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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 863/2024 RGA avverso la sentenza n. 241/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 664/2023, pubblicata in data 13.11.2024 (non notificata); avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27.3.2025; promossa da:
nato il [...] in [...], residente a Cesena ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 18 presso e nello studio dell'avv. Teresa Santulli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- Appellante;
contro
P.I. , con sede in Frosinone (FR) via Armando Vona n. 103, Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Unico Legale Rappresentante pro-tempore , rappresentato CP_2
e difeso dall'Avv. Nicola Iannarone ed elettivamente domiciliato nel suo studio, sito in Avellino al Corso V. Emanuele II n.15, giusta procura in atti;
- Appellato;
1 udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come emerge efficacemente dalla sentenza di primo grado, la presente vertenza ha avuto origine dal ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto, con cui
“…il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare le differenze retributive da lui Parte_1 vantate nei confronti della Ha esposto di essere stato dipendente di in virtù di due Controparte_1 CP_1 rapporti di lavoro, uno dal 7.6.2019 al 31.05.2020 e l'altro dal 15.06.2020 al 10.08.2023, periodi nei quali ha svolto attività di produzione di imballi in legno e cartone”.
Quindi, dedotta l'errata applicazione del CCNL Legno – Artigianato, ritenendo applicabile sin dal I rapporto il CCNL Legno-Industria – applicato dalla stessa azienda solo dal gennaio 2023, il ricorrente chiedeva il riconoscimento di differenze retributive quantificate in euro 6.724,31 per il primo periodo e in euro 5.926,65 per il secondo periodo, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva la resistente, respingendo le deduzioni avversarie, richiamando la CP_3 giurisprudenza unanime secondo cui l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti come emerge dalla pattuizione e anche dalla protratta - e non contestata - applicazione di un determinato contratto collettivo, come accaduto nel caso di specie;
deduceva, inoltre, che il riferimento alla categoria economica di appartenenza di cui all'art. 2070 c.c. è fissato solo per individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost quando non sia applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero quando si deduca l'inadeguatezza della retribuzione.
Tanto premesso, istruita la causa in via documentale, ritenute superflue le istanze istruttorie orali dedotte dalla parte ricorrente, il giudice di prime cure rigettava integralmente le domande attoree, con integrale compensazione delle spese di lite.
2. Il già ricorrente in I grado, interpone appello deducendo: quale primo motivo di appello, l'errata valutazione probatoria con riguardo al fatto che la società avrebbe dovuto applicare il CCNL Industria: ribadisce in tale sede che la non poteva CP_1 applicare il CCNL Artigianato perché non iscritta alla sezione speciale di impresa bensì a quella ordinaria della Camera di Commercio sin dalla sua costituzione e, comunque, perché priva dei requisiti oggettivi e soggettivi per potere essere qualificata come impresa artigiana;
ribadisce, inoltre, l'argomentazione già svolta in I grado secondo cui la libertà di scelta del CCNL ex art. 2070 c.c. troverebbe il proprio limite nelle connotazioni del datore di lavoro;
giunge perciò alla conclusione che l'applicazione del contratto “innaturale” - quale quello applicato dalla appellata convenuta sino all'anno 2022 – sia violativo del precetto inderogabile dell'art. 36 Cost.; quale secondo motivo di appello, l'erronea applicazione dell'art. 2070 c.c. e dell'art. 36 Cost. con riferimento al profilo della adeguatezza della retribuzione;
nello sviluppo dell'argomentazione di tale motivo, l'appellante – ribadendo che il giudice avrebbe dovuto utilizzare come parametro il CCNL
2 “naturale”, ossia quello Industria - contesta la parte della sentenza in cui si ritiene non invocabile il principio costituzionale di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost in ragione della mancanza di specificità della deduzione sul punto.
Si è costituita la società appellata, la quale - in via preliminare – ha dedotto l'inammissibilità dell'appello e - nel merito - la sua infondatezza, contestando la natura obbligatoria e costitutiva dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane quanto all'applicabilità del CCNL;
ha ribadito, inoltre, che la insindacabile scelta del CCNL è rimessa in capo alle parti e che non sarebbe stata fornita alcuna prova idonea a superare la presunzione di adeguatezza del CCNL applicato in relazione all'att. 36 Cost..
3. Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo in I grado, ritenuto di potere decidere sulla base degli atti di cui al fascicolo, ultronea qualsivoglia attività istruttoria, ammissibile il gravame in quanto formulato in guisa tale da soddisfare la previsione di cui all'innovato all'art. 434 c.p.c., la Corte ritiene che l'appello – in cui motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati - sia infondato per le ragioni che seguono.
Si precisa, in punto di fatto, che risulta incontroverso come l'odierno appellante sia stato dipendente della società in virtù di due rapporti di lavoro, tra loro distinti ma svolti CP_1 entrambi presso la stessa sede di lavoro (Gatteo FC) ed eseguendo le stesse mansioni – di “produzione di imballi e cartone”, segnatamente:
- dal 7.6.2019 al 31.05.2020, in ragione di contratto di lavoro intermittente e tempo determinato prorogato per due volte;
- dal 15.06.2020 al 10.08.2023, in ragione di contratto a tempo determinato trasformato in rapporto a tempo indeterminato.
E' risultato, altresì, incontestato che per l'intera durata del primo rapporto e quanto al secondo rapporto sino a tutto l'anno 2022, è stato applicato – in ragione di specifica scelta contrattuale (cfr. docc. nn. 2 e 7 all.ti dallo stesso lavoratore in I grado) il CCNL Legno Artigianato – Livello D (corrispondente al livello AE 1CCNL Industria),scelta mai contestata nel corso dei rapporti di lavoro - mentre dall' 1.1.2023 sino al termine del rapporto (cessato in ragione di recesso per giusta causa di cui al proc. 1/2025) era stato applicato il CCNL Legno Arredamento Industria AE3.
Tanto premesso, ai fini della valutazione delle doglianze di parte appellante, occorre avere riguardo alla disposizione di cui all'art. 2070, co. 1 c.c. – secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore - la cui lettura ermeneutica - come richiamato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza Sez. L, Sentenza n. 26742 del 18/12/20147, qui riportata anche ai sensi dell'art. 118 disp. c.p.c.: “…ha a suo tempo dato origine ad un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della sezione lavoro, composto dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 2665/1997, attraverso l'enunciazione del principio secondo cui il primo comma dell'art. 2070 cc … non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione;
con la conseguenza che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo
3 eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 della Costituzione, deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. Tale orientamento, a cui si è conformata la sentenza impugnata, è stato seguito da numerose altre pronunce di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12608/1999; 8565/2004; 16340/2009) […]” (enfasi aggiunta – conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 24160 del 26/11/2015).
Se ne inferisce quindi che, in ossequio al principio costituzionale di libertà sindacale, è ammessa la piena facoltà del datore di lavoro di applicare un contratto collettivo diverso da quello che sarebbe applicabile in ragione dell'attività concretamente svolta, libertà che giunge anche a consentire di non applicarne alcuno.
Ebbene, ciò significa che nell'ipotesi di rapporto di lavoro regolato da un contratto collettivo di diritto comune afferente a categoria diversa rispetto a quella dell'attività concretamente svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può pretendere l'applicazione di un contratto collettivo differente – salvo che l'imprenditore non vi sia obbligato per “appartenenza sindacale”; al più, può chiedere che la parte economica del diverso CCNL invocato sia utilizzato quale parametro di riferimento per la determinazione del trattamento retributivo spettante laddove, quello previsto dal contratto collettivo applicato, non sia conforme ai principi dettati dall'art. 36 Cost.
Ora, avendo riguardo alla fattispecie concreta, posto che dall'inizio dei rapporti e sino a tutto l'anno 2022 il CCNL Legno Artigianato ha avuto applicazione per espressa volontà delle parti liberamente manifestata – e mai contestata nel corso dei rapporti – si osserva che le doglianze di parte appellante riproposte in tale sede (circa l'erronea applicazione del CCNL appena richiamato in quanto la società appellata mai avrebbe avuto i connotati dell'impresa artigiana) risultano del tutto prive di pregio, ritenendosi sul punto ultronea altra considerazione.
Si ritiene, pertanto, che il giudice di prime cure - con motivazione da ritenersi immune da vizi logico- giuridici - abbia dato corretta applicazione ai principi sopra richiamati laddove afferma, previo richiamo del dato normativo di riferimento da leggersi alla luce dell'unanime giurisprudenza di legittimità e ciò sia quando ha rilevato che “il CCNL legno – artigianato è stato correttamente applicato al rapporto di lavoro per espressa pattuizione delle parti ed ha avuto protratta e non contestata applicazione sino all'anno 2023, anno in cui il datore di lavoro ha ritenuto di dovere dare applicazione in azienda ad un diverso CCNL in quanto non erano più presenti i requisiti specifici per l'applicazione del CCNL artigianato”, sia quando ha osservato, con riferimento al versante residuo della adeguatezza della retribuzione – rispetto alla cui valutazione la retribuzione prevista dal CCNL Industria diventa un parametro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata - che “le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento nemmeno facendo ricorso al criterio economica di appartenenza del datore di lavoro ex art. 2070 c.c., dovendosi evidenziare che il ricorso a tale criterio è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art 36 Cost. qualora non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva o sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale rispetto all'effettiva attività lavorativa, circostanze che nel caso di specie non sono state specificatamente allegate e dedotte dal ricorrente”:
Può infatti ribadirsi qui che il lavoratore si è limitato ad una mera allegazione generica, aspecifica, priva di riferimenti all'attività lavorativa svolta, più di stile che di contenuto, apodittica, non esaminabile da parte del giudice di merito.
4 Non ignora questa Corte che il recente orientamento di legittimità (vd. Cass., 2.10.2023, n. 27711; 2.10.2023, n. 27713; 2.10.2023, n. 27769; 10.10.2023, n. 28320; 10.10.2023, n. 28321; 10.10.2023, n. 28323) ha ritenuto di non porre in capo al lavoratore ricorrente l'onere probatorio circa l'insufficienza e la non proporzionalità della retribuzione;
cionondimeno vi è da rilevare come non sia stata elisa la presunzione semplice di congruità dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Proprio al fine di contemperare tali principi la giurisprudenza la Suprema Corte ha chiarito che, quantomeno, il lavoratore debba “fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto” così da poter orientare il giudice di merito nella relativa indagine, dovendosi in tal senso ritenere la seguente specificazione: “(…) 17. […] Anche quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore (Cass. nn. 11881/1990, 163/1986, 4096/1986, 7563/1987)” (vd. così Cass., 2.10.2023, n. 27711, n. 27713 e n. 27769; 10.10.2023, n. 28320, n. 28321 e n. 28323).
Tanto premesso, si osserva che il lavoratore appellante, nel ricorso introduttivo di I grado – come, peraltro, già rilevato in precedenza - si è limitato a richiamare l'art. 36 Cost. in termini del tutto generici, senza svolgere allegazione alcuna al fine di dare sostegno al concetto di inadeguatezza e di non sufficienza della retribuzione a lui corrisposta nei termini declinati dalla giurisprudenza appena richiamata.
Si osserva, consequenzialmente, come a tale difetto di allegazione segua un difetto assoluto di prova;
ed infatti dalla lettura dell'atto introduttivo emerge come l'interessato si sia limitato alla mera verifica della presenza di differenze retributive a proprio credito in ragione delle previsioni economiche del C.C.N.L. invocato, senza null'altro allegare – dal punto di vista probatorio - se non in termini parimenti generici - dovendosi quindi concludere sul punto ritenendo che non sia stata soddisfatta quella minima attività richiesta dalla richiamata giurisprudenza al fine di consentire al giudice di procedere all'indagine nel merito della questione circa l'adeguatezza della retribuzione.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si ritiene che la sentenza gravata sia immune da vizi logico-giuridico, giacché attraverso una chiara, puntuale e coerente motivazione, il Giudice di prime cure ha dato adeguata valorizzazione ai fatti non contestati e comunque provati documentalmente, ineccepibilmente valutandoli in ossequio ai principi di diritto sopra esposti.
Deve quindi pervenirsi - con assorbimento di ogni altro profilo non espressamente trattato – al rigetto dell'appello.
4. Infine, si procedere all'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata e della controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate, ragioni da ritenersi “gravi ed eccezionali” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., secondo il testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n.863/2024 RGA, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Bologna, il 27/03/2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 863/2024 RGA avverso la sentenza n. 241/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 664/2023, pubblicata in data 13.11.2024 (non notificata); avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27.3.2025; promossa da:
nato il [...] in [...], residente a Cesena ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 18 presso e nello studio dell'avv. Teresa Santulli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- Appellante;
contro
P.I. , con sede in Frosinone (FR) via Armando Vona n. 103, Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Unico Legale Rappresentante pro-tempore , rappresentato CP_2
e difeso dall'Avv. Nicola Iannarone ed elettivamente domiciliato nel suo studio, sito in Avellino al Corso V. Emanuele II n.15, giusta procura in atti;
- Appellato;
1 udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come emerge efficacemente dalla sentenza di primo grado, la presente vertenza ha avuto origine dal ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto, con cui
“…il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare le differenze retributive da lui Parte_1 vantate nei confronti della Ha esposto di essere stato dipendente di in virtù di due Controparte_1 CP_1 rapporti di lavoro, uno dal 7.6.2019 al 31.05.2020 e l'altro dal 15.06.2020 al 10.08.2023, periodi nei quali ha svolto attività di produzione di imballi in legno e cartone”.
Quindi, dedotta l'errata applicazione del CCNL Legno – Artigianato, ritenendo applicabile sin dal I rapporto il CCNL Legno-Industria – applicato dalla stessa azienda solo dal gennaio 2023, il ricorrente chiedeva il riconoscimento di differenze retributive quantificate in euro 6.724,31 per il primo periodo e in euro 5.926,65 per il secondo periodo, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva la resistente, respingendo le deduzioni avversarie, richiamando la CP_3 giurisprudenza unanime secondo cui l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti come emerge dalla pattuizione e anche dalla protratta - e non contestata - applicazione di un determinato contratto collettivo, come accaduto nel caso di specie;
deduceva, inoltre, che il riferimento alla categoria economica di appartenenza di cui all'art. 2070 c.c. è fissato solo per individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost quando non sia applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero quando si deduca l'inadeguatezza della retribuzione.
Tanto premesso, istruita la causa in via documentale, ritenute superflue le istanze istruttorie orali dedotte dalla parte ricorrente, il giudice di prime cure rigettava integralmente le domande attoree, con integrale compensazione delle spese di lite.
2. Il già ricorrente in I grado, interpone appello deducendo: quale primo motivo di appello, l'errata valutazione probatoria con riguardo al fatto che la società avrebbe dovuto applicare il CCNL Industria: ribadisce in tale sede che la non poteva CP_1 applicare il CCNL Artigianato perché non iscritta alla sezione speciale di impresa bensì a quella ordinaria della Camera di Commercio sin dalla sua costituzione e, comunque, perché priva dei requisiti oggettivi e soggettivi per potere essere qualificata come impresa artigiana;
ribadisce, inoltre, l'argomentazione già svolta in I grado secondo cui la libertà di scelta del CCNL ex art. 2070 c.c. troverebbe il proprio limite nelle connotazioni del datore di lavoro;
giunge perciò alla conclusione che l'applicazione del contratto “innaturale” - quale quello applicato dalla appellata convenuta sino all'anno 2022 – sia violativo del precetto inderogabile dell'art. 36 Cost.; quale secondo motivo di appello, l'erronea applicazione dell'art. 2070 c.c. e dell'art. 36 Cost. con riferimento al profilo della adeguatezza della retribuzione;
nello sviluppo dell'argomentazione di tale motivo, l'appellante – ribadendo che il giudice avrebbe dovuto utilizzare come parametro il CCNL
2 “naturale”, ossia quello Industria - contesta la parte della sentenza in cui si ritiene non invocabile il principio costituzionale di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost in ragione della mancanza di specificità della deduzione sul punto.
Si è costituita la società appellata, la quale - in via preliminare – ha dedotto l'inammissibilità dell'appello e - nel merito - la sua infondatezza, contestando la natura obbligatoria e costitutiva dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane quanto all'applicabilità del CCNL;
ha ribadito, inoltre, che la insindacabile scelta del CCNL è rimessa in capo alle parti e che non sarebbe stata fornita alcuna prova idonea a superare la presunzione di adeguatezza del CCNL applicato in relazione all'att. 36 Cost..
3. Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo in I grado, ritenuto di potere decidere sulla base degli atti di cui al fascicolo, ultronea qualsivoglia attività istruttoria, ammissibile il gravame in quanto formulato in guisa tale da soddisfare la previsione di cui all'innovato all'art. 434 c.p.c., la Corte ritiene che l'appello – in cui motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati - sia infondato per le ragioni che seguono.
Si precisa, in punto di fatto, che risulta incontroverso come l'odierno appellante sia stato dipendente della società in virtù di due rapporti di lavoro, tra loro distinti ma svolti CP_1 entrambi presso la stessa sede di lavoro (Gatteo FC) ed eseguendo le stesse mansioni – di “produzione di imballi e cartone”, segnatamente:
- dal 7.6.2019 al 31.05.2020, in ragione di contratto di lavoro intermittente e tempo determinato prorogato per due volte;
- dal 15.06.2020 al 10.08.2023, in ragione di contratto a tempo determinato trasformato in rapporto a tempo indeterminato.
E' risultato, altresì, incontestato che per l'intera durata del primo rapporto e quanto al secondo rapporto sino a tutto l'anno 2022, è stato applicato – in ragione di specifica scelta contrattuale (cfr. docc. nn. 2 e 7 all.ti dallo stesso lavoratore in I grado) il CCNL Legno Artigianato – Livello D (corrispondente al livello AE 1CCNL Industria),scelta mai contestata nel corso dei rapporti di lavoro - mentre dall' 1.1.2023 sino al termine del rapporto (cessato in ragione di recesso per giusta causa di cui al proc. 1/2025) era stato applicato il CCNL Legno Arredamento Industria AE3.
Tanto premesso, ai fini della valutazione delle doglianze di parte appellante, occorre avere riguardo alla disposizione di cui all'art. 2070, co. 1 c.c. – secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore - la cui lettura ermeneutica - come richiamato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza Sez. L, Sentenza n. 26742 del 18/12/20147, qui riportata anche ai sensi dell'art. 118 disp. c.p.c.: “…ha a suo tempo dato origine ad un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della sezione lavoro, composto dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 2665/1997, attraverso l'enunciazione del principio secondo cui il primo comma dell'art. 2070 cc … non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione;
con la conseguenza che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo
3 eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 della Costituzione, deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. Tale orientamento, a cui si è conformata la sentenza impugnata, è stato seguito da numerose altre pronunce di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12608/1999; 8565/2004; 16340/2009) […]” (enfasi aggiunta – conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 24160 del 26/11/2015).
Se ne inferisce quindi che, in ossequio al principio costituzionale di libertà sindacale, è ammessa la piena facoltà del datore di lavoro di applicare un contratto collettivo diverso da quello che sarebbe applicabile in ragione dell'attività concretamente svolta, libertà che giunge anche a consentire di non applicarne alcuno.
Ebbene, ciò significa che nell'ipotesi di rapporto di lavoro regolato da un contratto collettivo di diritto comune afferente a categoria diversa rispetto a quella dell'attività concretamente svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può pretendere l'applicazione di un contratto collettivo differente – salvo che l'imprenditore non vi sia obbligato per “appartenenza sindacale”; al più, può chiedere che la parte economica del diverso CCNL invocato sia utilizzato quale parametro di riferimento per la determinazione del trattamento retributivo spettante laddove, quello previsto dal contratto collettivo applicato, non sia conforme ai principi dettati dall'art. 36 Cost.
Ora, avendo riguardo alla fattispecie concreta, posto che dall'inizio dei rapporti e sino a tutto l'anno 2022 il CCNL Legno Artigianato ha avuto applicazione per espressa volontà delle parti liberamente manifestata – e mai contestata nel corso dei rapporti – si osserva che le doglianze di parte appellante riproposte in tale sede (circa l'erronea applicazione del CCNL appena richiamato in quanto la società appellata mai avrebbe avuto i connotati dell'impresa artigiana) risultano del tutto prive di pregio, ritenendosi sul punto ultronea altra considerazione.
Si ritiene, pertanto, che il giudice di prime cure - con motivazione da ritenersi immune da vizi logico- giuridici - abbia dato corretta applicazione ai principi sopra richiamati laddove afferma, previo richiamo del dato normativo di riferimento da leggersi alla luce dell'unanime giurisprudenza di legittimità e ciò sia quando ha rilevato che “il CCNL legno – artigianato è stato correttamente applicato al rapporto di lavoro per espressa pattuizione delle parti ed ha avuto protratta e non contestata applicazione sino all'anno 2023, anno in cui il datore di lavoro ha ritenuto di dovere dare applicazione in azienda ad un diverso CCNL in quanto non erano più presenti i requisiti specifici per l'applicazione del CCNL artigianato”, sia quando ha osservato, con riferimento al versante residuo della adeguatezza della retribuzione – rispetto alla cui valutazione la retribuzione prevista dal CCNL Industria diventa un parametro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata - che “le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento nemmeno facendo ricorso al criterio economica di appartenenza del datore di lavoro ex art. 2070 c.c., dovendosi evidenziare che il ricorso a tale criterio è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art 36 Cost. qualora non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva o sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale rispetto all'effettiva attività lavorativa, circostanze che nel caso di specie non sono state specificatamente allegate e dedotte dal ricorrente”:
Può infatti ribadirsi qui che il lavoratore si è limitato ad una mera allegazione generica, aspecifica, priva di riferimenti all'attività lavorativa svolta, più di stile che di contenuto, apodittica, non esaminabile da parte del giudice di merito.
4 Non ignora questa Corte che il recente orientamento di legittimità (vd. Cass., 2.10.2023, n. 27711; 2.10.2023, n. 27713; 2.10.2023, n. 27769; 10.10.2023, n. 28320; 10.10.2023, n. 28321; 10.10.2023, n. 28323) ha ritenuto di non porre in capo al lavoratore ricorrente l'onere probatorio circa l'insufficienza e la non proporzionalità della retribuzione;
cionondimeno vi è da rilevare come non sia stata elisa la presunzione semplice di congruità dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Proprio al fine di contemperare tali principi la giurisprudenza la Suprema Corte ha chiarito che, quantomeno, il lavoratore debba “fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto” così da poter orientare il giudice di merito nella relativa indagine, dovendosi in tal senso ritenere la seguente specificazione: “(…) 17. […] Anche quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore (Cass. nn. 11881/1990, 163/1986, 4096/1986, 7563/1987)” (vd. così Cass., 2.10.2023, n. 27711, n. 27713 e n. 27769; 10.10.2023, n. 28320, n. 28321 e n. 28323).
Tanto premesso, si osserva che il lavoratore appellante, nel ricorso introduttivo di I grado – come, peraltro, già rilevato in precedenza - si è limitato a richiamare l'art. 36 Cost. in termini del tutto generici, senza svolgere allegazione alcuna al fine di dare sostegno al concetto di inadeguatezza e di non sufficienza della retribuzione a lui corrisposta nei termini declinati dalla giurisprudenza appena richiamata.
Si osserva, consequenzialmente, come a tale difetto di allegazione segua un difetto assoluto di prova;
ed infatti dalla lettura dell'atto introduttivo emerge come l'interessato si sia limitato alla mera verifica della presenza di differenze retributive a proprio credito in ragione delle previsioni economiche del C.C.N.L. invocato, senza null'altro allegare – dal punto di vista probatorio - se non in termini parimenti generici - dovendosi quindi concludere sul punto ritenendo che non sia stata soddisfatta quella minima attività richiesta dalla richiamata giurisprudenza al fine di consentire al giudice di procedere all'indagine nel merito della questione circa l'adeguatezza della retribuzione.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si ritiene che la sentenza gravata sia immune da vizi logico-giuridico, giacché attraverso una chiara, puntuale e coerente motivazione, il Giudice di prime cure ha dato adeguata valorizzazione ai fatti non contestati e comunque provati documentalmente, ineccepibilmente valutandoli in ossequio ai principi di diritto sopra esposti.
Deve quindi pervenirsi - con assorbimento di ogni altro profilo non espressamente trattato – al rigetto dell'appello.
4. Infine, si procedere all'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata e della controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate, ragioni da ritenersi “gravi ed eccezionali” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., secondo il testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n.863/2024 RGA, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Bologna, il 27/03/2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
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