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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/09/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. 26/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv.ti DI IENNO PIETRO ANGELO e Parte_1
SGRIGNUOLI MAURA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, non costituita in giudizio;
Controparte_1
, non costituita in giudizio;
Controparte_2
e (A.I.D.), non costituiti in Controparte_3 Controparte_4 giudizio;
-appellati-
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio sul lavoro. Appello avverso la sentenza n.
265/2024 del 24/12/2024, emessa dal Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del
Lavoro.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30/01/2025 dipendente della spa Parte_1 Controparte_1 con mansioni di operaio, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 24/12/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale erano state respinte le domande, proposte con ricorso del 17/12/2019, di accertamento della responsabilità della datrice di lavoro nella causazione dell'infortunio sul lavoro di cui era rimasto vittima il
23/01/2015 presso il locale 64 dello stabilimento militare di ripristino e recuperi del munizionamento di Noceto, ove era stato assegnato, allorquando, mentre era intento all'estrazione di munizionamenti esplosivi residuati bellici, destinati allo smaltimento, dagli involucri di cemento in cui erano contenuti, commissionata alla datrice di lavoro dall'amministrazione della Difesa, e stava rimuovendo manualmente lo strato più interno del blocco di cemento, utilizzando un piede di porco ed un trapano a percussione (operazione cui era stato costretto poiché l'impianto Water Jet, utilizzato per l'apertura da remoto dei blocchi mediante getto di acqua e sabbia ad alta pressione, era riuscito a tagliare solo lo strato più esterno), veniva investito dall'esplosione degli ordigni, riportando politrauma con ustioni diffuse in esito a scoppio da granata, trauma craniofacciale, trauma visivo sinistro con scoppio del bulbo oculare, fratture arti superiori e fratture al tronco ed agli arti inferiori, trattate chirurgicamente mediante interventi di riduzione cruenta di frattura del carpo e metacarpo con fissazione interna;
chiusura cute e tessuto sottocutaneo di altri sedi, rimozione asportativa di ferita, infezione, ustione e sintesi mediante fili di K e immobilizzazione in gesso bilaterale, fasciotomia avambraccio sinistro, riparazione del bulbo oculare, sutura dei tendini flessori della mano e miringoplastica orecchio sinistro, e di condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'infortunio stesso.
Il giudice di primo grado ha autorizzato la chiamata in causa della Controparte_2
(già ), assicuratrice della responsabilità civile della , da essa CP_5 Controparte_1 richiesta, e del della , quali committenti, Controparte_6 Controparte_4 richiesta dall'assicuratrice al fine di accertarne la corresponsabilità nella causazione dell'infortunio ed essere manlevata, e, nell'impugnata sentenza, ha ritenuto quanto segue, in base alle conclusioni del c.t.u. nominato, alle dichiarazioni del teste , collega di lavoro Tes_1 del alle registrazioni del sistema video installato nel locale 64, ed agli atti del Pt_1 procedimento penale aperto a carico di (legale rappresentante della Controparte_7
), (Dirigente e Direttore dei lavori della società) e Controparte_8 Testimone_2 [...]
(capo squadra e preposto della società), per i reati ex artt. 113 e 590 c. 1, 2 e 3 c.p., Tes_3 definito con sentenza del Tribunale di Parma, di condanna degli imputati.
