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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6485 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale di Napoli, nella persona della Dr.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.645 del 2025 R.G. Previdenza avente ad OGGETTO: opposizione esecuzione, vertente TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Coppola Parte_1 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante rap.ta e Controparte_1 difesa dall' Avv. Antonio Melillo OPPOSTA nonché
in persona del legale rap.nte p.t. rapta e difesa dall'avv. Roberto Maisto CP_2 OPPOSTA
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13 gennaio 2025, la ricorrente in epigrafe indicata agiva dinanzi a questo Tribunale nei confronti delle parti resistenti al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Sospendere, per le ragioni espresse, inaudita altera parte, l'intimazione di pagamento ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
- nel merito annullare e/o dichiarare illegittima/inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti per contributi sanzioni ed interessi di cui alla cartella di pagamento n. CP_2 07120070218875921000 notificata il 29/01/2008 sono estinti per prescrizione e/o per intervenuta decadenza dell' Con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al sottoscritto difensore CP_2 antistatario”. In punto di fatto l'opponente allegava di avere ricevuto l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90481140 52/000 a mezzo posta il 5 dicembre 2024 avente ad oggetto presunti crediti previdenziali non assolti dalla ricorrente per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 per un ammontare complessivo di €9.465,12. Deduceva in diritto la prescrizione dei contributi e somme aggiuntive indicati nella cartella di pagamento sottesa all'intimazione e/o intervenuta decadenza dell' ad iscrivere a ruolo i predetti CP_2 carichi. Rilevava, inoltre, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in violazione degli artt. 3, L. n. 241/90, 7 L. n. 212/2000 ed art. 24 della Cost. Si costituiva l' (d'ora in poi che, contestati i presupposti Controparte_3 CP_4 dell'azione formulata, concludeva per il rigetto della domanda proposta. Si costituiva l' che, contestava in fatto ed in diritto, la domanda anche in ragione della sentenza CP_2 n.1312 del 2024 resa dalla Corte di Appello di Napoli chiedendo: “si dichiari inammissibile l'opposizione, in via gradata si rigetti l'opposizione, in via ancora più gradata si condanni l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti;
vittoria di spese”. Non richiedendo la causa istruttoria supplementare, depositate le note ex art 127 ter c.p.c., è stata decisa. Deve premettersi che il capo II art. 17 e ss del D.Lgs 46/99 regola il sistema di riscossione delle entrate non tributarie e, in specie, di quelle previdenziali estendendo alcune delle disposizioni sulla riscossione delle entrate tributarie alle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici (art. 17 comma 1). Tra le norme la cui applicazione non è estesa alle entrate non tributarie, vi è l'art. 57 del DPR 602/73 e, dunque, il sistema di tutela giurisdizionale che si delinea per le entrate previdenziali e in genere non tributarie prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proporre opposizione al ruolo per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva avanti al giudice del lavoro ex art. 24 comma 6; b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. non solo per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte del contribuente, pagamento dei contributi) sempre avanti al giudice del lavoro;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo esecutivo (notifica, motivazione) ovvero dell'avviso di addebito. L'opponente ha proposto opposizione alla esecuzione avendo eccepito la prescrizione dei crediti e la decadenza ed opposizione agli atti esecutivi in relazione ai vizi della procedura esecutiva attivata (difetto motivazione). Deve rilevarsi l'inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi per il decorso del termine di gg 20 dalla notifica dell'atto ex art 617 c.p.c. Essendo incontestata la notifica della pregressa cartella esattoriale le questioni relative alla decadenza della iscrizione a ruolo non sono qui proponibili al pari della dedotta prescrizione sino al 2008. Risulta, inoltre, prodotta la sentenza dall' resa dalla Corte di Appello di Napoli tra le medesime CP_2 parti, in cui si legge: “con ricorso depositato in data 29.5.2018 aveva dedotto: - Parte_1 che in data 21.03.2016 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2016 90110587 54/000, con la quale le richiedeva il pagamento della somma di euro € Controparte_1 26.993,18 in relazione ad una serie di cartelle esattoriali tra cui quelle indicate ai nn. 07120060244107949, 07120070218875921, n. 07120090191198978 nelle quali veniva indicato quale ente creditore l' ”. CP_5 Tanto è che la Corte afferma: “nel ricorso di primo grado, si dà atto della notifica dell'intimazione di pagamento in data 21.03.2016, non opposta, ma si deduce che la conoscenza della pretesa contributiva sia avvenuta solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo. Dall'altra parte, è noto che l'eccezione di prescrizione è sollevabile unicamente in sede di opposizione tempestiva nel termine di gg.40 dalla notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art.24 del D.lgs 46/99 oppure con l'opposizione ex art. 615 c.p.c, anche avverso l'intimazione di pagamento, laddove si vogliano far valere fatti estintivi successivi alla notifica dei titoli. Nel caso di specie, in ragione dell'omessa opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.071 2016 9011058784 ritualmente notificata, prodotta agli atti di causa, è preclusa l'eccezione di prescrizione ex ante dei crediti essendosi la pretesa cristallizzata. ( in senso analogo Cassazione civile sez. trib., 21/07/2025, n.20476 secondo cui “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973, ove non impugnata nei termini decadenziali, cristallizza la pretesa impositiva)”. Nel citato provvedimento è presente, pertanto, la dichiarazione confessoria della ricorrente in relazione all'avvenuta ricezione della intimazione di pagamento avente ad oggetto la cartella esattoriale di cui all'intimazione impugnata. Diviene, pertanto, irrilevante ai fini della presente decisione, il passaggio in giudicato della citata sentenza essendo ricavabile il medesimo principio di diritto dalla esposizione dei fatti indicati in quel ricorso dalla parte ricorrente in quel giudizio. Ed invero, non vi è dubbio che la ricorrente abbia dichiarato di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento nel marzo del 2016. Da ciò consegue che le questioni relative ai crediti maturati prima del 2016, non possono più essere fatte valere. Per quanto è emerso, sempre nella citata sentenza, con l'atto di appello gli attuali opposti hanno chiesto il rigetto della domanda proposta dalla con riforma della sentenza emessa in primo Pt_1 grado per regolare notifica delle cartelle esattoriali e omesso decorso del termine di prescrizione, affermando con ciò la sussistenza del proprio credito.
“La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla costituzione dell'agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento e del preavviso di fermo, aveva contestato la domanda avversaria, chiedendone il rigetto, senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito). ” (Cass n 75 del 2025). Ai sensi dell'art 2945 c.c. si è determinato, quindi, l'effetto interruttivo sospensivo della prescrizione con la conseguenza che, i crediti indicati, ivi compresi gli accessori, nella cartella esattoriale posta a base di quella e di questa intimazione, richiesti nella medesima misura, non sono prescritti. Alcuna prescrizione si è verificata atteso che, pur non essendo nota la data di costituzione delle parti resistenti considerando la data della sentenza di primo grado (29.12. 2020), di certo, dal 2016 non risultava maturato il quinquennio. In quel giudizio infatti, in ragione delle conclusioni riportate sul “diritto ad incassare le somme indicate, sia a titolo di Contributi I.V.S., che a titolo di commissioni, interessi e somme aggiuntive, nelle tre cartelle esattoriali n.07120060244107949,n.07120070218875921en. 07120090191198978, meglio precisate in premessa, per intervenuta prescrizione del credito”. Per quanto innanzi il ricorso va rigettato . Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1000,00 in favore di ciascuna parte costituita oltre IVA CPA e spese generali. Napoli, il 17 settembre 2025 IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Lombardi
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Coppola Parte_1 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante rap.ta e Controparte_1 difesa dall' Avv. Antonio Melillo OPPOSTA nonché
in persona del legale rap.nte p.t. rapta e difesa dall'avv. Roberto Maisto CP_2 OPPOSTA
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13 gennaio 2025, la ricorrente in epigrafe indicata agiva dinanzi a questo Tribunale nei confronti delle parti resistenti al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Sospendere, per le ragioni espresse, inaudita altera parte, l'intimazione di pagamento ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
- nel merito annullare e/o dichiarare illegittima/inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti per contributi sanzioni ed interessi di cui alla cartella di pagamento n. CP_2 07120070218875921000 notificata il 29/01/2008 sono estinti per prescrizione e/o per intervenuta decadenza dell' Con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al sottoscritto difensore CP_2 antistatario”. In punto di fatto l'opponente allegava di avere ricevuto l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90481140 52/000 a mezzo posta il 5 dicembre 2024 avente ad oggetto presunti crediti previdenziali non assolti dalla ricorrente per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 per un ammontare complessivo di €9.465,12. Deduceva in diritto la prescrizione dei contributi e somme aggiuntive indicati nella cartella di pagamento sottesa all'intimazione e/o intervenuta decadenza dell' ad iscrivere a ruolo i predetti CP_2 carichi. Rilevava, inoltre, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in violazione degli artt. 3, L. n. 241/90, 7 L. n. 212/2000 ed art. 24 della Cost. Si costituiva l' (d'ora in poi che, contestati i presupposti Controparte_3 CP_4 dell'azione formulata, concludeva per il rigetto della domanda proposta. Si costituiva l' che, contestava in fatto ed in diritto, la domanda anche in ragione della sentenza CP_2 n.1312 del 2024 resa dalla Corte di Appello di Napoli chiedendo: “si dichiari inammissibile l'opposizione, in via gradata si rigetti l'opposizione, in via ancora più gradata si condanni l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti;
vittoria di spese”. Non richiedendo la causa istruttoria supplementare, depositate le note ex art 127 ter c.p.c., è stata decisa. Deve premettersi che il capo II art. 17 e ss del D.Lgs 46/99 regola il sistema di riscossione delle entrate non tributarie e, in specie, di quelle previdenziali estendendo alcune delle disposizioni sulla riscossione delle entrate tributarie alle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici (art. 17 comma 1). Tra le norme la cui applicazione non è estesa alle entrate non tributarie, vi è l'art. 57 del DPR 602/73 e, dunque, il sistema di tutela giurisdizionale che si delinea per le entrate previdenziali e in genere non tributarie prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proporre opposizione al ruolo per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva avanti al giudice del lavoro ex art. 24 comma 6; b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. non solo per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte del contribuente, pagamento dei contributi) sempre avanti al giudice del lavoro;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo esecutivo (notifica, motivazione) ovvero dell'avviso di addebito. L'opponente ha proposto opposizione alla esecuzione avendo eccepito la prescrizione dei crediti e la decadenza ed opposizione agli atti esecutivi in relazione ai vizi della procedura esecutiva attivata (difetto motivazione). Deve rilevarsi l'inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi per il decorso del termine di gg 20 dalla notifica dell'atto ex art 617 c.p.c. Essendo incontestata la notifica della pregressa cartella esattoriale le questioni relative alla decadenza della iscrizione a ruolo non sono qui proponibili al pari della dedotta prescrizione sino al 2008. Risulta, inoltre, prodotta la sentenza dall' resa dalla Corte di Appello di Napoli tra le medesime CP_2 parti, in cui si legge: “con ricorso depositato in data 29.5.2018 aveva dedotto: - Parte_1 che in data 21.03.2016 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2016 90110587 54/000, con la quale le richiedeva il pagamento della somma di euro € Controparte_1 26.993,18 in relazione ad una serie di cartelle esattoriali tra cui quelle indicate ai nn. 07120060244107949, 07120070218875921, n. 07120090191198978 nelle quali veniva indicato quale ente creditore l' ”. CP_5 Tanto è che la Corte afferma: “nel ricorso di primo grado, si dà atto della notifica dell'intimazione di pagamento in data 21.03.2016, non opposta, ma si deduce che la conoscenza della pretesa contributiva sia avvenuta solo a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo. Dall'altra parte, è noto che l'eccezione di prescrizione è sollevabile unicamente in sede di opposizione tempestiva nel termine di gg.40 dalla notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art.24 del D.lgs 46/99 oppure con l'opposizione ex art. 615 c.p.c, anche avverso l'intimazione di pagamento, laddove si vogliano far valere fatti estintivi successivi alla notifica dei titoli. Nel caso di specie, in ragione dell'omessa opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.071 2016 9011058784 ritualmente notificata, prodotta agli atti di causa, è preclusa l'eccezione di prescrizione ex ante dei crediti essendosi la pretesa cristallizzata. ( in senso analogo Cassazione civile sez. trib., 21/07/2025, n.20476 secondo cui “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973, ove non impugnata nei termini decadenziali, cristallizza la pretesa impositiva)”. Nel citato provvedimento è presente, pertanto, la dichiarazione confessoria della ricorrente in relazione all'avvenuta ricezione della intimazione di pagamento avente ad oggetto la cartella esattoriale di cui all'intimazione impugnata. Diviene, pertanto, irrilevante ai fini della presente decisione, il passaggio in giudicato della citata sentenza essendo ricavabile il medesimo principio di diritto dalla esposizione dei fatti indicati in quel ricorso dalla parte ricorrente in quel giudizio. Ed invero, non vi è dubbio che la ricorrente abbia dichiarato di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento nel marzo del 2016. Da ciò consegue che le questioni relative ai crediti maturati prima del 2016, non possono più essere fatte valere. Per quanto è emerso, sempre nella citata sentenza, con l'atto di appello gli attuali opposti hanno chiesto il rigetto della domanda proposta dalla con riforma della sentenza emessa in primo Pt_1 grado per regolare notifica delle cartelle esattoriali e omesso decorso del termine di prescrizione, affermando con ciò la sussistenza del proprio credito.
“La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla costituzione dell'agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento e del preavviso di fermo, aveva contestato la domanda avversaria, chiedendone il rigetto, senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito). ” (Cass n 75 del 2025). Ai sensi dell'art 2945 c.c. si è determinato, quindi, l'effetto interruttivo sospensivo della prescrizione con la conseguenza che, i crediti indicati, ivi compresi gli accessori, nella cartella esattoriale posta a base di quella e di questa intimazione, richiesti nella medesima misura, non sono prescritti. Alcuna prescrizione si è verificata atteso che, pur non essendo nota la data di costituzione delle parti resistenti considerando la data della sentenza di primo grado (29.12. 2020), di certo, dal 2016 non risultava maturato il quinquennio. In quel giudizio infatti, in ragione delle conclusioni riportate sul “diritto ad incassare le somme indicate, sia a titolo di Contributi I.V.S., che a titolo di commissioni, interessi e somme aggiuntive, nelle tre cartelle esattoriali n.07120060244107949,n.07120070218875921en. 07120090191198978, meglio precisate in premessa, per intervenuta prescrizione del credito”. Per quanto innanzi il ricorso va rigettato . Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1000,00 in favore di ciascuna parte costituita oltre IVA CPA e spese generali. Napoli, il 17 settembre 2025 IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Lombardi