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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
GROHMANN DARIO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.Iva_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Esatto S.p.a. - 01051150322
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3819/2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3819/2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3819/2024 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3819/2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3819/2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3819/2024 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si oppone.
Il Giudice monocratico trattiene il ricorso in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.5.2025 Ricorrente_1 Friuli Venezia Giulia), in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento n.
3819 del 9.12.2024 relativo a TARI per gli anni dal 2018 al 2023 emesso, nei suoi confronti da Esatto S.p.
A. concessionaria per il Comune di Trieste con il quale si richiede la somma complessiva di €3.291,00 oltre interessi e sanzioni per omesso versamento.
L'associazione ricorrente impugna preliminarmente l'atto per omessa o inesistente motivazione non essendo stati indicati i motivi dell'accertamento per “omessa presentazione della dichiarazione e omesso versamento” allorché sia pacifico che il contribuente abbia presentato la dichiarazione ed abbia anche pagato. Contesta la diversa linea interpretativa dell'ufficio ovvero che gli alloggi dell'Ricorrente_1 non erano adibiti ad abitazione bensì dovevano ritenersi alloggi adibiti a residence/casa vacanze/affittacamere e che pertanto dovevano scontare una tariffa maggiore. Eccepisce l'intervenuta prescrizione per l'anno 2018 e, nel merito, precisa che lRicorrente_1 - di cui si allega Atto Costitutivo, Statuto e decreto di iscrizione Ufficio regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore -, è un'Associazione dotata di personalità giuridica dei Ricorrente_1 del FVG e raccoglie i genitori di bambini con le peggiori patologie immaginabili, vive ed opera esclusivamente con le donazioni di migliaia di persone e si adopera affinché tutti i bambini possano essere curati nell'ambiente più idoneo e meno traumatizzante per loro, si incarica di migliorare gli spazi di degenza, le attrezzature sanitarie, l'informazione, e garantire l'aspetto scolastico e ludico-ricreativo presso il reparto di oncoematologia del Associazione _1. Favorisce la ricerca e lo studio nel campo dei tumori infantili e promuove, con particolare attenzione all'aspetto psicologico e sociale, un'assistenza globale non solo dei bambini ma anche del nucleo familiare sia durante la malattia sia a guarigione avvenuta.
Il tutto sulla base del puro volontariato: nessuno - né i soci né gli amministratori - percepisce alcun compenso.
Le donazioni raccolte quindi, tolte le indispensabili spese di gestione, vanno interamente a favore dei bambini e delle loro famiglie. Per quanto riguarda gli immobili essi sono messi a disposizione delle famiglie dei piccoli ammalati con rapporto di ospitalità gratuito, come comodato di immobile, svolto non solo senza finalità di lucro ma senza alcuna forma di imprenditorialità. Rapporto che si instaura su richiesta del reparto di
Oncoematologia del Associazione _1, di durata variabile, con gli abitanti che sono preventivamente individuati ed identificati, con evidenza pubblica. Durata del rapporto che varia dai 6 ai 24 mesi.
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento con vittoria di spese.
Esatto S.p.A. si è costituito con atto del 3.2.2026 e contesta quanto affermato da parte ricorrente e sostiene che non può esimersi dall'applicare la coerente categoria tariffaria prevista per la tassa rifiuti in relazione all'effettivo utilizzo degli immobili da parte della realtà associativa. Richiama quanto affermato in altre decisioni questa Corte nelle quali ha statuito, dapprima con la Sentenza n. 160/2024 e da ultimo con la recentissima
Sentenza n. 2/2026, depositata in data 05/01/2056 che “i soggetti di volta in volta conduttori (recte: sub- conduttori o comodatari) degli appartamenti sono sempre diversi e quindi non appare corretto equiparare tale tipo di locazione con quella di “civile abitazione” che presuppone necessariamente un utilizzo costante, in un tempo apprezzabile, di una persona fisica, con o senza nucleo familiare, ben preciso (…). Ritiene questa Corte che i particolari contratti di locazione (recte: sub- conduttore o di comodato) stipulati (...) debbano trovare più corretta classificazione nella categoria di cui al DPR 27.4.1999 n. 158, per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi, fatto proprio dal Comune di Trieste che, al punto 8- prevede: “Alberghi senza ristorante, residence, case vacanze ed affittacamere” poiché l'alloggio temporaneo di soggetti non preventivamente identificati, in numero variabile e per un periodo di tempo non definito a priori può concettualmente essere più affine al “residence” ovvero all' “affittacamere” (Sentenza 160/2024). “Occorre, infatti, valutare l'uso effettivo che si fa dell'immobile al fine di determinare il corretto regime fiscale cui va sottoposto, come precisato dalla S.C “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
l'istituzione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, di tariffe differenziate per fasce di utenza che distinguono l'uso domestico e quello non domestico, impone di accertare l'uso effettivo dei relativi immobili, essendo irrilevante la classificazione catastale di essi ovvero la natura del contratto attributivo del godimento a favore dei non proprietari” (Sentenza n. 2/2026).Chiede il rigetto del ricorso.
In data 13.2.2026 la ricorrente deposita memoria illustrativa nella quale ribadisce le proprie ragioni contestando la tesi dell'Ufficio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di omessa motivazione in quanto l'atto di accertamento conteneva i requisiti minimi e, comunque, le ragioni dell'accertamento sono state poi chiarite in sede di confronto diretto tra le parti.
Secondo la S.C.:” In tema di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni, salvo che la normativa comunale contempli una riduzione tariffaria in presenza di specifici requisiti, nel qual caso il Comune, a fronte della richiesta di riduzione del contribuente, è tenuto a motivare la pretesa esplicitando le ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggetto passivo di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta. (Cass. sez. 5 – Ord. n. 21872 del 29/07/2025).
Analogamente va rigettata l'eccezione di prescrizione per l'anno 2018 poiché l'avviso di accertamento emesso entro il 31/12/2024 per l'annualità 2018 era in termini. Infatti, la dichiarazione relativa al 2018 andava presentata entro il 31/01/2019 e quindi l'accertamento doveva avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere resa e perciò entro il 31 dicembre 2024. Come avvenuto. Ovviamente stante il principio di scissione la decadenza non si è verificata poiché la consegna in posta dell'avviso è avvenuto entro i termini sopra indicati e non rileva che la notifica è avvenuta materialmente dopo tale data.
Nel merito, questa Corte, pur confermando quanto sostenuto nelle decisioni richiamate da parte resistente, ritiene che il caso di specie mostri alcune peculiarità che lo differiscono dai casi trattati nelle decisioni richiamate. Innanzitutto l'attività dell'associazione ricorrente è totalmente gratuita e quindi non ha alcun profilo di attività commerciale. Inoltre, l'accoglimento di famiglie di malati oncologici avviene per periodi non propriamente brevi: dalla documentazione allegata si evince che i periodi di ospitalità variano mediamente tra i 6 e i 24 mesi e, i soggetti beneficiati dell'alloggio sono individuati ed identificati, con evidenza pubblica con dichiarazione all'Autorità. Ne consegue che, a differenza delle altre decisioni richiamate, che riguardavano l'alloggio temporaneo di migranti richiedenti asilo che venivano alloggiati mediamente per periodi molto brevi e, comunque nell'ambito di una attività di tipo commerciale finanziata da fondi pubblici;
nel caso di specie si può sostenere che appare corretto equiparare tale tipo di locazione (recte: comodato gratuito) con quella di “civile abitazione” che presuppone necessariamente un utilizzo costante, in un tempo apprezzabile, di una persona fisica, con o senza nucleo familiare, ben preciso. Sarà, pertanto, onere dell'associazione comunicare ad ESATTO S.p.
A. il numero medio di occupanti per anno solare al fine di determinare il quantum della tariffa.
Considerati i profili, del tutto nuovi, della questione trattata, si ritiene che ricorrano particolari motivi per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione II, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, accoglie il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, il 24 febbraio 2026
IL Presidente relatore
AR GROHMANN
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
GROHMANN DARIO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.Iva_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Esatto S.p.a. - 01051150322
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3819/2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3819/2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3819/2024 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3819/2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3819/2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3819/2024 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si oppone.
Il Giudice monocratico trattiene il ricorso in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.5.2025 Ricorrente_1 Friuli Venezia Giulia), in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento n.
3819 del 9.12.2024 relativo a TARI per gli anni dal 2018 al 2023 emesso, nei suoi confronti da Esatto S.p.
A. concessionaria per il Comune di Trieste con il quale si richiede la somma complessiva di €3.291,00 oltre interessi e sanzioni per omesso versamento.
L'associazione ricorrente impugna preliminarmente l'atto per omessa o inesistente motivazione non essendo stati indicati i motivi dell'accertamento per “omessa presentazione della dichiarazione e omesso versamento” allorché sia pacifico che il contribuente abbia presentato la dichiarazione ed abbia anche pagato. Contesta la diversa linea interpretativa dell'ufficio ovvero che gli alloggi dell'Ricorrente_1 non erano adibiti ad abitazione bensì dovevano ritenersi alloggi adibiti a residence/casa vacanze/affittacamere e che pertanto dovevano scontare una tariffa maggiore. Eccepisce l'intervenuta prescrizione per l'anno 2018 e, nel merito, precisa che lRicorrente_1 - di cui si allega Atto Costitutivo, Statuto e decreto di iscrizione Ufficio regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore -, è un'Associazione dotata di personalità giuridica dei Ricorrente_1 del FVG e raccoglie i genitori di bambini con le peggiori patologie immaginabili, vive ed opera esclusivamente con le donazioni di migliaia di persone e si adopera affinché tutti i bambini possano essere curati nell'ambiente più idoneo e meno traumatizzante per loro, si incarica di migliorare gli spazi di degenza, le attrezzature sanitarie, l'informazione, e garantire l'aspetto scolastico e ludico-ricreativo presso il reparto di oncoematologia del Associazione _1. Favorisce la ricerca e lo studio nel campo dei tumori infantili e promuove, con particolare attenzione all'aspetto psicologico e sociale, un'assistenza globale non solo dei bambini ma anche del nucleo familiare sia durante la malattia sia a guarigione avvenuta.
Il tutto sulla base del puro volontariato: nessuno - né i soci né gli amministratori - percepisce alcun compenso.
Le donazioni raccolte quindi, tolte le indispensabili spese di gestione, vanno interamente a favore dei bambini e delle loro famiglie. Per quanto riguarda gli immobili essi sono messi a disposizione delle famiglie dei piccoli ammalati con rapporto di ospitalità gratuito, come comodato di immobile, svolto non solo senza finalità di lucro ma senza alcuna forma di imprenditorialità. Rapporto che si instaura su richiesta del reparto di
Oncoematologia del Associazione _1, di durata variabile, con gli abitanti che sono preventivamente individuati ed identificati, con evidenza pubblica. Durata del rapporto che varia dai 6 ai 24 mesi.
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento con vittoria di spese.
Esatto S.p.A. si è costituito con atto del 3.2.2026 e contesta quanto affermato da parte ricorrente e sostiene che non può esimersi dall'applicare la coerente categoria tariffaria prevista per la tassa rifiuti in relazione all'effettivo utilizzo degli immobili da parte della realtà associativa. Richiama quanto affermato in altre decisioni questa Corte nelle quali ha statuito, dapprima con la Sentenza n. 160/2024 e da ultimo con la recentissima
Sentenza n. 2/2026, depositata in data 05/01/2056 che “i soggetti di volta in volta conduttori (recte: sub- conduttori o comodatari) degli appartamenti sono sempre diversi e quindi non appare corretto equiparare tale tipo di locazione con quella di “civile abitazione” che presuppone necessariamente un utilizzo costante, in un tempo apprezzabile, di una persona fisica, con o senza nucleo familiare, ben preciso (…). Ritiene questa Corte che i particolari contratti di locazione (recte: sub- conduttore o di comodato) stipulati (...) debbano trovare più corretta classificazione nella categoria di cui al DPR 27.4.1999 n. 158, per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi, fatto proprio dal Comune di Trieste che, al punto 8- prevede: “Alberghi senza ristorante, residence, case vacanze ed affittacamere” poiché l'alloggio temporaneo di soggetti non preventivamente identificati, in numero variabile e per un periodo di tempo non definito a priori può concettualmente essere più affine al “residence” ovvero all' “affittacamere” (Sentenza 160/2024). “Occorre, infatti, valutare l'uso effettivo che si fa dell'immobile al fine di determinare il corretto regime fiscale cui va sottoposto, come precisato dalla S.C “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
l'istituzione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, di tariffe differenziate per fasce di utenza che distinguono l'uso domestico e quello non domestico, impone di accertare l'uso effettivo dei relativi immobili, essendo irrilevante la classificazione catastale di essi ovvero la natura del contratto attributivo del godimento a favore dei non proprietari” (Sentenza n. 2/2026).Chiede il rigetto del ricorso.
In data 13.2.2026 la ricorrente deposita memoria illustrativa nella quale ribadisce le proprie ragioni contestando la tesi dell'Ufficio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di omessa motivazione in quanto l'atto di accertamento conteneva i requisiti minimi e, comunque, le ragioni dell'accertamento sono state poi chiarite in sede di confronto diretto tra le parti.
Secondo la S.C.:” In tema di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni, salvo che la normativa comunale contempli una riduzione tariffaria in presenza di specifici requisiti, nel qual caso il Comune, a fronte della richiesta di riduzione del contribuente, è tenuto a motivare la pretesa esplicitando le ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggetto passivo di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta. (Cass. sez. 5 – Ord. n. 21872 del 29/07/2025).
Analogamente va rigettata l'eccezione di prescrizione per l'anno 2018 poiché l'avviso di accertamento emesso entro il 31/12/2024 per l'annualità 2018 era in termini. Infatti, la dichiarazione relativa al 2018 andava presentata entro il 31/01/2019 e quindi l'accertamento doveva avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere resa e perciò entro il 31 dicembre 2024. Come avvenuto. Ovviamente stante il principio di scissione la decadenza non si è verificata poiché la consegna in posta dell'avviso è avvenuto entro i termini sopra indicati e non rileva che la notifica è avvenuta materialmente dopo tale data.
Nel merito, questa Corte, pur confermando quanto sostenuto nelle decisioni richiamate da parte resistente, ritiene che il caso di specie mostri alcune peculiarità che lo differiscono dai casi trattati nelle decisioni richiamate. Innanzitutto l'attività dell'associazione ricorrente è totalmente gratuita e quindi non ha alcun profilo di attività commerciale. Inoltre, l'accoglimento di famiglie di malati oncologici avviene per periodi non propriamente brevi: dalla documentazione allegata si evince che i periodi di ospitalità variano mediamente tra i 6 e i 24 mesi e, i soggetti beneficiati dell'alloggio sono individuati ed identificati, con evidenza pubblica con dichiarazione all'Autorità. Ne consegue che, a differenza delle altre decisioni richiamate, che riguardavano l'alloggio temporaneo di migranti richiedenti asilo che venivano alloggiati mediamente per periodi molto brevi e, comunque nell'ambito di una attività di tipo commerciale finanziata da fondi pubblici;
nel caso di specie si può sostenere che appare corretto equiparare tale tipo di locazione (recte: comodato gratuito) con quella di “civile abitazione” che presuppone necessariamente un utilizzo costante, in un tempo apprezzabile, di una persona fisica, con o senza nucleo familiare, ben preciso. Sarà, pertanto, onere dell'associazione comunicare ad ESATTO S.p.
A. il numero medio di occupanti per anno solare al fine di determinare il quantum della tariffa.
Considerati i profili, del tutto nuovi, della questione trattata, si ritiene che ricorrano particolari motivi per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione II, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, accoglie il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, il 24 febbraio 2026
IL Presidente relatore
AR GROHMANN