Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 09/01/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al N. 17492/2023 R.G. promossa da:
e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 unici eredi ed aventi diritto del sig. , rappr.ti e difesi, in Persona_1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Fulvio Mastantuono e con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli al Centro Direzionale, Isola G/1;
RICORRENTI
contro
: l' in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario a ciò designato con ordine di servizio Persona_2 del Direttore di Sede n. 7 del 25/02/2010, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in via De Gasperi n 55. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/10/2023 i ricorrenti in epigrafe esponevano: di agire nella qualità di unici eredi ed aventi diritto del Sig. , Persona_1 deceduto ab intestato in data 29.03.2023; che il de cuius aveva proposto domanda, alla competente Commissione Sanitaria, al fine di accertare l'esistenza del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
che la procedente Commissione Sanitaria aveva riconosciuto la totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua non essendo, l'istante, in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal 05.07.2018 e che il predetto status sanitario veniva confermato a seguito di revisione sanitaria effettuata in data
2) in accoglimento del presente ricorso, condannare l' al pagamento in favore dei ricorrenti , nella spiegata qualità , CP_1 dei ratei maturati della predetta indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80
, in relazione al periodo dedotto in atti, come quantificato , giusta prospetto analitico l Controparte_2
al risarcimento del danno ingiusto patito da i ricorrenti in virtù della dedotta CP_1 illegittima violazione del termine procedimentale per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa d e l Giudice ex art. 1226 c.c; 4) condannare altresì l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre rimborso CP_1 per spese generali nella misura di legge con attribuzione separata a i sottoscritti procuratori che si dichiarano sin da ora antistatari.” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo rinvio per CP_1 consentire la liquidazione delle somme dovute. In ragione del pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento intervenuto in corso di causa nell'Agosto 2024, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento a detto capo di domanda. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il pagamento del dovuto, avvenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti, quanto al capitale. L' va condannato CP_1 al pagamento degli interessi nella misura di € 2351,31 correttamente calcolati dalla parte ricorrente e non contestati, interessi calcolati dalla data di maturazione del credito alla data di deposito della sentenza. Atteso che il pagamento è avvenuto in data successiva alla proposizione del ricorso e successivamente alla notifica, si condanna l alla rifusione, in favore dei CP_1 ricorrenti, delle spese di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Manuela Montuori, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere quanto al capitale;
condanna l' al CP_1 pagamento della somma pari ad € 2351,31 a titolo di interessi legali maturati sulla somma di € 22.017,00 a decorrere dalla data di maturazione del credito;
b) condanna l' alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, CP_1 che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv Fulvio Mastantuono. c) Si comunichi.
Così deciso in data 09/01/2025.
il Giudice Dott. Manuela Montuori