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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 4009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4009 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Dott. Michele Caccese Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 675/2018 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 tramite il curatore , nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difenso dall'avv. De Cesaris Andrea (c.f. C.F._2
, come da procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo C.F._3 difensore depositata in data 30.5.2022; APPELLANTE E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._4 rappresentato e difenso dall'Avv. De Simone Franca (C.F. ), come da C.F._5 procura su foglio separato;
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 26/03/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. , a mezzo del proprio curatore, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, per ottenere l'annullamento, ai sensi dell'art. 428 CP_1
c.c., del contratto di compravendita stipulato, tra le predette parti, in data 28 ottobre 2004, avente ad oggetto un terreno sito nel Comune di Roccamonfina, località Tavola, al prezzo di euro 2.800,00. L'attore sosteneva che, al momento della stipula, si trovava in stato di incapacità naturale, pur non essendo ancora interdetto né inabilitato, a causa di una patologia psichica grave e di natura permanente, diagnosticata come oligofrenia lieve con severa compromissione delle capacità cognitive, relazionali e di autodeterminazione. A sostegno della propria posizione, allegava Parte numerosa documentazione medico-legale, tra cui verbali dell' atti della Commissione invalidi civili, diagnosi del dipartimento di medicina legale e sentenze di inabilitazione intervenute successivamente. Parte attrice evidenziava, altresì, come il convenuto, pienamente consapevole della condizione di inferiorità psichica in cui versava il venditore, si era consapevolmente avvantaggiato di tale stato, pattuendo un corrispettivo notevolmente inferiore al valore reale del bene.
1.2 Si costituiva in giudizio prospettando che non versasse, CP_1 Parte_1 all'epoca della stipula dell'atto, in alcuno stato di incapacità naturale. Rilevava che il
1 procedimento di inabilitazione cui era stato sottoposto l'attore si era aperto solo successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa. Il convenuto aggiungeva che il bene oggetto di compravendita rappresentava un appezzamento di terreno agricolo di esigua estensione (are 26,41) e valore modesto, per cui la vendita non avrebbe potuto arrecare alcun pregiudizio significativo al patrimonio dell'attore, il quale risultava intestatario di numerosi altri cespiti immobiliari, con un patrimonio complessivo dichiarato pari a circa € 960.000,00. Quanto al corrispettivo, il convenuto affermava di aver effettivamente versato l'intero importo pattuito, in due tranche: euro 1.000,00, al momento della sottoscrizione del preliminare, ed € 1.800,00 alla stipula dell'atto notarile, somma per la quale l'attore aveva rilasciato espressa quietanza liberatoria. Pertanto, riteneva infondata l'affermazione di controparte secondo cui il prezzo non fosse mai stato pagato. Negava, inoltre, la sussistenza della propria malafede, sostenendo che, ove neppure il notaio rogante, né il giudice del procedimento di interdizione avessero rilevato anomalie, a maggior ragione non avrebbe potuto rilevarle un soggetto privato e sosteneva che la contestazione sulla congruità del prezzo, in assenza di altri elementi qualificanti, non poteva valere come indizio univoco della conoscenza dello stato patologico dell'alienante. In via subordinata, il convenuto spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, la restituzione della somma di euro 2.800,00 a titolo di indennizzo per il prezzo pagato e concludeva per il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
1.3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 19/2017, pubblicata il 4.1. 2017, rigettava la domanda del che condannava a pagare le spese di lite nei confronti della Parte_1 controparte. In sintesi il Tribunale riteneva che non fosse stata raggiunta la prova della sussistenza, al momento della stipula dell'atto, dello stato di incapacità naturale richiesto dall'art. 428 c.c., né della malafede del convenuto. Secondo il Giudice di prime cure le prove testimoniali erano risultate, in parte, generiche, in parte de relato, e non idonee a dimostrare un concreto stato di alterazione psichica tale da escludere la formazione di una volontà contrattuale cosciente;
inoltre, il Tribunale evidenziava che il notaio rogante non aveva riscontrato anomalie comportamentali rilevanti nel e che, nello stesso periodo, l'attore aveva stipulato Parte_1 ulteriori contratti di compraven ltri soggetti, senza che nessun pubblico ufficiale avesse sollevato dubbi sulla sua capacità. Quanto alla malafede, secondo il primo Giudice, non vi erano elementi idonei a provare che il convenuto fosse consapevole dello stato di incapacità del venditore risultando, a tal fine, insufficiente la mera sproporzione tra valore di mercato e prezzo pattuito, in assenza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la consapevolezza della menomazione da parte dell'acquirente.
2. Con atto notificato, in data 30/01/2018, tramite pec, ha proposto appello Parte_1 avverso l'indicata sentenza deducendo i seguenti motivi:
2.1. erronea valutazione delle prove sull'incapacità naturale: l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere non provata l'incapacità naturale dell'attore, nonostante l'ampia documentazione medica e le risultanze testimoniali offerte;
sottolinea come Parte_1 fosse affetto da oligofrenia, patologia congenita, che comprometteva in maniera significativa le sue capacità intellettive e relazionali richiamando, in particolare:
− il verbale dell'USL Caserta 1 del 15/12/2003, che attestava una oligofrenia con incapacità relazionale;
− la certificazione dell'invalidità civile con riconoscimento dell'80% di invalidità;
2 − le dichiarazioni del medico di base che lo descriveva come soggetto immaturo e inadatto a comprendere anche eventi elementari;
− la testimonianza del parroco che si era rifiutato di celebrare il matrimonio, in quanto l'attore non comprendeva il significato dell'atto.
2.2. Violazione dell'art. 2697 c.c. e omessa applicazione dell'inversione dell'onere probatorio: l'appellante deduce la violazione delle regole sull'onere della prova, principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità in caso di incapacità cronica o documentata in tempi prossimi alla stipula;
in particolare, una volta provata la patologia mentale in epoca immediatamente anteriore e posteriore all'atto, sarebbe spettato alla controparte dimostrare che l'attore avesse agito in un intervallo di lucidità; il Tribunale, omettendo tale valutazione, aveva disatteso un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità;
2.3 Omessa valutazione di prove decisive e percepibilità della condizione clinica: l'appellante rappresenta che la patologia dell'attore era evidente e conclamata e che il Tribunale aveva omesso di valutare documenti e testimonianze decisive ovvero:
− il verbale dei Carabinieri del 2006, che lo ritraeva in stato confusionale;
− la serialità di altri atti di compravendita connotati da evidente pregiudizio patrimoniale;
− la circostanza che la condizione di inferiorità fosse tale da risultare percepibile ictu oculi anche da soggetti privi di competenze mediche. 2.4 Erronea esclusione della malafede del convenuto: l'appellante evidenzia che, secondo giurisprudenza pacifica, la malafede consiste nella consapevolezza, anche solo potenziale, della condizione di incapacità dell'altro contraente;
il prezzo irrisorio e la condotta del convenuto nel contesto delle numerose compravendite compiute dall'attore, inducevano a ritenere che il CP_1 fosse pienamente consapevole della condizione psichica di . Parte_1
2.5 Violazione e falsa applicazione dell'art. 428 c.c.: l'a he il Tribunale ha adottato un'interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di incapacità naturale, richiedendo una prova assimilabile all'interdizione, in contrasto con l'orientamento costante della Suprema Corte, che riconosce l'annullabilità anche in presenza di disturbi psichici, non totali, ma idonei a compromettere la formazione di una volontà cosciente.
2.6 Pregiudizio patrimoniale quale ulteriore elemento rivelatore della malafede: infine, l'appellante sottolinea che la grave sproporzione tra il prezzo di vendita (euro 2.800,00) e il valore di mercato del bene (oltre euro 16.000,00 al netto delle migliorie) costituiva elemento sintomatico della malafede, in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il pregiudizio patrimoniale è indicativo della consapevolezza dello stato di incapacità dell'altro contraente, soprattutto se inserito in un contesto di sistematico approfittamento. Alla luce di quanto sopra, l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda già formulata nel giudizio di primo grado, con declaratoria di annullamento del contratto del 28.10.2004, ai sensi dell'art. 428 c.c.
2.7 si è costituito in giudizio contestando integralmente le doglianze CP_1 dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto. L'appellato sottolinea come l'incapacità naturale del non fosse mai emersa in modo Parte_1 evidente nel corso del primo giudizio ribadendo che:
− il giudice togato del procedimento di interdizione, pur avendo esaminato personalmente il
, non aveva ritenuto opportuno nominare un curatore provvisorio;
Parte_1
− la testimonianza del medico di famiglia si limitava a fare riferimento a una generica immaturità risalente all'adolescenza, senza nessuna diagnosi clinica puntuale e senza considerare che l'attore era in possesso di patente di guida, rilasciata previa valutazione medica di idoneità;
3 − il parroco, indicato come testimone dell'incapacità, aveva comunque celebrato il matrimonio del , fatto incompatibile con la rappresentazione di una totale incapacità. Parte_1
L'appellato, inoltre contesta radicalmente di essere stato in malafede al momento della sottoscrizione del contratto, rilevando che l'appellante non aveva offerto nessuna prova concreta del fatto che egli fosse a conoscenza dello stato di incapacità naturale del venditore. In ordine al pregiudizio patrimoniale lamentato, il osserva che l'appellante era CP_1 proprietario di oltre cento cespiti immobiliari ricevuti per successione, tra cui interi fabbricati e, quindi, la vendita di un modesto appezzamento di terreno non poteva ritenersi idonea a generare un danno effettivo, né tanto meno a costituire indizio di malafede. Tanto premesso, l'appellato ha concluso per il rigetto dell'appello e, in ipotesi di accoglimento del gravame, ha reiterato la domanda riconvenzionale già spiegata in primo grado, volta ad ottenere la restituzione dell'importo di € 2.800,00 o della minor somma accertata, con vittoria di spese e compensi di causa da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. All'udienza del 26/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. È infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, rispondendo, infatti, l'articolazione dell'atto di appello, contrariamente all'assunto di parte appellata, al requisito di specificità secondo la formulazione dell'art. 342 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 50, comma 1, del decreto legge 83 del 2012, conv. con mod. nella legge 134 del 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti dall'11-9-2012. Non ha omesso parte appellante di indicare le ragioni per cui dovrebbe essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, nonché di sottoporre ad una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno nella sentenza impugnata, e ciò, anche previa trascrizione dei passi non condivisi, mediante la esposizione dei motivi di dissenso che, giusta le risultanze, specificamente richiamate, della attività di istruzione svolta in primo grado, imporrebbero una diversa decisione. Non occorre, del resto, ai fini della delibazione che qui occupa, “l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sezioni Unite 27199/2017; Cass. 13535/2018). Nel merito, l'appello è fondato. Giova premettere che “ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 cod. civ., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevra da vizi logici ed errori di diritto” (Cass. 13659/2017). Si è precisato che “quando esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protraentesi per un rilevante periodo, è onere del soggetto che
4 sostiene la validità dell'atto dare prova che esso fu posto in essere, in quel periodo, durante una fase di remissione della patologia” (Cass. 5159/2004), laddove, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. civ., non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente;
quest'ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente (Cass. 4677/2009). Ebbene, la documentazione prodotta dagli appellanti dà conto della stabile alterazione delle facoltà intellettive e volitive di , inabilitato con sentenza del 9.3.2006 del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito di ricorso per interdizione depositato sin dall'11.9.2003 da un congiunto, nominato curatore provvisorio all'esito dell'udienza del 24.5.2005. La sentenza di inabilitazione richiama il deficit cognitivo intellettivo evidenziato dalla ASL CE 2, già con certificato del 22.10.2003, da cui risulta che era affetto da grave Parte_1 ritardo psichico;
lo stesso risulta riformato per bradip ta 22.11.1985, giusta decisione del Consiglio di Leva di Caserta. A seguito di visita psichiatrica del 7.4.2006, la competente Commissione Invalidi Civili ha diagnosticato al medesimo la patologia di “oligofrenia lieve con Parte_1 compromissione dei rapporti sociali”, patologia per la quale è stato riconosciuto invalido civile nella misura dell'80%, con necessità di intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale e/o di relazione. Va infine segnalato, a ulteriore conferma del quadro clinico, il verbale redatto dai Carabinieri di Piedimonte Matese in data 29 aprile 2006, in cui si dà atto che venne trovato Parte_1 in stato confusionale nei pressi della stazione ferroviaria, dopo essere scomparso da casa il giorno precedente. Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado, il dott. medico di base Persona_1 del , ha dichiarato che lo stesso presentava una condizione psichica tale da renderlo Parte_1
“immaturo, incapace di comprendere anche eventi elementari, in grado di intendere e volere solo se guidato da altri”, aggiungendo che il suo sviluppo mentale era “paragonabile a quello di un bambino”. Parimenti significativa è la testimonianza del parroco ON il quale ha Per_2 Testimone_1 affermato di essersi rifiutato di celebrare il matrimonio di in quanto “non in Parte_1 grado di comprendere il significato degli impegni derivanti dal sacramento”, e ciò non sulla base di un'impressione episodica, ma in virtù di una conoscenza maturata in anni di contatto pastorale con lo stesso. Sintomatica della fondatezza della prospettazione degli appellanti è, del resto, la circostanza – ampiamente documentata in atti – che , nel breve intervallo tra il maggio 2004 Parte_1
e il febbraio 2005, (ovvero pochi mesi dopo il deposito del ricorso per interdizione) abbia stipulato ben nove contratti di compravendita, tutti a condizioni che appaiono oggettivamente svantaggiose, e tutti perfezionati senza alcuna assistenza o tutela, nonostante la presenza di una patologia psichica già nota e accertata. Tali atti denotano una serialità che, unitamente alla modestia dei corrispettivi e alla situazione soggettiva del disponente, costituisce un elemento indiziario grave e preciso dell'incapacità naturale e della malafede dei vari acquirenti, tra cui l'odierno appellato. La documentazione in atti dà conto in definitiva della condizione patologica permanente di
, tale da incidere significativamente sulla sua capacità di autodeterminarsi in Parte_1
i giuridici complessi. Ne discende che era onere, non assolto, dell'appellato
5 fornire la prova dell'intervenuto lucido intervallo al momento della stipula del contratto in oggetto. Quanto alla malafede dell'acquirente essa può essere desunta dalla CP_1 sproporzione tra il valore effettivo del fondo oggetto di compravendita e il corrispettivo pattuito, pari ad € 2.800,00. Il geometra infatti, sentito nel corso del giudizio di primo grado, Controparte_2 confermava quanto già indicato in una precedente perizia, stimando il valore dell'immobile oggetto di causa in € 20.182,80, valore all'attualità della perizia (depositata nel 2014), specificando che, anche sottraendo le migliorie apportate, il fondo risultava comunque valutabile almeno in € 16.146,24, con una differenza sensibile rispetto al prezzo contrattuale. Tale divario non trova giustificazione né nella natura del bene, né in elementi documentali forniti dall'appellato. L'atto pubblico non contiene riferimenti a circostanze che potessero giustificare una riduzione del prezzo in funzione di obblighi familiari o altre cause. Il quadro che ne deriva – valorizzato alla luce della patologia permanente di e Parte_1 della reiterazione di vendite svantaggiose nello stesso arco temporale – consente di affermare la sussistenza del requisito della malafede dell'altro contraente, come richiesto dall'art. 428, comma 2, c.c. Infine, del tutto inconferenti appaiono le valutazioni compiute in questa sede circa la cospicua mole del patrimonio immobiliare del : sotto tale aspetto, osserva la Corte che l'entità Parte_1 del pregiudizio. così come valutato secondo quanto già detto, non può essere ridimensionata se non definitivamente lesa dalla considerazione per cui, atteso il grosso patrimonio immobiliare del soggetto incapace, l'atto avrebbe avuto conseguenze irrilevanti;
tale ragionamento, ove portato ad estreme conseguenze, attesterebbe una valutazione del pregiudizio da attuarsi con modalità definitivamente variabili ed elastiche , senza tenere conto che invece tale giudizio va ancorato a parametri certi relativi senza dubbio alla convenienza dell'atto specifico, ed alla sua piena rispondenza a criteri di logica rispetto alla operazione compiuta, restando invece irrilevanti ulteriori ed estranei elementi di valutazione rispetto a tale ristretto ambito di osservazione, che giungerebbero a relativizzare in modo estremo l'operazione valutativa da compiersi in relazione a tale presupposto normativo ex art.428 c.c. Consegue a quanto premesso che deve essere annullato, ex art. 428 c.c., il contratto di compravendita del 28.10.2004 al rogito del dott. , notaio in Teano, rep. N. 1952, Persona_3 racc. n. 7911, e per l'effetto, de ndannato a restituire ad CP_1 [...]
, l'immobile oggetto di detto contratto. Parte_1
Al contrario, non può essere accolta la domanda riconvenzionale riproposta dall'appellato, in via subordinata all'accoglimento dell'appello principale, volta ad ottenere la restituzione del prezzo di € 2.800,00 versato in occasione della compravendita del fondo sito in Roccamonfina. In tema di annullamento per incapacità naturale, è pacifico che l'incapace è tenuto alla restituzione solo nei limiti in cui la prestazione ricevuta abbia recato un effettivo vantaggio, ai sensi dell'art. 1443 c.c., e che la prova del vantaggio ricade integralmente su colui che agisce in restituzione. La soluzione alla questione sottesa, dunque, al tema specifico della sopravvivenza o meno degli effetti della quietanza di pagamento all'interno di un contratto annullato per incapacità naturale, appare dunque di interesse indiretto, atteso il chiaro disposto della ben più generale disciplina di sistema, offerta all'art. 1443 c.c., il quale recita “se il contatto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio”. Dunque, la tutela rafforzata dell'incapace, che permea l'ordinamento in più disposizioni a tal fine dedicate, prevede come effetto dell'annullamento di un contratto per
6 incapacità naturale, l'esonero per l'incapace dall'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, se non nei limiti in cui non vi sia prova del vantaggio comunque ricevuto. In questa cornice normativa, dunque, perde momentaneamente efficacia la questione relativa alla natura della quietanza ed alla sua resistenza rispetto all'annullamento del negozio in cui è contenuta, atteso che l'indagine deve spostarsi in prima battuta soltanto sulla verifica della esistenza o meno di qualche vantaggio a favore del contraente incapace, rispetto al quale, e nei cui limiti, egli è tenuto a restituire la prestazione ottenuta dalla controparte;
laddove non vi sia prova di tale vantaggio, la piena applicazione del disposto di cui all'art. 1443 c.c., rende immune l'incapace da qualsiasi effetto restitutorio connesso all'annullamento del contratto per incapacità. Nell'esaminare il contenuto e la portata di tale disposizione, va evidenziato che sotto tale profilo, la Suprema Corte ha ben chiarito che “a fronte della restituzione chiesta dal contraente non incapace, si contrappone la presunzione di non profitto del contraente incapace. Al riguardo va ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui, comunque, nella fattispecie l'esonero dalla restituzione è determinato alla presunzione che il contraente incapace non abbia tratto profitto dalla controprestazione ricevuta. L'altro contraente, quindi, per ottenere la restituzione, dovrà dimostrare il vantaggio che l'incapace ha ottenuto dal contratto, a nulla rilevando la sua buona fede” (Cass. 1688/2017, 681/1968). In una ancor più recente pronuncia (Cass. 2460/2020), la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire e ribadire, nel corpo della motivazione che “l'esonero dalla restituzione è invero determinato, dalla presunzione che il contraente incapace non abbia tratto profitto dalla controprestazione ricevuta, e ciò in quanto la legge presume che l'incapace ha mal disposto del su patrimonio, così come che possa aver dissipato la prestazione ricevuta e, pertanto, il rischio di tale situazione ricade sull'altro contraente che abbia contrattato con l'incapace e possa vedersi rifiutata la restituzione della sua prestazione, ove non provi che di essa l'incapace abbia tratto vantaggio (Cass. 21.11.1975 n. 3913), essendo peraltro anche escluso che possa assumere rilievo la buona
o malafede dell'altro contraente (Cass. n. 16888/2017).” Nel caso di specie, l'appellato non ha fornito alcuna prova dell'asserito vantaggio che il soggetto incapace avrebbe tratto dalla stipula del contratto o dalla controprestazione ricevuta, essendo emersa invece solo la prova piena del pregiudizio da lui patito, in relazione alla stipula, secondo le argomentazioni precedentemente esaminate. Né certamente tale “vantaggio” può essere desumibile in via automatica dal riconoscimento dell'efficacia probante della quietanza, circa le somme ricevute e oggetto di pretesa restitutoria, atteso che accedendo a tale tesi semplicistica, verrebbe mortificata la ratio della disposizione in esame, così come invece ben chiarita dalla giurisprudenza richiamata circa il meccanismo di presunzione indicato (presunzione di non profitto in favore dell'incapace), nonchè dalla dottrina maggioritaria secondo cui la nozione di “vantaggio” richiamata dal codice soltanto con riferimento alle prestazioni ricevute dall'incapace è da tenere distinta da quella – di uso generale – di
“arricchimento”; in particolare l'arricchimento consisterebbe in un plusvalore (pari all'incremento patrimoniale e/o al risparmio di spesa) che può essersi determinato o meno nel patrimonio dell'accipiens al momento della domanda di restituzione, mentre il vantaggio indicherebbe una consumazione, una trasformazione economico-fisica o economico-giuridica che si sia verificata nella sfera dell'accipiens e che prescinderebbe da ogni considerazione in termini soggettivi, dovendo essere valutato, piuttosto, secondo criteri di oculata e avveduta amministrazione Dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarebbe stata pertanto necessaria la prova ulteriore che la somma data all'incapace fosse stata in qualche modo oggetto di specifico vantaggio in favore dello stesso - da intendersi nella accezione indicata ben diversa dal mero arricchimento, e valutabile in una specifica finalità, utilizzo o destinazione concretamente apprezzabile al momento dell'esame della domanda restitutoria - vincendo solo in tal modo la
7 presunzione contraria, sottesa alla disciplina ex art. 1443 c.c., e ben richiamata nella giurisprudenza indicata. Nel caso concreto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova documentale in ordine al concreto versamento della somma dichiarata nel rogito, né ha dimostrato che tale somma, ove effettivamente versata, sia stata utilizzata nell'interesse dell'incapace, o comunque destinata ad esigenze personali, sanitarie o abitative del medesimo. Alla luce di ciò, e considerato che l'onere probatorio grava interamente sul richiedente, la domanda riconvenzionale per la restituzione del prezzo va rigettata per carenza di prova del vantaggio ricevuto.
4. L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili e per lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e il riconoscimento, per il presente grado di giudizio, del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 19/2017, pubblicata in data 4.1. 2017 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto; Parte_1
2) annulla il contratto di compravendita stipulato in data 28 ottobre 2004 tra Parte_1
e a rogito del notaio , repertorio n. 19572, raccol CP_1 Persona_3 ad oggetto l'appezzamento di terreno sito nel Comune di Roccamonfina località Tavola denominato “Fontanelle” di are 26,41, censito al NCT foglio 9, part. 225 seminativo arborato;
3) condanna alla restituzione in favore di del terreno oggetto CP_1 Parte_1 del contratto annullato e meglio descritto al punto 2);
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
5) condanna al pagamento ed in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che si liquidano: per il primo grado di giudizio in: € 360,00 (trecentosessanta/00) per spese ed € 7.616,00 (settemilaseicentosedici/00) per onorari e, per il presente grado, in: € 800,00 (ottocento/00) per spese ed € 8469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Napoli, il 16.7.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Dott. Michele Caccese Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 675/2018 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 tramite il curatore , nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difenso dall'avv. De Cesaris Andrea (c.f. C.F._2
, come da procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo C.F._3 difensore depositata in data 30.5.2022; APPELLANTE E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._4 rappresentato e difenso dall'Avv. De Simone Franca (C.F. ), come da C.F._5 procura su foglio separato;
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 26/03/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. , a mezzo del proprio curatore, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, per ottenere l'annullamento, ai sensi dell'art. 428 CP_1
c.c., del contratto di compravendita stipulato, tra le predette parti, in data 28 ottobre 2004, avente ad oggetto un terreno sito nel Comune di Roccamonfina, località Tavola, al prezzo di euro 2.800,00. L'attore sosteneva che, al momento della stipula, si trovava in stato di incapacità naturale, pur non essendo ancora interdetto né inabilitato, a causa di una patologia psichica grave e di natura permanente, diagnosticata come oligofrenia lieve con severa compromissione delle capacità cognitive, relazionali e di autodeterminazione. A sostegno della propria posizione, allegava Parte numerosa documentazione medico-legale, tra cui verbali dell' atti della Commissione invalidi civili, diagnosi del dipartimento di medicina legale e sentenze di inabilitazione intervenute successivamente. Parte attrice evidenziava, altresì, come il convenuto, pienamente consapevole della condizione di inferiorità psichica in cui versava il venditore, si era consapevolmente avvantaggiato di tale stato, pattuendo un corrispettivo notevolmente inferiore al valore reale del bene.
1.2 Si costituiva in giudizio prospettando che non versasse, CP_1 Parte_1 all'epoca della stipula dell'atto, in alcuno stato di incapacità naturale. Rilevava che il
1 procedimento di inabilitazione cui era stato sottoposto l'attore si era aperto solo successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa. Il convenuto aggiungeva che il bene oggetto di compravendita rappresentava un appezzamento di terreno agricolo di esigua estensione (are 26,41) e valore modesto, per cui la vendita non avrebbe potuto arrecare alcun pregiudizio significativo al patrimonio dell'attore, il quale risultava intestatario di numerosi altri cespiti immobiliari, con un patrimonio complessivo dichiarato pari a circa € 960.000,00. Quanto al corrispettivo, il convenuto affermava di aver effettivamente versato l'intero importo pattuito, in due tranche: euro 1.000,00, al momento della sottoscrizione del preliminare, ed € 1.800,00 alla stipula dell'atto notarile, somma per la quale l'attore aveva rilasciato espressa quietanza liberatoria. Pertanto, riteneva infondata l'affermazione di controparte secondo cui il prezzo non fosse mai stato pagato. Negava, inoltre, la sussistenza della propria malafede, sostenendo che, ove neppure il notaio rogante, né il giudice del procedimento di interdizione avessero rilevato anomalie, a maggior ragione non avrebbe potuto rilevarle un soggetto privato e sosteneva che la contestazione sulla congruità del prezzo, in assenza di altri elementi qualificanti, non poteva valere come indizio univoco della conoscenza dello stato patologico dell'alienante. In via subordinata, il convenuto spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, la restituzione della somma di euro 2.800,00 a titolo di indennizzo per il prezzo pagato e concludeva per il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
1.3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 19/2017, pubblicata il 4.1. 2017, rigettava la domanda del che condannava a pagare le spese di lite nei confronti della Parte_1 controparte. In sintesi il Tribunale riteneva che non fosse stata raggiunta la prova della sussistenza, al momento della stipula dell'atto, dello stato di incapacità naturale richiesto dall'art. 428 c.c., né della malafede del convenuto. Secondo il Giudice di prime cure le prove testimoniali erano risultate, in parte, generiche, in parte de relato, e non idonee a dimostrare un concreto stato di alterazione psichica tale da escludere la formazione di una volontà contrattuale cosciente;
inoltre, il Tribunale evidenziava che il notaio rogante non aveva riscontrato anomalie comportamentali rilevanti nel e che, nello stesso periodo, l'attore aveva stipulato Parte_1 ulteriori contratti di compraven ltri soggetti, senza che nessun pubblico ufficiale avesse sollevato dubbi sulla sua capacità. Quanto alla malafede, secondo il primo Giudice, non vi erano elementi idonei a provare che il convenuto fosse consapevole dello stato di incapacità del venditore risultando, a tal fine, insufficiente la mera sproporzione tra valore di mercato e prezzo pattuito, in assenza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la consapevolezza della menomazione da parte dell'acquirente.
2. Con atto notificato, in data 30/01/2018, tramite pec, ha proposto appello Parte_1 avverso l'indicata sentenza deducendo i seguenti motivi:
2.1. erronea valutazione delle prove sull'incapacità naturale: l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere non provata l'incapacità naturale dell'attore, nonostante l'ampia documentazione medica e le risultanze testimoniali offerte;
sottolinea come Parte_1 fosse affetto da oligofrenia, patologia congenita, che comprometteva in maniera significativa le sue capacità intellettive e relazionali richiamando, in particolare:
− il verbale dell'USL Caserta 1 del 15/12/2003, che attestava una oligofrenia con incapacità relazionale;
− la certificazione dell'invalidità civile con riconoscimento dell'80% di invalidità;
2 − le dichiarazioni del medico di base che lo descriveva come soggetto immaturo e inadatto a comprendere anche eventi elementari;
− la testimonianza del parroco che si era rifiutato di celebrare il matrimonio, in quanto l'attore non comprendeva il significato dell'atto.
2.2. Violazione dell'art. 2697 c.c. e omessa applicazione dell'inversione dell'onere probatorio: l'appellante deduce la violazione delle regole sull'onere della prova, principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità in caso di incapacità cronica o documentata in tempi prossimi alla stipula;
in particolare, una volta provata la patologia mentale in epoca immediatamente anteriore e posteriore all'atto, sarebbe spettato alla controparte dimostrare che l'attore avesse agito in un intervallo di lucidità; il Tribunale, omettendo tale valutazione, aveva disatteso un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità;
2.3 Omessa valutazione di prove decisive e percepibilità della condizione clinica: l'appellante rappresenta che la patologia dell'attore era evidente e conclamata e che il Tribunale aveva omesso di valutare documenti e testimonianze decisive ovvero:
− il verbale dei Carabinieri del 2006, che lo ritraeva in stato confusionale;
− la serialità di altri atti di compravendita connotati da evidente pregiudizio patrimoniale;
− la circostanza che la condizione di inferiorità fosse tale da risultare percepibile ictu oculi anche da soggetti privi di competenze mediche. 2.4 Erronea esclusione della malafede del convenuto: l'appellante evidenzia che, secondo giurisprudenza pacifica, la malafede consiste nella consapevolezza, anche solo potenziale, della condizione di incapacità dell'altro contraente;
il prezzo irrisorio e la condotta del convenuto nel contesto delle numerose compravendite compiute dall'attore, inducevano a ritenere che il CP_1 fosse pienamente consapevole della condizione psichica di . Parte_1
2.5 Violazione e falsa applicazione dell'art. 428 c.c.: l'a he il Tribunale ha adottato un'interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di incapacità naturale, richiedendo una prova assimilabile all'interdizione, in contrasto con l'orientamento costante della Suprema Corte, che riconosce l'annullabilità anche in presenza di disturbi psichici, non totali, ma idonei a compromettere la formazione di una volontà cosciente.
2.6 Pregiudizio patrimoniale quale ulteriore elemento rivelatore della malafede: infine, l'appellante sottolinea che la grave sproporzione tra il prezzo di vendita (euro 2.800,00) e il valore di mercato del bene (oltre euro 16.000,00 al netto delle migliorie) costituiva elemento sintomatico della malafede, in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il pregiudizio patrimoniale è indicativo della consapevolezza dello stato di incapacità dell'altro contraente, soprattutto se inserito in un contesto di sistematico approfittamento. Alla luce di quanto sopra, l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda già formulata nel giudizio di primo grado, con declaratoria di annullamento del contratto del 28.10.2004, ai sensi dell'art. 428 c.c.
2.7 si è costituito in giudizio contestando integralmente le doglianze CP_1 dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto. L'appellato sottolinea come l'incapacità naturale del non fosse mai emersa in modo Parte_1 evidente nel corso del primo giudizio ribadendo che:
− il giudice togato del procedimento di interdizione, pur avendo esaminato personalmente il
, non aveva ritenuto opportuno nominare un curatore provvisorio;
Parte_1
− la testimonianza del medico di famiglia si limitava a fare riferimento a una generica immaturità risalente all'adolescenza, senza nessuna diagnosi clinica puntuale e senza considerare che l'attore era in possesso di patente di guida, rilasciata previa valutazione medica di idoneità;
3 − il parroco, indicato come testimone dell'incapacità, aveva comunque celebrato il matrimonio del , fatto incompatibile con la rappresentazione di una totale incapacità. Parte_1
L'appellato, inoltre contesta radicalmente di essere stato in malafede al momento della sottoscrizione del contratto, rilevando che l'appellante non aveva offerto nessuna prova concreta del fatto che egli fosse a conoscenza dello stato di incapacità naturale del venditore. In ordine al pregiudizio patrimoniale lamentato, il osserva che l'appellante era CP_1 proprietario di oltre cento cespiti immobiliari ricevuti per successione, tra cui interi fabbricati e, quindi, la vendita di un modesto appezzamento di terreno non poteva ritenersi idonea a generare un danno effettivo, né tanto meno a costituire indizio di malafede. Tanto premesso, l'appellato ha concluso per il rigetto dell'appello e, in ipotesi di accoglimento del gravame, ha reiterato la domanda riconvenzionale già spiegata in primo grado, volta ad ottenere la restituzione dell'importo di € 2.800,00 o della minor somma accertata, con vittoria di spese e compensi di causa da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario. All'udienza del 26/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. È infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, rispondendo, infatti, l'articolazione dell'atto di appello, contrariamente all'assunto di parte appellata, al requisito di specificità secondo la formulazione dell'art. 342 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 50, comma 1, del decreto legge 83 del 2012, conv. con mod. nella legge 134 del 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti dall'11-9-2012. Non ha omesso parte appellante di indicare le ragioni per cui dovrebbe essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, nonché di sottoporre ad una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno nella sentenza impugnata, e ciò, anche previa trascrizione dei passi non condivisi, mediante la esposizione dei motivi di dissenso che, giusta le risultanze, specificamente richiamate, della attività di istruzione svolta in primo grado, imporrebbero una diversa decisione. Non occorre, del resto, ai fini della delibazione che qui occupa, “l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sezioni Unite 27199/2017; Cass. 13535/2018). Nel merito, l'appello è fondato. Giova premettere che “ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 cod. civ., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevra da vizi logici ed errori di diritto” (Cass. 13659/2017). Si è precisato che “quando esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protraentesi per un rilevante periodo, è onere del soggetto che
4 sostiene la validità dell'atto dare prova che esso fu posto in essere, in quel periodo, durante una fase di remissione della patologia” (Cass. 5159/2004), laddove, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. civ., non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente;
quest'ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente (Cass. 4677/2009). Ebbene, la documentazione prodotta dagli appellanti dà conto della stabile alterazione delle facoltà intellettive e volitive di , inabilitato con sentenza del 9.3.2006 del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito di ricorso per interdizione depositato sin dall'11.9.2003 da un congiunto, nominato curatore provvisorio all'esito dell'udienza del 24.5.2005. La sentenza di inabilitazione richiama il deficit cognitivo intellettivo evidenziato dalla ASL CE 2, già con certificato del 22.10.2003, da cui risulta che era affetto da grave Parte_1 ritardo psichico;
lo stesso risulta riformato per bradip ta 22.11.1985, giusta decisione del Consiglio di Leva di Caserta. A seguito di visita psichiatrica del 7.4.2006, la competente Commissione Invalidi Civili ha diagnosticato al medesimo la patologia di “oligofrenia lieve con Parte_1 compromissione dei rapporti sociali”, patologia per la quale è stato riconosciuto invalido civile nella misura dell'80%, con necessità di intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale e/o di relazione. Va infine segnalato, a ulteriore conferma del quadro clinico, il verbale redatto dai Carabinieri di Piedimonte Matese in data 29 aprile 2006, in cui si dà atto che venne trovato Parte_1 in stato confusionale nei pressi della stazione ferroviaria, dopo essere scomparso da casa il giorno precedente. Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado, il dott. medico di base Persona_1 del , ha dichiarato che lo stesso presentava una condizione psichica tale da renderlo Parte_1
“immaturo, incapace di comprendere anche eventi elementari, in grado di intendere e volere solo se guidato da altri”, aggiungendo che il suo sviluppo mentale era “paragonabile a quello di un bambino”. Parimenti significativa è la testimonianza del parroco ON il quale ha Per_2 Testimone_1 affermato di essersi rifiutato di celebrare il matrimonio di in quanto “non in Parte_1 grado di comprendere il significato degli impegni derivanti dal sacramento”, e ciò non sulla base di un'impressione episodica, ma in virtù di una conoscenza maturata in anni di contatto pastorale con lo stesso. Sintomatica della fondatezza della prospettazione degli appellanti è, del resto, la circostanza – ampiamente documentata in atti – che , nel breve intervallo tra il maggio 2004 Parte_1
e il febbraio 2005, (ovvero pochi mesi dopo il deposito del ricorso per interdizione) abbia stipulato ben nove contratti di compravendita, tutti a condizioni che appaiono oggettivamente svantaggiose, e tutti perfezionati senza alcuna assistenza o tutela, nonostante la presenza di una patologia psichica già nota e accertata. Tali atti denotano una serialità che, unitamente alla modestia dei corrispettivi e alla situazione soggettiva del disponente, costituisce un elemento indiziario grave e preciso dell'incapacità naturale e della malafede dei vari acquirenti, tra cui l'odierno appellato. La documentazione in atti dà conto in definitiva della condizione patologica permanente di
, tale da incidere significativamente sulla sua capacità di autodeterminarsi in Parte_1
i giuridici complessi. Ne discende che era onere, non assolto, dell'appellato
5 fornire la prova dell'intervenuto lucido intervallo al momento della stipula del contratto in oggetto. Quanto alla malafede dell'acquirente essa può essere desunta dalla CP_1 sproporzione tra il valore effettivo del fondo oggetto di compravendita e il corrispettivo pattuito, pari ad € 2.800,00. Il geometra infatti, sentito nel corso del giudizio di primo grado, Controparte_2 confermava quanto già indicato in una precedente perizia, stimando il valore dell'immobile oggetto di causa in € 20.182,80, valore all'attualità della perizia (depositata nel 2014), specificando che, anche sottraendo le migliorie apportate, il fondo risultava comunque valutabile almeno in € 16.146,24, con una differenza sensibile rispetto al prezzo contrattuale. Tale divario non trova giustificazione né nella natura del bene, né in elementi documentali forniti dall'appellato. L'atto pubblico non contiene riferimenti a circostanze che potessero giustificare una riduzione del prezzo in funzione di obblighi familiari o altre cause. Il quadro che ne deriva – valorizzato alla luce della patologia permanente di e Parte_1 della reiterazione di vendite svantaggiose nello stesso arco temporale – consente di affermare la sussistenza del requisito della malafede dell'altro contraente, come richiesto dall'art. 428, comma 2, c.c. Infine, del tutto inconferenti appaiono le valutazioni compiute in questa sede circa la cospicua mole del patrimonio immobiliare del : sotto tale aspetto, osserva la Corte che l'entità Parte_1 del pregiudizio. così come valutato secondo quanto già detto, non può essere ridimensionata se non definitivamente lesa dalla considerazione per cui, atteso il grosso patrimonio immobiliare del soggetto incapace, l'atto avrebbe avuto conseguenze irrilevanti;
tale ragionamento, ove portato ad estreme conseguenze, attesterebbe una valutazione del pregiudizio da attuarsi con modalità definitivamente variabili ed elastiche , senza tenere conto che invece tale giudizio va ancorato a parametri certi relativi senza dubbio alla convenienza dell'atto specifico, ed alla sua piena rispondenza a criteri di logica rispetto alla operazione compiuta, restando invece irrilevanti ulteriori ed estranei elementi di valutazione rispetto a tale ristretto ambito di osservazione, che giungerebbero a relativizzare in modo estremo l'operazione valutativa da compiersi in relazione a tale presupposto normativo ex art.428 c.c. Consegue a quanto premesso che deve essere annullato, ex art. 428 c.c., il contratto di compravendita del 28.10.2004 al rogito del dott. , notaio in Teano, rep. N. 1952, Persona_3 racc. n. 7911, e per l'effetto, de ndannato a restituire ad CP_1 [...]
, l'immobile oggetto di detto contratto. Parte_1
Al contrario, non può essere accolta la domanda riconvenzionale riproposta dall'appellato, in via subordinata all'accoglimento dell'appello principale, volta ad ottenere la restituzione del prezzo di € 2.800,00 versato in occasione della compravendita del fondo sito in Roccamonfina. In tema di annullamento per incapacità naturale, è pacifico che l'incapace è tenuto alla restituzione solo nei limiti in cui la prestazione ricevuta abbia recato un effettivo vantaggio, ai sensi dell'art. 1443 c.c., e che la prova del vantaggio ricade integralmente su colui che agisce in restituzione. La soluzione alla questione sottesa, dunque, al tema specifico della sopravvivenza o meno degli effetti della quietanza di pagamento all'interno di un contratto annullato per incapacità naturale, appare dunque di interesse indiretto, atteso il chiaro disposto della ben più generale disciplina di sistema, offerta all'art. 1443 c.c., il quale recita “se il contatto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio”. Dunque, la tutela rafforzata dell'incapace, che permea l'ordinamento in più disposizioni a tal fine dedicate, prevede come effetto dell'annullamento di un contratto per
6 incapacità naturale, l'esonero per l'incapace dall'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, se non nei limiti in cui non vi sia prova del vantaggio comunque ricevuto. In questa cornice normativa, dunque, perde momentaneamente efficacia la questione relativa alla natura della quietanza ed alla sua resistenza rispetto all'annullamento del negozio in cui è contenuta, atteso che l'indagine deve spostarsi in prima battuta soltanto sulla verifica della esistenza o meno di qualche vantaggio a favore del contraente incapace, rispetto al quale, e nei cui limiti, egli è tenuto a restituire la prestazione ottenuta dalla controparte;
laddove non vi sia prova di tale vantaggio, la piena applicazione del disposto di cui all'art. 1443 c.c., rende immune l'incapace da qualsiasi effetto restitutorio connesso all'annullamento del contratto per incapacità. Nell'esaminare il contenuto e la portata di tale disposizione, va evidenziato che sotto tale profilo, la Suprema Corte ha ben chiarito che “a fronte della restituzione chiesta dal contraente non incapace, si contrappone la presunzione di non profitto del contraente incapace. Al riguardo va ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui, comunque, nella fattispecie l'esonero dalla restituzione è determinato alla presunzione che il contraente incapace non abbia tratto profitto dalla controprestazione ricevuta. L'altro contraente, quindi, per ottenere la restituzione, dovrà dimostrare il vantaggio che l'incapace ha ottenuto dal contratto, a nulla rilevando la sua buona fede” (Cass. 1688/2017, 681/1968). In una ancor più recente pronuncia (Cass. 2460/2020), la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire e ribadire, nel corpo della motivazione che “l'esonero dalla restituzione è invero determinato, dalla presunzione che il contraente incapace non abbia tratto profitto dalla controprestazione ricevuta, e ciò in quanto la legge presume che l'incapace ha mal disposto del su patrimonio, così come che possa aver dissipato la prestazione ricevuta e, pertanto, il rischio di tale situazione ricade sull'altro contraente che abbia contrattato con l'incapace e possa vedersi rifiutata la restituzione della sua prestazione, ove non provi che di essa l'incapace abbia tratto vantaggio (Cass. 21.11.1975 n. 3913), essendo peraltro anche escluso che possa assumere rilievo la buona
o malafede dell'altro contraente (Cass. n. 16888/2017).” Nel caso di specie, l'appellato non ha fornito alcuna prova dell'asserito vantaggio che il soggetto incapace avrebbe tratto dalla stipula del contratto o dalla controprestazione ricevuta, essendo emersa invece solo la prova piena del pregiudizio da lui patito, in relazione alla stipula, secondo le argomentazioni precedentemente esaminate. Né certamente tale “vantaggio” può essere desumibile in via automatica dal riconoscimento dell'efficacia probante della quietanza, circa le somme ricevute e oggetto di pretesa restitutoria, atteso che accedendo a tale tesi semplicistica, verrebbe mortificata la ratio della disposizione in esame, così come invece ben chiarita dalla giurisprudenza richiamata circa il meccanismo di presunzione indicato (presunzione di non profitto in favore dell'incapace), nonchè dalla dottrina maggioritaria secondo cui la nozione di “vantaggio” richiamata dal codice soltanto con riferimento alle prestazioni ricevute dall'incapace è da tenere distinta da quella – di uso generale – di
“arricchimento”; in particolare l'arricchimento consisterebbe in un plusvalore (pari all'incremento patrimoniale e/o al risparmio di spesa) che può essersi determinato o meno nel patrimonio dell'accipiens al momento della domanda di restituzione, mentre il vantaggio indicherebbe una consumazione, una trasformazione economico-fisica o economico-giuridica che si sia verificata nella sfera dell'accipiens e che prescinderebbe da ogni considerazione in termini soggettivi, dovendo essere valutato, piuttosto, secondo criteri di oculata e avveduta amministrazione Dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarebbe stata pertanto necessaria la prova ulteriore che la somma data all'incapace fosse stata in qualche modo oggetto di specifico vantaggio in favore dello stesso - da intendersi nella accezione indicata ben diversa dal mero arricchimento, e valutabile in una specifica finalità, utilizzo o destinazione concretamente apprezzabile al momento dell'esame della domanda restitutoria - vincendo solo in tal modo la
7 presunzione contraria, sottesa alla disciplina ex art. 1443 c.c., e ben richiamata nella giurisprudenza indicata. Nel caso concreto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova documentale in ordine al concreto versamento della somma dichiarata nel rogito, né ha dimostrato che tale somma, ove effettivamente versata, sia stata utilizzata nell'interesse dell'incapace, o comunque destinata ad esigenze personali, sanitarie o abitative del medesimo. Alla luce di ciò, e considerato che l'onere probatorio grava interamente sul richiedente, la domanda riconvenzionale per la restituzione del prezzo va rigettata per carenza di prova del vantaggio ricevuto.
4. L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili e per lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e il riconoscimento, per il presente grado di giudizio, del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 19/2017, pubblicata in data 4.1. 2017 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto; Parte_1
2) annulla il contratto di compravendita stipulato in data 28 ottobre 2004 tra Parte_1
e a rogito del notaio , repertorio n. 19572, raccol CP_1 Persona_3 ad oggetto l'appezzamento di terreno sito nel Comune di Roccamonfina località Tavola denominato “Fontanelle” di are 26,41, censito al NCT foglio 9, part. 225 seminativo arborato;
3) condanna alla restituzione in favore di del terreno oggetto CP_1 Parte_1 del contratto annullato e meglio descritto al punto 2);
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
5) condanna al pagamento ed in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che si liquidano: per il primo grado di giudizio in: € 360,00 (trecentosessanta/00) per spese ed € 7.616,00 (settemilaseicentosedici/00) per onorari e, per il presente grado, in: € 800,00 (ottocento/00) per spese ed € 8469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Napoli, il 16.7.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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