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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5357 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis e ss. c.c. – 473 bis 11 e ss. c.p.c. iscritto al n. r.g. 22455/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. RUFFATTO MARINELLA MARIA, Parte_1 presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. MACRI' ELISA, presso il quale ha eletto CP_1 domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo raggiunto tra le parti di cui al verbale di udienza del 23/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nata Torino il 25/06/2018. Per_1
Con decreto del 24/07/2023, il Tribunale di Torino ha disposto l'affidamento condiviso della minore, la collocazione presso la madre, la determinazione del regime di visita padre - figlia e ha previsto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento della figlia quando l'avrà con sé, con suddivisione al 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie come da Protocollo del 15/03/2016 del Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, chiedendo disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a € 200,00, mensili.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e spiegando le ulteriori domande di cui alla memoria difensiva.
All'udienza del 23/10/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione con proposta conciliativa, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nella proposta conciliativa di cui al verbale di udienza, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto assunto da questo Tribunale in data 24/07/2023:
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (o dalle 17 in periodi scolastici) sino alla domenica alle ore 21;
- due pomeriggi infrasettimanali (in caso di disaccordo il martedì e il giovedì), uno dei quali comprensivo del pernottamento (il martedì) con riaccompagnamento a scuola nei weekend di spettanza paterni;
entrambi i giorni con pernottamento, con riaccompagnamento a scuola il mattino seguente, nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza della madre;
CONFERMA il calendario di visita vigente quanto agli altri periodi;
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 della figlia, entro il 20 di ogni mese, l'assegno di € 120,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che l'SE UN rimane suddiviso al 50% tra le parti;
DÀ ATTO che le parti precisano che la mensa scolastica non costituisce spesa straordinaria;
CONFERMA nel resto il provvedimento 24.7.2023;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis e ss. c.c. – 473 bis 11 e ss. c.p.c. iscritto al n. r.g. 22455/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. RUFFATTO MARINELLA MARIA, Parte_1 presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. MACRI' ELISA, presso il quale ha eletto CP_1 domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo raggiunto tra le parti di cui al verbale di udienza del 23/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nata Torino il 25/06/2018. Per_1
Con decreto del 24/07/2023, il Tribunale di Torino ha disposto l'affidamento condiviso della minore, la collocazione presso la madre, la determinazione del regime di visita padre - figlia e ha previsto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento della figlia quando l'avrà con sé, con suddivisione al 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie come da Protocollo del 15/03/2016 del Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, chiedendo disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a € 200,00, mensili.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e spiegando le ulteriori domande di cui alla memoria difensiva.
All'udienza del 23/10/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione con proposta conciliativa, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nella proposta conciliativa di cui al verbale di udienza, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto assunto da questo Tribunale in data 24/07/2023:
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (o dalle 17 in periodi scolastici) sino alla domenica alle ore 21;
- due pomeriggi infrasettimanali (in caso di disaccordo il martedì e il giovedì), uno dei quali comprensivo del pernottamento (il martedì) con riaccompagnamento a scuola nei weekend di spettanza paterni;
entrambi i giorni con pernottamento, con riaccompagnamento a scuola il mattino seguente, nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza della madre;
CONFERMA il calendario di visita vigente quanto agli altri periodi;
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 della figlia, entro il 20 di ogni mese, l'assegno di € 120,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che l'SE UN rimane suddiviso al 50% tra le parti;
DÀ ATTO che le parti precisano che la mensa scolastica non costituisce spesa straordinaria;
CONFERMA nel resto il provvedimento 24.7.2023;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.