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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.678/2018 vertente
TRA
con Sede Legale in Milano, p.zza Tre Torri n. 1; partita IVA, Parte_1
codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. rappresentata e difesa P.IVA_1
congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Francesca Gilardi dello Studio Legale Associato
Belloni - Gilardi - Salami di Milano e dall'Avv. Antonino Gangemi del Foro di Reggio Calabria
presso lo Studio del quale ultimo in Reggio Calabria, alla via P. Foti n. 1 è elettivamente domiciliata giusta procura speciale in calce all'atto di citazione di primo grado
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] cod. Fisc. e residente Controparte_1 CodiceFiscale_1
in Sinopoli (RC), via Marconi rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Lirosi e Immacolata
Carbone ed elettivamente domiciliato in Sinopoli (RC), Via Roma n° 10
Appellato
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], CP_2
snc 1 Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 588/2018 del 15/06/2018 avente ad oggetto la domanda di ingiustificato arricchimento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il con atto di citazione notificato in data 24/11/2015 ha adito il Tribunale di Palmi sul Controparte_1
presupposto di aver versato nel gennaio 2014 alla IA , per il Parte_1
tramite di tale l'importo complessivo di euro 14.020,00 che avrebbe dovuto dato CP_2
luogo all'“investimento” – mai stipulato - denominato “Allecapital”. L'importo in questione sarebbe stato versato a mezzo di quattro assegni bancari, tre dei quali, riportanti la data del 21/1/2014 e tutti di pari importo (euro 3000,00 ciascuno), mentre l'ultimo sarebbe datato 27/1/2014 e porterebbe la somma di euro 5020,00.
Nell'occasione avrebbe assicurato all'attore che la documentazione contrattuale sarebbe CP_2
“pervenuta all'esito della verifica della copertura degli assegni” ma che, nei giorni successivi, dopo alcuni tentativi di contattare il al fine di avere informazioni sul buon esito dell'operazione CP_2
d'investimento, quest'ultimo si sarebbe ripetutamente fatto negare.
Parte attrice chiedeva la condanna della IA al pagamento di tale somma in suo favore maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria oltre al risarcimento del danno per perdita di chances e per i patimenti che ne erano conseguiti.
Successivamente, non ricevendo notizie in merito al suddetto investimento, contattava formalmente la IA assicuratrice, la quale si dichiarava estranea ai fatti.
Si costituiva la chiedendo in via preliminare di essere autorizzata alla Parte_1
chiamata in causa di dal quale essere manlevata in caso di soccombenza;
esponeva CP_2
2 di aver presentato denuncia-querela nei confronti del sig. chiedeva, nel merito, il rigetto delle CP_2
pretese attoree.
Il sig. citato a seguito di autorizzazione del Tribunale, non si costituiva in giudizio. CP_2
Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda principale proposta dal sig. , rigettando la domanda volta al riconoscimento del danno morale per difetto di Controparte_1
prova; il Tribunale condannava pertanto la compagnia assicurativa, rigettando la domanda di manleva, alla corresponsione della somma di € 14.020,00 oltre interessi legali dal 20.02.2015
all'effettivo soddisfo.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la lamentando: “1° Parte_1
motivo – Omessa – o comunque insufficiente, contraddittoria ed erronea - motivazione su alcuni fatti
decisivi per il giudizio;
2° motivo – Il mancato indebito arricchimento e, conseguentemente,
violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.; 3° motivo: violazione e falsa applicazione della
normativa in merito alla decorrenza degli interessi;
4° motivo: violazione e falsa applicazione delle
norme in materia di manleva.”
Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo di dichiarare inammissibile, anche Controparte_1
perché manifestamente infondato, e/o rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
poiché infondato in fatto e diritto e non meritevole di accoglimento;
conseguentemente
[...]
confermare la sentenza appellata, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 25/10/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 07/10/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invero, con riferimento al primo motivo di appello l'appellante eccepisce l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata, atteso che a suo dire, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie giungendo ad una decisione illogica, non con- forme a diritto
3 e quindi palesemente errata.
In realtà, la sentenza impugnata risulta corretta, sia sotto il profilo del dispositivo che della motivazione.
Il Tribunale ha effettuato un'attenta valutazione e ricostruzione dei fatti sottoposti al suo esame ed ha correttamente inquadrato la fattispecie nelle norme di diritto che disciplinano la materia,
dandone adeguata ed esaustiva contezza.
Si rileva, infatti, che la domanda proposta dall'attore era diretta ad ottenere la condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. e/o dell'art.2041 c.c., di alla restituzione Controparte_3
della somma di euro 14.020,00 ovvero quell'altra che fosse risultata dovuta all'esito dell'istruttoria in quanto indebitamente ritenuta.
Esaminando e giudicando sul caso concreto, il giudice di primo grado ha chiaramente esposto e fatti propri i principi di diritto secondo i quali “colui che ha eseguito un pagamento non dovuto ha
il diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre gli interessi e la rivalutazione” (art. 2033 c.c.).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ripreso anche dal primo giudice, gli elementi da accertare ai fini della configurabilità della responsabilità ex artt.2033 e 2041 c.c., sono il pagamento e la non doverosità dello stesso.
Va qualificata, infatti, come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art.2033 c.c., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale.
(Cass.7897/14)
Il Tribunale, in conformità alle leggi in materia, ha dunque fatto corretta applicazione dell'orientamento dei giudici di merito e di legittimità in tema d'indebito oggettivo. Ed infatti, nel corpo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi, il primo giudice ha delineato le caratteristiche indispensabili del precetto normativo in materia riconoscendo, nell'attore, colui che ha effettuato una prestazione non dovuta, e da tale corretta premessa, supportata da fondati
4 elementi probatori emersi nel corso del giudizio, il primo giudice ha tratto la conseguenza che avendo ricevuto il pagamento, ha l'obbligo di restituire quanto indebitamente percepito. Pt_1
La questione oggetto del procedimento de quo giustamente ha trovato collocazione giuridica nell'art. 2033 c.c. che appunto disciplina con l'azione restitutoria l'obbligazione insorta tra il
solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa acquirendi.
I precetti che scaturiscono dalla Cassazione rilevano la legittimità della sentenza oggi impugnata.
Nella vicenda di giudizio si rileva la sussistenza dei presupposti, richiamati dalla normativa in materia, individuabili il primo nell'avvenuta erogazione in favore di della Controparte_3
somma di euro 14.020,00 e il secondo nella circostanza che quest'ultima ha incassato la suddetta somma di denaro, senza effettuare la dovuta controprestazione;
pertanto, la IA
assicurativa non aveva e non ha alcun diritto di percepire, né di trattenere, quanto corrispostole. A
conferma di tale assunto, si trascrive una significativa massima della Suprema Corte “chi, con una
condotta concludente, percepisce e preleva delle somme di denaro non dovute, acquista la qualità
di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire il malo acquisto.” (Cass. 17705/16).
A conferma della fondatezza delle richieste avanzate dal sig. , depone la documentazione CP_1
depositata a sostegno delle motivazioni addotte da parte appellata ed è significativa laddove è
emerso come il nella sua qualità di promotore finanziario di CP_2 Controparte_3
all'epoca dei fatti si sia recato presso l'abitazione dell'appellato (circostanza confermata dal CP_2
in sede di interrogatorio all'udienza del 13aprile 2017) e illustrandogli i vantaggi economici connessi alla polizza denominata “ Alle Capital lo convinceva ad aderirvi ottenendo all'uopo la consegna di n. 3 assegni di importo pari ad € 3000,00 recanti la stessa data accordandosi, infine,
con lo stesso appellato per la consegna nei giorni seguenti di un quarto ed ultimo assegno di importo pari ad € 5020,00: lo stesso in quella sede assicurava al che la consegna CP_2 CP_1
della documentazione inerente il detto prodotto finanziario sarebbe avvenuta in seguito all'incasso dei detti assegni. Inoltre, lo stesso sempre in sede di interrogatorio ha riferito ““...posso dire CP_2
5 che io ho depositato gli assegni presso l'Agenzia di Palmi nel gennaio 2014 ed il mio collega si è
occupato dell'incasso degli stessi. per prassi funzionava in questo modo.” le copie degli estratti conto depositati agli atti dimostrano l'intervenuto trasferimento delle somme anzidette.
Le dette dichiarazioni trovano, conferma nella summenzionata documentazione ove risulta come sul retro degli assegni consegnati al vi sia apposto il timbro dell' , con CP_2 Controparte_3
apposita sigla, timbro rappresentante la prova della riconducibilità alla società appellante del prodotto finanziario promesso.
Nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha correttamente esaminato la documentazione versata in atti, dando rilievo ed evidenza ai documenti che interessano per ambito temporale e attinenza, i pagamenti di cui l'attore chiedeva la restituzione, in quanto indebitamente percepiti dalla
IA assicurativa.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante evidenzia che “è da escludersi che i
fatti per cui è causa abbiano determinato un arricchimento per la IA astrattamente
rilevante ai sensi dell'art. 2041 e 2033 c.c.” e che “tutti gli importi versati nelle proprie casse,
anche quelli astrattamente corrispondenti ai vaglia postali esibiti per la prima volta solo in questa
sede (sul che infra), non sono rimasti privi di “imputazione” e ad ogni versamento è corrisposta
una registrazione su polizze attive, effettuata evidentemente da chi li ha materialmente riscossi,
ovvero dal il che esclude la configurabilità di una qualsivoglia forma di indebito a carico CP_2
di considerato che – come emerge dalla denuncia sopra citata – il ha trattenuto Pt_1 CP_2
per sé in numerosi casi i premi versatigli in contanti”
A tal proposito si rileva che la girata degli assegni reca il timbro e la firma della IA
Assicurativa, oltre al timbro “valuta per l'incasso” Banco di Napoli da parte della banca negoziatrice che ha accettato il versamento sul conto corrente di e ciò a conferma che Pt_1
gli assegni in questione sono stati incassati dall'appellante, quale, unica e sola beneficiaria del titolo non trasferibile, e non già dal soggetto intermediario e non intestatario CP_2
6 dell'assegno intrasferibile. Su questo specifico aspetto, è d'obbligo ricordare come l'art.43,
comma 1, legge bancaria, prevede a tutela della certezza del pagamento eseguito con assegno non trasferibile, che l'assegno munito di clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore del titolo (ovvero accreditato sul suo conto corrente) ed al banchiere girato per l'incasso.
Come evidenziato in giurisprudenza tale disposizione è posta a presidio della sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento ed impedendo la riscossione a chi sia venuto in possesso del titolo attraverso lo smarrimento ovvero la sottrazione.
È da ritenere dunque che, non altri, se non la beneficiaria dell'assegno, , Controparte_3
avrebbe potuto incassare il titolo emesso a favore della IA assicurativa.
La convenuta IA Assicurativa, odierna appellante, d'altro canto, nel merito, non ha allegato ed offerto prova contraria rispetto alle circostanze documentate dall'attore.
Si evidenzia altresì, con riferimento alla presunta imputabilità dei pagamenti all'attivazione di polizze, che l'astratta corrispondenza tra gli importi versati e l'attivazione di servizi assicurativi non costituisce prova della causa giustificativa del pagamento invero, per giurisprudenza consolidata, “nel giudizio di indebito oggettivo, qualora l'attore invoca l'inesistenza di un titolo
giustificativo del pagamento, ha l'onere di allegare (ma non di provare essendo impossibile)
l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, sarà onere del convenuto dimostrare
che il pagamento era sorretto da uno giusta causa” (Cass. tt.19902/2015).
Nel caso di specie, poiché, siamo in presenza di un'insussistenza assoluta della causa originaria giustificativa del pagamento eseguito in favore di risulta evidente l'impossibilità di Pt_1
provare un fatto inesistente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con orientamento consolidato, che
“proposta domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha quindi l'onere di provare l'inesistenza
di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con
7 riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio costituendo una probatio
diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di
dazione tra solvens e accipiens” (Corte di Cassazione n.1734/2011).
Con riferimento alla denuncia-querela presentata nei confronti del sig. e depositata CP_2
dall'appellante, si evidenzia che la stessa non vale ad escludere la responsabilità della IA
assicurativa, che rileva per il solo fatto che l'agente operasse nell'attività su incarico di quest'ultima.
Dovendosi ritenere che la responsabilità della IA assicuratrice per il fatto illecito del proprio dipendente ricorre ogni qual volta sia riscontrabile tra le mansioni affidate a quest'ultimo ed il suo comportamento dannoso un nesso di occasionalità necessaria che non viene meno in ipotesi di infedeltà all'incarico e deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo.
Detta circostanza che, in primo grado, è stata dichiarata dalla stessa parte appellante, che ha riconosciuto nel il proprio mandatario, non necessita di trovare conferma in altre CP_4
fonti di prova.
Nel merito dell'indagine espletata risulta provata, dunque, la circostanza relativa all'attività di che nel periodo di riferimento, pacificamente agiva quale agente della CP_4 [...]
e che, nella sua attività, egli utilizzava i moduli, i contratti e i segni distintivi della CP_3
IA (logo dell'assicurazione, nome e timbro).
