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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3585/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/cartelle esattoriali promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto D'Auria; Parte_1
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Ceglio;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 26.6.2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
10020219005582103000 notificata il 1.2.2022 in relazione alle presupposte cartelle esattoriali nn. 10020170022690339000, 10020180018322049000,
10020190000175005000 aventi ad oggetto contributi di competenza dell' anni 2016-2018. Eccepiva la nullità/illegittimità della intimazione CP_2
di pagamento per violazione della sequenza procedimentale stante la nullità della notifica degli atti presupposti eseguita irritualmente con la procedura della irreperibilità ai sensi dell'art. 140 c.p.c..; eccepiva pertanto altresì la inesigibilità definitiva delle somme pretese con le cartelle esattoriali e la intimazione di pagamento.
Adiva pertanto il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità della nullità ed inesigibilità dei ruoli. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda, stante la regolare notifica delle cartelle esattoriali, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il Giudice in data odierna decideva la causa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte disposte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.5.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma
1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973
e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016). Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che
è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza
(originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di
40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del
04/04/2018).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha lamentato per un verso la omessa notifica degli atti presupposti, per nullità della stessa, e la conseguente illegittimità della intimazione di pagamento per violazione della sequenza procedimentale (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e una opposizione “recuperatoria” riguardo alla quale è legittimato passivo l'Ente di Riscossione, e per altro verso ha chiesto CP_3
di accertare la “inesigibilità definitiva delle somme pretese” (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 in funzione recuperatoria riguardo alle quali è legittimato passivo l'Ente Impositore).
Così qualificata la azione, avendo la parte ricorrente convenuto in giudizio esclusivamente l' concessionario della riscossione, deve dichiararsi, in CP_3
base a quanto in precedenza esposto, il difetto di legittimazione dell'Ente con riferimento alla domanda avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva contenuta nelle cartelle esattoriali presupposte oggetto della presente opposizione.
Per quanto concerne le doglianze relative ai vizi propri della intimazione di pagamento, per violazione della sequenza procedimentale, configurando esse una opposizione agli atti esecutivi, sono da proporre -come sopra detto- nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Giova ancora rammentare che il termine ex art. 617 c.p.c. (al pari di quella ai sensi dell'art. 24 del dlgs 1999) è un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio (cfr Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del
04/04/2018), rilevabilità che non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327
c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione (cfr Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del
04/11/2022).
Nella specie il predetto termine di decadenza di 20 giorni non è stato rispettato in quanto la intimazione di pagamento è stata notificata il 1.2.2022 e il ricorso, originariamente proposto dinanzi alla Commissione Tributaria (e poi riassunto dinanzi al Giudice ordinario) è stato ivi depositato il 1.5.2022 (v. sentenza n.
1647 del 7.11.2022-26.5.2023 in atti), sicchè va dichiarata l'inammissibilità nei confronti dell' dell'opposizione in esame proposta oltre il richiamato CP_3
termine.
Del pari è inammissibile l'opposizione proposta nei confronti dell per CP_3
far valere (in funzione recuperatoria) la nullità della notifica delle cartelle esattoriali in quanto, avuto riguardo alle predette date, il ricorso risulta proposto anche oltre i 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia risolta sulla scorta di questioni rilevate d'ufficio dal Giudice, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
in ordine alla domanda avente ad oggetto i crediti contibutivi di
[...]
cui alle cartelle esattoriali nn. 10020170022690339000,
10020180018322049000, 10020190000175005000;
2. dichiara inammissibile l'opposizione proposta nei confronti dell'
[...]
; Controparte_1
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Salerno, 23.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3585/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/cartelle esattoriali promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto D'Auria; Parte_1
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Ceglio;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 26.6.2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
10020219005582103000 notificata il 1.2.2022 in relazione alle presupposte cartelle esattoriali nn. 10020170022690339000, 10020180018322049000,
10020190000175005000 aventi ad oggetto contributi di competenza dell' anni 2016-2018. Eccepiva la nullità/illegittimità della intimazione CP_2
di pagamento per violazione della sequenza procedimentale stante la nullità della notifica degli atti presupposti eseguita irritualmente con la procedura della irreperibilità ai sensi dell'art. 140 c.p.c..; eccepiva pertanto altresì la inesigibilità definitiva delle somme pretese con le cartelle esattoriali e la intimazione di pagamento.
Adiva pertanto il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità della nullità ed inesigibilità dei ruoli. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda, stante la regolare notifica delle cartelle esattoriali, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il Giudice in data odierna decideva la causa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte disposte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.5.2025.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma
1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973
e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016). Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che
è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza
(originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di
40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del
04/04/2018).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha lamentato per un verso la omessa notifica degli atti presupposti, per nullità della stessa, e la conseguente illegittimità della intimazione di pagamento per violazione della sequenza procedimentale (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e una opposizione “recuperatoria” riguardo alla quale è legittimato passivo l'Ente di Riscossione, e per altro verso ha chiesto CP_3
di accertare la “inesigibilità definitiva delle somme pretese” (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 in funzione recuperatoria riguardo alle quali è legittimato passivo l'Ente Impositore).
Così qualificata la azione, avendo la parte ricorrente convenuto in giudizio esclusivamente l' concessionario della riscossione, deve dichiararsi, in CP_3
base a quanto in precedenza esposto, il difetto di legittimazione dell'Ente con riferimento alla domanda avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva contenuta nelle cartelle esattoriali presupposte oggetto della presente opposizione.
Per quanto concerne le doglianze relative ai vizi propri della intimazione di pagamento, per violazione della sequenza procedimentale, configurando esse una opposizione agli atti esecutivi, sono da proporre -come sopra detto- nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Giova ancora rammentare che il termine ex art. 617 c.p.c. (al pari di quella ai sensi dell'art. 24 del dlgs 1999) è un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio (cfr Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del
04/04/2018), rilevabilità che non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327
c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione (cfr Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del
04/11/2022).
Nella specie il predetto termine di decadenza di 20 giorni non è stato rispettato in quanto la intimazione di pagamento è stata notificata il 1.2.2022 e il ricorso, originariamente proposto dinanzi alla Commissione Tributaria (e poi riassunto dinanzi al Giudice ordinario) è stato ivi depositato il 1.5.2022 (v. sentenza n.
1647 del 7.11.2022-26.5.2023 in atti), sicchè va dichiarata l'inammissibilità nei confronti dell' dell'opposizione in esame proposta oltre il richiamato CP_3
termine.
Del pari è inammissibile l'opposizione proposta nei confronti dell per CP_3
far valere (in funzione recuperatoria) la nullità della notifica delle cartelle esattoriali in quanto, avuto riguardo alle predette date, il ricorso risulta proposto anche oltre i 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia risolta sulla scorta di questioni rilevate d'ufficio dal Giudice, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
in ordine alla domanda avente ad oggetto i crediti contibutivi di
[...]
cui alle cartelle esattoriali nn. 10020170022690339000,
10020180018322049000, 10020190000175005000;
2. dichiara inammissibile l'opposizione proposta nei confronti dell'
[...]
; Controparte_1
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Salerno, 23.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio