al momento della caduta (17.11.2015 ore 16:30) la luce del sole fosse diminuita anche se non al punto da determinare l'accensione automatica dell'illuminazione pubblica
(la teste medesima ha fatto riferimento al crepuscolo); è invero fatto notorio che a quell'ora del pomeriggio del mese di novembre, a prescindere dalla stagione autunnale e non invernale (in ogni caso dopo l'introduzione dell'ora legale), la luce naturale fosse grandemente diminuita, seppure ancora non fosse attiva l'illuminazione pubblica.
Sono del pari prive di pregio le doglianze della difesa appellante relative all'asserita mancanza di
“riscontri esterni” della testimonianza della Invero, la descrizione della dinamica del Parte_2 sinistro riferita dalla teste è corroborata dalla qualificazione dell'evento come “caduta accidentale” riportata sul referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale “Lotti” di Pontedera, da ritenersi coerente rispetto al fatto occorso poiché, fermo restando che non si può ritenere elemento idoneo alla qualificazione giuridica dell'accaduto, nel linguaggio corrente il termine “accidentale” è sinonimo di imprevisto.
Inoltre, è irrilevante l'omessa produzione di documentazione fotografica dello stato dei luoghi, invero non idonea a rappresentare l'anomalia lamentata dall'attrice (pavimento bagnato) che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, risulta descritta con dovizia di particolari dalla testimone che ha riferito la presenza di odore di sapone e di liquido cremoso, meglio un po' Parte_2
“patinoso”.
In conclusione, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di Pace è immune da censure.
2.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado deducendo che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il potere di controllo della dell'intera area del cimitero, omettendo tuttavia di considerare che si tratta Parte_1 di luogo aperto al pubblico di estese dimensioni, utilizzato da un numero indefinito di utenti ed esposto agli agenti atmosferici.
Anche tale motivo di appello è infondato.
L'istruttoria svolta ha infatti escluso che la condizione del pavimento sia stata imprevista e imprevedibile e quindi non tempestivamente ineliminabile, essendo emerso, al contrario, che, a seguito dell'attività di pulizia del pavimento, il custode non ha posto in essere alcuna attività volta a prevenire il rischio di caduta da parte degli utenti per pavimento scivoloso.
Peraltro, la medesima appellante non ha neppure dato prova dell'esistenza di un caso fortuito, unico elemento idoneo a recidere il nesso causale e quindi ad escludere la contestata responsabilità.
2.3 E' del pari infondato il motivo di appello con cui la ha eccepito la sussistenza Parte_1 di un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro. Non vi sono infatti elementi probatori a sostegno dell'asserita condotta colposa dell'attrice, peraltro nemmeno dedotta nel corso del giudizio di primo grado.
Le condizioni di illuminazione e l'orario pomeridiano più che indurre la danneggiata a maggiore cautela (rispetto alla quale, si ripete, non vi sono elementi dai quali desumere, neppure in via indiziaria, che la stessa abbia tenuto una condotta imprudente), avrebbero dovuto condurre la ad adottare ogni misura a tutela di coloro che attraversavano l'area cimiteriale, Parte_1 ivi compresa l'apposizione di segnali di pericolo in presenza di pavimentazione bagnata (cautela non adottata, come da dichiarazioni testimoniali in atti).
2.4 Infine, è privo di fondamento il motivo di impugnazione con cui la difesa appellante ha eccepito la mancata dimostrazione della riconducibilità causale delle lesioni riportate dall'attrice al fatto verificatosi il 17.11.2015.
Il Giudice di Pime cure ha infatti correttamente accertato la sussistenza del nesso di causa sulla base delle risultanze della CTU medico legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, ove si legge che: “dal trauma de quo sia derivata la frattura del collo omerale sinistro con esiti in limitazione funzionale dell'articolazione scapolo-omerale” […] “la sig.ra in occasione Parte_2 dell'infortunio agli atti ha riportato la frattura del collo omerale sinistro, con esiti in limitazione funzionale dell'articolazione scapolo-omerale”.
Detto altrimenti, la natura delle lesioni è stata condivisibilmente giudicata compatibile con il tipo di caduta in concreto verificatasi;
senza contare che non vi sono elementi, neppure di natura indiziaria, che consentano di ipotizzare che la danneggiata si sia provocata quelle lesioni aliunde.
3. Per le considerazioni sin qui svolte, l'appello è rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da 1.101,00 euro a
5.200,00 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un (ulteriore) importo pari al Contributo Unificato versato per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione, Pt_1 Pt_1 in favore dell'appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro Parte_2
2.552,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'appellante al versamento di un (ulteriore) importo pari al C.U. versato per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Pisa, all'udienza del 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2426/2023, all'udienza del 30/10/2025, alle ore 10.45, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'avv. GI DE NU in sostituzione dell'avv. RONCHETTO SA;
Parte_1 per l'avv. ALESSIA NICCOLAI in sostituzione dell'avv. DE RANIERI Parte_2
ALESSANDRO.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello.
La difesa appellata deduce che la sentenza di primo grado si è basata principalmente sulle dichiarazioni della sorella della appellata ed evidenzia che il teste , referente del Tes_1 cimitero, sentito come teste ha confermato i cap. 7 e 8 della memoria istruttoria della Parte_1
riferendo che il panno mocho veniva usato al bisogno e prima dell'apertura del cimitero. Ciò
[...] significa che veniva utilizzato quando c'erano giornate di pioggia nei quali il pavimento veniva sporcato;
la situazione atmosferica di Pisa, nei giorni prima e dopo il 17.11, attesta che non vi erano eventi piovosi. Il pavimento non è stato lavato proprio perché non ce ne è stata necessità e comunque erano passate sei ore dall'eventuale lavaggio al sinistro per cui è causa.
La supposizione è quindi confutata dalle dichiarazioni del teste . Tes_1
Aggiunge che la presenza di liquido sulla pavimentazione di un cimitero è possibile, ma allora l'evento sarebbe stato non controllabile per il custode del cimitero, trattandosi di area ampia aperta al pubblico.
Osserva che non vi è stata prova del nesso causale tra sinistro e lesioni;
del resto, il CTU nulla ha detto sul punto.
In subordine, in caso di mancato accoglimento dell'appello per i motivi esposti, chiede che sia riconosciuto concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento, perché non era buio,
l'illuminazione spenta.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. In merito alla testimonianza del , precisa che il teste ha riferito di quanto era Tes_1 contrattualmente previsto ma non di quanto accaduto nel caso specifico e non ha escluso che le pulizie potessero essere eseguite su più turni nella giornata e al bisogno.
Sulla testimonianza della videnzia che è stata precisa sulla natura e le caratteristiche Parte_2 del liquido, sulla mancata segnalazione e sull'orario. Questo esclude l'assenza di profili di colpa contestabili all'appellata; la controparte non ha dato prva dell'oggettiva impossibilità di controllo dell'area cimiteriale.
Chiede quindi che sia rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 2426/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2426 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino, Via Cristoforo Colombo n. 17, presso lo studio degli avv.ti
RONCHETTO SA e GI DE NU che la rappresentano e difendono come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Ponsacco Parte_2 C.F._1
(PI), Via Verdi n.34/A presso lo studio dell'avv. DE RANIERI ALESSANDRO che la rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Appellata
Oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2
(dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera) la chiedendo all'Il.mo Giudice di Pace Parte_1 adito l'accertamento della responsabilità ex art 2051 c.c. o, in subordine, ex art 2043 c.c. della società convenuta in relazione alla verificazione del sinistro occorso in data 17.11.2015 presso il cimitero comunale di Ponsacco e, conseguentemente, la condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale (biologico permanente e da invalidità temporanea) subito da essa attrice, complessivamente quantificato entro il limite massimo di € 5.000,00, con il favore delle spese di lite. A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto: - di essere caduta sul pavimento del cimitero di Ponsacco reso scivoloso dalla presenza di una patina d'acqua e detersivo in alcun modo segnalata e non visibile, anche in ragione della scarsa illuminazione del luogo al momento del sinistro, verificatosi alle 16.30 circa del 17.11.2015; - di essersi recata, immediatamente dopo la caduta, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Lotti di Pontedera, ove le sono state diagnosticate lesioni personali consistite in una “frattura composta del collo dell'omero e spalla sinistra”; - che la responsabilità dell'evento occorso è da ascrivere alla quale ditta appaltatrice dei lavori di pulizie Parte_1 per conto del Comune di Ponsacco che, a seguito della pulizia del pavimento, ha omesso di segnalare il pericolo derivante dalla presenza del pavimento bagnato e quindi scivoloso.
Si è ritualmente costituita la società che ha chiesto il rigetto delle domande Parte_1 attoree, deducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attrice in ordine all'esatta dinamica della caduta, alla riconducibilità al sinistro causale dei danni lamentati e all'esatta quantificazione di questi ultimi.
Il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza del 20.01.2023, con cui il Giudice di Pace ha accolto la domanda attorea condannando, per l'effetto, al risarcimento dei danni non Parte_1 patrimoniali quantificati in euro 5.000,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
La convenuta soccombente ha impugnato detta pronuncia, censurandola nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistere la responsabilità della in relazione al sinistro Parte_1 de quo e deducendo, nel dettaglio;
- l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle prove a sostegno della domanda;
- l'insussistenza, nel caso di specie, del potere di controllo del custode sulla cosa richiesto per la configurabilità della responsabilità ex art 20151 c.c.; - la mancata dimostrazione del nesso causale tra lesioni riportate dalla e la dinamica della caduta;
- la Parte_2 riconducibilità del sinistro al comportamento incauto della danneggiata.
In forza dei suesposti motivi, l'appellante ha chiesto al Tribunale adito: - in via principale, in riforma totale della sentenza n. 9/2023 del Giudice di Pace di Pontedera, accertata la carenza di nesso causale, respingere le domande tutte formulate nel procedimento di primo grado dall'attrice; - in via subordinata, in parziale riforma della sentenza n. 9/2023 del Giudice di Pace di Pontedera, ridurre l'importo dei danni riconosciuti a in ragione del concorso di colpa della stessa nella Parte_2 causazione dell'evento, alla somma di € 1.500,00 o alla somma da stabilirsi in corso di causa;
- in ogni caso, condannare a restituire alla quanto dalla Parte_2 Controparte_1 medesima versato in esecuzione dell'appellata sentenza n. 9/2023 del Giudice di Pace di Pontedera, maggiorando gli importi da restituire di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle date dei singoli esborsi all'effettivo soddisfo;
- condannare a rifondere alla Parte_2 B compensi e spese inerenti ad entrambi i gradi del presente giudizio, oltre Controparte_1 contributo integrativo (4%) e I.V.A. di legge. Controparte_2
In data 18.10.2023 si è ritualmente costituita che ha chiesto il rigetto Parte_2 dell'appello, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza dei requisiti di chiarezza e specificità ex art 342 c.p.c. e deducendo, nel merito, l'infondatezza dei motivi di impugnazione addotti dall'appellante.
Istruita in via documentale, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione orale ex art
281 sexies c.p.c.
*****
1.In limine litis deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. sollevata da atteso che l'appellante ha individuato con chiarezza i punti di Parte_2 motivazione investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione del giudice di pace, proponendo l'impugnazione nel rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
2. L'appello, ancorché ammissibile, nel merito è infondato nel merito e va, pertanto, rigettato.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha contestato l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure delle prove a sostegno della domanda, deducendo, nel dettaglio,
l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste , in quanto: - Testimone_2 contraddittorie rispetto a quelle rese dal teste (nella misura in cui la teste ha Tes_1 Parte_2 riferito che la caduta sarebbe avvenuta all'imbrunire a seguito della pulizia della pavimentazione, mentre il teste ha collocato le pulizie giornaliere entro due ore dall'apertura delle 8:00 del Tes_1 cimitero); - non coerenti nella misura in cui, pur collocando il sinistro all'imbrunire, attestano che l'illuminazione pubblica era spenta;
- non specifiche con riguardo alla descrizione del colore e delle dimensioni della presunta patina scivolosa presente sul pavimento e valutative rispetto al riferito odore di sapone percepito;
- non riscontrate dalla documentazione medica in atti (Verbale di PS del
17.11.2015), ove si legge che la paziente ha riferito una “caduta accidentale”; - non riscontrate da documentazione fotografica dello stato dei luoghi, invero non prodotta in giudizio.
Il motivo di appello è infondato.
In primo luogo, non si ravvisa la lamentata contraddittorietà fra la deposizione della teste Parte_2
e quella del teste , atteso che quest'ultimo, in merito all'orario in cui veniva effettuata la Tes_1 pulizia dell'area cimiteriale, pur avendo riferito che le stesse venivano effettuate “in genere entro due ore dall'apertura” non ha escluso la possibilità che le stesse possano essere state svolte anche nel corso della giornata, dichiarando che “ci possono essere più turni”, e non escludendo neppure che potessero svolgersi pulizie “al bisogno”. A ciò si aggiunge che il teste , dipendente della Tes_1
convenuta e custode del cimitero, non era presente sul luogo nel giorno del sinistro, con CP_3 la conseguenza che lo stesso non ha potuto riferire circa l'effettiva tempistica dello svolgimento delle pulizie nella giornata del 17.11.2015, l'unica di interesse.
Pertanto, deve essere confermata la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha statuito che “la deposizione resa dal teste non vale a sconfessare quanto affermato dalla Testimone_3 teste . Parte_2
Inoltre, non si rileva alcuna incoerenza nella testimonianza resa dalla in punto di visibilità, Parte_2 atteso che è ben possibile che al momento della caduta (17.11.2015 ore 16:30) la luce del sole fosse diminuita anche se non al punto da determinare l'accensione automatica dell'illuminazione pubblica
(la teste medesima ha fatto riferimento al crepuscolo); è invero fatto notorio che a quell'ora del pomeriggio del mese di novembre, a prescindere dalla stagione autunnale e non invernale (in ogni caso dopo l'introduzione dell'ora legale), la luce naturale fosse grandemente diminuita, seppure ancora non fosse attiva l'illuminazione pubblica.
Sono del pari prive di pregio le doglianze della difesa appellante relative all'asserita mancanza di
“riscontri esterni” della testimonianza della Invero, la descrizione della dinamica del Parte_2 sinistro riferita dalla teste è corroborata dalla qualificazione dell'evento come “caduta accidentale” riportata sul referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale “Lotti” di Pontedera, da ritenersi coerente rispetto al fatto occorso poiché, fermo restando che non si può ritenere elemento idoneo alla qualificazione giuridica dell'accaduto, nel linguaggio corrente il termine “accidentale” è sinonimo di imprevisto.
Inoltre, è irrilevante l'omessa produzione di documentazione fotografica dello stato dei luoghi, invero non idonea a rappresentare l'anomalia lamentata dall'attrice (pavimento bagnato) che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, risulta descritta con dovizia di particolari dalla testimone che ha riferito la presenza di odore di sapone e di liquido cremoso, meglio un po' Parte_2
“patinoso”.
In conclusione, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di Pace è immune da censure.
2.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado deducendo che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il potere di controllo della dell'intera area del cimitero, omettendo tuttavia di considerare che si tratta Parte_1 di luogo aperto al pubblico di estese dimensioni, utilizzato da un numero indefinito di utenti ed esposto agli agenti atmosferici.
Anche tale motivo di appello è infondato.
L'istruttoria svolta ha infatti escluso che la condizione del pavimento sia stata imprevista e imprevedibile e quindi non tempestivamente ineliminabile, essendo emerso, al contrario, che, a seguito dell'attività di pulizia del pavimento, il custode non ha posto in essere alcuna attività volta a prevenire il rischio di caduta da parte degli utenti per pavimento scivoloso.
Peraltro, la medesima appellante non ha neppure dato prova dell'esistenza di un caso fortuito, unico elemento idoneo a recidere il nesso causale e quindi ad escludere la contestata responsabilità.
2.3 E' del pari infondato il motivo di appello con cui la ha eccepito la sussistenza Parte_1 di un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro. Non vi sono infatti elementi probatori a sostegno dell'asserita condotta colposa dell'attrice, peraltro nemmeno dedotta nel corso del giudizio di primo grado.
Le condizioni di illuminazione e l'orario pomeridiano più che indurre la danneggiata a maggiore cautela (rispetto alla quale, si ripete, non vi sono elementi dai quali desumere, neppure in via indiziaria, che la stessa abbia tenuto una condotta imprudente), avrebbero dovuto condurre la ad adottare ogni misura a tutela di coloro che attraversavano l'area cimiteriale, Parte_1 ivi compresa l'apposizione di segnali di pericolo in presenza di pavimentazione bagnata (cautela non adottata, come da dichiarazioni testimoniali in atti).
2.4 Infine, è privo di fondamento il motivo di impugnazione con cui la difesa appellante ha eccepito la mancata dimostrazione della riconducibilità causale delle lesioni riportate dall'attrice al fatto verificatosi il 17.11.2015.
Il Giudice di Pime cure ha infatti correttamente accertato la sussistenza del nesso di causa sulla base delle risultanze della CTU medico legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, ove si legge che: “dal trauma de quo sia derivata la frattura del collo omerale sinistro con esiti in limitazione funzionale dell'articolazione scapolo-omerale” […] “la sig.ra in occasione Parte_2 dell'infortunio agli atti ha riportato la frattura del collo omerale sinistro, con esiti in limitazione funzionale dell'articolazione scapolo-omerale”.
Detto altrimenti, la natura delle lesioni è stata condivisibilmente giudicata compatibile con il tipo di caduta in concreto verificatasi;
senza contare che non vi sono elementi, neppure di natura indiziaria, che consentano di ipotizzare che la danneggiata si sia provocata quelle lesioni aliunde.
3. Per le considerazioni sin qui svolte, l'appello è rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da 1.101,00 euro a
5.200,00 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un (ulteriore) importo pari al Contributo Unificato versato per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione, Pt_1 Pt_1 in favore dell'appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro Parte_2
2.552,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA l'appellante al versamento di un (ulteriore) importo pari al C.U. versato per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Pisa, all'udienza del 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino