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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/12/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2176 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Chiarelli, appellanti E (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Verduci, appellato All'udienza del 02.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che e proponevano appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 2418/22, pronunziata dal Gdp di Taranto in data 29.09.2022, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dagli odierni appellanti di condanna di al pagamento Controparte_1 della somma di € 1.500,00, oltre interessi fino al saldo, quale importo complessivamente portato da tre buoni postali fruttiferi emessi in data 01.06.2002 in loro favore;
lamentavano gli appellanti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cpc, nonché violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2935 c.c., dell'art 2941 n. 8 c.c., violazione dell'art 3 del DM Tesoro 19 dicembre 2000; vizio di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 cpc, nonché violazione dell'art. 2697 c.c., violazione dell'art 3 del DM Tesoro 19 dicembre 2000 vizio di motivazione;
rilevato che l'appellata, costituitasi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'appello possa trovare accoglimento, in quanto: a) a norma dell'art. 2697 c.c., grava su chi eccepisce l'estinzione dell'altrui diritto dimostrare l'integrazione della causa estintiva allegata (nello specifico la prescrizione); nel caso di specie, pur risultando dimostrato che i buoni postali oggetto di causa, poiché emessi in data 01.06.2002, sono disciplinati dal d.m. Economia e Finanze del 18 aprile 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 101 del 02.05.2002), non è possibile stabilire, come sostanzialmente fatto rilevare dagli appellanti alla pagina 4 dell'atto di appello, se gli stessi appartengano alla serie A4 o alla serie AA4, posto che detto decreto istituiva due nuove serie di buoni, vale a dire appunto la serie A4 (disciplinata dal Capo Primo, artt. da 1 a 4) e la serie AA4 (disciplinata dal Capo Secondo, artt. da 5 a 8); orbene le due differenti serie di buoni istituite da detto decreto ministeriale (entrambe a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, ex artt. 1 e 5) avevano una durata diversa, in quanto la serie A4 aveva durata ventennale (art. 4), mentre la serie AA4 aveva una durata settennale (art. 8), cosicché anche il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di scadenza del titolo ex art. 8 d.m. Tesoro 19.12.2000, andava a maturare in un momento diverso a seconda della serie di appartenenza dei titoli sottoscritti;
nel caso di specie, pertanto, assume rilevanza la serie dei buoni oggetto di causa sottoscritti in data 01.06.2002, in quanto, ove gli stessi appartenessero alla serie A4, posto che questi ultimi, a norma dell'art. 4 d.m. 18.04.2002, potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione, non potrebbe dirsi maturata nel caso di specie alcuna prescrizione, in quanto il ventesimo anno successivo al 01.06.2002 andrebbe a cadere il 01.06.2022 e, quindi, alla data di introduzione del giudizio di primo grado (promosso nel 2021) il diritto dei Cito non si era estinto;
diversamente, ove gli stessi buoni Contr appartenessero alla serie posto che questi ultimi, a norma dell'art. 8 d.m. 18.04.2002, potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, il diritto dei Cito risulterebbe prescritto alla data del 01.06.2019, in quanto il primo atto di costituzione in mora risale al 28.09.2020 (data della pec inviata a Controparte_1 dall'Avv. Chiarelli su incarico degli odierni appellanti); nel caso di specie, come detto,
[...] non è stato adeguatamente dimostrato a quale delle due distinte serie istituite con d.m. 18.04.2002 appartengano i buoni oggetto di causa, posto che dall'esame degli stessi, cointestati ai Cito e dagli stessi prodotti in copia in primo grado, dell'importo di € 500,00 ciascuno, non emerge alcun elemento obiettivo che consenta di identificarne con sufficiente certezza l'appartenenza alla serie A4 o alla serie AA4, nemmeno a mezzo di una dicitura apportata a penna al momento dell'emissione; detti buoni, infatti, come detto depositati in primo grado, recano la dicitura “ ” sia sul fronte, che sul Parte_3 retro, l'indicazione , l'indicazione degli intestatari e dei Parte_4 relativi dati anagrafici, l'importo, l'agenzia postale che li ha collocati, nonché sul retro un timbro con la dizione la data di emissione (01-GIU-2002), l'importo ed altre Pt_5 indicazioni numeriche inidonee, si ribadisce, a ricondurre con un sufficiente grado di certezza i titoli oggetto di causa ad una delle due serie istituite con il cennato decreto;
pertanto, non conoscendosi con sufficiente certezza la serie di appartenenza dei buoni oggetto di causa (fra quelle istituite con il decreto più volte citato), non può dirsi adeguatamente dimostrata l'integrazione della fattispecie estintiva della prescrizione sollevata da Controparte_1 ritenuto, pertanto, che, in accoglimento del proposto appello, l'appellata debba essere condannata a pagare agli appellanti la somma di € 1.500,00, oltre interessi legali dal 28.09.2020 al saldo;
rilevato che l'appellata deve essere condannata a rifondere alla controparte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in accoglimento del proposto appello, così provvede: a) accoglie la domanda proposta da e da in primo grado e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, condanna a pagare agli appellanti la somma di € Controparte_1 1.500,00, oltre interessi legali dal 28.09.2020 al saldo;
b) condanna l'appellata a rifondere alla controparte le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 125,00 per esborsi ed in 900,00 per compensi, oltre accessori di legge;
c) condanna l'appellata a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi ed in 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 23.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2176 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Chiarelli, appellanti E (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Verduci, appellato All'udienza del 02.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che e proponevano appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 2418/22, pronunziata dal Gdp di Taranto in data 29.09.2022, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dagli odierni appellanti di condanna di al pagamento Controparte_1 della somma di € 1.500,00, oltre interessi fino al saldo, quale importo complessivamente portato da tre buoni postali fruttiferi emessi in data 01.06.2002 in loro favore;
lamentavano gli appellanti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cpc, nonché violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2935 c.c., dell'art 2941 n. 8 c.c., violazione dell'art 3 del DM Tesoro 19 dicembre 2000; vizio di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 cpc, nonché violazione dell'art. 2697 c.c., violazione dell'art 3 del DM Tesoro 19 dicembre 2000 vizio di motivazione;
rilevato che l'appellata, costituitasi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'appello possa trovare accoglimento, in quanto: a) a norma dell'art. 2697 c.c., grava su chi eccepisce l'estinzione dell'altrui diritto dimostrare l'integrazione della causa estintiva allegata (nello specifico la prescrizione); nel caso di specie, pur risultando dimostrato che i buoni postali oggetto di causa, poiché emessi in data 01.06.2002, sono disciplinati dal d.m. Economia e Finanze del 18 aprile 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 101 del 02.05.2002), non è possibile stabilire, come sostanzialmente fatto rilevare dagli appellanti alla pagina 4 dell'atto di appello, se gli stessi appartengano alla serie A4 o alla serie AA4, posto che detto decreto istituiva due nuove serie di buoni, vale a dire appunto la serie A4 (disciplinata dal Capo Primo, artt. da 1 a 4) e la serie AA4 (disciplinata dal Capo Secondo, artt. da 5 a 8); orbene le due differenti serie di buoni istituite da detto decreto ministeriale (entrambe a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, ex artt. 1 e 5) avevano una durata diversa, in quanto la serie A4 aveva durata ventennale (art. 4), mentre la serie AA4 aveva una durata settennale (art. 8), cosicché anche il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di scadenza del titolo ex art. 8 d.m. Tesoro 19.12.2000, andava a maturare in un momento diverso a seconda della serie di appartenenza dei titoli sottoscritti;
nel caso di specie, pertanto, assume rilevanza la serie dei buoni oggetto di causa sottoscritti in data 01.06.2002, in quanto, ove gli stessi appartenessero alla serie A4, posto che questi ultimi, a norma dell'art. 4 d.m. 18.04.2002, potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione, non potrebbe dirsi maturata nel caso di specie alcuna prescrizione, in quanto il ventesimo anno successivo al 01.06.2002 andrebbe a cadere il 01.06.2022 e, quindi, alla data di introduzione del giudizio di primo grado (promosso nel 2021) il diritto dei Cito non si era estinto;
diversamente, ove gli stessi buoni Contr appartenessero alla serie posto che questi ultimi, a norma dell'art. 8 d.m. 18.04.2002, potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, il diritto dei Cito risulterebbe prescritto alla data del 01.06.2019, in quanto il primo atto di costituzione in mora risale al 28.09.2020 (data della pec inviata a Controparte_1 dall'Avv. Chiarelli su incarico degli odierni appellanti); nel caso di specie, come detto,
[...] non è stato adeguatamente dimostrato a quale delle due distinte serie istituite con d.m. 18.04.2002 appartengano i buoni oggetto di causa, posto che dall'esame degli stessi, cointestati ai Cito e dagli stessi prodotti in copia in primo grado, dell'importo di € 500,00 ciascuno, non emerge alcun elemento obiettivo che consenta di identificarne con sufficiente certezza l'appartenenza alla serie A4 o alla serie AA4, nemmeno a mezzo di una dicitura apportata a penna al momento dell'emissione; detti buoni, infatti, come detto depositati in primo grado, recano la dicitura “ ” sia sul fronte, che sul Parte_3 retro, l'indicazione , l'indicazione degli intestatari e dei Parte_4 relativi dati anagrafici, l'importo, l'agenzia postale che li ha collocati, nonché sul retro un timbro con la dizione la data di emissione (01-GIU-2002), l'importo ed altre Pt_5 indicazioni numeriche inidonee, si ribadisce, a ricondurre con un sufficiente grado di certezza i titoli oggetto di causa ad una delle due serie istituite con il cennato decreto;
pertanto, non conoscendosi con sufficiente certezza la serie di appartenenza dei buoni oggetto di causa (fra quelle istituite con il decreto più volte citato), non può dirsi adeguatamente dimostrata l'integrazione della fattispecie estintiva della prescrizione sollevata da Controparte_1 ritenuto, pertanto, che, in accoglimento del proposto appello, l'appellata debba essere condannata a pagare agli appellanti la somma di € 1.500,00, oltre interessi legali dal 28.09.2020 al saldo;
rilevato che l'appellata deve essere condannata a rifondere alla controparte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in accoglimento del proposto appello, così provvede: a) accoglie la domanda proposta da e da in primo grado e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, condanna a pagare agli appellanti la somma di € Controparte_1 1.500,00, oltre interessi legali dal 28.09.2020 al saldo;
b) condanna l'appellata a rifondere alla controparte le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 125,00 per esborsi ed in 900,00 per compensi, oltre accessori di legge;
c) condanna l'appellata a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi ed in 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 23.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco