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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2024, n. 4083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4083 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA Rilasciata spedizione in forma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del ______________________
Giudice Dott. Fabio Civiletti, ha pronunciato la seguente Per ___________________
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 12724 R.G. 2022, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano
Parte_1
MARINELLI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso Il Cancelliere
lo studio di questi, in Palermo, Via Marchese di Villabianca n° 54;
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Palermo, e domiciliato ex lege presso la sede di questa, in Palermo, Via Valerio Villareale n.6
Resistente
OGGETTO: TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO.
All'udienza del 16/10/2024, i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/12/2022, l'Ing. già dipendente dell'Ente Parte_1
Acquedotti Siciliani con qualifica dirigenziale, collocato a riposo a decorrere dall'1/03/2015, adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e premesso di essere percettore del trattamento pensionistico a carico dell' , nella misura prevista CP_2
dalla disciplina statale, ma di non aver ricevuto il trattamento pensionistico integrativo di cui all'art. 10 del Regolamento organico dell'Ente, da lui richiesto con diffida del
4/06/2015, cui l'Ente aveva risposto negativamente, con nota del 10/06/2015, dedusse l'illegittimità della mancata corresponsione del trattamento integrativo, atteso che l'art. 8
L.r. 21/08/2014 n° 21 che prevedeva il divieto di erogazione di trattamenti integrativi e sostitutivi, che non siano previsti da particolari disposizioni statali o regionali, doveva essere interpretata secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza
3/03/2016 n° 45, cosicchè nella fattispecie in esame la norma non poteva trovare applicazione, atteso che sussistevano disposizioni regolamentari regionali, che prevedevano tutti gli elementi richiesti dalla Corte.
Chiese, pertanto, l'accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento previdenziale di cui al presente ricorso, e condannare per l'effetto il , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare il predetto trattamento dalla data del pensionamento del ricorrente in poi, o dalla successiva data che sarà ritenuta corretta, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In subordine, sollevò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della l.r. 8 del
2018, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost..
Invocò la condanna del , convenuto in giudizio, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite.
Il , ritualmente costituitosi, con memoria difensiva, ha Controparte_1
eccepito il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., la prescrizione quinquennale, il difetto di legittimazione passiva del per il periodo 2014-2018, nonchè l'infondatezza della CP_1
domanda avversaria, di cui ha invocato il rigetto. All'udienza del 16/10/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., sollevata dal , atteso che in fattispecie similare riguardante l'integrazione del Controparte_1
trattamento pensionistico dei dipendenti dell'E.A.S., la Corte di Cassazione, con la sentenza Sezioni Unite n° 4237/31 ha affermato il principio, secondo cui non sussiste nella fattispecie la giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che quello reclamato dai pensionati è
un emolumento destinato ad integrare il trattamento pensionistico, sicchè per costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la giurisdizione sulle relative controversie non compete alla
Corte dei Conti (non essendo in discussione un rapporto di previdenziale diverso da quello di lavoro) ma al giudice che, ratione temporis, è designato dalla legge a conoscere della controversia riguardante il rapporto di pubblico impiego in contestazione (Cass. SU 3 giugno 2002, n.
7981; Cass. SU 30 aprile 2010, n. 10509; Cass. SU 8 giugno 2011, n. 12462; Cass. SU 19 giugno
2017, n. 15057).
E',poi, fondata parzialmente l'eccezione di prescrizione quinquennale, per il periodo antecedente al quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta il
18/07/2023 e quindi per i ratei anteriori al 18/07/2018.
Va, infatti, rilevato che la prescrizione interrotta con la diffida del 4/06/2015 aveva ricominciato a decorrere dal 4/06/2020, non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi entro tale data, cosicchè deve aversi riguardo all'unico atto interruttivo intervenuto posteriormente che è il ricorso introduttivo del giudizio, debitamente notificato.
Ciò premesso, il ricorso è fondato soltanto parzialmente, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n° 780/2021, in una fattispecie analoga ha così argomentato:
“Con deliberazione del Vice Commissario Straordinario dell'EAS n.3034 del 24 giugno
1986, in aderenza a specifiche indicazioni fornite dalla Giunta Regionale con delibera
138/1986, veniva riformulato il regolamento organico del personale, ai sensi del cui art.1
il personale dell'ente veniva equiparato ad ogni effetto di legge al personale regionale (“a decorrere dall'1 novembre 1985 lo stato giuridico ed economico del personale, ivi compreso quello di previdenza assistenza e quiescenza dell'Ente Acquedotti siciliani sono regolati in conformità a quanto previsto per i dipendenti dell'amministrazione regionale fermo restando quanto previsto nelle leggi istitutive per le qualifiche “direttore generale e capo dei servizi amministrativi”.)
L'art.20 del regolamento prevedeva: “…l'Ente provvederà al trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale di ruolo mediante:
-iscrizione obbligatoria alla CPDEL ex l.369/1955 e succ mod ed integr.;
-corresponsione di un trattamento di quiescenza integrativo al fine di perequare il trattamento spettante al corrispondente personale dell'amministrazione regionale;
-erogazione dei benefici assistenziali sociali ed eventuale integrazione di pensioni per garantire pari trattamento al personale della Regione siciliana;
-corresponsione di una indennità di fine servizio nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per il personale dell'amministrazione regionale”.
Poiché la chiesta iscrizione del personale di ruolo alla CPDEL – in attuazione all'art.20
del regolamento organico- era stata considerata inammissibile dal Ministero del tesoro con nota n.10133 del 10 marzo 1987, l'Ente, in attuazione dell'art.1 del regolamento organico ed in conformità con il principio di equiparazione dei propri dipendenti a quelli della Regione, provvedeva a versare i contributi previdenziali ed assistenziali relativi al proprio personale all' e corrispondeva altresì ai propri dipendenti - che CP_2
al momento del collocamento a riposo avevano maturato i requisiti di quiescenza previsti per i dipendenti regionali un trattamento sostitutivo, fino a quando non fossero stati raggiunti i requisiti minimi previsti dall' , oltre al predetto trattamento CP_2
integrativo, dopo l'inizio del trattamento di quiescenza.
Intervenuta la privatizzazione dell'ente, l'art. 23 comma quinquies della L. R. n. 10/1999,
come modificato ed integrato dalle LL.RR. 26/3/2012 n. 2 e 2/12/2003 n. 20, prevedeva,
all'atto della cessazione dell'attività dell'Ente, il transito del personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 della L.R. 15/5/2000 n. 10, con oneri a carico della Regione, facendo salvi i diritti acquisiti e con mantenimento dello status posseduto ed estendendo – come previsto dal successivo comma sexies - l'operatività della disposizione anche al personale già collocato in quiescenza (“2 ter. L'E.A.S. mantiene le attività
progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza. ….2 quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. 2 sexies. Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.”.)
La condizione del passaggio degli oneri alla Regione si realizzava con la messa in liquidazione dell'EAS, disposta con L.R. 31/5/2004 n. 9, art. 1; conseguentemente, con delibera n. 87/2009 la Giunta Regionale assegnava le competenze relative all'erogazione del trattamento pensionistico integrativo e/o sostitutivo dei dipendenti E.A.S., già in quiescenza e da collocare a riposo, al Dipartimento Regionale del Personale, dei Servizi
Generali di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza della Presidenza della Regione
(competenze poi ricondotte, giusta delibera n. 335/2011, nell'ambito della gestione residuale dell'Ente in liquidazione).
In tale nuovo contesto, la menzionata disciplina relativa al trattamento previdenziale e di quiescenza del personale EAS veniva confermata dalla deliberazione del commissario liquidatore n.18 dell'8 febbraio 2005, come modificata con deliberazione n.
244 del 31 maggio 2005, con cui l'EAS adeguava il regime giuridico del proprio personale alle previsioni della l.r. 10/2000. In particolare, con riferimento al personale all'art.10 disponeva quanto segue: “Il personale dell'EAS a qualsiasi titolo in servizio alla data di entrata in vigore della l.r. 2/2002 mantiene le attribuzioni dello stato giuridico economico e previdenziale possedute. Alle medesime condizioni il personale
EAS rimane iscritto all' e l'Ente provvederà all'equiparazione del trattamento di CP_2
quiescenza: -per il personale assunto precedentemente l'entrata in vigore della l.r.21/1986 mediante integrazione relativamente al periodo di effettivo servizio prestato in EAS e a quelli antecedentemente ricongiunti o riscattati (presso l' al fine di perequare il CP_2
trattamento previsto dalla l.r.2/1962;
-per il personale assunto successivamente alla l.r.21/1986 si applica il trattamento previsto dalla normativa nazionale (337/1995);
-successivamente al 31/12/2000 si applica per tutto il personale la normativa regionale di riferimento”.
Interveniva, quindi, la l.r. n. 6/2009, istitutiva del la quale, all'art. 15, CP_1
commi 7 e 8, prevedeva:
“7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del . CP_1
8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della
Regione che provvede al relativo pagamento tramite il attraverso appositi CP_1
trasferimenti.”.
Si giunge, infine, alla promulgazione della L.R. n. 21/2014 che, in un contesto di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, all'art. 8 dispone: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione
regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci”.
Tale norma, della cui portata applicativa qui si controverte, si completa e va interpretata anche alla luce dei successivi interventi normativi;
viene in considerazione, anzitutto, l'art. 67 della L. n. 9/2015 recante “Disposizioni per il personale in quiescenza dell'Ente
acquedotti siciliani in regime di trattamento sostitutivo”, il quale prevede: “Presso il
è costituito il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del Controparte_1
personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione” destinato al pagamento, per il solo periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico dell' ed in misura equivalente, del CP_2
trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, riconosciuto con provvedimenti amministrativi i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21. 2. Il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione” assicura con onere a carico dell'Amministrazione regionale i trattamenti di pensione sostitutivi a favore del personale in quiescenza e rispettivi superstiti dell'EAS in liquidazione, destinatari delle disposizioni di cui al comma 1.”
Ed ancora, l'art. 45 della L. R. n. 8/2018, che ha previsto la possibilità per il predetto
Fondo speciale ad esaurimento del personale in quiescenza di provvedere anche alla corresponsione del trattamento integrativo in favore dei dipendenti del comparto non dirigenziale, ad esclusione dei dirigenti e dei superstiti degli aventi diritto (“1. Il Fondo
speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti
Siciliani in liquidazione, costituito ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 può essere destinato anche al trattamento integrativo del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Il relativo trattamento pensionistico complessivo, sostitutivo e integrativo, non può essere superiore a quello dei dipendenti regionali equiparati e in possesso di una medesima anzianità contributiva.”)
Il nodo cruciale del presente giudizio consiste, dunque, nell'accertare se l'art. 8 della L.
n. 21/2014 abbia eliso – come deduce l'appellante - il trattamento integrativo concesso dall'EAS ai propri dipendenti, seppur soltanto con effetti a valere sui ratei maturati e maturandi successivamente alla sua entrata in vigore, per il personale già in quiescenza a tale data, oltre che per tutti i dipendenti andati in pensioni successivamente;
in caso negativo, occorre altresì accertare se tale onere gravi, quanto al periodo dedotto in ricorso (2014 -2018) sul CP_1
La risposta al primo quesito esige di verificare se il trattamento integrativo in questione risponda ai requisiti richiesti dall'art. 8 L. n. 21/2014 e se, dunque, trovi titolo in una
“espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci”.
Occupandosi del vaglio di legittimità costituzionale della norma in esame, seppur in relazione alla parallela vicenda del personale dei disciolti Consorzi ASI, la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 45/2016, ne ha riconosciuto la conformità alla
Costituzione svolgendo delle considerazioni che è opportuno qui richiamare in quanto utili sia ai fini ermeneutici del complesso ordito normativo di riferimento, che allo scopo di pervenire ad una corretta comprensione e valutazione della fattispecie in esame.
Ebbene, osservava in quell'occasione la Corte:
“3.1.– La legge della Regione siciliana 4 gennaio 1984, n. 1…ha demandato ai Consorzi
ASI la potestà di adottare «nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di apposito regolamento-tipo predisposto dall'Assessore
regionale per l'industria» (art. 37). Tale regolamento-tipo sul personale dei consorzi,
….adottato con decreto dell'Assessore per l'industria 5 aprile 2001 (Approvazione del testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo dei consorzi per l'area di sviluppo industriale della ) e pubblicato CP_1
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 1° giugno 2001, n. 27, ha dettato prescrizioni in tema di trattamenti previdenziali sostitutivi, rilevanti nell'odierno giudizio di costituzionalità….
3.2.– La legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 ……ha dato impulso alla creazione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), «ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della
Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive» (art. 1, comma
1). All'istituzione dell'IRSAP hanno fatto riscontro la soppressione e la liquidazione dei
Consorzi ASI, secondo le fasi scandite dall'art. 19….
4.– Il giudice rimettente muove dalla premessa che la disciplina sottoposta al vaglio di costituzionalità inibisca – con effetto immediato – la corresponsione dei trattamenti previdenziali integrativi e sostitutivi, originariamente a carico dei Consorzi ASI. Tale
interpretazione sarebbe suffragata dalla mancata promulgazione delle norme volte a salvaguardare i trattamenti già corrisposti e a regolare il riparto degli oneri tra le gestioni separate e l'IRSAP.
5.– Il presupposto interpretativo che accomuna le molteplici censure si rivela, nondimeno,
erroneo.
5.1.– Il divieto di erogare «trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci» non sospende i diritti previdenziali dei dipendenti dei Consorzi ASI in maniera indiscriminata, ma li pone in connessione con un fondamento normativo, che ne determini i presupposti, gli importi, la copertura finanziaria.
Per quel che riguarda i Consorzi ASI, tale fondamento normativo, limitatamente ai trattamenti già liquidati, si rinviene in una complessa trama di disposizioni, che lega la disciplina speciale del personale dei Consorzi (art. 37 della legge regionale n. 1 del 1984 “I
consorzi dovranno adottare nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di apposito regolamento - tipo predisposto dall'Assessore
regionale per l'industria”) alle previsioni generali, dettate dalla legge della Regione
siciliana 23 febbraio 1962, n. 2, con riguardo alle «Norme per il trattamento di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale della Regione». Da questa disciplina di portata generale si evince che i diritti vantati dai titolari di trattamenti previdenziali sostitutivi e integrativi riflettono la natura pubblicistica dei consorzi.
5.2.– La disciplina della liquidazione dei Consorzi ASI, pur modulando con caratteri peculiari i rapporti tra i Consorzi soppressi, le gestioni separate dei Consorzi e l'IRSAP,
non soltanto non ha scalfito il fondamento normativo prima indicato, ma lo assume come presupposto. Questo è dato intendere dalla scelta del legislatore regionale che ha disciplinato l'avvicendarsi dei soggetti obbligati (art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8 del 2012) e ha così confermato il permanere dei diritti previdenziali, coinvolti nella successione tra gli enti. L'assetto descritto è coerente con il carattere spiccatamente pubblicistico della procedura di liquidazione e non dovrebbe dunque tramutarsi in un'impropria vicenda estintiva dei diritti e degli obblighi riconducibili ai Consorzi.
…Tale prospettiva sistematica fuga ogni dubbio sul fondamento normativo che, per i
Consorzi ASI, assiste l'erogazione dei trattamenti previdenziali e sul fatto che il divieto di corrispondere tali trattamenti operi soltanto quando un fondamento normativo, sul versante della legislazione statale o regionale, non si ravvisi.
Non è dunque pertinente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che distingue tra la modificazione, rispettosa del canone di ragionevolezza, delle situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori e l'eliminazione integrale di una pensione legittimamente attribuita, lesiva dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale (sentenze n.
446 del 2002, n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997).”
Alla stregua di tali chiare direttive ermeneutiche occorre, dunque, verificare se, anche per quanto riguarda il trattamento integrativo di cui alla delibera del Vice Commissario
Straordinario dell'EAS, n. 3034 del 24/6/1986, al pari di quanto ritenuto dalla Consulta
per i disciolti Consorzi ASI, sia rinvenibile nel sistema un fondamento normativo di rango primario (di legge regionale o statale) che ne determini i presupposti, gli importi,
la copertura finanziaria.
Un primo fondamento può, invero, rinvenirsi nella fonte che ha attribuito all'organo amministrativo dell'ESA la potestà regolamentare in ordine al trattamento giuridico ed economico del proprio personale, e dunque negli artt. 4 e 33 della legge istitutiva dell'EAS (R.D. n. 369/1942): in particolare l'art. 33 prevedeva: “Con regolamento interno che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e sottoposto all'approvazione dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, saranno stabiliti le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la dotazione organica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale, compreso il direttore generale, comunque necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Ente”.
Tale disposizione non è stata modificata a seguito del passaggio delle competenze in materia alla Regione (DPR n. 683/1977).
Anzi la L.R. n. 212 del 14 settembre 1979 ha ulteriormente ribadito il carattere pubblicistico dell'ente e degli atti da esso promananti, introducendo specifiche disposizioni relative agli enti regionali e tra questi anche relative alla composizione del
Consiglio di Amministrazione dell'EAS (art.13), definendo, al successivo art. 20 le modalità di controllo sugli atti deliberativi dei consigli di amministrazione degli enti regionali e tra questi dell'EAS da parte dell'Assessorato LLPP e dell'Assessorato al
Bilancio per gli aspetti finanziari, al cui parere deve altresì seguire l'approvazione della
Giunta regionale.
Deve, inoltre, considerarsi che il regolamento approvato dall'EAS ha ancorato il trattamento previdenziale dei propri dipendenti alla disciplina regionale di cui alla L. n.
2/1962; si ritiene, dunque, che proprio in tale duplice aggancio normativo, da una parte costituito dalla legittimazione che promana da una fonte primaria e, dall'altra,
dall'equiparazione del trattamento in parola a quello previsto, da una norma primaria,
per i dipendenti regionali, vada rinvenuto il fondamento richiesto dalla L. n. 21/2014,
come interpretato dalla Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 45/2016.
Rispondendo, dunque, al requisito ivi previsto, il divieto di erogazione previsto dall'art. 8 L. n. 21/2014 non si applica al trattamento in questione.
Ciò posto, deve, tuttavia escludersi che il relativo onere, per il periodo in contestazione
(2014/18), faccia carico al CP_1
A tal proposito va ricordato che l'ente è stato costituito al solo scopo di rispondere del
“trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale”; trattamento che “è a carico del bilancio della
Regione che provvede al relativo pagamento tramite il attraverso appositi CP_1
trasferimenti.”; tenuto conto di tale competenza specifica e dell'autonomia giuridica e funzionale del non può ritenersi che l'obbligazione di rispondere dei CP_1
trattamenti previdenziali spettanti ad altre categorie di soggetti, diverse dai dipendenti della Regione, possa farsi discendere semplicemente dal citato l'art. 23, commi 2
quinquies e sexies, della L. n. 10/1999 che, come sopra ricordato, ha posto l'onere finanziario del trattamento economico, anche di quiescenza, del personale EAS, a carico della Regione;
né può l'equiparazione giuridica ed economica dell'ex personale EAS a quello Regionale comprendere ex se anche il trasferimento al Fondo delle competenze della gestione dei relativi rapporti, ivi compresi quelli di quiescenza, dovendo, com'è
ovvio, tale attribuzione essere prevista da una specifica norma di legge ed essere accompagnata dai trasferimenti finanziari a ciò necessari.
È ciò che è avvenuto, infatti, dapprima, con l'art. 67 della L. n. 9/2015, che ha posto a carico del suddetto il solo trattamento sostitutivo previsto dalla citata delibera n. CP_1
3034 del 24/6/1986, e, successivamente, con l'art. 45 della L. n. 8/2018 (poi modificato dalla L. R. n. 9/2021) che ha previsto la possibilità per il predetto di erogare, ex CP_1
nunc, anche il trattamento integrativo (a far data da aprile 2021 anche in favore dei dirigenti e dei superstiti); trattasi di interventi normativi che, lungi dal ripristinare un trattamento previdenziale asseritamente abrogato dalla L.R. n. 21/2014, hanno, invece,
provveduto ad individuarne, con effetti ex nunc, il soggetto obbligato all'erogazione;
sono, dunque, interventi, per un verso, dal valore ricognitivo di un trattamento già
sussistente – e mai abrogato – e, per altro, innovativo quanto all'individuazione dell'ente competente alla sua corresponsione.
Tale ricostruzione ermeneutica trova conferma, anzitutto, nella deliberazione n. 335 del
24.11.2011 della Giunta Regionale Siciliana che, rettificando la precedente delibera n. 87
del 24.3.2009 (con cui, in attuazione dell'art. 23 comma 2 sexies L. n. 10/1999, si era assegnato al Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali di Quiescenza,
Previdenza e Assistenza del Personale della Presidenza della Regione – e non già al ridetto dispose che “le competenze relative all'erogazione del CP_1
trattamento pensionistico integrativo e/o sostitutivo dovuto al personale E.A.S. in quiescenza ed a quello che sarà collocato a riposo” venissero ricondotte “nell'ambito delle competenze della gestione residuale dell'E.A.S. in liquidazione”; dalla stessa si ricava – a tacer d'altro - che, in ogni caso, a prescindere dalla concreta attuazione del trasferimento di tali oneri a carico della Regione e dall'individuazione delle articolazioni deputate alla gestione di tali rapporti, non venisse comunque in considerazione alcuna competenza in materia in capo al CP_1
Inoltre il sistema così ricostruito appare del tutto coerente con quanto accertato dalla
Corte Costituzionale nel corso del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della
L.R. n. 8/2018, esitato con la sentenza n. 62/2020; in quella sede, infatti, all'obiezione,
sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui la disposizione impugnata (che, si ricorda, apriva la possibilità di porre anche il trattamento integrativo dei dipendenti E.A.S. a carico del Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione istituto con l'art. 67
della L.R. n. 9/2015) avrebbe introdotto nuovi benefici pensionistici di cui non si sarebbe potuto sindacare la conformità a legge e il relativo ammontare, stante la mancata produzione di idonei elementi di valutazione, la Regione ha ribattuto esponendo, quanto – in particolare - alla novità dei trattamenti pensionistici, che “la norma si limiterebbe a fare chiarezza sul soggetto deputato all'erogazione del trattamento e sulla relativa copertura finanziaria di trattamenti già definiti da normativa precedente a quella impugnata”, ciò confermando che non fosse revocabile in dubbio l'attuale vigenza del trattamento integrativo in discorso e che solo con la L. n.
8/2018 si fosse definitivamente individuato il soggetto obbligato alla loro erogazione.
Dovendosi, conclusivamente, escludere che l'obbligo di corrispondere il trattamento integrativo di cui si controverte, per il periodo dal 2014 al 2018, gravi sul Controparte_1
, resta assorbita la questione inerente l'esclusione del pagamento di siffatto
[...]
trattamento ai dirigenti ed ai superstiti dei dipendenti E.A.S. per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 8/2018, esclusione prevista dal comma 2 dell'articolo 45
sino al mese di aprile 2021, allorquando la L.R n. 9/2021, abrogando tale comma, ha esteso a carico del Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione anche l'onere di corrispondere il trattamento integrativo spettante a tali ulteriori categorie di soggetti”
A tali princìpi questo Tribunale intende aderire, mutatis mutandis, anche ai fini della presente controversia, condividendo la completa ed esaustiva ricostruzione operata dalla
Corte di Appello, sulla base di argomentazioni giuridiche ineccepibili.
Ciò posto, va rilevato che sino all'entrata in vigore della L.R. n° 9/2021, il non era CP_1
legittimato ad erogare il trattamento integrativo nei confronti del personale dirigenziale dell'E.A.S., cui apparteneva l'Ing. , posto che soltanto dall'entrata in vigore di Pt_1
quest'ultima ( 15/04/2021) è stato abrogato, con efficacia ex nunc, il comma 2 dell'art. 45 L.
n° 8/2018 che, dopo aver previsto che il fondo speciale ad esaurimento del personale in quiescenza dell'E.A.S. può essere destinato anche al trattamento integrativo di tale personale, stabiliva che la disposizione di cui al comma 1° non ha efficacia per il personale dirigenziale e per i superstiti degli aventi diritto.
Tuttavia, la suindicata norma si limita ad individuare il soggetto competente all'eventuale erogazione, ma non ha previsto i necessari trasferimenti finanziari.
Soltanto con l'art.4 comma 1° L. 25/05/2022 n° 13 è stato disposto:
1. Al fine di provvedere al pagamento del trattamento pensionistico sostitutivo ed integrativo al personale ex dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliano per sentenze esecutive emesse nei confronti di Regione siciliana, Eas in liquidazione e alla data di entrata in vigore della Controparte_1
presente legge, il è autorizzato per l'esercizio finanziario 2022 ad utilizzare Controparte_1
un importo massimo di euro 18.310.642,15 a valere sugli avanzo di amministrazione al 31 dicembre
2021 rappresentato nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 approvato in via definitiva determinati anche dai maggiori trasferimenti effettuati dall'Amministrazione regionale a valere sui capitoli della rubrica 2 del dipartimento regionale della Funzione pubblica per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni contratto l .
2. Per l'effetto e al fine di evitare l'insorgere di nuovo contenzioso, il comma l dell'articolo
45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a tutti i dipendenti in quiescenza già titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dell'Ente Acquedotti
Siciliani in liquidazione, aventi la medesima posizione giuridica del personale regionale di cui ai secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 21/1986 e successive modificazioni. Per fare fronte alla spesa il utilizza le somme di CP_1
euro 164.826,87 per l'esercizio 2022, in euro 162.000,00 per l'esercizio 2023, in euro
160.000,00 per l'esercizio 2024, impiegando gli avanzo di amministrazione al31 dicembre
2021 rappresentato nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 approvato in via definitiva determinati anche dai maggiori trasferimenti effettuati dall'Amministrazione
regionale a valere sui capitoli della rubrica 2 del dipartimento regionale della Funzione
pubblica per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 21/1986 e successive modificazioni -contratto 1 (2) .
[1] Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera o), della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.
[2] Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera o), della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.
Alla luce di ciò, deve ritenersi che soltanto dal 28/05/2022, data di entrata in vigore della legge regionale n° 13/22, il pensioni sia stato dotato della necessaria provvista CP_1
finanziaria per procedere all'erogazione del trattamento integrativo anche nei confronti dei dirigenti, cosicchè esclusivamente a decorrere da tale data, il ha diritto Pt_1
alla corresponsione da parte del del trattamento Controparte_1
pensionistico integrativo previsto per i dipendenti dell'Ente Acquedotti Siciliani, in liquidazione.
Il va quindi condannato al pagamento dei relativi ratei, Controparte_1
con la suindicata decorrenza, oltre gli accessori come per legge.
Va, invece, rigettata la domanda avanzata nei confronti del per il periodo CP_1
anteriore, sia per il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, che per la mancata dotazione della indispensabile provvista finanziaria sino all'entrata in vigore della L.R. n°
13/22.
Rimane, infine, assorbita e superata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in via subordinata, dalla difesa del ricorrente. Atteso l'esito globale della lite ed il riconoscimento soltanto parziale della pretesa ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente, fra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha diritto alla corresponsione da parte del Parte_1 [...]
del trattamento pensionistico integrativo previsto per i dipendenti Controparte_1
dell'Ente Acquedotti Siciliani, in liquidazione, a decorrere dal 28/05/2022 in poi e condanna il convenuto al pagamento dei relativi ratei, con la suindicata CP_1
decorrenza, con gli accessori come per legge.
Rigetta la domanda proposta nei confronti del per il Controparte_1
periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Fissa per il deposito della sentenza, completa di motivazione, il termine di giorni sessanta.
