Versione
27 aprile 1991
27 aprile 1991
Art. 5. Pensione di invalidita' 1. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo e per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Sussiste diritto a pensione anche quando la riduzione della capacita' all'esercizio della professione preesista al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
3. La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
5. Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2 in sostituzione della pensione d'invalidita'.
2. Sussiste diritto a pensione anche quando la riduzione della capacita' all'esercizio della professione preesista al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
3. La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
5. Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2 in sostituzione della pensione d'invalidita'.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Ancona, sentenza 08/03/2022, n. 54Provvedimento: TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 16.2.2022 ai sensi dell'art. 221 DL 34/2020 e successive modifiche ed integrazioni, con assegnazione di termine per note; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte; ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa n. 247/2021 R.G.Lav. cui è riunita la causa n. 548/2021 R.G.Lav. TRA Parte_1 rappresentato e difeso, con ente, …Leggi di più...
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