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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19023/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19023/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per 'avv. CITRO PASQUALE Parte_1
Per contumace Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale del difensore, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la discussione orale pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 4 N. R.G. 19023/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19023/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CITRO PASQUALE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA F. DE SANCTIS, 28 20141 MILANO presso il difensore avv.
CITRO PASQUALE
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 luglio 2024
pagina2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'opposizione proposta dalla avverso la comunicazione del 19 febbraio 2021 -- Parte_1 concernente la revoca totale del contributo a fondo perduto concesso il 10 settembre 2007 -- è fondata
-il tenore della comunicazione opposta è il seguente:
-l'opponente ha eccepito la prescrizione decennale ex art.2033 c.c. del diritto dell'Ente territoriale alla restituzione della somma, tenuto conto dell'intervallo temporale intercorso tra il “preavviso di revoca totale del contributo concesso” datato 28 settembre 2010 e la menzionata comunicazione della revoca del contributo
-nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi addotti per la revoca del contributo, ravvisati dalla nell'esito negativo del paramento occupazionale per l'anno 2008, come indicato nella CP_1 deliberazione della Giunta regionale n° XI/ 3850 del 17/11/2020
-nel preavviso di revoca del contributo del 28 settembre 2010 era stato infatti specificato che
-ciò premesso, i motivi di opposizione appaiono fondati
-rimanendo contumace, la Regione non ha dimostrato la presenza di idonei atti interruttivi nel periodo ultradecennale intercorso tra il preavviso di revoca totale del contributo datato 28 settembre 2010 e la comunicazione della revoca con invito al pagamento del 19 febbraio 2021
-nel merito, va comunque sottolineato che l'opponente ha dimostrato che i lavori edili ad essa commissionati erano stati sospesi con provvedimento del Ministero dei beni e le attività culturali –
pagina3 di 4 Soprintendenza per i beni archeologici di Milano a seguito del rinvenimento nel sottosuolo di un muro medioevale
-inoltre, dopo l'inizio dei lavori nel novembre 2007, l'opponente aveva assunto otto lavoratori nel 2008 e otto lavoratori nel 2009
-a fronte di tali circostanze, documentate negli all.ti 7-23 opp.te, la non ha allegato e CP_1 dimostrato la sussistenza di elementi impeditivi o modificativi idonei a co le affermazioni della Parte_1
--in conclusione, va dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito della oggetto della CP_1 comunicazione del 19 febbraio 2021, trattandosi di eccezione dirimente ai fini della presente controversia
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) dichiara prescritto del diritto della in ordine al credito oggetto della comunicazione del 19 CP_1 febbraio 2021, relativo alla revoca del contributo di € 103.312,00 erogato come da comunicazione del 10 settembre 2007
2) condanna la alla rifusione, in favore della delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che lessivi € 4.930,00, di cui € 759 .180,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19023/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per 'avv. CITRO PASQUALE Parte_1
Per contumace Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale del difensore, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la discussione orale pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 4 N. R.G. 19023/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19023/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CITRO PASQUALE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA F. DE SANCTIS, 28 20141 MILANO presso il difensore avv.
CITRO PASQUALE
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 luglio 2024
pagina2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'opposizione proposta dalla avverso la comunicazione del 19 febbraio 2021 -- Parte_1 concernente la revoca totale del contributo a fondo perduto concesso il 10 settembre 2007 -- è fondata
-il tenore della comunicazione opposta è il seguente:
-l'opponente ha eccepito la prescrizione decennale ex art.2033 c.c. del diritto dell'Ente territoriale alla restituzione della somma, tenuto conto dell'intervallo temporale intercorso tra il “preavviso di revoca totale del contributo concesso” datato 28 settembre 2010 e la menzionata comunicazione della revoca del contributo
-nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi addotti per la revoca del contributo, ravvisati dalla nell'esito negativo del paramento occupazionale per l'anno 2008, come indicato nella CP_1 deliberazione della Giunta regionale n° XI/ 3850 del 17/11/2020
-nel preavviso di revoca del contributo del 28 settembre 2010 era stato infatti specificato che
-ciò premesso, i motivi di opposizione appaiono fondati
-rimanendo contumace, la Regione non ha dimostrato la presenza di idonei atti interruttivi nel periodo ultradecennale intercorso tra il preavviso di revoca totale del contributo datato 28 settembre 2010 e la comunicazione della revoca con invito al pagamento del 19 febbraio 2021
-nel merito, va comunque sottolineato che l'opponente ha dimostrato che i lavori edili ad essa commissionati erano stati sospesi con provvedimento del Ministero dei beni e le attività culturali –
pagina3 di 4 Soprintendenza per i beni archeologici di Milano a seguito del rinvenimento nel sottosuolo di un muro medioevale
-inoltre, dopo l'inizio dei lavori nel novembre 2007, l'opponente aveva assunto otto lavoratori nel 2008 e otto lavoratori nel 2009
-a fronte di tali circostanze, documentate negli all.ti 7-23 opp.te, la non ha allegato e CP_1 dimostrato la sussistenza di elementi impeditivi o modificativi idonei a co le affermazioni della Parte_1
--in conclusione, va dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito della oggetto della CP_1 comunicazione del 19 febbraio 2021, trattandosi di eccezione dirimente ai fini della presente controversia
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) dichiara prescritto del diritto della in ordine al credito oggetto della comunicazione del 19 CP_1 febbraio 2021, relativo alla revoca del contributo di € 103.312,00 erogato come da comunicazione del 10 settembre 2007
2) condanna la alla rifusione, in favore della delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che lessivi € 4.930,00, di cui € 759 .180,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina4 di 4