La dinamica dell'infortunio era così ricostruibile: le fasi lavorative previste nelle procedure aziendali della contemplavano, quanto all'estrazione degli ordigni dai Controparte_1 blocchi di cemento, 5 fasi (controllo e di preparazione dei blocchi presso i vari depositi;
trasporto dei predetti presso lo stabilimento di Noceto;
attività preliminari ed apertura dei blocchi;
distruzione delle piccole munizioni e bonifica del cemento;
catalogazione ed imballaggio delle munizioni da stoccare), con utilizzo, per l'apertura dei blocchi, di un impianto denominato Water Jet, che ne consentiva l'apertura da remoto, impiegando un getto d'acqua e sabbia ad alta pressione per il taglio del coperchio e di una delle pareti laterali, con l'operatore protetto da una cabina blindata;
la squadra di lavoro di cui il faceva Pt_1 parte il giorno dell'infortunio, dopo aver eseguito l'apertura dei blocchi di cemento da remoto, avrebbe dovuto procedere alla pesatura ed alla catalogazione delle munizioni presenti nel blocco, ma l'impianto Water Jet aveva tagliato solo lo strato di cemento più esterno, al che il era intervenuto manualmente sul blocco per rimuovere lo strato più interno e Pt_1 separare la cassetta di legno ove il materiale bellico era contenuto, dal blocco di cemento colato attorno alla cassetta per sigillarla, con l'ausilio di un trapano a percussione;
durante l'esecuzione di tale operazione gli ordigni esplodevano, travolgendolo e cagionandogli le conseguenze lesive sopra descritte.
Sussisteva responsabilità della datrice di lavoro nella causazione Controparte_1 dell'infortunio, poiché: le procedure lavorative aziendali contemplavano l'intervento manuale degli operai addetti sui blocchi di cemento solo per la foratura con un trapano, in due punti, del coperchio dopo il taglio meccanico, l'inserimento dei tasselli per l'aggancio al carroponte per la rimozione, per il distacco, con un martelletto idraulico, della parete laterale già tagliata meccanicamente e per l'apertura delle cassette di legno in cui gli esplosivi erano contenuti, dopo il distacco dei blocchi, nonché per la separazione del cemento dalle cassette e dal materiale bellico;
tale ultima operazione, necessaria poiché spesso le cassette di legno non erano facilmente separabili dal cemento in quanto le colature di cemento penetravano all'interno di esse, inglobandole nel blocco ed a volte inglobando anche esplodenti di piccola taglia, andava effettuata esclusivamente con attrezzi manuali, essendovi rischio di esplosione;
di fatto, la datrice di lavoro permetteva che gli operai intervenissero sui blocchi per demolirne le parti inglobate alle cassette o agli esplosivi anche con strumenti a percussione, per facilitare la separazione in caso di difficoltà nel compierla manualmente;
il generale , direttore Tes_4 dello stabilimento di Noceto, aveva ricevuto delle segnalazioni dal RSPP della CP_1
in merito all'utilizzo in qualche caso di attrezzi a percussione per la rottura del
[...] cemento che emergeva dai blocchi, ed aveva contestato il fatto alla società, la quale aveva assicurato che non si sarebbe più ripetuto;
lo scoppio degli ordigni su cui il stava Pt_1 lavorando era stato provocato dall'opera del martello pneumatico sul materiale esplodente, che oltre a provocare fenomeni d'urto sui materiali instabili, poteva provocare anche fenomeni di riscaldamento;
l'utilizzo di attrezzi a percussione a conduzione manuale per l'esecuzione di operazioni di demolizione finalizzate al distacco del materiale bellico dal cemento esponeva agli operatori a rischio di esplosione, ed era inidoneo, per la pericolosità delle lavorazioni, a prevenire le conseguenze di eventuali esplosioni, dovendosi al contrario effettuare le lavorazioni a rischio esplosione in locale blindato con macchinario telecomandato;
il rischio non era comunque contemplato nelle procedure lavorative in quanto era ivi previsto che le relative lavorazioni si svolgessero solo a distanza con l'utilizzo del
Water Jet, e non erano stati predisposti dalla datrice DPI utili a tal fine;
pertanto, l'utilizzo di strumenti a percussione non poteva ritenersi frutto di iniziativa autonoma ed abnorme del lavoratore, ed al contrario i preposti della datrice di lavoro, pur consci della situazione di pericolo, avallavano (o quantomeno tolleravano) la violazione delle procedure attraverso l'impiego di utensili elettrici non consentiti ed omettevano di attuare misure concrete volte ad aumentare la sicurezza dei lavoratori ed ovviare in tal modo ai rischi e di mettere a loro disposizione degli idonei DPI, in violazione delle previsioni del d.lgs. n. 81/2008; sussisteva nesso causale tra tale condotta colposa e l'infortunio e le sue conseguenze lesive, poiché
l'osservanza delle regole cautelari applicabili avrebbe impedito l'evento.
In base alle risultante del procedimento di a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi tra le parti, i danni cagionati al dall'infortunio erano quantificabili in invalidità permanente in Pt_1 misura del 65% quanto al danno biologico, liquidabile in €. 431.896,00 in base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano -non essendo riconoscibile personalizzazione per difetto di specifiche deduzioni- ed in riduzione della capacità lavorativa specifica in misura del 30% quanto al danno patrimoniale, liquidabile in €. 140.917,50 considerata l'entità della diminuzione stipendiale successiva all'evento; il aveva sostenuto, in conseguenza Pt_1 dell'infortunio, spese mediche per €. 3.638,60 ed avrebbe dovuto necessariamente sostenere ulteriori spese per €. 20.300,00, nonché spese legali per €. 12.139,36; tenuto conto della capitalizzazione della rendita per infortunio sul lavoro erogata dall'INAIL, il danno risarcibile era inferiore al massimale della polizza assicurativa stipulata dalla con la Controparte_1
CP_2
Avendo il già percepito dall'assicuratore la somma di €. 91.026,66 a transazione e Pt_1 tacitazione del danno, dichiarando, nella relativa quietanza rilasciata in data 07/07/2018, di non avere altro a pretendere a qualsiasi titolo in ordine al fatto che aveva dato luogo al pagamento, egli aveva rinunciato alle proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro e della sua assicuratrice, con effetto liberatorio, sicché la definizione transattiva della pratica risarcitoria andava ritenuta integralmente satisfattiva delle sue pretese, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria avanzata.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione del capo dell'impugnata sentenza relativo alla sussistenza, in base alla quietanza sottoscritta da esso appellante, di volontà di rinuncia alle pretese nei confronti della datrice di lavoro e della sua assicuratrice, con effetto liberatorio, poiché:
1. la quietanza del non era mai stata sottoscritta, proponendo a tal fine querela di falso;
2. la quietanza faceva riferimento ad una copertura assicurativa diversa da quella azionata in giudizio dalla , come si rilevava dal numero di polizza ivi indicato (16398) Controparte_1 rispetto a quello indicato sulla quietanza (16222), nonché dalla comunicazione dell'assicuratrice in data 15/06/2018, che produceva, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la somma ricevuta, essendo stata liquidata per altro sinistro, andava detratta dalla liquidazione del risarcimento spettante in conseguenza dell'infortunio sul lavoro per cui è causa.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata: previa valutazione della rilevanza, adottarsi i provvedimenti necessari per l'accertamento della falsità della quietanza del 07/07/2018; l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con condanna della e della al pagamento in proprio favore, a titolo di Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno conseguente all'infortunio per cui è causa, della somma di €.
469.851,79 (di cui €. 267.268,83 per danno biologico permanente differenziale, €. 25.587,50 per danno biologico temporaneo, €. 140.917,50 per invalidità lavorativa specifica, ed €.
36.077,96 per spese) o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
All'udienza ex art. 435 c.p.c. fissata per il 03/07/2025 l'appellante non è comparso, sicché questa Corte ha disposto rinvio all'odierna udienza ex art. 348 c.p.c.. L'ordinanza di rinvio è stata comunicata telematicamente al procuratore dell'appellante in data 04/07/2025.
All'odierna udienza l'appellante non è comparso.
Motivi della decisione
L'appello va dichiarato improcedibile ex art. 348 c. 2 c.p.c., non essendo l'appellante comparso né all'udienza del 03/07/2025 fissata ex art. 435 c.p.c. con decreto del 14/02/2025, regolarmente comunicatogli in data stessa come risulta dagli atti del fascicolo informatico, né all'odierna udienza, nonostante regolare comunicazione dell'ordinanza di rinvio pronunciata all'udienza del 03/07/025, come risulta dagli atti del fascicolo informatico.
Non deve pronunciarsi sulle spese di lite del grado, non essendosi gli appellati costituiti. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 265/2024 in data 24/12/2024 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Anna Maria Tracanna -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv.ti DI IENNO PIETRO ANGELO e Parte_1
SGRIGNUOLI MAURA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, non costituita in giudizio;
Controparte_1
, non costituita in giudizio;
Controparte_2
e (A.I.D.), non costituiti in Controparte_3 Controparte_4 giudizio;
-appellati-
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio sul lavoro. Appello avverso la sentenza n.
265/2024 del 24/12/2024, emessa dal Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del
Lavoro.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30/01/2025 dipendente della spa Parte_1 Controparte_1 con mansioni di operaio, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 24/12/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale erano state respinte le domande, proposte con ricorso del 17/12/2019, di accertamento della responsabilità della datrice di lavoro nella causazione dell'infortunio sul lavoro di cui era rimasto vittima il
23/01/2015 presso il locale 64 dello stabilimento militare di ripristino e recuperi del munizionamento di Noceto, ove era stato assegnato, allorquando, mentre era intento all'estrazione di munizionamenti esplosivi residuati bellici, destinati allo smaltimento, dagli involucri di cemento in cui erano contenuti, commissionata alla datrice di lavoro dall'amministrazione della Difesa, e stava rimuovendo manualmente lo strato più interno del blocco di cemento, utilizzando un piede di porco ed un trapano a percussione (operazione cui era stato costretto poiché l'impianto Water Jet, utilizzato per l'apertura da remoto dei blocchi mediante getto di acqua e sabbia ad alta pressione, era riuscito a tagliare solo lo strato più esterno), veniva investito dall'esplosione degli ordigni, riportando politrauma con ustioni diffuse in esito a scoppio da granata, trauma craniofacciale, trauma visivo sinistro con scoppio del bulbo oculare, fratture arti superiori e fratture al tronco ed agli arti inferiori, trattate chirurgicamente mediante interventi di riduzione cruenta di frattura del carpo e metacarpo con fissazione interna;
chiusura cute e tessuto sottocutaneo di altri sedi, rimozione asportativa di ferita, infezione, ustione e sintesi mediante fili di K e immobilizzazione in gesso bilaterale, fasciotomia avambraccio sinistro, riparazione del bulbo oculare, sutura dei tendini flessori della mano e miringoplastica orecchio sinistro, e di condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'infortunio stesso.
Il giudice di primo grado ha autorizzato la chiamata in causa della Controparte_2
(già ), assicuratrice della responsabilità civile della , da essa CP_5 Controparte_1 richiesta, e del della , quali committenti, Controparte_6 Controparte_4 richiesta dall'assicuratrice al fine di accertarne la corresponsabilità nella causazione dell'infortunio ed essere manlevata, e, nell'impugnata sentenza, ha ritenuto quanto segue, in base alle conclusioni del c.t.u. nominato, alle dichiarazioni del teste , collega di lavoro Tes_1 del alle registrazioni del sistema video installato nel locale 64, ed agli atti del Pt_1 procedimento penale aperto a carico di (legale rappresentante della Controparte_7
), (Dirigente e Direttore dei lavori della società) e Controparte_8 Testimone_2 [...]
(capo squadra e preposto della società), per i reati ex artt. 113 e 590 c. 1, 2 e 3 c.p., Tes_3 definito con sentenza del Tribunale di Parma, di condanna degli imputati.
La dinamica dell'infortunio era così ricostruibile: le fasi lavorative previste nelle procedure aziendali della contemplavano, quanto all'estrazione degli ordigni dai Controparte_1 blocchi di cemento, 5 fasi (controllo e di preparazione dei blocchi presso i vari depositi;
trasporto dei predetti presso lo stabilimento di Noceto;
attività preliminari ed apertura dei blocchi;
distruzione delle piccole munizioni e bonifica del cemento;
catalogazione ed imballaggio delle munizioni da stoccare), con utilizzo, per l'apertura dei blocchi, di un impianto denominato Water Jet, che ne consentiva l'apertura da remoto, impiegando un getto d'acqua e sabbia ad alta pressione per il taglio del coperchio e di una delle pareti laterali, con l'operatore protetto da una cabina blindata;
la squadra di lavoro di cui il faceva Pt_1 parte il giorno dell'infortunio, dopo aver eseguito l'apertura dei blocchi di cemento da remoto, avrebbe dovuto procedere alla pesatura ed alla catalogazione delle munizioni presenti nel blocco, ma l'impianto Water Jet aveva tagliato solo lo strato di cemento più esterno, al che il era intervenuto manualmente sul blocco per rimuovere lo strato più interno e Pt_1 separare la cassetta di legno ove il materiale bellico era contenuto, dal blocco di cemento colato attorno alla cassetta per sigillarla, con l'ausilio di un trapano a percussione;
durante l'esecuzione di tale operazione gli ordigni esplodevano, travolgendolo e cagionandogli le conseguenze lesive sopra descritte.
Sussisteva responsabilità della datrice di lavoro nella causazione Controparte_1 dell'infortunio, poiché: le procedure lavorative aziendali contemplavano l'intervento manuale degli operai addetti sui blocchi di cemento solo per la foratura con un trapano, in due punti, del coperchio dopo il taglio meccanico, l'inserimento dei tasselli per l'aggancio al carroponte per la rimozione, per il distacco, con un martelletto idraulico, della parete laterale già tagliata meccanicamente e per l'apertura delle cassette di legno in cui gli esplosivi erano contenuti, dopo il distacco dei blocchi, nonché per la separazione del cemento dalle cassette e dal materiale bellico;
tale ultima operazione, necessaria poiché spesso le cassette di legno non erano facilmente separabili dal cemento in quanto le colature di cemento penetravano all'interno di esse, inglobandole nel blocco ed a volte inglobando anche esplodenti di piccola taglia, andava effettuata esclusivamente con attrezzi manuali, essendovi rischio di esplosione;
di fatto, la datrice di lavoro permetteva che gli operai intervenissero sui blocchi per demolirne le parti inglobate alle cassette o agli esplosivi anche con strumenti a percussione, per facilitare la separazione in caso di difficoltà nel compierla manualmente;
il generale , direttore Tes_4 dello stabilimento di Noceto, aveva ricevuto delle segnalazioni dal RSPP della CP_1
in merito all'utilizzo in qualche caso di attrezzi a percussione per la rottura del
[...] cemento che emergeva dai blocchi, ed aveva contestato il fatto alla società, la quale aveva assicurato che non si sarebbe più ripetuto;
lo scoppio degli ordigni su cui il stava Pt_1 lavorando era stato provocato dall'opera del martello pneumatico sul materiale esplodente, che oltre a provocare fenomeni d'urto sui materiali instabili, poteva provocare anche fenomeni di riscaldamento;
l'utilizzo di attrezzi a percussione a conduzione manuale per l'esecuzione di operazioni di demolizione finalizzate al distacco del materiale bellico dal cemento esponeva agli operatori a rischio di esplosione, ed era inidoneo, per la pericolosità delle lavorazioni, a prevenire le conseguenze di eventuali esplosioni, dovendosi al contrario effettuare le lavorazioni a rischio esplosione in locale blindato con macchinario telecomandato;
il rischio non era comunque contemplato nelle procedure lavorative in quanto era ivi previsto che le relative lavorazioni si svolgessero solo a distanza con l'utilizzo del
Water Jet, e non erano stati predisposti dalla datrice DPI utili a tal fine;
pertanto, l'utilizzo di strumenti a percussione non poteva ritenersi frutto di iniziativa autonoma ed abnorme del lavoratore, ed al contrario i preposti della datrice di lavoro, pur consci della situazione di pericolo, avallavano (o quantomeno tolleravano) la violazione delle procedure attraverso l'impiego di utensili elettrici non consentiti ed omettevano di attuare misure concrete volte ad aumentare la sicurezza dei lavoratori ed ovviare in tal modo ai rischi e di mettere a loro disposizione degli idonei DPI, in violazione delle previsioni del d.lgs. n. 81/2008; sussisteva nesso causale tra tale condotta colposa e l'infortunio e le sue conseguenze lesive, poiché
l'osservanza delle regole cautelari applicabili avrebbe impedito l'evento.
In base alle risultante del procedimento di a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi tra le parti, i danni cagionati al dall'infortunio erano quantificabili in invalidità permanente in Pt_1 misura del 65% quanto al danno biologico, liquidabile in €. 431.896,00 in base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano -non essendo riconoscibile personalizzazione per difetto di specifiche deduzioni- ed in riduzione della capacità lavorativa specifica in misura del 30% quanto al danno patrimoniale, liquidabile in €. 140.917,50 considerata l'entità della diminuzione stipendiale successiva all'evento; il aveva sostenuto, in conseguenza Pt_1 dell'infortunio, spese mediche per €. 3.638,60 ed avrebbe dovuto necessariamente sostenere ulteriori spese per €. 20.300,00, nonché spese legali per €. 12.139,36; tenuto conto della capitalizzazione della rendita per infortunio sul lavoro erogata dall'INAIL, il danno risarcibile era inferiore al massimale della polizza assicurativa stipulata dalla con la Controparte_1
CP_2
Avendo il già percepito dall'assicuratore la somma di €. 91.026,66 a transazione e Pt_1 tacitazione del danno, dichiarando, nella relativa quietanza rilasciata in data 07/07/2018, di non avere altro a pretendere a qualsiasi titolo in ordine al fatto che aveva dato luogo al pagamento, egli aveva rinunciato alle proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro e della sua assicuratrice, con effetto liberatorio, sicché la definizione transattiva della pratica risarcitoria andava ritenuta integralmente satisfattiva delle sue pretese, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria avanzata.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione del capo dell'impugnata sentenza relativo alla sussistenza, in base alla quietanza sottoscritta da esso appellante, di volontà di rinuncia alle pretese nei confronti della datrice di lavoro e della sua assicuratrice, con effetto liberatorio, poiché:
1. la quietanza del non era mai stata sottoscritta, proponendo a tal fine querela di falso;
2. la quietanza faceva riferimento ad una copertura assicurativa diversa da quella azionata in giudizio dalla , come si rilevava dal numero di polizza ivi indicato (16398) Controparte_1 rispetto a quello indicato sulla quietanza (16222), nonché dalla comunicazione dell'assicuratrice in data 15/06/2018, che produceva, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la somma ricevuta, essendo stata liquidata per altro sinistro, andava detratta dalla liquidazione del risarcimento spettante in conseguenza dell'infortunio sul lavoro per cui è causa.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata: previa valutazione della rilevanza, adottarsi i provvedimenti necessari per l'accertamento della falsità della quietanza del 07/07/2018; l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con condanna della e della al pagamento in proprio favore, a titolo di Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno conseguente all'infortunio per cui è causa, della somma di €.
469.851,79 (di cui €. 267.268,83 per danno biologico permanente differenziale, €. 25.587,50 per danno biologico temporaneo, €. 140.917,50 per invalidità lavorativa specifica, ed €.
36.077,96 per spese) o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
All'udienza ex art. 435 c.p.c. fissata per il 03/07/2025 l'appellante non è comparso, sicché questa Corte ha disposto rinvio all'odierna udienza ex art. 348 c.p.c.. L'ordinanza di rinvio è stata comunicata telematicamente al procuratore dell'appellante in data 04/07/2025.
All'odierna udienza l'appellante non è comparso.
Motivi della decisione
L'appello va dichiarato improcedibile ex art. 348 c. 2 c.p.c., non essendo l'appellante comparso né all'udienza del 03/07/2025 fissata ex art. 435 c.p.c. con decreto del 14/02/2025, regolarmente comunicatogli in data stessa come risulta dagli atti del fascicolo informatico, né all'odierna udienza, nonostante regolare comunicazione dell'ordinanza di rinvio pronunciata all'udienza del 03/07/025, come risulta dagli atti del fascicolo informatico.
Non deve pronunciarsi sulle spese di lite del grado, non essendosi gli appellati costituiti. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 265/2024 in data 24/12/2024 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Anna Maria Tracanna -