TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 595/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 595/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BRACCI STEFANO C.F._2
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa, il 28 aprile 2010, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Anno 2010, Parte I, Serie, n°26, ufficio 1 e che, dalla loro unione, era nato il figlio, , il 1° giugno 2010. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Pisa, il 28 aprile 2010, con atto trascritto nei registri dello stato
[...]
civile del Comune di Pisa, Anno 2010, Parte I, Serie, n°26, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco ed effettivo civile rispetto, liberi di scegliere la propria residenza e/o domicilio ovunque riterranno opportuno;
2) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in conformità alla Legge sul c.d. Persona_2 affidamento condiviso, con collocamento ai soli fini anagrafici, presso la madre nell'indirizzo di residenza che la signora andrà ad acquisire successivamente alla separazione;
Pt_2
3) la casa coniugale sita in Pisa, via Sant'Agostino, 52/B di proprietà dei genitori del sig. Pt_1
signori e viene assegnata al sig. che Parte_3 Parte_4 Parte_1
continuerà a viverci anche con il figlio nei giorni in cui il ragazzo starà con il padre;
Per_1
4) in data 14 gennaio 2025 la signora si è trasferita in un appartamento preso in Pt_2
locazione posto in Calcinaia (PI), Strada Vicinale si San Lorenzo, 1 nel quale abiterà anche il figlio nei giorni in cui il ragazzo starà con la madre;
Per_1
5) I coniugi concordano che il figlio abiti prevalentemente presso la casa della madre con possibilità del padre di incontrarlo quando vuole previo accordo telefonico. Poiché il sig. Pt_1
svolge il lavoro di tassista dipendente, con un orario di lavoro flessibile e difficilmente programmabile, i coniugi concordano che settimanalmente organizzeranno il calendario di visite del padre con il figlio per la settimana successiva. Ad ogni buon conto stabiliscono anche il seguente calendario di visite adottato fin dal momento della separazione riservandosi, se necessario, di modificarlo di comune accordo per andare incontro all'interesse del ragazzo oppure per venire, occasionalmente incontro alle esigenze di uno o di entrambi i coniugi e previo congruo preavviso;
- Calendario padre-figlio: il sig. terrà con sé il figlio il martedì ed il giovedì con Pt_1 Per_1 PE (dall'uscita della scuola nel periodo scolastico e dalle ore 16:00 nel periodo extra- scolastico) fino al venerdì mattina.
- Nel periodo extra-scolastico, il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna entro le ore 10:00.
- Inoltre, il sig. terrà con sé il figlio dalle ore 10:00 della domenica fino al lunedì mattina. Pt_1
- Nel periodo extra-scolastico, il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna entro le ore 10:00.
- Il sig. e la sig.ra potranno di comune accordo apportare variazioni e Pt_1 Pt_2
modifiche al calendario padre-figlio sopra specificato a seconda delle rispettive esigenze, avuto sempre riguardo all'interesse del minore e nel rispetto dei tempi di frequentazione di con ciascun genitore. Per_1
- Ad ogni buon conto i genitori consensualmente e, nell'interesse del figlio , Per_1
organizzeranno le proprie frequentazioni con il ragazzo, onde garantirgli la dovuta e paritetica presenza di entrambe le figure genitoriali e con disponibilità ad apportare modifiche ed aggiustamenti al fine di rispettare la parità di tempo da trascorrere con . Resta inteso Per_1
che negli anni a venire i genitori si impegneranno ad effettuare eventuali ritocchi della suddetta regolamentazione qualora sorgano incompatibilità con i reciproci orari di lavoro, facendo sempre salva la parità dei tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
- Quanto precede deve essere inteso compatibilmente con le esigenze del minore stesso, nel rispetto esclusivo del suo interesse morale, nonché della sua volontà. I coniugi si impegnano altresì a concordare preventivamente eventuali variazioni a quanto sopra in relazione alla volontà ed agli impegni anche extra-scolastici e/o di svago del figlio ed a comunicarlo all'altro con un congruo anticipo.
- Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore, un periodo di 15
(quindici) giorni anche non consecutivi.
- Per le festività natalizie e pasquali e, comunque per tutte le festività riconosciute, i genitori avranno il pari diritto di tenere il figlio minore con sé e decideranno in base alle rispettive esigenze ed a quelle del figlio i giorni in cui il ragazzo starà con il padre o con la madre. Per il giorno del compleanno, fatta salva l'auspicabile possibilità di festeggiarlo con entrambi i genitori, sarà praticata l'alternanza annuale. Il principio ispiratore consiste nel cercare, da parte dei genitori, di raggiungere un equilibrio nei tempi di permanenza di con il padre e la Per_1
madre e di rispettare il principio dell'alternanza per le festività riconosciute e, quindi a mero titolo esemplificativo se un anno la madre ha trascorso il Natale con il figlio minore, l'anno successivo sarà il padre a trascorrere con il Natale. Lo stesso per il Capodanno, Per_1
l'Epifania, il giorno di Pasqua etc...
- Quanto precede deve ancora una volta intendersi compatibilmente con gli impegni di lavoro di ogni genitore e della volontà stessa del ragazzo.
- Durante i periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ogni genitore, il calendario ordinario padre-figlio si intenderà interrotto ed i fine settimana riprenderanno, con la consueta alternanza, dopo la fine della vacanza stessa.
- Quanto precede in conformità all'art. 337 ter c.c. secondo cui “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi….omissis”.
- Ciascuno dei genitori si adopererà ad assicurare il proseguire del legame del ragazzo con la propria famiglia di origine in osservanza del principio di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c., secondo il quale il figlio minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi.
- I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente il figlio minore a conflitti e/o litigi nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare/criticare davanti al figlio minore l'altro genitore al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico del figlio minore stesso.
- La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute sono assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, della inclinazione naturale e della aspirazione di . Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i coniugi potranno Per_1
decidere separatamente.
- I genitori si impegnano a dialogare e discutere tra loro con rispetto ed educazione in merito alle decisioni di maggior interesse e, comunque in merito alle questioni che attengono alle spese straordinarie da concordare, evitando accuratamente di coinvolgere sia direttamente che indirettamente il figlio nelle predette discussioni. Solo una volta che i genitori avranno concordemente adottato la decisione, la stessa se del caso verrà condivisa con il figlio minore, preferibilmente i genitori entrambi presenti;
6) I coniugi sono economicamente autosufficienti;
dal momento in cui la signora Pt_2 lascerà l'abitazione di Via Sant'Agostino, 52/B per recarsi nella sua nuova casa di residenza
(si veda punto d che precede), il sig. verserà alla signora a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio e fino a quando lo stesso non sarà economicamente Per_1 autosufficiente, una somma mensile di € 500,00 (cinquecento//00) da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese sul conto corrente bancario n. [...]; la somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
7) le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i coniugi;
le spese non urgenti e comunque assolutamente necessarie, dovranno essere previamente concordate dalla stessa con entrambi i genitori.
Per spese straordinarie si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- le spese scolastiche, mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche e comunque relative alla salute non coperte dal SSN;
- le spese sportive intese come iscrizione e l'abbigliamento sportivo relativo;
8) Per quanto concerne le spese di mantenimento ordinario, i coniugi contribuiranno in maniera diretta allorquando il figlio starà con gli stessi;
9) La detrazione fiscale per il carico del figlio verrà effettuata al 50% come per legge. Le spese extra relative al figlio detraibili ai fini fiscali verranno detratte al 50% ciascuno. Nel caso in cui uno dei due coniugi non presenti per un dato anno, o più anni, denuncia dei redditi, questi ha l'onere di comunicarlo tempestivamente all'altro al fine di consentire a quest'ultimo la detrazione al 100% delle spese extra sostenute nell'interesse del figlio;
10) Entrambi i coniugi esprimono il consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto anche per il figlio minore;
Per_1
Pers 11) La proprietà del cane meticcio di nome verrà trasferita dalla signora al sig. Pt_2 che custodirà l'animale presso l'abitazione posta in via Sant'Agostino, 52/B; Pt_1
12) Entrambi i coniugi chiedono di essere esentati dalla produzione degli estratti conto dei rispettivi C/C relativi agli ultimi tre anni, manifestando la disponibilità a produrli qualora ritenuti necessari.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 23/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 595/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BRACCI STEFANO C.F._2
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pisa, il 28 aprile 2010, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Anno 2010, Parte I, Serie, n°26, ufficio 1 e che, dalla loro unione, era nato il figlio, , il 1° giugno 2010. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Pisa, il 28 aprile 2010, con atto trascritto nei registri dello stato
[...]
civile del Comune di Pisa, Anno 2010, Parte I, Serie, n°26, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco ed effettivo civile rispetto, liberi di scegliere la propria residenza e/o domicilio ovunque riterranno opportuno;
2) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in conformità alla Legge sul c.d. Persona_2 affidamento condiviso, con collocamento ai soli fini anagrafici, presso la madre nell'indirizzo di residenza che la signora andrà ad acquisire successivamente alla separazione;
Pt_2
3) la casa coniugale sita in Pisa, via Sant'Agostino, 52/B di proprietà dei genitori del sig. Pt_1
signori e viene assegnata al sig. che Parte_3 Parte_4 Parte_1
continuerà a viverci anche con il figlio nei giorni in cui il ragazzo starà con il padre;
Per_1
4) in data 14 gennaio 2025 la signora si è trasferita in un appartamento preso in Pt_2
locazione posto in Calcinaia (PI), Strada Vicinale si San Lorenzo, 1 nel quale abiterà anche il figlio nei giorni in cui il ragazzo starà con la madre;
Per_1
5) I coniugi concordano che il figlio abiti prevalentemente presso la casa della madre con possibilità del padre di incontrarlo quando vuole previo accordo telefonico. Poiché il sig. Pt_1
svolge il lavoro di tassista dipendente, con un orario di lavoro flessibile e difficilmente programmabile, i coniugi concordano che settimanalmente organizzeranno il calendario di visite del padre con il figlio per la settimana successiva. Ad ogni buon conto stabiliscono anche il seguente calendario di visite adottato fin dal momento della separazione riservandosi, se necessario, di modificarlo di comune accordo per andare incontro all'interesse del ragazzo oppure per venire, occasionalmente incontro alle esigenze di uno o di entrambi i coniugi e previo congruo preavviso;
- Calendario padre-figlio: il sig. terrà con sé il figlio il martedì ed il giovedì con Pt_1 Per_1 PE (dall'uscita della scuola nel periodo scolastico e dalle ore 16:00 nel periodo extra- scolastico) fino al venerdì mattina.
- Nel periodo extra-scolastico, il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna entro le ore 10:00.
- Inoltre, il sig. terrà con sé il figlio dalle ore 10:00 della domenica fino al lunedì mattina. Pt_1
- Nel periodo extra-scolastico, il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna entro le ore 10:00.
- Il sig. e la sig.ra potranno di comune accordo apportare variazioni e Pt_1 Pt_2
modifiche al calendario padre-figlio sopra specificato a seconda delle rispettive esigenze, avuto sempre riguardo all'interesse del minore e nel rispetto dei tempi di frequentazione di con ciascun genitore. Per_1
- Ad ogni buon conto i genitori consensualmente e, nell'interesse del figlio , Per_1
organizzeranno le proprie frequentazioni con il ragazzo, onde garantirgli la dovuta e paritetica presenza di entrambe le figure genitoriali e con disponibilità ad apportare modifiche ed aggiustamenti al fine di rispettare la parità di tempo da trascorrere con . Resta inteso Per_1
che negli anni a venire i genitori si impegneranno ad effettuare eventuali ritocchi della suddetta regolamentazione qualora sorgano incompatibilità con i reciproci orari di lavoro, facendo sempre salva la parità dei tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
- Quanto precede deve essere inteso compatibilmente con le esigenze del minore stesso, nel rispetto esclusivo del suo interesse morale, nonché della sua volontà. I coniugi si impegnano altresì a concordare preventivamente eventuali variazioni a quanto sopra in relazione alla volontà ed agli impegni anche extra-scolastici e/o di svago del figlio ed a comunicarlo all'altro con un congruo anticipo.
- Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore, un periodo di 15
(quindici) giorni anche non consecutivi.
- Per le festività natalizie e pasquali e, comunque per tutte le festività riconosciute, i genitori avranno il pari diritto di tenere il figlio minore con sé e decideranno in base alle rispettive esigenze ed a quelle del figlio i giorni in cui il ragazzo starà con il padre o con la madre. Per il giorno del compleanno, fatta salva l'auspicabile possibilità di festeggiarlo con entrambi i genitori, sarà praticata l'alternanza annuale. Il principio ispiratore consiste nel cercare, da parte dei genitori, di raggiungere un equilibrio nei tempi di permanenza di con il padre e la Per_1
madre e di rispettare il principio dell'alternanza per le festività riconosciute e, quindi a mero titolo esemplificativo se un anno la madre ha trascorso il Natale con il figlio minore, l'anno successivo sarà il padre a trascorrere con il Natale. Lo stesso per il Capodanno, Per_1
l'Epifania, il giorno di Pasqua etc...
- Quanto precede deve ancora una volta intendersi compatibilmente con gli impegni di lavoro di ogni genitore e della volontà stessa del ragazzo.
- Durante i periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ogni genitore, il calendario ordinario padre-figlio si intenderà interrotto ed i fine settimana riprenderanno, con la consueta alternanza, dopo la fine della vacanza stessa.
- Quanto precede in conformità all'art. 337 ter c.c. secondo cui “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi….omissis”.
- Ciascuno dei genitori si adopererà ad assicurare il proseguire del legame del ragazzo con la propria famiglia di origine in osservanza del principio di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c., secondo il quale il figlio minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi.
- I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente il figlio minore a conflitti e/o litigi nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare/criticare davanti al figlio minore l'altro genitore al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico del figlio minore stesso.
- La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute sono assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, della inclinazione naturale e della aspirazione di . Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i coniugi potranno Per_1
decidere separatamente.
- I genitori si impegnano a dialogare e discutere tra loro con rispetto ed educazione in merito alle decisioni di maggior interesse e, comunque in merito alle questioni che attengono alle spese straordinarie da concordare, evitando accuratamente di coinvolgere sia direttamente che indirettamente il figlio nelle predette discussioni. Solo una volta che i genitori avranno concordemente adottato la decisione, la stessa se del caso verrà condivisa con il figlio minore, preferibilmente i genitori entrambi presenti;
6) I coniugi sono economicamente autosufficienti;
dal momento in cui la signora Pt_2 lascerà l'abitazione di Via Sant'Agostino, 52/B per recarsi nella sua nuova casa di residenza
(si veda punto d che precede), il sig. verserà alla signora a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio e fino a quando lo stesso non sarà economicamente Per_1 autosufficiente, una somma mensile di € 500,00 (cinquecento//00) da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese sul conto corrente bancario n. [...]; la somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
7) le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i coniugi;
le spese non urgenti e comunque assolutamente necessarie, dovranno essere previamente concordate dalla stessa con entrambi i genitori.
Per spese straordinarie si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- le spese scolastiche, mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche e comunque relative alla salute non coperte dal SSN;
- le spese sportive intese come iscrizione e l'abbigliamento sportivo relativo;
8) Per quanto concerne le spese di mantenimento ordinario, i coniugi contribuiranno in maniera diretta allorquando il figlio starà con gli stessi;
9) La detrazione fiscale per il carico del figlio verrà effettuata al 50% come per legge. Le spese extra relative al figlio detraibili ai fini fiscali verranno detratte al 50% ciascuno. Nel caso in cui uno dei due coniugi non presenti per un dato anno, o più anni, denuncia dei redditi, questi ha l'onere di comunicarlo tempestivamente all'altro al fine di consentire a quest'ultimo la detrazione al 100% delle spese extra sostenute nell'interesse del figlio;
10) Entrambi i coniugi esprimono il consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto anche per il figlio minore;
Per_1
Pers 11) La proprietà del cane meticcio di nome verrà trasferita dalla signora al sig. Pt_2 che custodirà l'animale presso l'abitazione posta in via Sant'Agostino, 52/B; Pt_1
12) Entrambi i coniugi chiedono di essere esentati dalla produzione degli estratti conto dei rispettivi C/C relativi agli ultimi tre anni, manifestando la disponibilità a produrli qualora ritenuti necessari.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 23/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina