Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4608 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 10 giugno 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 6889/2025 RG TRA
rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2
dall'avv. IMPROTA EMANUELE
Ricorrente
E
CP_1
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. Parte_1 Pt_2
esponeva:
[...]
che, dopo aver richiesto ed ottenuto l'attestazione ISEE per l'anno 2025 in data 09.10.2024, inserendo tutti i componenti del proprio nucleo familiare ed in particolare i due figli minori necessari quale condizionalità per l'accesso all'assegno di inclusione, presentava all' in data CP_1
28.01.2025 domanda per ADI n° . Che successivamente alla Parte_3
presentazione della domanda, sempre in data 28.01.2025, provvedeva altresì a stipulare idoneo patto per l'inclusione (c.d. PAD).
Che tuttavia, pur essendo presenti tutti gli altri requisiti socio-economici, tale domanda amministrativa veniva sospesa.
Che richieste sommarie informazioni al call center in relazione a tale sospensione, apprendeva CP_1
che "il nucleo familiare aveva dichiarato in DSU, ovvero composto da egli stesso con moglie e due figli, come risulta trasfuso nell'ISEE 2025" non risultava coincidere con il nucleo risultante dallo stato di famiglia da . CP_2
Che pertanto, in data 04.03.2025 si recava presso il Comune di Napoli di propria residenza al fine di ottenere certificazione di stato di famiglia attendibile per comprovare all' che quanto risultante CP_1
da fosse un errore. CP_2
che con PEC del 04.03.2025 delle ore 15:32:28 rispondeva confermando "evidenza gestita con esito negativo a causa della mancata corrispondenza tra la DSU a fondamento dell'istanza e il nucleo familiare censito in banca dati ". CP_2
Che di conseguenza, in risposta a tale comunicazione, con PEC sempre datata 04.03.2025 delle ore
15:43:25 inoltrava all' una missiva richiedendo "lo sblocco della domanda in oggetto sospesa CP_1
per discordanza con i dati in "; CP_2
Che tuttavia l'Istituto, in data 12.03.2025 provvedeva a rigettare definitivamente la domanda con la medesima motivazione.
Ciò premesso stante l'illegittimità di tale diniego concludeva per "1) Accertare per i motivi di cui al ricorso il diritto del ricorrente alla percezione dell'ADI, sulla base della domanda n°INPS-ADI-
2025-1754216 effettuata il 28.01.2025, a decorrere da Febbraio 2025; 2) Condannare, per l'effetto, in via generica l' al pagamento dei ratei di con decorrenza da Febbraio 2025 CP_3 Parte
nell'importo mensile previsto dalla Legge, oltre ad interessi legali e maggior somma da svalutazione monetaria calcolati sull'ammontare nominale del credito dalla maturazione di ogni rateo mensile sino al saldo effettivo;
3) Condannare, inoltre l' al pagamento delle spese e dei compensi CP_1
professionali del presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nel rispetto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, in particolare aumentando il compenso tabellare medio del 30% in virtù dell'art.4 comma
1bis, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario".
L' non si costituiva in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
La domanda è fondata.
La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all'Assegno di Inclusione (ADI) di cui al
D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85. Tale misura, come specificato dall'art. 1 del D.L. 48/2023, è finalizzata al "contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro" e costituisce "una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa".
L'ADI rappresenta una evoluzione del precedente Reddito di Cittadinanza, caratterizzandosi per un approccio categoriale selettivo che limita l'accesso ai soli nuclei familiari con componenti "fragili", come modificato dalla Legge di Bilancio 2025 che ha elevato la soglia ISEE a €10.140 e il reddito familiare a €6.500 annui.
Nel caso in esame il rigetto della domanda di ADI n° del 28.01.2025, è Parte_3
stato motivato dall' a causa della "mancata corrispondenza tra la DSU a fondamento CP_1
dell'istanza e il nucleo familiare censito in banca dati ". CP_2
L'art. 2 del D.L. 48/2023 stabilisce che "L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di 3
nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione".
Nel caso di specie, il ricorrente soddisfa tale condizionalità in quanto nel suo nucleo familiare sono presenti due figli minorenni, come attestato dalla certificazione anagrafica di stato di famiglia rilasciata dal Comune di Napoli.
Il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, soddisfacendo pertanto il requisito di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), n. 1) del D.L. 48/2023. Dalla documentazione prodotta risulta altresì che rispetta il requisito della territorialità, essendo residente in Italia e avendo lavorato nel territorio nazionale sin dal 31.12.2012, come si evince dall'estratto conto contributivo.
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente è in possesso di attestazione ISEE 2025 con valore inferiore al limite di €10.140 e reddito familiare inferiore ad €11.050,00, rispettando pertanto i parametri economici stabiliti dalla normativa. Il patrimonio mobiliare di €565 risulta inoltre inferiore alla soglia di €10.000 applicabile al suo nucleo familiare.
In ordine alla presunta discordanza tra la composizione del nucleo familiare dichiarata nella DSU e quella risultante dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) deve rilevarsi che, dalla documentazione prodotta da parte attrice emerge chiaramente che il ricorrente ha tempestivamente fornito all' la certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di Napoli in CP_1
data 04.03.2025, attestante la composizione del nucleo familiare esattamente coincidente con quella dichiarata nella DSU ISEE.
La circolare n. 105 del 16 dicembre 2023 e i successivi messaggi interpretativi hanno chiarito CP_1
le modalità operative per i controlli sulla composizione dei nuclei familiari, stabilendo che in caso di discordanze tra le banche dati devono prevalere le risultanze anagrafiche ufficiali rilasciate dai
Comuni competenti.
Pertanto, accertato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente - condizionalità categoriale (presenza di figli minorenni), requisiti di cittadinanza e residenza, requisiti economici -
e considerata l'illegittimità del rigetto basato su una discordanza ANPR già sanata attraverso la produzione di certificazione comunale, deve concludersi per il riconoscimento del diritto del ricorrente all'ADI con decorrenza da febbraio 2025.
Il calcolo dell'importo seguirà la formula prevista dall'art. 3 del D.L. 48/2023, utilizzando la scala di equivalenza specifica e garantendo l'importo minimo di €480 mensili.
Le spese seguono la soccombenza. 4
PQM
ACCERTA il diritto del ricorrente sig. Parte_5
alla percezione dell'Assegno di Inclusione con decorrenza da febbraio
[...]
2025;
CONDANNA l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di con decorrenza da CP_1 Parte
febbraio 2025 nell'importo mensile previsto dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo sino al saldo;
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in CP_1
complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice