Articolo 5 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 aprile 1991
Art. 5. Pensione di invalidita' 1. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo e per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Sussiste diritto a pensione anche quando la riduzione della capacita' all'esercizio della professione preesista al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
3. La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
5. Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2 in sostituzione della pensione d'invalidita'.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991
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