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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1159 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale - opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra c.f. , nata a Parte_1 C.F._1
ES (Romania) il 06.7.1979, residente in [...], in proprio e già in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore c.f. Persona_1
nato a [...] il [...], C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Cosentino, presso il cui studio in Montalto Uffugo è elettivamente domiciliata;
appellante e
(C.F.: .) nata a [...] CP_1 C.F._3 il 15.12.1965 e residente in Cosenza via Montevideo, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Scarcello
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo studio sito in Cosenza, Via Montevideo;
appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata:
Voglia accogliere l'appello, riformando integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado;
Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 830/16;
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da porre a carico della parte appellata”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
- in via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art.
342 c.p.c., l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
, in proprio e in qualità di genitore esercente la
[...] responsabilità sul minore , per le Persona_1 ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione, con ogni conseguenza di
pag. 2/12 legge; e per l'effetto confermare la sentenza n°845//2019 resa in data 24/04/2019 dal Tribunale di Cosenza;
- nel merito, rigettare l'avverso atto di citazione in appello, siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n°845//2019 resa in data
24/04/2019 dal Tribunale di Cosenza;
- rigettare le istanze istruttorie formulate dall'appellante, siccome inammissibili oltre che improponibili;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese
e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
pag. 3/12 Fatti di causa
1.
, originariamente in proprio e Parte_1 nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore,
con atto di citazione Persona_1 dell'8.9.2016, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
830/2016, emesso dal Tribunale di Cosenza in data
19.6.2016, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. di euro 6.373,10 per sé, nonché CP_1 di euro 6.062,10 in qualità di esercente la potestà genitoriale del minore, oltre interessi ed accessori di legge, ed anche le spese della procedura monitoria, per l'assistenza stragiudiziale ricevuta relativamente al sinistro mortale occorso al proprio marito.
Nello specifico, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto aveva prodotto documentazione reddituale per avvalersi del gratuito patrocinio, nonché l'eccessiva onerosità della somma ingiunta, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ritualmente chiedendo, CP_1 preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, perché non provata in fatto e diritto.
Con ordinanza del 16.2.2017, veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del giudizio, istruito mediante produzione documentale e prova testimoniale, il Tribunale di Cosenza, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rilevando che il beneficio del gratuito patrocinio afferisce ai pag. 4/12 soli compensi giudiziali, ma non si estende all'attività stragiudiziale, così provvedeva:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n.
830/2016;
- dichiara il D.I. definitivamente esecutivo;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.835 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a., c.p.a.
2.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ritualmente appello , affidandolo a cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante deduce “Violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di omessa pronuncia su un motivo decisivo della controversia”, per aver omesso il primo giudice di pronunciarsi sul motivo di opposizione, relativo alla violazione degli obblighi di corretta informazione da parte dell'avv. nei confronti dell'odierna appellante circa la CP_1 possibilità o meno di beneficiare del gratuito patrocinio. L'avv. avrebbe chiesto ad la documentazione per CP_1 Parte_1 richiedere il beneficio, rassicurandola sul non dover corrispondere alcun compenso.
Con il secondo motivo posto a fondamento del gravame, l'odierna appellante lamenta “Violazione e/o falsa interpretazione delle risultanze istruttorie circa l'attività professionale svolta dall'avv. e gli obblighi informativi CP_1 gravanti sulla medesima”. Contrariamente a quanto accertato dal giudice di prime cure, nessuna prova sarebbe stata fornita, neanche con l'escussione testimoniale, al fine di giustificare la pretesa economica contestata.
pag. 5/12 Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante imputa al primo giudice “Omessa-ingiusta-erronea valutazione delle risultanze istruttorie sulla violazione dell'obbligo di informazione della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita”. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, dall'istruttoria non sarebbe emerso che l'avv. abbia informato correttamente la cliente sulla CP_1 possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita prevista dalla legge, a nulla rilevando che sia stato indicato nel mandato.
Con il quarto motivo di appello, lamenta “Falsa interpretazione e/o violazione delle disposizioni di legge sull'onere della prova in ordine al quantum”. Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto gravante su parte opponente tale onere della prova, che incombe invece, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sul professionista che ne fa richiesta, nel caso di prestazioni elencate nella parcella.
Con il quinto motivo, imputa al primo giudice “Falsa
e/o illogica e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie in ordine al quantum”. Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, l'avv. non avrebbe fornito prova CP_1 scritta dell'attività stragiudiziale che assume aver svolto per come determinato dal D. M. 55/2014, ma tramite i testi escussi dalla medesima, incompatibili e inattendibili in quanto suoi collaboratori. A suo dire risulta irragionevole, inoltre, che il compenso possa essere determinato sulla base dell'unica voce “fase stragiudiziale”.
3.
Si è costituita eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.
pag. 6/12 342 c.p.c., rigettando tutto quanto ex adverso dedotto e formulando le conclusioni sopra riportate.
Con ordinanza del 16.12.2019 è stata accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
All'esito del giudizio, all'udienza dell'11.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
Va rigettata, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'appellata ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che “essendo
l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente
pag. 7/12 precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass., ord. n. 2320/2023).
Nel caso di specie, l'atto d'appello è nel complesso in linea con il suddetto principio di diritto, poiché risultano sufficientemente specificati i punti della sentenza che si ritengono errati e sono indicate in modo chiaro le modifiche richieste alla pronuncia di primo grado.
4.1.
Scendendo al merito, l'appello può essere accolto solo in parte, condividendo questo giudicante esclusivamente la censura mossa in ordine all'eccessiva onerosità della pretesa economica.
Ma andiamo per gradi.
La sussistenza del rapporto tra le parti in causa, di conseguenza l'attività stragiudiziale svolta dall'avv. in CP_1 favore di ai fini dell'ottenimento di un risarcimento Parte_1 per il sinistro stradale mortale occorso al marito di quest'ultima, è stata ampiamente dimostrata sia dalla documentazione versata in atti, sia attraverso l'escussione dei testimoni, non risultando contestata dall'odierna appellante in ordine all'an debeatur.
L'attività stragiudiziale - ovvero quella svolta al di fuori del processo (come consulenze, trattative, diffide, etc.) - così come correttamente esplicato dal primo giudice, non è coperta dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a cui si ha invece diritto di accedere – a determinate condizioni – quando si viene assistiti da un legale nell'ambito di un procedimento giudiziale.
pag. 8/12 Si tratta di un principio ormai consolidato e applicato dalla Suprema Corte in numerose pronunce, divenuto un punto fermo. Anche dopo la pronuncia n. 24723 del 2011, richiamata a fondamento della decisione nella sentenza impugnata, l'orientamento della Cassazione si è mantenuto conforme a tale statuizione e continua a ribadire che
“L'attività professionale di natura stragiudiziale, che l'avvocato si trovi a svolgere nell'interesse del proprio assistito, non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto esplicantesi fuori del processo, sicché il relativo compenso si pone a carico del cliente” (Cass., sent. n. 9529 del 19.4.2013).
Medesimo principio riscontrabile ancora nel 2020, laddove la Cassazione statuisce che “…il Legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all'attività nell'ambito del processo e, non anche, per
l'attività stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti” (Cass., sent. n. 18123 del 31.8.2020).
L'attività stragiudiziale, dunque, in linea di principio deve essere posta a carico del cliente, anche nel caso di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
4.2.
Epperò, riguardo alla determinazione del quantum, la parcella richiesta dall'avv. come da notule CP_1 allegate, non appare proporzionata e correttamente parametrata secondo le indicazioni riportate nelle nuove tabelle parametri forensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022, tabella n. 25 “Prestazioni di assistenza
pag. 9/12 stragiudiziale” non più articolata su singole voci, ma con valori onnicomprensivi.
L'avv.to ha emesse tre notule. CP_1
Le prime due parcelle – di pari importo – sono emesse nei confronti di , sia in proprio, sia in Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore e prevedono il compenso Persona_1 tabellare ex art. 18 del predetto D.M. n. 55/2014 basato sul valore della causa rientrante nello scaglione da € 260.000,00
a € 520.000,00, applicati i valori medi, per un ammontare di euro 5.870,00 ciascuna, oltre IVA, CPA rimborso forfettario come per legge.
Va anzitutto osservato che l'incarico ricevuto, e l'attività stragiudiziale espletata non hanno riguardato specifiche posizioni dei due assistiti, potendo pacificamente rientrare in un'unica attività svolta dal legale, sia pure a beneficio di entrambi, che va pertanto pagata una volta sola.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art 4 parametri forensi, che riguardano la difesa di più soggetti aventi la medesima posizione processuale e la loro identità (nella specie, entrambe eredi di persona vittima di incidente stradale) in questo caso di annullano a vicenda.
Poi, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rilasciate all'udienza del 10.10.2017 si evince chiaramente il riferimento fatto dal teste ad “una tabella che Testimone_1 riportava una liquidazione del danno di circa € 150.000,00” che l'avv. ha mostrato alla sua cliente in presenza del teste. CP_1
Si può presumibilmente dedurre che quella fosse la somma richiesta/da richiedere da parte dell'avv. alla CP_1 compagnia assicurativa interessata dal sinistro, che pag. 10/12 costituisce pertanto - in mancanza di altri elementi di prova in merito e di contestazione specifica sul punto - il valore della causa cui parametrare il calcolo della liquidazione dei compensi, in base alla tabella n. 25 sopra menzionata.
Rimodulando pertanto i conteggi, sulla scorta dello scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 della tabella n. 25, applicati i valori minimi (stante la non particolare complessità dell'attività stragiudiziale svolta), si avrà un importo di euro 2.268,00 per una sola parcella.
Rimane invariata, invece, la parcella di euro 270,00 per l'assistenza e la rappresentanza in via stragiudiziale nella controversia nei confronti di avente ad Parte_2 oggetto canoni di locazione arretrati.
Deve essere quindi accolto il quinto motivo di appello, assorbito il quarto.
I primi tre motivi, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.
Le doglianze relative ad una presunta violazione del principio di buona fede contrattuale, concretizzata nell'inosservanza degli obblighi di corretta informazione da parte dell'avv. nei confronti dell'odierna appellante, CP_1 relativamente alla possibilità di usufruire del gratuito patrocinio e di ricorrere alla negoziazione assistita, come ritenuto dal giudice di prime cure, non trovano riscontro nelle risultanze istruttorie.
5.
L'accoglimento solo parziale dell'appello spiegato, relativamente alla riduzione dell'importo oggetto di ingiunzione a carico di , suggerisce di disporre la Parte_1
pag. 11/12 compensazione per intero delle spese nel presente grado di giudizio e nella misura della metà quelle di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 958/2019 Parte_1 emessa il 26.4.2019 dal Tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 830/2016 emesso dal Tribunale di
Cosenza;
- condanna al pagamento in Parte_1 favore di della complessiva somma di CP_1 euro 2.538,00 oltre interessi decorrenti dalla domanda fino al soddisfo;
- compensa per intero le spese del presente grado di giudizio e per metà quelle del primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 12/12
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1159 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale - opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra c.f. , nata a Parte_1 C.F._1
ES (Romania) il 06.7.1979, residente in [...], in proprio e già in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore c.f. Persona_1
nato a [...] il [...], C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Cosentino, presso il cui studio in Montalto Uffugo è elettivamente domiciliata;
appellante e
(C.F.: .) nata a [...] CP_1 C.F._3 il 15.12.1965 e residente in Cosenza via Montevideo, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Scarcello
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo studio sito in Cosenza, Via Montevideo;
appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata:
Voglia accogliere l'appello, riformando integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado;
Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 830/16;
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da porre a carico della parte appellata”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
- in via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art.
342 c.p.c., l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
, in proprio e in qualità di genitore esercente la
[...] responsabilità sul minore , per le Persona_1 ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione, con ogni conseguenza di
pag. 2/12 legge; e per l'effetto confermare la sentenza n°845//2019 resa in data 24/04/2019 dal Tribunale di Cosenza;
- nel merito, rigettare l'avverso atto di citazione in appello, siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n°845//2019 resa in data
24/04/2019 dal Tribunale di Cosenza;
- rigettare le istanze istruttorie formulate dall'appellante, siccome inammissibili oltre che improponibili;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese
e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
pag. 3/12 Fatti di causa
1.
, originariamente in proprio e Parte_1 nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore,
con atto di citazione Persona_1 dell'8.9.2016, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
830/2016, emesso dal Tribunale di Cosenza in data
19.6.2016, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. di euro 6.373,10 per sé, nonché CP_1 di euro 6.062,10 in qualità di esercente la potestà genitoriale del minore, oltre interessi ed accessori di legge, ed anche le spese della procedura monitoria, per l'assistenza stragiudiziale ricevuta relativamente al sinistro mortale occorso al proprio marito.
Nello specifico, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto aveva prodotto documentazione reddituale per avvalersi del gratuito patrocinio, nonché l'eccessiva onerosità della somma ingiunta, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ritualmente chiedendo, CP_1 preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, perché non provata in fatto e diritto.
Con ordinanza del 16.2.2017, veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del giudizio, istruito mediante produzione documentale e prova testimoniale, il Tribunale di Cosenza, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rilevando che il beneficio del gratuito patrocinio afferisce ai pag. 4/12 soli compensi giudiziali, ma non si estende all'attività stragiudiziale, così provvedeva:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n.
830/2016;
- dichiara il D.I. definitivamente esecutivo;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.835 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a., c.p.a.
2.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ritualmente appello , affidandolo a cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante deduce “Violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di omessa pronuncia su un motivo decisivo della controversia”, per aver omesso il primo giudice di pronunciarsi sul motivo di opposizione, relativo alla violazione degli obblighi di corretta informazione da parte dell'avv. nei confronti dell'odierna appellante circa la CP_1 possibilità o meno di beneficiare del gratuito patrocinio. L'avv. avrebbe chiesto ad la documentazione per CP_1 Parte_1 richiedere il beneficio, rassicurandola sul non dover corrispondere alcun compenso.
Con il secondo motivo posto a fondamento del gravame, l'odierna appellante lamenta “Violazione e/o falsa interpretazione delle risultanze istruttorie circa l'attività professionale svolta dall'avv. e gli obblighi informativi CP_1 gravanti sulla medesima”. Contrariamente a quanto accertato dal giudice di prime cure, nessuna prova sarebbe stata fornita, neanche con l'escussione testimoniale, al fine di giustificare la pretesa economica contestata.
pag. 5/12 Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante imputa al primo giudice “Omessa-ingiusta-erronea valutazione delle risultanze istruttorie sulla violazione dell'obbligo di informazione della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita”. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, dall'istruttoria non sarebbe emerso che l'avv. abbia informato correttamente la cliente sulla CP_1 possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita prevista dalla legge, a nulla rilevando che sia stato indicato nel mandato.
Con il quarto motivo di appello, lamenta “Falsa interpretazione e/o violazione delle disposizioni di legge sull'onere della prova in ordine al quantum”. Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto gravante su parte opponente tale onere della prova, che incombe invece, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sul professionista che ne fa richiesta, nel caso di prestazioni elencate nella parcella.
Con il quinto motivo, imputa al primo giudice “Falsa
e/o illogica e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie in ordine al quantum”. Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, l'avv. non avrebbe fornito prova CP_1 scritta dell'attività stragiudiziale che assume aver svolto per come determinato dal D. M. 55/2014, ma tramite i testi escussi dalla medesima, incompatibili e inattendibili in quanto suoi collaboratori. A suo dire risulta irragionevole, inoltre, che il compenso possa essere determinato sulla base dell'unica voce “fase stragiudiziale”.
3.
Si è costituita eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.
pag. 6/12 342 c.p.c., rigettando tutto quanto ex adverso dedotto e formulando le conclusioni sopra riportate.
Con ordinanza del 16.12.2019 è stata accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
All'esito del giudizio, all'udienza dell'11.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
Va rigettata, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'appellata ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che “essendo
l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente
pag. 7/12 precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass., ord. n. 2320/2023).
Nel caso di specie, l'atto d'appello è nel complesso in linea con il suddetto principio di diritto, poiché risultano sufficientemente specificati i punti della sentenza che si ritengono errati e sono indicate in modo chiaro le modifiche richieste alla pronuncia di primo grado.
4.1.
Scendendo al merito, l'appello può essere accolto solo in parte, condividendo questo giudicante esclusivamente la censura mossa in ordine all'eccessiva onerosità della pretesa economica.
Ma andiamo per gradi.
La sussistenza del rapporto tra le parti in causa, di conseguenza l'attività stragiudiziale svolta dall'avv. in CP_1 favore di ai fini dell'ottenimento di un risarcimento Parte_1 per il sinistro stradale mortale occorso al marito di quest'ultima, è stata ampiamente dimostrata sia dalla documentazione versata in atti, sia attraverso l'escussione dei testimoni, non risultando contestata dall'odierna appellante in ordine all'an debeatur.
L'attività stragiudiziale - ovvero quella svolta al di fuori del processo (come consulenze, trattative, diffide, etc.) - così come correttamente esplicato dal primo giudice, non è coperta dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a cui si ha invece diritto di accedere – a determinate condizioni – quando si viene assistiti da un legale nell'ambito di un procedimento giudiziale.
pag. 8/12 Si tratta di un principio ormai consolidato e applicato dalla Suprema Corte in numerose pronunce, divenuto un punto fermo. Anche dopo la pronuncia n. 24723 del 2011, richiamata a fondamento della decisione nella sentenza impugnata, l'orientamento della Cassazione si è mantenuto conforme a tale statuizione e continua a ribadire che
“L'attività professionale di natura stragiudiziale, che l'avvocato si trovi a svolgere nell'interesse del proprio assistito, non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto esplicantesi fuori del processo, sicché il relativo compenso si pone a carico del cliente” (Cass., sent. n. 9529 del 19.4.2013).
Medesimo principio riscontrabile ancora nel 2020, laddove la Cassazione statuisce che “…il Legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all'attività nell'ambito del processo e, non anche, per
l'attività stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti” (Cass., sent. n. 18123 del 31.8.2020).
L'attività stragiudiziale, dunque, in linea di principio deve essere posta a carico del cliente, anche nel caso di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
4.2.
Epperò, riguardo alla determinazione del quantum, la parcella richiesta dall'avv. come da notule CP_1 allegate, non appare proporzionata e correttamente parametrata secondo le indicazioni riportate nelle nuove tabelle parametri forensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022, tabella n. 25 “Prestazioni di assistenza
pag. 9/12 stragiudiziale” non più articolata su singole voci, ma con valori onnicomprensivi.
L'avv.to ha emesse tre notule. CP_1
Le prime due parcelle – di pari importo – sono emesse nei confronti di , sia in proprio, sia in Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore e prevedono il compenso Persona_1 tabellare ex art. 18 del predetto D.M. n. 55/2014 basato sul valore della causa rientrante nello scaglione da € 260.000,00
a € 520.000,00, applicati i valori medi, per un ammontare di euro 5.870,00 ciascuna, oltre IVA, CPA rimborso forfettario come per legge.
Va anzitutto osservato che l'incarico ricevuto, e l'attività stragiudiziale espletata non hanno riguardato specifiche posizioni dei due assistiti, potendo pacificamente rientrare in un'unica attività svolta dal legale, sia pure a beneficio di entrambi, che va pertanto pagata una volta sola.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art 4 parametri forensi, che riguardano la difesa di più soggetti aventi la medesima posizione processuale e la loro identità (nella specie, entrambe eredi di persona vittima di incidente stradale) in questo caso di annullano a vicenda.
Poi, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rilasciate all'udienza del 10.10.2017 si evince chiaramente il riferimento fatto dal teste ad “una tabella che Testimone_1 riportava una liquidazione del danno di circa € 150.000,00” che l'avv. ha mostrato alla sua cliente in presenza del teste. CP_1
Si può presumibilmente dedurre che quella fosse la somma richiesta/da richiedere da parte dell'avv. alla CP_1 compagnia assicurativa interessata dal sinistro, che pag. 10/12 costituisce pertanto - in mancanza di altri elementi di prova in merito e di contestazione specifica sul punto - il valore della causa cui parametrare il calcolo della liquidazione dei compensi, in base alla tabella n. 25 sopra menzionata.
Rimodulando pertanto i conteggi, sulla scorta dello scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 della tabella n. 25, applicati i valori minimi (stante la non particolare complessità dell'attività stragiudiziale svolta), si avrà un importo di euro 2.268,00 per una sola parcella.
Rimane invariata, invece, la parcella di euro 270,00 per l'assistenza e la rappresentanza in via stragiudiziale nella controversia nei confronti di avente ad Parte_2 oggetto canoni di locazione arretrati.
Deve essere quindi accolto il quinto motivo di appello, assorbito il quarto.
I primi tre motivi, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.
Le doglianze relative ad una presunta violazione del principio di buona fede contrattuale, concretizzata nell'inosservanza degli obblighi di corretta informazione da parte dell'avv. nei confronti dell'odierna appellante, CP_1 relativamente alla possibilità di usufruire del gratuito patrocinio e di ricorrere alla negoziazione assistita, come ritenuto dal giudice di prime cure, non trovano riscontro nelle risultanze istruttorie.
5.
L'accoglimento solo parziale dell'appello spiegato, relativamente alla riduzione dell'importo oggetto di ingiunzione a carico di , suggerisce di disporre la Parte_1
pag. 11/12 compensazione per intero delle spese nel presente grado di giudizio e nella misura della metà quelle di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 958/2019 Parte_1 emessa il 26.4.2019 dal Tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 830/2016 emesso dal Tribunale di
Cosenza;
- condanna al pagamento in Parte_1 favore di della complessiva somma di CP_1 euro 2.538,00 oltre interessi decorrenti dalla domanda fino al soddisfo;
- compensa per intero le spese del presente grado di giudizio e per metà quelle del primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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