Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 73 , e' sostituito dal seguente:
"L'Osservatorio e' retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto, tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Universita' italiane;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica".
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 73 , e' sostituito dal seguente:
"L'Osservatorio e' retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto, tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Universita' italiane;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica".