Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13432/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. RUGGIERO ANTONIO, con elezione di domicilio in VIA TOLEDO 205 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio del funzionario C. BENVENUTO, con CP_2 elezione di domicilio in VIA A DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: invalidità civile
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda del 6-11-2020 di riconoscimento della pensione quale invalida civile depositata il 7-6-2024 è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo e verificata la condizione di procedibilità della domanda ex art. 445 bis cpc.
A tale fine è sufficiente rammentare che, con specifico riguardo al provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.445 bis c.p.c., la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio (cui deve darsi continuità), secondo il quale esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso sul merito (Cass. 5 maggio
2015, n. 8932; Cass. 26 giugno 2018, n. 16685; Cass. 19 agosto 2020,
n. 17272; Cass. 4 aprile 2022 n. 10753).
è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità.
Ciò posto è noto che, in tema di controversie aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali statali per gli invalidi civili secondo la disciplina di cui all'art. 130 del d. lgs. n. 112/98 la legittimazione passiva compete all' in quanto ente deputato a pagare la CP_2 prestazione (Cass. lav., n. 6565/2004; n. 15347/2004; n. 12681/2002).
La materia risulta, peraltro, essere stata oggetto di intervento legislativo ad opera dell'art. 10 del decreto-legge del 30-9-2005, n.
203, conv. in l. 2-12-2005 n. 248, che ha previsto che l' subentra CP_2 nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di
“invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'economia e finanze” (art.10, comma 1).
Nel merito, va chiarito che oggetto del giudizio non è la domanda di pagamento dei ratei di pensione a seguito di decreto di omologa positivo (v. contestazioni della difesa dell' . CP_2
Il presupposto della domanda è, al contrario, che, a seguito di espletamento del procedimento ex art. 445 bis cpc, pur essendo stato accertato a mezzo CTU, la sussistenza del requisito sanitario, non è seguito il decreto di omologa, per difetto dei requisiti socio economici, quale proiezione della carenza di interesse ad agire.
In questa sede, quindi, superata la condizione di procedibilità
(vedi infra) si chiede, ex novo, con giudizio ordinario, il riconoscimento della prestazione previdenziale ed il pagamento dei ratei conseguenti.
L'avvenuto riconoscimento, nella precedente fase giudiziale, della sussistenza dei presupposti sanitari, viene, quindi, posto a fondamento del presente giudizio in soli termini probatori.
E, nella specie, si ritiene che la domanda sia fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile con decorrenza dall'1-11-2021.
2 Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati, invero, in sede giudiziale nel procedimento ex art. 445 bis cpc. Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano la totale inabilità al lavoro a decorrere dal mese di novembre 2021.
Le conclusioni della precedente CTU -che, deve presumersi dal contenuto del decreto che ha omologato il requisito sanitario limitatamente alla condizione di disabilità, non siano state oggetto di contestazioni- trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. L'accertamento dell'ausiliario del giudice reso in altro giudizio, infatti, pur non avendo efficacia vincolante, può tuttavia essere utilizzato per formare il libero convincimento del giudice, unitamente a tutti gli altri elementi desumibili dagli atti (v. documentazione medica in atti) ed in mancanza di contestazioni specifiche della parte convenuta in ordine alla congruità dell'indagine sanitaria.
Considerato che
– come risulta dalla documentazione versata in giudizio (v. attestazione reddito Agenzia delle Entrate) – ricorrono gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge, la domanda va accolta nei termini di cui sopra nei confronti dell' ; quest'ultimo, CP_2 quale ente tenuto all'erogazione, va condannato al pagamento delle prestazioni di assistenza suddette nonchè dei ratei maturati e non corrisposti. Pertanto, l' dev'essere condannato al pagamento dei ratei CP_2 maturati dall'1-11-2021. Spettano gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente con attribuzione.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto della ricorrente all'erogazione della pensione di invalidità civile a decorrere dall'1-11-2021; 2) condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti oltre il CP_2 pagamento degli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun
3 rateo per quelli successivamente maturati;
3) condanna inoltre l' CP_2 al pagamento per intero delle spese di lite che liquida in euro 1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa con attribuzione all'avv.to antistatario Così deciso in data 16/04/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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