Con riferimento al presunto “concorso colposo dell'attore”, ipotizzato dalla IA si rileva che il sig. ha consegnato al promotore della IA, sig. delle somme CP_1 CP_2
di denaro con modalità conformi a quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle,
ovvero assegni intestati alla IA Assicurativa, per l'acquisto di un prodotto assicurativo/finanziario intermediato dalla compagnia madre. Sebbene l'intermediario possa sempre provare che vi sia stata una consapevole acquiescenza o, addirittura, una collusione del
8 cliente alla violazione delle regole di condotta, da parte del promotore, si esclude che la consegna di denaro a mezzo assegno non trasferibile intestato alla abbia generato l'indebita Controparte_3
appropriazione di dette somme da parte del promotore, e, quindi, ciò preclude la possibilità
d'invocare la responsabilità solidale del cliente investitore . Soprattutto nel caso, Controparte_1
come quello di specie, in cui l'intervento del mandatario della IA, Agente CP_2
finalizzato alla proposta finanziaria e alla raccolta dell'offerta è avvenuto direttamente al domicilio dell'attore, quindi fuori dalla sede dell'agenzia e in condizioni di maggiore vulnerabilità per l'attore/investitore, contraente debole del rapporto contrattuale, a fronte del soggetto, a ciò
autorizzato, che tale attività svolge quotidianamente in modo professionale, quale, appunto,
l'agente assicurativo (Cass.12488/12; n.21729/10).
Anche in sede di appello mancano, dunque, i motivi specifici previsti dall'art. 1227 c.c. per poter dichiarare colposa la condotta dell'attore nella vicenda cui è giudizio, dal momento che il concorso di colpa soggiace a precise regole e tali presupposti nella controversia che ci occupa non ricorrono.
Quanto al terzo dei motivi di gravame relativo al riconoscimento da parte del Tribunale di una decorrenza degli interessi sulla somma dovuta non dal giorno della domanda giudiziale ma dal
20.02.2015, deducendo l'appellante che il Giudice del primo grado non avrebbe fatto corretta applicazione della normativa in merito alla, decorrenza degli interessi.
La doglianza è infondata, invero la condotta della IA è risultata contraria ai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la stessa ha ricevuto la diffida volta ad ottenere il rimborso e,
ciò nonostante, non ha provveduto a restituire quanto dovuto.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondato, perché provato dalla documentazione in atti, il diritto dell'attore ad ottenere la rifusione della somma versata, pari ad euro 14.020,00 oltre interessi dal giorno del ricevimento della lettera raccomandata con la quale si richiedeva la restituzione di quanto incassato.
9 Al proposito, giova evidenziare che secondo l'orientamento consolidato della più uniforme e costante giurisprudenza di legittimità, lo stato oggettivo di mala fede concerne lo stato soggettivo di chi riceve l'indebito, nella conoscenza dell'inesistenza di un suo diritto al pagamento.
(Cass.n.2814/1995; Corte Appello Bari sent.167/09).
Va evidenziato, in ogni caso, che avverso le argomentazioni della sentenza impugnata, parte appellante, non ha addotto elementi specifici di segno contrario, dai quali potere inferire la buona fede della IA, avendo solamente asserito di essere stata “vittima” delle irregolarità poste in essere dal senza tuttavia offrire prova di quanto affermato. CP_2
Ed infatti, la denuncia-querela, allegata al fascicolo della IA appellante non è sufficiente a dimostrare una esclusiva responsabilità dell'agente dipendente di CP_2 Pt_1
nell'appropriazione delle somme investite dal , non risultando alcuna sentenza passata in CP_1
giudicato che attesti l'appropriazione o distrazione di tali somme da parte del Promotore.
(Tribunale di Palmi sentenza n.795/2019).
Con riferimento al quarto motivo di gravame relativo al presunto illegittimo rigetto in primo grado della domanda di manleva avanzata dalla IA, si rileva che le argomentazioni dedotte dall'appellante risultano prive di supporto giuridico e come tali insufficienti a suffragare giuridicamente la domanda di garanzia sulla prospettata responsabilità del sig. CP_4
Invero, alla luce di quanto in atti, nulla è emerso circa l'esclusione di responsabilità in capo all'odierna appellante, ed anzi, l'attività istruttoria si è rivelata di segno completamente opposto alle deduzioni della IA: è stato dimostrato che è stata e non il sig. ad Controparte_3 CP_2
avere incassato gli assegni non trasferibili, a suo favore emessi dal . Il mandatario Controparte_1
della IA, nella vicenda che interessa, ha fatto solo da tramite tra la società per conto della quale operava e il cliente/investitore.
Il Giudice del Tribunale Civile di Palmi ha pertanto giustamente ritenuto di non dovere accogliere la domanda di manleva avanzata dalla IA.
10 Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(valore da € 5.201 a € 26.000 valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale (€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), stante la minima attività svolta in questa fase, Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma
11 l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da disattesa ogni contraria Parte_1
domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello proposto;
2) conferma la sentenza n° 588/2018 emessa dal Tribunale Palmi in data 15/06/2018;
3) condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte appellata che ha reso la dichiarazione di rito.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/04/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.678/2018 vertente
TRA
con Sede Legale in Milano, p.zza Tre Torri n. 1; partita IVA, Parte_1
codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. rappresentata e difesa P.IVA_1
congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Francesca Gilardi dello Studio Legale Associato
Belloni - Gilardi - Salami di Milano e dall'Avv. Antonino Gangemi del Foro di Reggio Calabria
presso lo Studio del quale ultimo in Reggio Calabria, alla via P. Foti n. 1 è elettivamente domiciliata giusta procura speciale in calce all'atto di citazione di primo grado
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] cod. Fisc. e residente Controparte_1 CodiceFiscale_1
in Sinopoli (RC), via Marconi rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Lirosi e Immacolata
Carbone ed elettivamente domiciliato in Sinopoli (RC), Via Roma n° 10
Appellato
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], CP_2
snc 1 Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 588/2018 del 15/06/2018 avente ad oggetto la domanda di ingiustificato arricchimento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il con atto di citazione notificato in data 24/11/2015 ha adito il Tribunale di Palmi sul Controparte_1
presupposto di aver versato nel gennaio 2014 alla IA , per il Parte_1
tramite di tale l'importo complessivo di euro 14.020,00 che avrebbe dovuto dato CP_2
luogo all'“investimento” – mai stipulato - denominato “Allecapital”. L'importo in questione sarebbe stato versato a mezzo di quattro assegni bancari, tre dei quali, riportanti la data del 21/1/2014 e tutti di pari importo (euro 3000,00 ciascuno), mentre l'ultimo sarebbe datato 27/1/2014 e porterebbe la somma di euro 5020,00.
Nell'occasione avrebbe assicurato all'attore che la documentazione contrattuale sarebbe CP_2
“pervenuta all'esito della verifica della copertura degli assegni” ma che, nei giorni successivi, dopo alcuni tentativi di contattare il al fine di avere informazioni sul buon esito dell'operazione CP_2
d'investimento, quest'ultimo si sarebbe ripetutamente fatto negare.
Parte attrice chiedeva la condanna della IA al pagamento di tale somma in suo favore maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria oltre al risarcimento del danno per perdita di chances e per i patimenti che ne erano conseguiti.
Successivamente, non ricevendo notizie in merito al suddetto investimento, contattava formalmente la IA assicuratrice, la quale si dichiarava estranea ai fatti.
Si costituiva la chiedendo in via preliminare di essere autorizzata alla Parte_1
chiamata in causa di dal quale essere manlevata in caso di soccombenza;
esponeva CP_2
2 di aver presentato denuncia-querela nei confronti del sig. chiedeva, nel merito, il rigetto delle CP_2
pretese attoree.
Il sig. citato a seguito di autorizzazione del Tribunale, non si costituiva in giudizio. CP_2
Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda principale proposta dal sig. , rigettando la domanda volta al riconoscimento del danno morale per difetto di Controparte_1
prova; il Tribunale condannava pertanto la compagnia assicurativa, rigettando la domanda di manleva, alla corresponsione della somma di € 14.020,00 oltre interessi legali dal 20.02.2015
all'effettivo soddisfo.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la lamentando: “1° Parte_1
motivo – Omessa – o comunque insufficiente, contraddittoria ed erronea - motivazione su alcuni fatti
decisivi per il giudizio;
2° motivo – Il mancato indebito arricchimento e, conseguentemente,
violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.; 3° motivo: violazione e falsa applicazione della
normativa in merito alla decorrenza degli interessi;
4° motivo: violazione e falsa applicazione delle
norme in materia di manleva.”
Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo di dichiarare inammissibile, anche Controparte_1
perché manifestamente infondato, e/o rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
poiché infondato in fatto e diritto e non meritevole di accoglimento;
conseguentemente
[...]
confermare la sentenza appellata, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 25/10/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 07/10/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invero, con riferimento al primo motivo di appello l'appellante eccepisce l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata, atteso che a suo dire, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie giungendo ad una decisione illogica, non con- forme a diritto
3 e quindi palesemente errata.
In realtà, la sentenza impugnata risulta corretta, sia sotto il profilo del dispositivo che della motivazione.
Il Tribunale ha effettuato un'attenta valutazione e ricostruzione dei fatti sottoposti al suo esame ed ha correttamente inquadrato la fattispecie nelle norme di diritto che disciplinano la materia,
dandone adeguata ed esaustiva contezza.
Si rileva, infatti, che la domanda proposta dall'attore era diretta ad ottenere la condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. e/o dell'art.2041 c.c., di alla restituzione Controparte_3
della somma di euro 14.020,00 ovvero quell'altra che fosse risultata dovuta all'esito dell'istruttoria in quanto indebitamente ritenuta.
Esaminando e giudicando sul caso concreto, il giudice di primo grado ha chiaramente esposto e fatti propri i principi di diritto secondo i quali “colui che ha eseguito un pagamento non dovuto ha
il diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre gli interessi e la rivalutazione” (art. 2033 c.c.).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ripreso anche dal primo giudice, gli elementi da accertare ai fini della configurabilità della responsabilità ex artt.2033 e 2041 c.c., sono il pagamento e la non doverosità dello stesso.
Va qualificata, infatti, come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art.2033 c.c., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale.
(Cass.7897/14)
Il Tribunale, in conformità alle leggi in materia, ha dunque fatto corretta applicazione dell'orientamento dei giudici di merito e di legittimità in tema d'indebito oggettivo. Ed infatti, nel corpo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi, il primo giudice ha delineato le caratteristiche indispensabili del precetto normativo in materia riconoscendo, nell'attore, colui che ha effettuato una prestazione non dovuta, e da tale corretta premessa, supportata da fondati
4 elementi probatori emersi nel corso del giudizio, il primo giudice ha tratto la conseguenza che avendo ricevuto il pagamento, ha l'obbligo di restituire quanto indebitamente percepito. Pt_1
La questione oggetto del procedimento de quo giustamente ha trovato collocazione giuridica nell'art. 2033 c.c. che appunto disciplina con l'azione restitutoria l'obbligazione insorta tra il
solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa acquirendi.
I precetti che scaturiscono dalla Cassazione rilevano la legittimità della sentenza oggi impugnata.
Nella vicenda di giudizio si rileva la sussistenza dei presupposti, richiamati dalla normativa in materia, individuabili il primo nell'avvenuta erogazione in favore di della Controparte_3
somma di euro 14.020,00 e il secondo nella circostanza che quest'ultima ha incassato la suddetta somma di denaro, senza effettuare la dovuta controprestazione;
pertanto, la IA
assicurativa non aveva e non ha alcun diritto di percepire, né di trattenere, quanto corrispostole. A
conferma di tale assunto, si trascrive una significativa massima della Suprema Corte “chi, con una
condotta concludente, percepisce e preleva delle somme di denaro non dovute, acquista la qualità
di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire il malo acquisto.” (Cass. 17705/16).
A conferma della fondatezza delle richieste avanzate dal sig. , depone la documentazione CP_1
depositata a sostegno delle motivazioni addotte da parte appellata ed è significativa laddove è
emerso come il nella sua qualità di promotore finanziario di CP_2 Controparte_3
all'epoca dei fatti si sia recato presso l'abitazione dell'appellato (circostanza confermata dal CP_2
in sede di interrogatorio all'udienza del 13aprile 2017) e illustrandogli i vantaggi economici connessi alla polizza denominata “ Alle Capital lo convinceva ad aderirvi ottenendo all'uopo la consegna di n. 3 assegni di importo pari ad € 3000,00 recanti la stessa data accordandosi, infine,
con lo stesso appellato per la consegna nei giorni seguenti di un quarto ed ultimo assegno di importo pari ad € 5020,00: lo stesso in quella sede assicurava al che la consegna CP_2 CP_1
della documentazione inerente il detto prodotto finanziario sarebbe avvenuta in seguito all'incasso dei detti assegni. Inoltre, lo stesso sempre in sede di interrogatorio ha riferito ““...posso dire CP_2
5 che io ho depositato gli assegni presso l'Agenzia di Palmi nel gennaio 2014 ed il mio collega si è
occupato dell'incasso degli stessi. per prassi funzionava in questo modo.” le copie degli estratti conto depositati agli atti dimostrano l'intervenuto trasferimento delle somme anzidette.
Le dette dichiarazioni trovano, conferma nella summenzionata documentazione ove risulta come sul retro degli assegni consegnati al vi sia apposto il timbro dell' , con CP_2 Controparte_3
apposita sigla, timbro rappresentante la prova della riconducibilità alla società appellante del prodotto finanziario promesso.
Nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha correttamente esaminato la documentazione versata in atti, dando rilievo ed evidenza ai documenti che interessano per ambito temporale e attinenza, i pagamenti di cui l'attore chiedeva la restituzione, in quanto indebitamente percepiti dalla
IA assicurativa.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante evidenzia che “è da escludersi che i
fatti per cui è causa abbiano determinato un arricchimento per la IA astrattamente
rilevante ai sensi dell'art. 2041 e 2033 c.c.” e che “tutti gli importi versati nelle proprie casse,
anche quelli astrattamente corrispondenti ai vaglia postali esibiti per la prima volta solo in questa
sede (sul che infra), non sono rimasti privi di “imputazione” e ad ogni versamento è corrisposta
una registrazione su polizze attive, effettuata evidentemente da chi li ha materialmente riscossi,
ovvero dal il che esclude la configurabilità di una qualsivoglia forma di indebito a carico CP_2
di considerato che – come emerge dalla denuncia sopra citata – il ha trattenuto Pt_1 CP_2
per sé in numerosi casi i premi versatigli in contanti”
A tal proposito si rileva che la girata degli assegni reca il timbro e la firma della IA
Assicurativa, oltre al timbro “valuta per l'incasso” Banco di Napoli da parte della banca negoziatrice che ha accettato il versamento sul conto corrente di e ciò a conferma che Pt_1
gli assegni in questione sono stati incassati dall'appellante, quale, unica e sola beneficiaria del titolo non trasferibile, e non già dal soggetto intermediario e non intestatario CP_2
6 dell'assegno intrasferibile. Su questo specifico aspetto, è d'obbligo ricordare come l'art.43,
comma 1, legge bancaria, prevede a tutela della certezza del pagamento eseguito con assegno non trasferibile, che l'assegno munito di clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore del titolo (ovvero accreditato sul suo conto corrente) ed al banchiere girato per l'incasso.
Come evidenziato in giurisprudenza tale disposizione è posta a presidio della sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento ed impedendo la riscossione a chi sia venuto in possesso del titolo attraverso lo smarrimento ovvero la sottrazione.
È da ritenere dunque che, non altri, se non la beneficiaria dell'assegno, , Controparte_3
avrebbe potuto incassare il titolo emesso a favore della IA assicurativa.
La convenuta IA Assicurativa, odierna appellante, d'altro canto, nel merito, non ha allegato ed offerto prova contraria rispetto alle circostanze documentate dall'attore.
Si evidenzia altresì, con riferimento alla presunta imputabilità dei pagamenti all'attivazione di polizze, che l'astratta corrispondenza tra gli importi versati e l'attivazione di servizi assicurativi non costituisce prova della causa giustificativa del pagamento invero, per giurisprudenza consolidata, “nel giudizio di indebito oggettivo, qualora l'attore invoca l'inesistenza di un titolo
giustificativo del pagamento, ha l'onere di allegare (ma non di provare essendo impossibile)
l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, sarà onere del convenuto dimostrare
che il pagamento era sorretto da uno giusta causa” (Cass. tt.19902/2015).
Nel caso di specie, poiché, siamo in presenza di un'insussistenza assoluta della causa originaria giustificativa del pagamento eseguito in favore di risulta evidente l'impossibilità di Pt_1
provare un fatto inesistente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato, con orientamento consolidato, che
“proposta domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha quindi l'onere di provare l'inesistenza
di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con
7 riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio costituendo una probatio
diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di
dazione tra solvens e accipiens” (Corte di Cassazione n.1734/2011).
Con riferimento alla denuncia-querela presentata nei confronti del sig. e depositata CP_2
dall'appellante, si evidenzia che la stessa non vale ad escludere la responsabilità della IA
assicurativa, che rileva per il solo fatto che l'agente operasse nell'attività su incarico di quest'ultima.
Dovendosi ritenere che la responsabilità della IA assicuratrice per il fatto illecito del proprio dipendente ricorre ogni qual volta sia riscontrabile tra le mansioni affidate a quest'ultimo ed il suo comportamento dannoso un nesso di occasionalità necessaria che non viene meno in ipotesi di infedeltà all'incarico e deve ritenersi sussistente anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo.
Detta circostanza che, in primo grado, è stata dichiarata dalla stessa parte appellante, che ha riconosciuto nel il proprio mandatario, non necessita di trovare conferma in altre CP_4
fonti di prova.
Nel merito dell'indagine espletata risulta provata, dunque, la circostanza relativa all'attività di che nel periodo di riferimento, pacificamente agiva quale agente della CP_4 [...]
e che, nella sua attività, egli utilizzava i moduli, i contratti e i segni distintivi della CP_3
IA (logo dell'assicurazione, nome e timbro).
Con riferimento al presunto “concorso colposo dell'attore”, ipotizzato dalla IA si rileva che il sig. ha consegnato al promotore della IA, sig. delle somme CP_1 CP_2
di denaro con modalità conformi a quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle,
ovvero assegni intestati alla IA Assicurativa, per l'acquisto di un prodotto assicurativo/finanziario intermediato dalla compagnia madre. Sebbene l'intermediario possa sempre provare che vi sia stata una consapevole acquiescenza o, addirittura, una collusione del
8 cliente alla violazione delle regole di condotta, da parte del promotore, si esclude che la consegna di denaro a mezzo assegno non trasferibile intestato alla abbia generato l'indebita Controparte_3
appropriazione di dette somme da parte del promotore, e, quindi, ciò preclude la possibilità
d'invocare la responsabilità solidale del cliente investitore . Soprattutto nel caso, Controparte_1
come quello di specie, in cui l'intervento del mandatario della IA, Agente CP_2
finalizzato alla proposta finanziaria e alla raccolta dell'offerta è avvenuto direttamente al domicilio dell'attore, quindi fuori dalla sede dell'agenzia e in condizioni di maggiore vulnerabilità per l'attore/investitore, contraente debole del rapporto contrattuale, a fronte del soggetto, a ciò
autorizzato, che tale attività svolge quotidianamente in modo professionale, quale, appunto,
l'agente assicurativo (Cass.12488/12; n.21729/10).
Anche in sede di appello mancano, dunque, i motivi specifici previsti dall'art. 1227 c.c. per poter dichiarare colposa la condotta dell'attore nella vicenda cui è giudizio, dal momento che il concorso di colpa soggiace a precise regole e tali presupposti nella controversia che ci occupa non ricorrono.
Quanto al terzo dei motivi di gravame relativo al riconoscimento da parte del Tribunale di una decorrenza degli interessi sulla somma dovuta non dal giorno della domanda giudiziale ma dal
20.02.2015, deducendo l'appellante che il Giudice del primo grado non avrebbe fatto corretta applicazione della normativa in merito alla, decorrenza degli interessi.
La doglianza è infondata, invero la condotta della IA è risultata contraria ai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la stessa ha ricevuto la diffida volta ad ottenere il rimborso e,
ciò nonostante, non ha provveduto a restituire quanto dovuto.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondato, perché provato dalla documentazione in atti, il diritto dell'attore ad ottenere la rifusione della somma versata, pari ad euro 14.020,00 oltre interessi dal giorno del ricevimento della lettera raccomandata con la quale si richiedeva la restituzione di quanto incassato.
9 Al proposito, giova evidenziare che secondo l'orientamento consolidato della più uniforme e costante giurisprudenza di legittimità, lo stato oggettivo di mala fede concerne lo stato soggettivo di chi riceve l'indebito, nella conoscenza dell'inesistenza di un suo diritto al pagamento.
(Cass.n.2814/1995; Corte Appello Bari sent.167/09).
Va evidenziato, in ogni caso, che avverso le argomentazioni della sentenza impugnata, parte appellante, non ha addotto elementi specifici di segno contrario, dai quali potere inferire la buona fede della IA, avendo solamente asserito di essere stata “vittima” delle irregolarità poste in essere dal senza tuttavia offrire prova di quanto affermato. CP_2
Ed infatti, la denuncia-querela, allegata al fascicolo della IA appellante non è sufficiente a dimostrare una esclusiva responsabilità dell'agente dipendente di CP_2 Pt_1
nell'appropriazione delle somme investite dal , non risultando alcuna sentenza passata in CP_1
giudicato che attesti l'appropriazione o distrazione di tali somme da parte del Promotore.
(Tribunale di Palmi sentenza n.795/2019).
Con riferimento al quarto motivo di gravame relativo al presunto illegittimo rigetto in primo grado della domanda di manleva avanzata dalla IA, si rileva che le argomentazioni dedotte dall'appellante risultano prive di supporto giuridico e come tali insufficienti a suffragare giuridicamente la domanda di garanzia sulla prospettata responsabilità del sig. CP_4
Invero, alla luce di quanto in atti, nulla è emerso circa l'esclusione di responsabilità in capo all'odierna appellante, ed anzi, l'attività istruttoria si è rivelata di segno completamente opposto alle deduzioni della IA: è stato dimostrato che è stata e non il sig. ad Controparte_3 CP_2
avere incassato gli assegni non trasferibili, a suo favore emessi dal . Il mandatario Controparte_1
della IA, nella vicenda che interessa, ha fatto solo da tramite tra la società per conto della quale operava e il cliente/investitore.
Il Giudice del Tribunale Civile di Palmi ha pertanto giustamente ritenuto di non dovere accogliere la domanda di manleva avanzata dalla IA.
10 Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(valore da € 5.201 a € 26.000 valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale (€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), stante la minima attività svolta in questa fase, Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma
11 l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da disattesa ogni contraria Parte_1
domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello proposto;
2) conferma la sentenza n° 588/2018 emessa dal Tribunale Palmi in data 15/06/2018;
3) condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte appellata che ha reso la dichiarazione di rito.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/04/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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