Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De IO
Alla udienza del 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4039/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.LENATO DOMENICA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: rimborso contributi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.03.2024, il ricorrente premesso di essere stato sindaco del di dal giugno 2012 al maggio 2022, lamentava che CP_1 CP_1
l'amministrazione aveva omesso il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali assicurativi per come stabilito dall'art. 82 dlgs n. 267/00.
Allegava di aver versato egli stesso la somma di €36.477,95 a tale titolo e concludeva con la richiesta di condannare l'amministrazione convenuta al rimborso di tale somma.
Non si costituiva in giudizio il . Controparte_1
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili.
Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto
o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico”.
In attuazione di tale disposizione, è stato poi emesso il D.M. n. 25.05.2001, con cui sono state concretamente determinate le "quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali.
Ciò detto, ritiene lo scrivente di aderire alla giurisprudenza che ha ritenuto che ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, per l'amministrazione locale, di versare la contribuzione in relazione ai liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, ex art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, non è necessaria l'integrale sospensione dell'attività libero-professionale, dovendosi ritenere che il riferimento, contenuto nel citato comma, "allo stesso titolo previsto dal comma 1", quale presupposto del versamento, valga solo ad individuare la natura di quest'ultimo (e cioè per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), e non anche a richiamare la condizione, sempre prevista dal predetto comma 1, dell'"l'aspettativa non retribuita" per tutto il periodo del mandato, potendo la condizione in questione riguardare esclusivamente i "lavoratori dipendenti"; tale interpretazione, inoltre, risponde alla
"ratio" della disciplina, volta ad attuare il principio di cui all'art. 51, comma 3,
Cost. di sostegno dell'ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali (cfr. Cass. n.24615/23).
Va infatti ribadito che il riferimento del primo comma all'aspettativa non retribuita, è relativo a una condizione che, all'evidenza, può riguardare esclusivamente i lavoratori dipendenti, cui solo è riferibile l'istituto dell'aspettativa non retribuita.
Ne deriva, prima ancora di ogni considerazione di ordine sistematico, che la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento "allo stesso titolo" per gli amministratori locali che "non siano lavoratori dipendenti" non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al comma 1 (cioè l'aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti. Anche per i lavoratori autonomi, dunque, il versamento ha la medesima causale di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti.
È stato correttamente osservato che, ove si dovesse subordinare l'obbligo del versamento della contribuzione alla cessazione dell'attività lavorativa, anche per i lavoratori autonomi, verrebbe vanificata la garanzia costituzionale di cui all'art. 51
Cost. estesa altresì alla conservazione del "posto di lavoro". Per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro -da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa- diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione.
Sempre la Corte di cassazione ha ribadito che: “…la previsione del beneficio dell'accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest'ultimo, la sospensione integrale dell'attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa;
d'altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 86, inevitabilmente interferisce sull'attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista..”. Ma vi è di più. Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato che nel periodo di riferimento ha totalmente interrotto l'attività di socio accomandatario della società (cfr. Parte_2 dichiarazioni dei testi escussi), tanto che la società è stata cancellata di ufficio dal registro delle imprese nel 2022 ma, di fatto, non operava dal 2008 come riferito dal ragioniere della società stessa (né dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente risultano percepiti altri redditi diversi dall'indennità di funzione).
Va pertanto ribadito che anche ove si accedesse all'interpretazione non condivisa dallo scrivente, il ricorrente aveva diritto al versamento dei contributi da parte dell'amministrazione non avendo svolto alcuna attività lavorativa mentre era in carica.
L'amministrazione convenuta va dunque condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma da questi versata a titolo di contributi e pari a €36.477,95.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De IO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_2
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il comune di Polignano a Mare al pagamento in favore di della somma di €36.477,95 oltre Parte_1 accessori Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida, in €4.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari,17/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De IO