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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 5135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5135 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 10034/2023 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. NADIA FEDERICO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE SANTA PANAGIA 136/R, SIRACUSA
contro
) contumace Controparte_1 C.F._2
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 3 ottobre 2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
L'attore agisce nel presente giudizio al fine di sentir accertare la responsabilità ai sensi Parte_1 dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, sentir condannare il convenuto al ristoro del pregiudizio non Controparte_1 patrimoniale subito a causa della condotta ingiusta di quest'ultima, la quale ebbe a richiedere al competente
Questore di emettere un provvedimento di formale ammonimento nei propri confronti per atti persecutori, in tal modo cagionando al suddetto Verzì una lesione della propria libertà personale ed al proprio onore, oltre al danno non patrimoniale la cui liquidazione è stata chiesta dall'attore in via equitativa.
La domanda è infondata e dev'essere pertanto rigettata.
Sotto il profilo dell'an dell'invocata responsabilità extracontrattuale, giova innanzi tutto premettere che grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto illecito, l'imputabilità del fatto al danneggiante, il dolo o la colpa del danneggiante, il danno ed il nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento dannoso.
In particolare, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un danno-conseguenza e, come tale, deve essere allegato e provato da chi lo reclami in giudizio (Cass. 8827/2003; Cass. 8828/2003; Cas. 16004/2003).
Per gli altri pregiudizi non patrimoniali (diversi dal danno c.d. biologico strettamente inteso) e consistenti in turbamenti, disagi e sofferenze, la giurisprudenza consente di fare “ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri [Cass. 9834/2002]; il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto”
(Cass. Sez. Un. 26972/2008; Cass. Sez. Un. 26973/2008; Cass. Sez. Un. 26974/2008; Cass. Sez. Un.
26975/2008).
Nella specie, alla luce del compendio istruttorio acquisito agli atti del processo, non risulta soddisfatto dall'attore l'onere probatorio di cui all'art. 2043 c.c.
In primo luogo, non è stato provato dal il fatto illecito per come descritto in citazione. Pt_1
Risultano alquanto sfumate le dinamiche che hanno interessato la relazione sentimentale esistente tra l'attore e – rimasta contumace nel presente giudizio: emergono, infatti, dalla documentazione Controparte_1 versata in atti dal elementi attestanti una non corrispondenza tra la realtà riprodotta nelle difese attoree Pt_1
e la realtà fattuale.
Da un lato, nessuna condotta illecita può essere attribuita alla parte convenuta sulla base dei messaggi estrapolati dalla chat "WhatsApp", in atti prodotta mediante copia dei relativi screenshot; dall'altro lato, il verbale di istanza per la richiesta di provvedimento di ammonimento nei confronti di - cui è Parte_1 seguito l'ammonimento del Questore, poi confermato anche dal competente Prefetto in sede di ricorso gerarchico - appare evidenziare una realtà fattuale del tutto opposta, sostanziantesi in una serie di atti potenzialmente persecutori che avrebbe in realtà compiuto il nei confronti della , in maniera Pt_1 CP_1 continua e reiterata, poiché l'odierno attore non accettava la fine della relazione sentimentale con la signora
(cfr. docc.
7-9 allegati alla citazione). Il provvedimento di ammonimento venne emesso nei confronti dell'attore al fine di tutelare dalla succitata condotta che il avrebbe tenuto, poiché questi Controparte_1 Pt_1 avrebbe inoltrato alla convenuta numerosi messaggi manifestando sentimenti di possessività, pedinando la signora, eseguendo appostamenti e controllandola in modo ossessivo – comportamenti, questi, che avrebbero determinato nella un profondo stato di ansia e di paura (cfr. cit. docc.
7-8 allegati alla citazione). CP_1 Ora, ai fini dell'accertamento dell'illecito civile, il giudice può scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, avendo anche facoltà di escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (Cass. 9957/2025).
Così considerato il contesto di riferimento ed il compendio probatorio in atti, osserva il Tribunale che, se da un lato l'allegazione attorea relativa alla condotta asseritamente illecita della parte convenuta difetta di sufficiente specificità, dall'altro, non sussistono nemmeno elementi probatori idonei a corroborare la ricostruzione dei fatti prospettata dal nelle proprie difese – che, anzi, appare smentita dalle evidenze Pt_1 documentali sopra esaminate.
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno proposta da è respinta. Parte_1
III
Non deve assumersi alcuna statuizione in punto di spese processuali, attesa la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, Controparte_1 rigetta ogni domanda proposta da Parte_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 22 ottobre 2025.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo