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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11433 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG 21005/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. NG CO, pronuncia la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 1 0 0 5 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i c o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : i n a d e mp i me n t o c o n t r a t t u a l e
T R A
Contro B A I N O P A c . f . e C R I S P O D A N I E LA c . f . CodiceFiscale_1
c o n l ' a v v . F a u s t o I a r r o b i n o c . f . CodiceFiscale_2
p e c f a u s t o i a r r o b i n o @ a v v o c a t i n a p o l i . l e g a l ma i l . i t CodiceFiscale_3
A t t r i c i
E
p.iva con gli avv.ti Vincenzo Melito c.f. Controparte_2 P.IVA_1
ed SS GR c.f. pec C.F._4 C.F._5 Email_1
Convenuta
c.f. con l'avv. Rosaria Ortiero c.f. Controparte_3 P.IVA_2 C.F._6
pec Email_2
Terza chiamata in causa in garanzia
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le Attrici evocavano in giudizio la società convenuta contestando l'inadempimento contrattuale e chiedendo la somma di € 4900,oo a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali ed € 4000,oo per danni non patrimoniali per danno da vacanza rovinata, vinte le spese, con attribuzione.
Le istanti esponevano di aver acquistato preso la sede di Afragola dell'agenzia un pacchetto turistico con destinazione Dubai dal 17 al 26 marzo 2022. Giunte a Dubai constatavano che non risultava alcuna prenotazione a loro nome né tantomeno a nome dell'agenzia incaricata;
contattata tramite whatup l'operatrice dell'agenzia, dopo un'estenuante conversazione e messaggistica durata ben 5 ore, esauste e stanche riuscirono in autonomia a trovare una sistemazione provvisoria per una notte presso una struttura a Dubai pagando la somma di 680,oo Diram oltre a 117,51 Dns di Dubai Taxi.
Ma in data 19.3 2022 le istanti erano costrette a rientrare a Napoli in quanto l'agenzia non aveva dato loro alcuna sistemazione nel periodo prescelto in strutture equipollenti e/o superiori nella stessa zona di Dubai scelta dalle attrici.
Costituitasi in giudizio la impugnava e contestava l'avversa domanda, Controparte_2
chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese con distrazione, e preliminarmente chiedeva ed otteneva di chiamare in causa dalla quale pretendeva di essere garantita in virtù di polizza CP_3 assicurativa. L'agenzia ribadiva alle istanti che l'errore era dovuto al fornitore internazionale e, comunque documentava che il costo del pacchetto turistico era di € 4.400,00 non di € 4900,00.
La compagnia assicurativa, costituitasi, impugnava e contestava ogni avversa domanda, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. In particolare eccepiva la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione del prezzo per inadempimento contrattuale, in quanto la compagnia doveva garantire la società esclusivamente per la Rc, dunque il titolo della garanzia era esclusivamente riferito alla responsabilità extracontrattuale, giammai a quella contrattuale, quindi non comprensivo della restituzione del prezzo.
E, comunque, l'operato della garantita era scevro da responsabilità, sia contrattuale che extra contrattuale, in quanto era stata accertata la mancata prenotazione presso la struttura di destinazione scelta dalle attrici per overbooking, dunque solo alla struttura ricettiva era addebitabile tale tipo di disservizio poiché accettava prenotazioni eccedenti la propria disponibilità.
Inoltre l'organizzatore del viaggio di fronte al disservizio offriva assistenza gratuita per la prima notte e formulava ben quattro offerte alternative di riprotezione gratuita, e, addirittura una rimodulazione unicamente presso strutture di livello superiore a quello pattuito. Argomentava che non poteva trovare accoglimento la richiesta del danno da vacanza rovinata in quanto di fronte alla risposta dell'inconveniente da parte dell'organizzatore di viaggio, la decisione di rientro immediato delle
2 attrici risultava arbitraria ed ingiustificata. Peraltro le stesse si esponevano con iniziativa assunta autonomamente a degli esborsi mai preventivamente comunicati né autorizzati dall'organizzatore
(art. 42 c. del Codice del Turismo). La convenuta, dunque, avendo adempiuto all'obbligo di riprotezione, operando nei limiti delle sue possibilità, risultava totalmente estranea a qualsiasi rimprovero di responsabilità nella gestione della lite, posto che la riprotezione offerta è stata immotivatamente rifiutata dalle viaggiatrici. Alcuna domanda potrà dunque essere accolta nei confronti dell'organizzatore per infondatezza e carenza istruttoria.
Aggiungeva che nell'ipotesi peregrina di accoglimento delle avverse domande le spese legali sostenute dalla resteranno a suo carico, poiché il professionista dalla stessa Controparte_2
prescelto non è stato designato dalla società assicurativa.
Le attrici rievocavano un accordo transattivo che l'agenzia avrebbe loro sottoposto secondo cui, senza alcuna ammissione di responsabilità e, al solo fine di giungere a bonaria composizione e soddisfazione dei propri clienti, offriva loro la somma di € 4400,00 a titolo di ripetizione integrale del pacchetto turistico non goduto per espressa richiesta dei turisti. Documento che, non essendo firmato, non poteva costituire riconoscimento di responsabilità o promessa di pagamento.
Cont La incaricava il Ctu Ing. di trascrivere la messaggistica ed audio intercorsa tra Persona_1 le attrici e l'organizzatore di viaggio.
La scrivente, pur tenendo conto della défaillance nell'esecuzione delle prestazioni determinata da un overbooking della struttura ospitante non tempestivamente comunicato all'organizzatore del viaggio, le prenotazioni delle attrici erano state infatti confermate dall'agenzia, ritiene di non potere riconoscere il danno non patrimoniale da vacanza rovinata in quanto è emerso che le attrici rifiutavano il pernottamento notturno alternativo offerto nell'immediato a complete spese dell'agenzia anche per il transfer, in attesa di verificare l'indomani la migliore sistemazione, e sono documentate altresì le offerte di riprotezione tramite delle strutture alternative tenuto conto della concitazione del momento;
ciò nonostante le attrici, a seguito dell'inconveniente, decidevano in autonomia sin dall a sera dell'arrivo a Dubai di rientrare in Italia, rinunciare al viaggio e promuovere l'azione giudiziale, nonostante l'esigenza della sigra di assumere medicinali portati con se' da conservare a Pt_1
temperatura idonea. In sede di sottoscrizione del contratto di pacchetto turistico manca però ogni segnalazione di forme di assistenza o richieste speciali relativo allo stato di salute dei turisti.
Ed invero, in mancanza di delimitazioni normative, spetta al giudice del merito individuare il superamento della soglia minima di tolleranza oltre la quale si ha diritto al risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi;
nel caso che occupa il disappunto creato dalla citata situazione non appare superare tale soglia (ex multis Cass. Civ. sez. III 11/572012 n. 7256) tenuto conto
3 dell'operatività dell'agenzia emersa dalle trascrizioni volta a soddisfare e tutelare lo scopo vacanziero tipico del contratto stipulato.
Quanto al corrispettivo di acquisto del pacchetto turistico documentato in €4400,00 non essendo stato goduto dalle attrici esso va restituito dall'agenzia.
La garanzia assicurativa dunque si profila inoperativa.
Le dinamiche processuali svoltesi inducono a compensare tra le parti le spese di lite, eccetto le spese di ctu, già liquidate con decreto del 3.2.25 che si pongono a carico dell'agenzia convenuta.
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
Condanna la in plrpt a rimborsare alle attrici il costo di acquisto dell'intero Controparte_2 pacchetto turistico non goduto pari ad € 4400,00, non accoglie la domanda di ristoro del danno da vacanza rovinata, dichiara inoperativa la garanzia assicurativa, condanna la in plrpt a pagare le spese di ctu liquidate, Controparte_2
compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 2 /12/2025
La G.O.P.
NG CO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. NG CO, pronuncia la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 1 0 0 5 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i c o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : i n a d e mp i me n t o c o n t r a t t u a l e
T R A
Contro B A I N O P A c . f . e C R I S P O D A N I E LA c . f . CodiceFiscale_1
c o n l ' a v v . F a u s t o I a r r o b i n o c . f . CodiceFiscale_2
p e c f a u s t o i a r r o b i n o @ a v v o c a t i n a p o l i . l e g a l ma i l . i t CodiceFiscale_3
A t t r i c i
E
p.iva con gli avv.ti Vincenzo Melito c.f. Controparte_2 P.IVA_1
ed SS GR c.f. pec C.F._4 C.F._5 Email_1
Convenuta
c.f. con l'avv. Rosaria Ortiero c.f. Controparte_3 P.IVA_2 C.F._6
pec Email_2
Terza chiamata in causa in garanzia
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le Attrici evocavano in giudizio la società convenuta contestando l'inadempimento contrattuale e chiedendo la somma di € 4900,oo a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali ed € 4000,oo per danni non patrimoniali per danno da vacanza rovinata, vinte le spese, con attribuzione.
Le istanti esponevano di aver acquistato preso la sede di Afragola dell'agenzia un pacchetto turistico con destinazione Dubai dal 17 al 26 marzo 2022. Giunte a Dubai constatavano che non risultava alcuna prenotazione a loro nome né tantomeno a nome dell'agenzia incaricata;
contattata tramite whatup l'operatrice dell'agenzia, dopo un'estenuante conversazione e messaggistica durata ben 5 ore, esauste e stanche riuscirono in autonomia a trovare una sistemazione provvisoria per una notte presso una struttura a Dubai pagando la somma di 680,oo Diram oltre a 117,51 Dns di Dubai Taxi.
Ma in data 19.3 2022 le istanti erano costrette a rientrare a Napoli in quanto l'agenzia non aveva dato loro alcuna sistemazione nel periodo prescelto in strutture equipollenti e/o superiori nella stessa zona di Dubai scelta dalle attrici.
Costituitasi in giudizio la impugnava e contestava l'avversa domanda, Controparte_2
chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese con distrazione, e preliminarmente chiedeva ed otteneva di chiamare in causa dalla quale pretendeva di essere garantita in virtù di polizza CP_3 assicurativa. L'agenzia ribadiva alle istanti che l'errore era dovuto al fornitore internazionale e, comunque documentava che il costo del pacchetto turistico era di € 4.400,00 non di € 4900,00.
La compagnia assicurativa, costituitasi, impugnava e contestava ogni avversa domanda, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. In particolare eccepiva la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione del prezzo per inadempimento contrattuale, in quanto la compagnia doveva garantire la società esclusivamente per la Rc, dunque il titolo della garanzia era esclusivamente riferito alla responsabilità extracontrattuale, giammai a quella contrattuale, quindi non comprensivo della restituzione del prezzo.
E, comunque, l'operato della garantita era scevro da responsabilità, sia contrattuale che extra contrattuale, in quanto era stata accertata la mancata prenotazione presso la struttura di destinazione scelta dalle attrici per overbooking, dunque solo alla struttura ricettiva era addebitabile tale tipo di disservizio poiché accettava prenotazioni eccedenti la propria disponibilità.
Inoltre l'organizzatore del viaggio di fronte al disservizio offriva assistenza gratuita per la prima notte e formulava ben quattro offerte alternative di riprotezione gratuita, e, addirittura una rimodulazione unicamente presso strutture di livello superiore a quello pattuito. Argomentava che non poteva trovare accoglimento la richiesta del danno da vacanza rovinata in quanto di fronte alla risposta dell'inconveniente da parte dell'organizzatore di viaggio, la decisione di rientro immediato delle
2 attrici risultava arbitraria ed ingiustificata. Peraltro le stesse si esponevano con iniziativa assunta autonomamente a degli esborsi mai preventivamente comunicati né autorizzati dall'organizzatore
(art. 42 c. del Codice del Turismo). La convenuta, dunque, avendo adempiuto all'obbligo di riprotezione, operando nei limiti delle sue possibilità, risultava totalmente estranea a qualsiasi rimprovero di responsabilità nella gestione della lite, posto che la riprotezione offerta è stata immotivatamente rifiutata dalle viaggiatrici. Alcuna domanda potrà dunque essere accolta nei confronti dell'organizzatore per infondatezza e carenza istruttoria.
Aggiungeva che nell'ipotesi peregrina di accoglimento delle avverse domande le spese legali sostenute dalla resteranno a suo carico, poiché il professionista dalla stessa Controparte_2
prescelto non è stato designato dalla società assicurativa.
Le attrici rievocavano un accordo transattivo che l'agenzia avrebbe loro sottoposto secondo cui, senza alcuna ammissione di responsabilità e, al solo fine di giungere a bonaria composizione e soddisfazione dei propri clienti, offriva loro la somma di € 4400,00 a titolo di ripetizione integrale del pacchetto turistico non goduto per espressa richiesta dei turisti. Documento che, non essendo firmato, non poteva costituire riconoscimento di responsabilità o promessa di pagamento.
Cont La incaricava il Ctu Ing. di trascrivere la messaggistica ed audio intercorsa tra Persona_1 le attrici e l'organizzatore di viaggio.
La scrivente, pur tenendo conto della défaillance nell'esecuzione delle prestazioni determinata da un overbooking della struttura ospitante non tempestivamente comunicato all'organizzatore del viaggio, le prenotazioni delle attrici erano state infatti confermate dall'agenzia, ritiene di non potere riconoscere il danno non patrimoniale da vacanza rovinata in quanto è emerso che le attrici rifiutavano il pernottamento notturno alternativo offerto nell'immediato a complete spese dell'agenzia anche per il transfer, in attesa di verificare l'indomani la migliore sistemazione, e sono documentate altresì le offerte di riprotezione tramite delle strutture alternative tenuto conto della concitazione del momento;
ciò nonostante le attrici, a seguito dell'inconveniente, decidevano in autonomia sin dall a sera dell'arrivo a Dubai di rientrare in Italia, rinunciare al viaggio e promuovere l'azione giudiziale, nonostante l'esigenza della sigra di assumere medicinali portati con se' da conservare a Pt_1
temperatura idonea. In sede di sottoscrizione del contratto di pacchetto turistico manca però ogni segnalazione di forme di assistenza o richieste speciali relativo allo stato di salute dei turisti.
Ed invero, in mancanza di delimitazioni normative, spetta al giudice del merito individuare il superamento della soglia minima di tolleranza oltre la quale si ha diritto al risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi;
nel caso che occupa il disappunto creato dalla citata situazione non appare superare tale soglia (ex multis Cass. Civ. sez. III 11/572012 n. 7256) tenuto conto
3 dell'operatività dell'agenzia emersa dalle trascrizioni volta a soddisfare e tutelare lo scopo vacanziero tipico del contratto stipulato.
Quanto al corrispettivo di acquisto del pacchetto turistico documentato in €4400,00 non essendo stato goduto dalle attrici esso va restituito dall'agenzia.
La garanzia assicurativa dunque si profila inoperativa.
Le dinamiche processuali svoltesi inducono a compensare tra le parti le spese di lite, eccetto le spese di ctu, già liquidate con decreto del 3.2.25 che si pongono a carico dell'agenzia convenuta.
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
Condanna la in plrpt a rimborsare alle attrici il costo di acquisto dell'intero Controparte_2 pacchetto turistico non goduto pari ad € 4400,00, non accoglie la domanda di ristoro del danno da vacanza rovinata, dichiara inoperativa la garanzia assicurativa, condanna la in plrpt a pagare le spese di ctu liquidate, Controparte_2
compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 2 /12/2025
La G.O.P.
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