Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/1986, n. 289
CASS
Sentenza 17 gennaio 1986

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La locazione di un'area nuda, ove le parti abbiano concordemente pattuito come uso esclusivo la costruzione di un edificio da destinare ad attività commerciale od industriale, è soggetta alla disciplina vincolistica, rimanendo, invece, sottratta alla stessa quando detta locazione è accompagnata dalla concessione al locatario della facoltà di costruirvi impianti ed attrezzature, con la conseguenza che - in tale ultimo caso - il relativo contratto resta estraneo al regime delle norme vincolistiche di cui alla legge n. 1115 del 1971. ( Conf 1942/85, mass n 439855; ( Conf 4801/82, mass n 422790; ( Conf 5177/81, mass n 415976; ( contra 4642/81, mass n 415343; ( contra 3444/79, mass n 399862).*

La natura complessa dell'atto di intimazione di licenza per finita locazione - di carattere negoziale, in quanto diretta, sotto Forma di manifestazione di volontà unilaterale e ricettizia, ad impedire la tacita riconduzione del contratto; e di carattere processuale, in quanto esplicante una vocatio in ius del conduttore per la convalida di essa - e l'esigenza processuale della contestualità della intimazione e della citazione per la convalida, comporta che il mandato alle liti conferito dall'istante a margine o in calce dell'atto di citazione va riferito non soltanto ad una rappresentanza processuale, ma anche ad una rappresentanza negoziale dell'istante medesimo, avendo la volontà di riavere l'immobile come necessario presupposto quella di impedire la rinnovazione della locazione. ( Conf 1590/85, mass n 439575; ( Conf 1323/81, mass n 411926; ( Conf 1587/78, mass n 390985).*

Nel procedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, l'opposizione dell'intimato introduce un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione anche per quanto riguarda il regime delle eccezioni di incompetenza, con la conseguenza che - in applicazione dell'art. 38 cod. proc. civ. - l'incompetenza per valore può essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio dal giudice solo nel corso del giudizio di primo grado, sicché resta preclusa alle parti di dolersi del mancato rilievo d'ufficio dell'incompetenza per la prima volta in Sede di impugnazione. ( Conf 3467/84, mass n 435486, sulla prima parte; ( Conf 2815/83, mass n 427731, sulla prima parte).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/1986, n. 289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 289
    Data del deposito : 17 gennaio 1986

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