Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1812/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1812/2023 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIACOMINI PETRA e dell'avv. LENA C.F._2
FABIO.
APPELLANTI contro
(C.F. ) tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. NUTI CLAUDIA. P.IVA_2
APPELLATA
1
(P.IVA . P.IVA_2
APPELLATO- CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 458/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 15/02/2023.
CONCLUSIONI
In data 24 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza appellata, disat- tesa ogni avversa istanza, quand'anche proposta a titolo di appello incidentale
[...]
per tutte le ragioni di cui in narrativa, le domande di merito formulate in CP_4 primo grado avanti al Tribunale di Firenze, come di seguito ritrascritte:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni tutte IN VIA PRELIMINARE: ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., so- spendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 4162/2018 del 22.08.2018, emesso dal Tribunale di Firenze, essendo venuti meno i presupposti richiesti per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, in particolare, per totale incertezza e mancanza di prova in ordine al titolo della pretesa creditoria azionata e in particolare del contratto di conto corrente del saldo finale pari a – 95.359,06 €.
NEL MERITO IN PRINCIPALITA': accertata la violazione da parte di dei do- CP_3 veri di buona fede e correttezza contrattuali e dell'art. 1956 c.c., dichiararsi la nullità della fidejussione sottoscritta dalle sig.re e e la con- Parte_1 Parte_2 seguente liberazione delle stesse dagli obblighi derivati dalla fideiussione medesima e, per l'effetto, dichiararsi la inammissibilità e la illegittimità del ricorso e annullarsi e revocarsi il pedissequo decreto ingiuntivo;
NEL MERITO IN SUBORDINE: rigettarsi qualsivoglia domanda di condanna al pa- gamento di somme di denaro nei confronti delle attrici, in quanto inammissibile e in- fondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui è causa.
2 IN ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi di ritenuta validità ed efficacia della fideiussione, previo accertamento dell'esatto ammontare del credito, sia in linea capitale che interessi, rideterminarsi l'importo dovuto dai fideiussori a CP_3
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione di tutte le prova già richieste con memoria ex art. 183 co. 6 n.2 di questo patrocinio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
ACCOGLIENDO ALTRESI' le istanze istruttorie orali formulate avanti al Giudice di prime cure con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in data 10.06.2021 come di segui- to ritrascritte: si chiede l'ammissione di prova per testi e interpello, sui seguenti capito- li:
1) Dica il teste se la sig.ra , moglie del sig. , ammini- Parte_2 CP_5 stratore unico e legale rappresentante di ha svolto attività di Controparte_6 amministrazione e gestione della società Gurioli Meccanica srl. 2) Dica il teste se la sig.ra ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della Parte_2 CP_7
3) Vero che la sig.ra è sempre stata casalinga? 4) Dica il
[...] Parte_2 teste se la sig.ra si recava presso la Gurioli Meccanica srl, per parte- Parte_2 cipare a riunioni sociali e alle assemblee delle società. 5) Dica il teste se la sig.ra
[...]
abbia partecipato alla ripartizione degli utili della società. 6) Dica il teste Parte_3 se la sig.ra sia stata socia della società Gurioli Meccanica s.r.l.. 7) Dica Parte_1 il teste se la sig.ra sia stata membro del Consiglio di Amministrazione Parte_1 della società Gurioli Meccanica s.r.l.. 8) Vero che la richiesta di affidamento di data
12.06.2017 (sub doc. 16 parte convenuta opposta) che si rammostra è stata sottoscritta dalla sig.ra ? Si indicano a testi, sui capitoli di prova di cui sopra,1) Parte_2
, residente in [...]; 2) Testimone_1 [...]
Contr
, con studio in Campi Bisenzio (Fi), Via R. Sanzio n. 52/r, 3) la dott.ssa CP_8 loni , con Studio in Prato (PO), Via Carlo Marx n. 39, in qualità di Curatore CP_10 del fallimento Gurioli Meccanica srl;
Allo scopo di accertare le sorti e l'esatta quantificazione del credito della Banca, in re- lazione alle sorti del debito principale della società Gurioli Meccanica s.r.l., stante
3 l'intervenuto fallimento di quest'ultima e l'insinuazione al passivo di Controparte_3 per lo stesso credito oggi azionato, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 9) Dica il teste se è stata ammessa al passivo del falli- CP_3 mento Gurioli Meccanica srl e, se si, per quale importo. 10) Dica il teste se il credito di sia stato pagato nell'ambito del fallimento Gurioli Meccanica s.r.l. e, se Controparte_3 si, per quale importo. 11) Dica il teste se, in sede di esame dello stato passivo, è stata compiuta la verifica sull'applicazione di tassi usurari ai rapporti oggetto della presente causa e indichi le ragioni per cui, in sede fallimentare, è stata espressa la riserva di cui al doc. 4 parte attrice opponente, che si rammostra al teste. Si indicano a teste, sui ca- pitoli di prova di cui sopra, la dott.ssa , con Studio in Prato (PO), Via Testimone_2
Carlo Marx n. 39, in qualità di Curatore del fallimento Gurioli Meccanica srl.
ACCOGLIENDO ALTRESI l'istanza di CTU formulata avanti al Giudice di prime cure con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in data 10.06.2021 come di seguito ritrascrit- ta: “si insiste, inoltre, affinché venga disposta CTU econometrica per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, in relazione alla sussistenza e alla validità del- la pattuizione di interessi ultra legali o anatocistici a carico del correntista, di commis- sioni di massimo scoperto o di altre commissioni o spese non dovute e al fine di accer- tare l'applicazione di interessi usurari
IN OGNI CASO dando attuazione, anche d'ufficio, ai principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9479 del 06.04.2023, con riferimento alla tu- tela del fideiussore consumatore
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze ogni contraria istanza ed eccezione di- sattese, respingere l'appello proposto dalle signore e Parte_1 Parte_2 perché inammissibile, infondato in fatto e in diritto e comunque non provato e conse- guentemente confermare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 458/2023 pubblicata in data 15/02/2023.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
4
Fatti di causa
- svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. e proponevano opposizione al decreto n. Parte_1 Parte_2
4162/2018 del Tribunale di Firenze con il quale era loro ingiunto in solido il pagamento in favore di di € 149.740,11, oltre interessi e spese quali fideiussori della Controparte_3 società Gurioli Meccanica s.r.l., in relazione ai saldi passivi di due rapporti di conto cor- rente con affidamenti (n. 109165 e n. 104266563), rilevando ed eccependo:
- la violazione dell'art. 1956 c.c. posto che aveva concesso credito nono- CP_3 stante il dissesto della Gurioli Meccanica S.r.l., dichiarata fallita nel marzo 2018;
- l'indeterminatezza del credito azionato e la errata quantificazione, anche con rife- rimento agli interessi usurari.
Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del decreto oppo- Controparte_3 sto;
in corso di causa interveniva in giudizio quale cessionaria del Controparte_11 credito.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 458/2023 pubblicata il 15/02/2023 così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 4162/2018, già esecutivo;
3) condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite, in favore di e con CP_3 Controparte_11 vincolo di solidarietà attiva, che liquida in € 11.268,00 per compensi oltre spese gene- rali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Occorre preliminarmente rilevare che dalla documentazione allegata le oppo- nenti risultano socie di Gurioli Meccanica s.r.l. insieme a costui in qua- CP_5 lità di legale rappresentante della suddetta società: precisamente al Parte_2
20% e al 15% (cfr. pag. 5 visura camerale – doc. all. memoria n. 3 Parte_1 convenuta).
Orbene, tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422) e l'esame dello stato
5 patrimoniale (art. 2424). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura sia, al contempo, socio e garante della società debitrice, e domandi la propria libera- zione, ai sensi dell'art. 1956, è legittima la presunzione che il fideiussore fosse in realtà al corrente della situazione economica della società potendo comunque intervenire al fine di impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società (Cass. 8486/1995).
Deve dunque escludersi la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c., posto che il ruolo assunto dalle garanti-opponenti all'interno della società permette di evincerne la presumibile conoscenza delle condizioni economiche della stes- sa società, senza pertanto che fosse necessaria la richiesta di autorizzazione da parte dell'istituto bancario.
2. Ad ogni buon conto, dalla documentazione prodotta in giudizio non è rinvenibi- le un evidente peggioramento della situazione economico-finanziaria di CP_12 al momento della concessione dei contestati affidamenti, risalenti al
[...]
28.08.2017, l'uno di euro 61.300,00 (doc. 10 comparsa) e l'altro di euro 290.000,00
(doc. 11 comparsa), dal momento che sono stati concessi dalla sulla base del bi- CP_13 lancio societario dell'anno 2016, da cui risulta non solo la sussistenza di un utile (pari ad euro 9.802), ma anche un aumento dei ricavi, da euro 184.400,00 nel 2015 a euro
466.085,00 nel 2016 (doc. 1 parte opponente).
Solo dal bilancio relativo all'anno 2017, concernente il periodo 1.01.2017-
31.12.2017, è risultata evincibile una perdita economica (pari ad euro 79.313,53 – all. parte opponente del 17.02.2022) che tuttavia non era conoscibile dall'istituto bancario al momento del rilascio delle linee di credito, in quanto tale documento contabile è stato redatto successivamente alla concessione degli affidamenti stessi.
Infatti anche l'istanza di fallimento, formulata da per CP_5 [...] in data 27.02.2018 (doc. 2 atto di citazione), imputa la crisi finanziaria ad CP_7 una “consistente riduzione degli ordinativi dei principali clienti”, divenuta irrimediabi- le “con la revoca degli affidamenti bancari verificatasi fra i mesi Dicembre 2017 e Gen- naio 2018” e quindi in un periodo successivo a quello in cui la Banca ha valutato la le- gittimità degli affidamenti, concessi il 28.08.2017.
6 Infine, anche dalla disamina degli estratti conto (docc. 19, 21 comparsa) non ri- sulta desumibile una anomalia nell'andamento dei conti correnti tale da presumere che la convenuta conoscesse il peggioramento delle condizioni economiche della società de- bitrice;
la Banca invero ha provveduto a revocare prontamente i suddetti affidamenti quando l'esposizione debitoria di Gurioli Meccanica s.r.l. è peggiorata (euro 67.335,45 per saldo debitore del c/c n° 401091754, euro 90.906,80 per saldo debitore del c/c n°
104266563) al punto da risultare inaffidabile ai fini della restituzione delle somme con- cesse (doc. 7 comparsa), pur trattandosi comunque di una esposizione inferiore rispetto all'importo massimo garantito dai fideiussori– pari ad euro 435.000,00 (doc. 6 com- parsa).
3. In ordine poi alla contestazione del credito da parte delle opponenti, deve rile- varsi che l'istituto bancario ha prodotto in via integrale i contratti bancari di conto corrente e di apertura credito, nonché gli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente, con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti, la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c.
(ex multis Cass. 14357/2019; Cass. 21092/2016).
La pretesa creditoria della convenuta risulta pertanto dimostrata sia nell'an, sia nel quantum debeatur.
Deve peraltro ritenersi infondata l'eccezione sollevata in merito al superamento del tasso soglia, non risultando in alcun modo circostanziata”.
L'appello.
2. Proponevano appello e ritenendo Parte_1 Parte_2 la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) erroneità della sentenza nella parte in cui non considera la veste di consumatori ricoperta dai fideiussori sig.re e – violazione dei cano- Parte_1 Parte_2 ni dettati dalle SS.UU della Cassazione con pronuncia 9479/2023 in data 06.04.2023 – violazione dell'obbligo di rilievo officioso del giudice del monitorio in funzione dell'effet- tività della tutela del consumatore - omesso rilievo d'ufficio della vessatorietà delle clau-
7 sole afferenti il foro del consumatore – omessa motivazione - incompetenza territoriale e violazione del foro del consumatore;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui non attribuisce rilievo all'ammissione di conoscenza dell'istituto convenuto opposto rinvenibile nella sua comparsa di costitu- zione e risposta;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui valorizza elementi indiziari che non assurgono al rango di vere presunzioni rilevanti agli effetti dell'art. 2729 c.c.;
4) erroneità della sentenza nella parte in cui trascura la ragione di opposizione affe- rente il superamento del tasso soglia e omette di disporre CTU – violazione art. 1421 c.c.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
rimane- CP_3 va contumace.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 24 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo (“erroneità della sentenza nella parte in cui non considera la veste di consumatori ricoperta dai fideiussori sig.re e Parte_1 CP_14
– violazione dei canoni dettati dalle SS.UU della Cassazione con pronuncia
[...]
9479/2023 in data 06.04.2023 – violazione dell'obbligo di rilievo officioso del giudice del monitorio in funzione dell'effettività della tutela del consumatore - omesso rilievo d'ufficio della vessatorietà delle clausole afferenti il foro del consumatore – omessa mo- tivazione - incompetenza territoriale e violazione del foro del consumatore”) parte ap- pellante in sintesi deduce: “nel caso di specie, come emerge dalla visura camerale pro- dotta nel corso del giudizio di prime cure, le Sig.re e Parte_1 Parte_2
risultano consumatori, nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza
[...] comunitaria, non avendo alcun ruolo di amministrazione nella società garantita Gu- rioli Meccanica S.r.l. e detenendo solo una piccola partecipazione minoritaria al capi-
8 tale sociale. […] Si eccepisce sin d'ora, al riguardo, l'incompetenza territoriale del giu- dice del monitorio, posto che la Sig.ra risiede in Calenzano (FI), Co- Parte_1 mune che ricade nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Prato”.
Il motivo è infondato.
Come già osservato dal Tribunale e Parte_1 Parte_2 erano socie della GURIOLI MECCANICA S.R.L. con quote rispettivamente del 15% e
20% (gli altri due soci erano l'amministratore unico con il 55%, ma- CP_5 rito di e padre di e l'altra figlia con il Parte_2 Parte_1 Persona_1
10%).
I giudici di legittimità hanno chiarito che non può riconoscersi la qualifica di con- sumatore alla persona fisica che abbia prestato garanzia a favore di una società commer- ciale, qualora abbia una “partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale” (vedi
Cass 30/08/2023, n.25459; Cass. Sez. Un. 27/02/2023, n.5868; Cass. 05/06/2020,
n.10673; Cass. 24/01/2020, n.1666).
Quote di partecipazione del 15 o 20% in una società con solo quattro soci non pos- sono considerarsi “trascurabili”; peraltro trattasi, come esposto, di una società con capi- tale interamente detenuto dai membri della stessa famiglia.
In ogni caso l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile può essere rileva- ta anche d'ufficio ma non oltre la prima udienza di trattazione ex art. 38 c.p.c. (vedi con riferimento specifico al foro del consumatore Cass. 05/11/2024, n. 28411; Cass.
18/05/2019, n. 13472).
4. Con il secondo motivo (“erroneità della sentenza nella parte in cui non attribui- sce rilievo all'ammissione di conoscenza dell'istituto convenuto opposto rinvenibile nel- la sua comparsa di costituzione e risposta”) parte appellante censura uno dei concor- renti motivi per i quali il Tribunale ha rigettato l'eccezione ex 1956 c.c., deducendo che il giudice di primo grado “omette ingiustificatamente di valorizzare il fatto che la stessa
Banca convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta (pagina 5), aveva ammesso di non esser stata consapevole delle difficoltà del debitore “fino alla prima metà del 2017” riconoscendo in questo modo che la stessa, dopo il 30.06.2017 (secondo semestre del 2017), ne era invece a conoscenza […] Se si considera che gli affidamenti
9 che hanno generato l'esposizione sono stati accesi in data 28.08.2017, appare evidente di come l'ammissione della Banca, secondo cui la medesima non era consapevole delle difficoltà del debitore solo “fino alla prima metà del 2017”, abbia rilievo dirimente ai fi- ni dell'accoglimento dell'opposizione”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, è opportuno evidenziare che il Tribunale ha motivato il rigetto dell'eccezione di liberazione ex 1956 c.c. anche in base ad una concorrente e di per sé suf- ficiente ragione (la qualità di socie delle odierne appellanti).
Nel merito, comunque, deve osservarsi che, come esposto dal Tribunale: la fideius- sione sino alla concorrenza di € 435.000,00 è stata rilasciata in data 2 maggio 2016, ov- Part vero quando il conto anticipi effetti n. 104266563 già godeva di un precedente affi- damento per € 90.000,00 (e l'importo ingiunto per tale conto è pari ad € 54.337,67) e quando il c/c n. 401091754 era già a debito per circa € 50.000,00 e quindi la successiva concessione dell'affidamento del 28.8.2017 per € 61.300,00 non ha comportato un signi- ficativo aumento del rischio;
peraltro è documentale che la preliminare richiesta di affi- damenti del 12 giugno 2017 fu specificatamente sottoscritta anche da e Parte_1
e quindi con la loro specifica autorizzazione (vedi doc. 16 di parte con- Parte_2 venuta opposta).
5. Con il terzo motivo (“erroneità della sentenza nella parte in cui valorizza ele- menti indiziari che non assurgono al rango di vere presunzioni rilevanti agli effetti dell'art. 2729 c.c.”) parte appellante deduce: “il solo richiamo astratto, operato in sen- tenza, alle prerogative in generale riconosciute dalla normativa ai soci, senza alcun ri- ferimento a circostanze reali e concrete, non basta … per ritenere provata la conoscen- za in capo ai medesimi delle vicende societarie”.
Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dal Tribunale i giudici di legittimità hanno in gene- rale chiarito che “nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garan- tita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla
10 concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di com- ponente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (vedi Cass 17/06/2024, n.16822; Cass. 19/04/2021, n.10261).
Inoltre, come già osservato, la richiesta di affidamenti risulta essere stata sotto- scritta anche dai fideiussori-soci.
6. Con il quarto motivo (“erroneità della sentenza nella parte in cui trascura la ragione di opposizione afferente il superamento del tasso soglia e omette di disporre
CTU – violazione art. 1421 c.c.”) parte appellante lamenta la mancata ammissione di
CTU a fronte della deduzione relativa ad interessi di carattere usurario.
Il motivo è infondato.
I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma
è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati” (vedi Cass.,
28/09/2023, n. 27545; vedi anche Cass. S.U. 18/09/2020, n.19597: “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'en- tità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di con- sumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”).
Nella fattispecie la parte, sia nel giudizio di primo grado che in questa sede, si è li- mitata a dedurre in modo del tutto generico ed indeterminato la pretesa usurarietà dei tassi di interesse, senza in alcun modo specificare la misura degli interessi concretamen- te applicati, il tasso soglia di riferimento od altro.
11 In tale contesto merita conferma il rigetto della richiesta consulenza contabile, che avrebbe carattere suppletivo rispetto agli oneri di allegazione e prova che incombevano sulla parte (vedi Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n.30218: “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti […] ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”; Cas- sazione civile sez. VI, 08/02/2011, n.3130: “è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o cir- costanze non provati”).
7. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
6.600,00 (fase di studio € 2.000,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase decisionale €
3.400,00;), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_5
e nei confronti di ed
[...] Parte_2 Controparte_3 CP_1 avverso la sentenza n. 458/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il
[...]
15/02/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
12 CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico degli appellanti i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, li condanna in solido al pagamento delle spese processuali del grado a favore di liquidate in complessivi € Controparte_1
6.600,00 oltre 15% rimborso forfetario spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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