Così deciso in Palermo, il 16/10/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA Rilasciata spedizione in forma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del ______________________
Giudice Dott. Fabio Civiletti, ha pronunciato la seguente Per ___________________
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 12724 R.G. 2022, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano
Parte_1
MARINELLI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso Il Cancelliere
lo studio di questi, in Palermo, Via Marchese di Villabianca n° 54;
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Palermo, e domiciliato ex lege presso la sede di questa, in Palermo, Via Valerio Villareale n.6
Resistente
OGGETTO: TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO.
All'udienza del 16/10/2024, i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/12/2022, l'Ing. già dipendente dell'Ente Parte_1
Acquedotti Siciliani con qualifica dirigenziale, collocato a riposo a decorrere dall'1/03/2015, adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e premesso di essere percettore del trattamento pensionistico a carico dell' , nella misura prevista CP_2
dalla disciplina statale, ma di non aver ricevuto il trattamento pensionistico integrativo di cui all'art. 10 del Regolamento organico dell'Ente, da lui richiesto con diffida del
4/06/2015, cui l'Ente aveva risposto negativamente, con nota del 10/06/2015, dedusse l'illegittimità della mancata corresponsione del trattamento integrativo, atteso che l'art. 8
L.r. 21/08/2014 n° 21 che prevedeva il divieto di erogazione di trattamenti integrativi e sostitutivi, che non siano previsti da particolari disposizioni statali o regionali, doveva essere interpretata secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza
3/03/2016 n° 45, cosicchè nella fattispecie in esame la norma non poteva trovare applicazione, atteso che sussistevano disposizioni regolamentari regionali, che prevedevano tutti gli elementi richiesti dalla Corte.
Chiese, pertanto, l'accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento previdenziale di cui al presente ricorso, e condannare per l'effetto il , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare il predetto trattamento dalla data del pensionamento del ricorrente in poi, o dalla successiva data che sarà ritenuta corretta, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In subordine, sollevò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della l.r. 8 del
2018, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost..
Invocò la condanna del , convenuto in giudizio, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite.
Il , ritualmente costituitosi, con memoria difensiva, ha Controparte_1
eccepito il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., la prescrizione quinquennale, il difetto di legittimazione passiva del per il periodo 2014-2018, nonchè l'infondatezza della CP_1
domanda avversaria, di cui ha invocato il rigetto. All'udienza del 16/10/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., sollevata dal , atteso che in fattispecie similare riguardante l'integrazione del Controparte_1
trattamento pensionistico dei dipendenti dell'E.A.S., la Corte di Cassazione, con la sentenza Sezioni Unite n° 4237/31 ha affermato il principio, secondo cui non sussiste nella fattispecie la giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che quello reclamato dai pensionati è
un emolumento destinato ad integrare il trattamento pensionistico, sicchè per costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la giurisdizione sulle relative controversie non compete alla
Corte dei Conti (non essendo in discussione un rapporto di previdenziale diverso da quello di lavoro) ma al giudice che, ratione temporis, è designato dalla legge a conoscere della controversia riguardante il rapporto di pubblico impiego in contestazione (Cass. SU 3 giugno 2002, n.
7981; Cass. SU 30 aprile 2010, n. 10509; Cass. SU 8 giugno 2011, n. 12462; Cass. SU 19 giugno
2017, n. 15057).
E',poi, fondata parzialmente l'eccezione di prescrizione quinquennale, per il periodo antecedente al quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta il
18/07/2023 e quindi per i ratei anteriori al 18/07/2018.
Va, infatti, rilevato che la prescrizione interrotta con la diffida del 4/06/2015 aveva ricominciato a decorrere dal 4/06/2020, non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi entro tale data, cosicchè deve aversi riguardo all'unico atto interruttivo intervenuto posteriormente che è il ricorso introduttivo del giudizio, debitamente notificato.
Ciò premesso, il ricorso è fondato soltanto parzialmente, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n° 780/2021, in una fattispecie analoga ha così argomentato:
“Con deliberazione del Vice Commissario Straordinario dell'EAS n.3034 del 24 giugno
1986, in aderenza a specifiche indicazioni fornite dalla Giunta Regionale con delibera
138/1986, veniva riformulato il regolamento organico del personale, ai sensi del cui art.1
il personale dell'ente veniva equiparato ad ogni effetto di legge al personale regionale (“a decorrere dall'1 novembre 1985 lo stato giuridico ed economico del personale, ivi compreso quello di previdenza assistenza e quiescenza dell'Ente Acquedotti siciliani sono regolati in conformità a quanto previsto per i dipendenti dell'amministrazione regionale fermo restando quanto previsto nelle leggi istitutive per le qualifiche “direttore generale e capo dei servizi amministrativi”.)
L'art.20 del regolamento prevedeva: “…l'Ente provvederà al trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale di ruolo mediante:
-iscrizione obbligatoria alla CPDEL ex l.369/1955 e succ mod ed integr.;
-corresponsione di un trattamento di quiescenza integrativo al fine di perequare il trattamento spettante al corrispondente personale dell'amministrazione regionale;
-erogazione dei benefici assistenziali sociali ed eventuale integrazione di pensioni per garantire pari trattamento al personale della Regione siciliana;
-corresponsione di una indennità di fine servizio nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per il personale dell'amministrazione regionale”.
Poiché la chiesta iscrizione del personale di ruolo alla CPDEL – in attuazione all'art.20
del regolamento organico- era stata considerata inammissibile dal Ministero del tesoro con nota n.10133 del 10 marzo 1987, l'Ente, in attuazione dell'art.1 del regolamento organico ed in conformità con il principio di equiparazione dei propri dipendenti a quelli della Regione, provvedeva a versare i contributi previdenziali ed assistenziali relativi al proprio personale all' e corrispondeva altresì ai propri dipendenti - che CP_2
al momento del collocamento a riposo avevano maturato i requisiti di quiescenza previsti per i dipendenti regionali un trattamento sostitutivo, fino a quando non fossero stati raggiunti i requisiti minimi previsti dall' , oltre al predetto trattamento CP_2
integrativo, dopo l'inizio del trattamento di quiescenza.
Intervenuta la privatizzazione dell'ente, l'art. 23 comma quinquies della L. R. n. 10/1999,
come modificato ed integrato dalle LL.RR. 26/3/2012 n. 2 e 2/12/2003 n. 20, prevedeva,
all'atto della cessazione dell'attività dell'Ente, il transito del personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 della L.R. 15/5/2000 n. 10, con oneri a carico della Regione, facendo salvi i diritti acquisiti e con mantenimento dello status posseduto ed estendendo – come previsto dal successivo comma sexies - l'operatività della disposizione anche al personale già collocato in quiescenza (“2 ter. L'E.A.S. mantiene le attività
progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza. ….2 quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. 2 sexies. Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.”.)
La condizione del passaggio degli oneri alla Regione si realizzava con la messa in liquidazione dell'EAS, disposta con L.R. 31/5/2004 n. 9, art. 1; conseguentemente, con delibera n. 87/2009 la Giunta Regionale assegnava le competenze relative all'erogazione del trattamento pensionistico integrativo e/o sostitutivo dei dipendenti E.A.S., già in quiescenza e da collocare a riposo, al Dipartimento Regionale del Personale, dei Servizi
Generali di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza della Presidenza della Regione
(competenze poi ricondotte, giusta delibera n. 335/2011, nell'ambito della gestione residuale dell'Ente in liquidazione).
In tale nuovo contesto, la menzionata disciplina relativa al trattamento previdenziale e di quiescenza del personale EAS veniva confermata dalla deliberazione del commissario liquidatore n.18 dell'8 febbraio 2005, come modificata con deliberazione n.
244 del 31 maggio 2005, con cui l'EAS adeguava il regime giuridico del proprio personale alle previsioni della l.r. 10/2000. In particolare, con riferimento al personale all'art.10 disponeva quanto segue: “Il personale dell'EAS a qualsiasi titolo in servizio alla data di entrata in vigore della l.r. 2/2002 mantiene le attribuzioni dello stato giuridico economico e previdenziale possedute. Alle medesime condizioni il personale
EAS rimane iscritto all' e l'Ente provvederà all'equiparazione del trattamento di CP_2
quiescenza: -per il personale assunto precedentemente l'entrata in vigore della l.r.21/1986 mediante integrazione relativamente al periodo di effettivo servizio prestato in EAS e a quelli antecedentemente ricongiunti o riscattati (presso l' al fine di perequare il CP_2
trattamento previsto dalla l.r.2/1962;
-per il personale assunto successivamente alla l.r.21/1986 si applica il trattamento previsto dalla normativa nazionale (337/1995);
-successivamente al 31/12/2000 si applica per tutto il personale la normativa regionale di riferimento”.
Interveniva, quindi, la l.r. n. 6/2009, istitutiva del la quale, all'art. 15, CP_1
commi 7 e 8, prevedeva:
“7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del . CP_1
8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della
Regione che provvede al relativo pagamento tramite il attraverso appositi CP_1
trasferimenti.”.
Si giunge, infine, alla promulgazione della L.R. n. 21/2014 che, in un contesto di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, all'art. 8 dispone: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione
regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci”.
Tale norma, della cui portata applicativa qui si controverte, si completa e va interpretata anche alla luce dei successivi interventi normativi;
viene in considerazione, anzitutto, l'art. 67 della L. n. 9/2015 recante “Disposizioni per il personale in quiescenza dell'Ente
acquedotti siciliani in regime di trattamento sostitutivo”, il quale prevede: “Presso il
è costituito il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del Controparte_1
personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione” destinato al pagamento, per il solo periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico dell' ed in misura equivalente, del CP_2
trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, riconosciuto con provvedimenti amministrativi i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21. 2. Il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione” assicura con onere a carico dell'Amministrazione regionale i trattamenti di pensione sostitutivi a favore del personale in quiescenza e rispettivi superstiti dell'EAS in liquidazione, destinatari delle disposizioni di cui al comma 1.”
Ed ancora, l'art. 45 della L. R. n. 8/2018, che ha previsto la possibilità per il predetto
Fondo speciale ad esaurimento del personale in quiescenza di provvedere anche alla corresponsione del trattamento integrativo in favore dei dipendenti del comparto non dirigenziale, ad esclusione dei dirigenti e dei superstiti degli aventi diritto (“1. Il Fondo
speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti
Siciliani in liquidazione, costituito ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 può essere destinato anche al trattamento integrativo del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Il relativo trattamento pensionistico complessivo, sostitutivo e integrativo, non può essere superiore a quello dei dipendenti regionali equiparati e in possesso di una medesima anzianità contributiva.”)
Il nodo cruciale del presente giudizio consiste, dunque, nell'accertare se l'art. 8 della L.
n. 21/2014 abbia eliso – come deduce l'appellante - il trattamento integrativo concesso dall'EAS ai propri dipendenti, seppur soltanto con effetti a valere sui ratei maturati e maturandi successivamente alla sua entrata in vigore, per il personale già in quiescenza a tale data, oltre che per tutti i dipendenti andati in pensioni successivamente;
in caso negativo, occorre altresì accertare se tale onere gravi, quanto al periodo dedotto in ricorso (2014 -2018) sul CP_1
La risposta al primo quesito esige di verificare se il trattamento integrativo in questione risponda ai requisiti richiesti dall'art. 8 L. n. 21/2014 e se, dunque, trovi titolo in una
“espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci”.
Occupandosi del vaglio di legittimità costituzionale della norma in esame, seppur in relazione alla parallela vicenda del personale dei disciolti Consorzi ASI, la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 45/2016, ne ha riconosciuto la conformità alla
Costituzione svolgendo delle considerazioni che è opportuno qui richiamare in quanto utili sia ai fini ermeneutici del complesso ordito normativo di riferimento, che allo scopo di pervenire ad una corretta comprensione e valutazione della fattispecie in esame.
Ebbene, osservava in quell'occasione la Corte:
“3.1.– La legge della Regione siciliana 4 gennaio 1984, n. 1…ha demandato ai Consorzi
ASI la potestà di adottare «nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di apposito regolamento-tipo predisposto dall'Assessore
regionale per l'industria» (art. 37). Tale regolamento-tipo sul personale dei consorzi,
….adottato con decreto dell'Assessore per l'industria 5 aprile 2001 (Approvazione del testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo dei consorzi per l'area di sviluppo industriale della ) e pubblicato CP_1
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 1° giugno 2001, n. 27, ha dettato prescrizioni in tema di trattamenti previdenziali sostitutivi, rilevanti nell'odierno giudizio di costituzionalità….
3.2.– La legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 ……ha dato impulso alla creazione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), «ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della
Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive» (art. 1, comma
1). All'istituzione dell'IRSAP hanno fatto riscontro la soppressione e la liquidazione dei
Consorzi ASI, secondo le fasi scandite dall'art. 19….
4.– Il giudice rimettente muove dalla premessa che la disciplina sottoposta al vaglio di costituzionalità inibisca – con effetto immediato – la corresponsione dei trattamenti previdenziali integrativi e sostitutivi, originariamente a carico dei Consorzi ASI. Tale
interpretazione sarebbe suffragata dalla mancata promulgazione delle norme volte a salvaguardare i trattamenti già corrisposti e a regolare il riparto degli oneri tra le gestioni separate e l'IRSAP.
5.– Il presupposto interpretativo che accomuna le molteplici censure si rivela, nondimeno,
erroneo.
5.1.– Il divieto di erogare «trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci» non sospende i diritti previdenziali dei dipendenti dei Consorzi ASI in maniera indiscriminata, ma li pone in connessione con un fondamento normativo, che ne determini i presupposti, gli importi, la copertura finanziaria.
Per quel che riguarda i Consorzi ASI, tale fondamento normativo, limitatamente ai trattamenti già liquidati, si rinviene in una complessa trama di disposizioni, che lega la disciplina speciale del personale dei Consorzi (art. 37 della legge regionale n. 1 del 1984 “I
consorzi dovranno adottare nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di apposito regolamento - tipo predisposto dall'Assessore
regionale per l'industria”) alle previsioni generali, dettate dalla legge della Regione
siciliana 23 febbraio 1962, n. 2, con riguardo alle «Norme per il trattamento di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale della Regione». Da questa disciplina di portata generale si evince che i diritti vantati dai titolari di trattamenti previdenziali sostitutivi e integrativi riflettono la natura pubblicistica dei consorzi.
5.2.– La disciplina della liquidazione dei Consorzi ASI, pur modulando con caratteri peculiari i rapporti tra i Consorzi soppressi, le gestioni separate dei Consorzi e l'IRSAP,
non soltanto non ha scalfito il fondamento normativo prima indicato, ma lo assume come presupposto. Questo è dato intendere dalla scelta del legislatore regionale che ha disciplinato l'avvicendarsi dei soggetti obbligati (art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8 del 2012) e ha così confermato il permanere dei diritti previdenziali, coinvolti nella successione tra gli enti. L'assetto descritto è coerente con il carattere spiccatamente pubblicistico della procedura di liquidazione e non dovrebbe dunque tramutarsi in un'impropria vicenda estintiva dei diritti e degli obblighi riconducibili ai Consorzi.
…Tale prospettiva sistematica fuga ogni dubbio sul fondamento normativo che, per i
Consorzi ASI, assiste l'erogazione dei trattamenti previdenziali e sul fatto che il divieto di corrispondere tali trattamenti operi soltanto quando un fondamento normativo, sul versante della legislazione statale o regionale, non si ravvisi.
Non è dunque pertinente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che distingue tra la modificazione, rispettosa del canone di ragionevolezza, delle situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori e l'eliminazione integrale di una pensione legittimamente attribuita, lesiva dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale (sentenze n.
446 del 2002, n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997).”
Alla stregua di tali chiare direttive ermeneutiche occorre, dunque, verificare se, anche per quanto riguarda il trattamento integrativo di cui alla delibera del Vice Commissario
Straordinario dell'EAS, n. 3034 del 24/6/1986, al pari di quanto ritenuto dalla Consulta
per i disciolti Consorzi ASI, sia rinvenibile nel sistema un fondamento normativo di rango primario (di legge regionale o statale) che ne determini i presupposti, gli importi,
la copertura finanziaria.
Un primo fondamento può, invero, rinvenirsi nella fonte che ha attribuito all'organo amministrativo dell'ESA la potestà regolamentare in ordine al trattamento giuridico ed economico del proprio personale, e dunque negli artt. 4 e 33 della legge istitutiva dell'EAS (R.D. n. 369/1942): in particolare l'art. 33 prevedeva: “Con regolamento interno che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e sottoposto all'approvazione dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, saranno stabiliti le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la dotazione organica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale, compreso il direttore generale, comunque necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Ente”.
Tale disposizione non è stata modificata a seguito del passaggio delle competenze in materia alla Regione (DPR n. 683/1977).
Anzi la L.R. n. 212 del 14 settembre 1979 ha ulteriormente ribadito il carattere pubblicistico dell'ente e degli atti da esso promananti, introducendo specifiche disposizioni relative agli enti regionali e tra questi anche relative alla composizione del
Consiglio di Amministrazione dell'EAS (art.13), definendo, al successivo art. 20 le modalità di controllo sugli atti deliberativi dei consigli di amministrazione degli enti regionali e tra questi dell'EAS da parte dell'Assessorato LLPP e dell'Assessorato al
Bilancio per gli aspetti finanziari, al cui parere deve altresì seguire l'approvazione della
Giunta regionale.
Deve, inoltre, considerarsi che il regolamento approvato dall'EAS ha ancorato il trattamento previdenziale dei propri dipendenti alla disciplina regionale di cui alla L. n.
2/1962; si ritiene, dunque, che proprio in tale duplice aggancio normativo, da una parte costituito dalla legittimazione che promana da una fonte primaria e, dall'altra,
dall'equiparazione del trattamento in parola a quello previsto, da una norma primaria,
per i dipendenti regionali, vada rinvenuto il fondamento richiesto dalla L. n. 21/2014,
come interpretato dalla Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 45/2016.
Rispondendo, dunque, al requisito ivi previsto, il divieto di erogazione previsto dall'art. 8 L. n. 21/2014 non si applica al trattamento in questione.
Ciò posto, deve, tuttavia escludersi che il relativo onere, per il periodo in contestazione
(2014/18), faccia carico al CP_1
A tal proposito va ricordato che l'ente è stato costituito al solo scopo di rispondere del
“trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale”; trattamento che “è a carico del bilancio della
Regione che provvede al relativo pagamento tramite il attraverso appositi CP_1
trasferimenti.”; tenuto conto di tale competenza specifica e dell'autonomia giuridica e funzionale del non può ritenersi che l'obbligazione di rispondere dei CP_1
trattamenti previdenziali spettanti ad altre categorie di soggetti, diverse dai dipendenti della Regione, possa farsi discendere semplicemente dal citato l'art. 23, commi 2
quinquies e sexies, della L. n. 10/1999 che, come sopra ricordato, ha posto l'onere finanziario del trattamento economico, anche di quiescenza, del personale EAS, a carico della Regione;
né può l'equiparazione giuridica ed economica dell'ex personale EAS a quello Regionale comprendere ex se anche il trasferimento al Fondo delle competenze della gestione dei relativi rapporti, ivi compresi quelli di quiescenza, dovendo, com'è
ovvio, tale attribuzione essere prevista da una specifica norma di legge ed essere accompagnata dai trasferimenti finanziari a ciò necessari.
È ciò che è avvenuto, infatti, dapprima, con l'art. 67 della L. n. 9/2015, che ha posto a carico del suddetto il solo trattamento sostitutivo previsto dalla citata delibera n. CP_1
3034 del 24/6/1986, e, successivamente, con l'art. 45 della L. n. 8/2018 (poi modificato dalla L. R. n. 9/2021) che ha previsto la possibilità per il predetto di erogare, ex CP_1
nunc, anche il trattamento integrativo (a far data da aprile 2021 anche in favore dei dirigenti e dei superstiti); trattasi di interventi normativi che, lungi dal ripristinare un trattamento previdenziale asseritamente abrogato dalla L.R. n. 21/2014, hanno, invece,
provveduto ad individuarne, con effetti ex nunc, il soggetto obbligato all'erogazione;
sono, dunque, interventi, per un verso, dal valore ricognitivo di un trattamento già
sussistente – e mai abrogato – e, per altro, innovativo quanto all'individuazione dell'ente competente alla sua corresponsione.
Tale ricostruzione ermeneutica trova conferma, anzitutto, nella deliberazione n. 335 del
24.11.2011 della Giunta Regionale Siciliana che, rettificando la precedente delibera n. 87
del 24.3.2009 (con cui, in attuazione dell'art. 23 comma 2 sexies L. n. 10/1999, si era assegnato al Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali di Quiescenza,
Previdenza e Assistenza del Personale della Presidenza della Regione – e non già al ridetto dispose che “le competenze relative all'erogazione del CP_1
trattamento pensionistico integrativo e/o sostitutivo dovuto al personale E.A.S. in quiescenza ed a quello che sarà collocato a riposo” venissero ricondotte “nell'ambito delle competenze della gestione residuale dell'E.A.S. in liquidazione”; dalla stessa si ricava – a tacer d'altro - che, in ogni caso, a prescindere dalla concreta attuazione del trasferimento di tali oneri a carico della Regione e dall'individuazione delle articolazioni deputate alla gestione di tali rapporti, non venisse comunque in considerazione alcuna competenza in materia in capo al CP_1
Inoltre il sistema così ricostruito appare del tutto coerente con quanto accertato dalla
Corte Costituzionale nel corso del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della
L.R. n. 8/2018, esitato con la sentenza n. 62/2020; in quella sede, infatti, all'obiezione,
sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui la disposizione impugnata (che, si ricorda, apriva la possibilità di porre anche il trattamento integrativo dei dipendenti E.A.S. a carico del Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione istituto con l'art. 67
della L.R. n. 9/2015) avrebbe introdotto nuovi benefici pensionistici di cui non si sarebbe potuto sindacare la conformità a legge e il relativo ammontare, stante la mancata produzione di idonei elementi di valutazione, la Regione ha ribattuto esponendo, quanto – in particolare - alla novità dei trattamenti pensionistici, che “la norma si limiterebbe a fare chiarezza sul soggetto deputato all'erogazione del trattamento e sulla relativa copertura finanziaria di trattamenti già definiti da normativa precedente a quella impugnata”, ciò confermando che non fosse revocabile in dubbio l'attuale vigenza del trattamento integrativo in discorso e che solo con la L. n.
8/2018 si fosse definitivamente individuato il soggetto obbligato alla loro erogazione.
Dovendosi, conclusivamente, escludere che l'obbligo di corrispondere il trattamento integrativo di cui si controverte, per il periodo dal 2014 al 2018, gravi sul Controparte_1
, resta assorbita la questione inerente l'esclusione del pagamento di siffatto
[...]
trattamento ai dirigenti ed ai superstiti dei dipendenti E.A.S. per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 8/2018, esclusione prevista dal comma 2 dell'articolo 45
sino al mese di aprile 2021, allorquando la L.R n. 9/2021, abrogando tale comma, ha esteso a carico del Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione anche l'onere di corrispondere il trattamento integrativo spettante a tali ulteriori categorie di soggetti”
A tali princìpi questo Tribunale intende aderire, mutatis mutandis, anche ai fini della presente controversia, condividendo la completa ed esaustiva ricostruzione operata dalla
Corte di Appello, sulla base di argomentazioni giuridiche ineccepibili.
Ciò posto, va rilevato che sino all'entrata in vigore della L.R. n° 9/2021, il non era CP_1
legittimato ad erogare il trattamento integrativo nei confronti del personale dirigenziale dell'E.A.S., cui apparteneva l'Ing. , posto che soltanto dall'entrata in vigore di Pt_1
quest'ultima ( 15/04/2021) è stato abrogato, con efficacia ex nunc, il comma 2 dell'art. 45 L.
n° 8/2018 che, dopo aver previsto che il fondo speciale ad esaurimento del personale in quiescenza dell'E.A.S. può essere destinato anche al trattamento integrativo di tale personale, stabiliva che la disposizione di cui al comma 1° non ha efficacia per il personale dirigenziale e per i superstiti degli aventi diritto.
Tuttavia, la suindicata norma si limita ad individuare il soggetto competente all'eventuale erogazione, ma non ha previsto i necessari trasferimenti finanziari.
Soltanto con l'art.4 comma 1° L. 25/05/2022 n° 13 è stato disposto:
1. Al fine di provvedere al pagamento del trattamento pensionistico sostitutivo ed integrativo al personale ex dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliano per sentenze esecutive emesse nei confronti di Regione siciliana, Eas in liquidazione e alla data di entrata in vigore della Controparte_1
presente legge, il è autorizzato per l'esercizio finanziario 2022 ad utilizzare Controparte_1
un importo massimo di euro 18.310.642,15 a valere sugli avanzo di amministrazione al 31 dicembre
2021 rappresentato nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 approvato in via definitiva determinati anche dai maggiori trasferimenti effettuati dall'Amministrazione regionale a valere sui capitoli della rubrica 2 del dipartimento regionale della Funzione pubblica per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni contratto l .
2. Per l'effetto e al fine di evitare l'insorgere di nuovo contenzioso, il comma l dell'articolo
45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a tutti i dipendenti in quiescenza già titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dell'Ente Acquedotti
Siciliani in liquidazione, aventi la medesima posizione giuridica del personale regionale di cui ai secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 21/1986 e successive modificazioni. Per fare fronte alla spesa il utilizza le somme di CP_1
euro 164.826,87 per l'esercizio 2022, in euro 162.000,00 per l'esercizio 2023, in euro
160.000,00 per l'esercizio 2024, impiegando gli avanzo di amministrazione al31 dicembre
2021 rappresentato nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 approvato in via definitiva determinati anche dai maggiori trasferimenti effettuati dall'Amministrazione
regionale a valere sui capitoli della rubrica 2 del dipartimento regionale della Funzione
pubblica per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 21/1986 e successive modificazioni -contratto 1 (2) .
[1] Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera o), della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.
[2] Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera o), della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.
Alla luce di ciò, deve ritenersi che soltanto dal 28/05/2022, data di entrata in vigore della legge regionale n° 13/22, il pensioni sia stato dotato della necessaria provvista CP_1
finanziaria per procedere all'erogazione del trattamento integrativo anche nei confronti dei dirigenti, cosicchè esclusivamente a decorrere da tale data, il ha diritto Pt_1
alla corresponsione da parte del del trattamento Controparte_1
pensionistico integrativo previsto per i dipendenti dell'Ente Acquedotti Siciliani, in liquidazione.
Il va quindi condannato al pagamento dei relativi ratei, Controparte_1
con la suindicata decorrenza, oltre gli accessori come per legge.
Va, invece, rigettata la domanda avanzata nei confronti del per il periodo CP_1
anteriore, sia per il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, che per la mancata dotazione della indispensabile provvista finanziaria sino all'entrata in vigore della L.R. n°
13/22.
Rimane, infine, assorbita e superata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in via subordinata, dalla difesa del ricorrente. Atteso l'esito globale della lite ed il riconoscimento soltanto parziale della pretesa ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente, fra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha diritto alla corresponsione da parte del Parte_1 [...]
del trattamento pensionistico integrativo previsto per i dipendenti Controparte_1
dell'Ente Acquedotti Siciliani, in liquidazione, a decorrere dal 28/05/2022 in poi e condanna il convenuto al pagamento dei relativi ratei, con la suindicata CP_1
decorrenza, con gli accessori come per legge.
Rigetta la domanda proposta nei confronti del per il Controparte_1
periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Fissa per il deposito della sentenza, completa di motivazione, il termine di giorni sessanta.
Così deciso in Palermo, il 16/10/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti