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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
n. 18254/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 18254/2018 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A BIANCAVILLA (CT), L'11.1.1978 (CF: ) Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. FURNARI GIUSEPPE
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 5.7.1970 (CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO Controparte_1 C.F._2
DALL'AVV. BUSCEMI ENRICO NICOLO' RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: la causa è stata osta in decisione il 24.7.2024 sulle conclusioni precisate da parte ricorrente con note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data Controparte_1 Parte_1
5.7.2003 in Adrano, iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 2003, Parte II, serie A,
Numero 34.
Dalla coppia è nato il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 18.11.2018 ha chiesto la separazione personale con Parte_1
addebito di responsabilità al coniuge, a causa dei problemi di tossicodipendenza e di ludopatia del marito, che nell'ottobre 2004, subito dopo la nascita del figlio , si è dovuto sottoporre Persona_1
ad un periodo di ricovero presso una comunità terapeutica, e successivamente ha continuato a giocare d'azzardo senza prodigarsi minimamente a trovare un lavoro stabile che gli consentisse di mantenere la famiglia dei cui bisogni si è sempre completamente disinteressato; inoltre, ha dedotto una condotta maltrattante del marito per la quale ha anche sporto denuncia (all. al ricorso). Ha quindi chiesto di disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, disciplinando incontri protetti col padre, e di prevedere a carico del resistente un contributo di € 450,00 mensili.
Con comparsa del 11.12.2019 si è costituito , contestando le deduzioni della Controparte_1
ricorrente, e chiedendo l'affido condiviso del figlio e di prevede un contributo di € 200,00 per il mantenimento, essendo il resistente disoccupato.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 11.12.2019, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. Con ordinanza presidenziale, ha disposto l'affido condiviso del figlio , previsto incontri in spazio neutro col padre e stabilito un Persona_1
contributo a carico del resistente di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esaurita l'istruttoria, con assunzione di prova testimoniale, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente nella note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La ricorrente ha così precisato le conclusioni: 1) pronunciare la separazione dei coniugi per fatto e colpa esclusivi addebitabili al sig. ; 2) nulla stabilire in ordine alla assegnazione Controparte_1
della casa coniugale;
3) nulla disporre in ordine all'affidamento ed al diritto di visita del figlio
, in quanto ormai maggiorenne;
4) stabilire a carico del sig. Persona_1 Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma economicamente Persona_1
non autosufficiente, mediante il versamento della somma mensile di € 350,00 alla sig.ra Pt_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da “Linee Guida”.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito, in considerazione dei comportamenti tenuti dallo stesso, contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
Occorre preliminarmente rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. I comportamenti di un coniuge possono assumere rilevanza per la pronuncia di addebito solo allorché si traducano in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque siano inconciliabili con i doveri medesimi, come nel caso di violazione del dovere di assistenza morale e materiale ex art. 143 cc. Presupposto dell'addebito
è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, “che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.” (Cass. N. 16270/2013). Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N.
18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. N. 14840/2006). Sul punto la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha confermato che grava sul coniuge che chiede l'addebito la prova delle condizioni di sussistenza dello stesso, e quindi la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
mentre sull'altro coniuge grava l'onere di provare che tali violazioni si sono determinate “in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”, rispetto alla quale il vincolo matrimoniale era sostanzialmente già venuto a mancare a cagione della disaffezione tra i coniugi (Cass. n.
9074/2011).
Ritiene questo Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia fondata.
Unitamente al ricorso introduttivo è stata depositata querela del 10.11.2017 sporta dalla ricorrente verso il marito, con la quale ha rappresentato che il marito la ingiuriava con espressioni quali “puttana” “troia” “sgualdrina”, ha continuato a giocare d'azzardo con i pochi soldi della famiglia, alternando periodo di lavoro ad altri in cui restava a casa ad oziare;
ha anche denunciato che il marito, ripreso da lei per la condotta tenuta, l'ha picchiata, tanto che una volta è corso ad aiutarla il figlio minore (cfr. denuncia allegata al ricorso). Per questi fatti è intervenuta richiesta di rinvio a giudizio, per i reati di cui agli artt. 572 e 61 n. 11quinquies c.p. (all. del 16.11.2020).
Le circostanze sono state parzialmente confermate dalla prova per testi assunta nel corso dell'istruttoria. Il teste ha dichiarato: alla domanda “Vero che dopo un certo Testimone_1 periodo che sembrava migliorato, il sig. ha iniziato ad apostrofare sia la moglie Controparte_1
che il figlio con brutte parole ed insulti” ha risposto “è vero, è capitato diverse volte in mia presenza”; alla domanda “Vero che il sig. ha ripreso a giocare con i numeri e Controparte_1
con le macchinette d'azzardo, nonchè ha acquistato gratta e vinci anche quando, non lavorando, non poteva permetterselo” ha risposto “è vero lo ho visto io stessa dal tabaccaio e so che in quel periodo non lavorava perché andava a mangiare ogni giorno da mia sorella con tutta la famiglia perché non lavorava, questo periodo è durato per circa 7/8 anni” (verbale del 16.11.2022).
La testimonianza risulta coerente anche in relazione al contenuto della denuncia, ed entrambi gli elementi evidenziano che le circostanze sono riferibili al periodo immediatamente precedente rispetto alla separazione, 2010-2017 (cfr. richiesta di rinvio a giudizio).
Occorre rilevare, inoltre, che le condotte violente attribuite allo assumono rilevanza CP_1
senza che occorra procedere ad ulteriore indagine sulla esistenza di una crisi coniugale già in atto:
“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. N.
3925/2018; N. 7388/2017).
Per tutti i superiori motivi va accolta la domanda della ricorrente e pronunciata la separazione con addebito al marito.
____
Nulla va disposto in relazione all'affido ed al collocamento del figlio , che nelle more Persona_1
del procedimento ha raggiunto la maggiore età.
Il figlio delle parti continua ad abitare con la madre, per cui, considerato che, nonostante la maggiore età, deve ritenersi ancora non economicamente autosufficiente – in sede di conclusionale la ricorrente evidenzia che , sebbene ormai maggiorenne, sta Persona_1
continuando gli studi con profitto –, va previsto un contributo al mantenimento a carico del resistente. In relazione alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente ha dichiarato in udienza presidenziale di lavorare saltuariamente presso un panificio o come colf, percependo circa
200/300,00 € al mese, oltre ad essere aiutata dai genitori. Il resistente ha dichiarato di non lavorare e di percepire reddito di cittadinanza, mentre la ricorrente ha dedotto che lo stesso lavora come manovale. Non è stato allegato nulla dalle parti sui redditi percepiti.
Tenuto conto delle capacità di lavoro di entrambe le parti, ritiene il Tribunale congruo un contributo a carico del padre di € 300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
____
Le spese sono poste a carico del resistente cui è addebitata la separazione, e vanno liquidate in favore dell'Erario attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 18254/18, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 e 2 c.c. dei coniugi CP_1
e che hanno contratto matrimonio in data 5.7.2003 in
[...] Parte_1
Adrano, iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 2003, Parte II, serie A, Numero 34, con addebito al marito;
2) dispone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo per il figlio di Controparte_1
€ 300,00 mensili, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Adrano per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 11/07/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 18254/2018 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A BIANCAVILLA (CT), L'11.1.1978 (CF: ) Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. FURNARI GIUSEPPE
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 5.7.1970 (CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO Controparte_1 C.F._2
DALL'AVV. BUSCEMI ENRICO NICOLO' RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: la causa è stata osta in decisione il 24.7.2024 sulle conclusioni precisate da parte ricorrente con note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data Controparte_1 Parte_1
5.7.2003 in Adrano, iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 2003, Parte II, serie A,
Numero 34.
Dalla coppia è nato il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 18.11.2018 ha chiesto la separazione personale con Parte_1
addebito di responsabilità al coniuge, a causa dei problemi di tossicodipendenza e di ludopatia del marito, che nell'ottobre 2004, subito dopo la nascita del figlio , si è dovuto sottoporre Persona_1
ad un periodo di ricovero presso una comunità terapeutica, e successivamente ha continuato a giocare d'azzardo senza prodigarsi minimamente a trovare un lavoro stabile che gli consentisse di mantenere la famiglia dei cui bisogni si è sempre completamente disinteressato; inoltre, ha dedotto una condotta maltrattante del marito per la quale ha anche sporto denuncia (all. al ricorso). Ha quindi chiesto di disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, disciplinando incontri protetti col padre, e di prevedere a carico del resistente un contributo di € 450,00 mensili.
Con comparsa del 11.12.2019 si è costituito , contestando le deduzioni della Controparte_1
ricorrente, e chiedendo l'affido condiviso del figlio e di prevede un contributo di € 200,00 per il mantenimento, essendo il resistente disoccupato.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 11.12.2019, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. Con ordinanza presidenziale, ha disposto l'affido condiviso del figlio , previsto incontri in spazio neutro col padre e stabilito un Persona_1
contributo a carico del resistente di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esaurita l'istruttoria, con assunzione di prova testimoniale, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente nella note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La ricorrente ha così precisato le conclusioni: 1) pronunciare la separazione dei coniugi per fatto e colpa esclusivi addebitabili al sig. ; 2) nulla stabilire in ordine alla assegnazione Controparte_1
della casa coniugale;
3) nulla disporre in ordine all'affidamento ed al diritto di visita del figlio
, in quanto ormai maggiorenne;
4) stabilire a carico del sig. Persona_1 Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma economicamente Persona_1
non autosufficiente, mediante il versamento della somma mensile di € 350,00 alla sig.ra Pt_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da “Linee Guida”.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito, in considerazione dei comportamenti tenuti dallo stesso, contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
Occorre preliminarmente rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. I comportamenti di un coniuge possono assumere rilevanza per la pronuncia di addebito solo allorché si traducano in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque siano inconciliabili con i doveri medesimi, come nel caso di violazione del dovere di assistenza morale e materiale ex art. 143 cc. Presupposto dell'addebito
è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, “che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.” (Cass. N. 16270/2013). Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N.
18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. N. 14840/2006). Sul punto la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha confermato che grava sul coniuge che chiede l'addebito la prova delle condizioni di sussistenza dello stesso, e quindi la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
mentre sull'altro coniuge grava l'onere di provare che tali violazioni si sono determinate “in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”, rispetto alla quale il vincolo matrimoniale era sostanzialmente già venuto a mancare a cagione della disaffezione tra i coniugi (Cass. n.
9074/2011).
Ritiene questo Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia fondata.
Unitamente al ricorso introduttivo è stata depositata querela del 10.11.2017 sporta dalla ricorrente verso il marito, con la quale ha rappresentato che il marito la ingiuriava con espressioni quali “puttana” “troia” “sgualdrina”, ha continuato a giocare d'azzardo con i pochi soldi della famiglia, alternando periodo di lavoro ad altri in cui restava a casa ad oziare;
ha anche denunciato che il marito, ripreso da lei per la condotta tenuta, l'ha picchiata, tanto che una volta è corso ad aiutarla il figlio minore (cfr. denuncia allegata al ricorso). Per questi fatti è intervenuta richiesta di rinvio a giudizio, per i reati di cui agli artt. 572 e 61 n. 11quinquies c.p. (all. del 16.11.2020).
Le circostanze sono state parzialmente confermate dalla prova per testi assunta nel corso dell'istruttoria. Il teste ha dichiarato: alla domanda “Vero che dopo un certo Testimone_1 periodo che sembrava migliorato, il sig. ha iniziato ad apostrofare sia la moglie Controparte_1
che il figlio con brutte parole ed insulti” ha risposto “è vero, è capitato diverse volte in mia presenza”; alla domanda “Vero che il sig. ha ripreso a giocare con i numeri e Controparte_1
con le macchinette d'azzardo, nonchè ha acquistato gratta e vinci anche quando, non lavorando, non poteva permetterselo” ha risposto “è vero lo ho visto io stessa dal tabaccaio e so che in quel periodo non lavorava perché andava a mangiare ogni giorno da mia sorella con tutta la famiglia perché non lavorava, questo periodo è durato per circa 7/8 anni” (verbale del 16.11.2022).
La testimonianza risulta coerente anche in relazione al contenuto della denuncia, ed entrambi gli elementi evidenziano che le circostanze sono riferibili al periodo immediatamente precedente rispetto alla separazione, 2010-2017 (cfr. richiesta di rinvio a giudizio).
Occorre rilevare, inoltre, che le condotte violente attribuite allo assumono rilevanza CP_1
senza che occorra procedere ad ulteriore indagine sulla esistenza di una crisi coniugale già in atto:
“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. N.
3925/2018; N. 7388/2017).
Per tutti i superiori motivi va accolta la domanda della ricorrente e pronunciata la separazione con addebito al marito.
____
Nulla va disposto in relazione all'affido ed al collocamento del figlio , che nelle more Persona_1
del procedimento ha raggiunto la maggiore età.
Il figlio delle parti continua ad abitare con la madre, per cui, considerato che, nonostante la maggiore età, deve ritenersi ancora non economicamente autosufficiente – in sede di conclusionale la ricorrente evidenzia che , sebbene ormai maggiorenne, sta Persona_1
continuando gli studi con profitto –, va previsto un contributo al mantenimento a carico del resistente. In relazione alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente ha dichiarato in udienza presidenziale di lavorare saltuariamente presso un panificio o come colf, percependo circa
200/300,00 € al mese, oltre ad essere aiutata dai genitori. Il resistente ha dichiarato di non lavorare e di percepire reddito di cittadinanza, mentre la ricorrente ha dedotto che lo stesso lavora come manovale. Non è stato allegato nulla dalle parti sui redditi percepiti.
Tenuto conto delle capacità di lavoro di entrambe le parti, ritiene il Tribunale congruo un contributo a carico del padre di € 300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
____
Le spese sono poste a carico del resistente cui è addebitata la separazione, e vanno liquidate in favore dell'Erario attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 18254/18, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 e 2 c.c. dei coniugi CP_1
e che hanno contratto matrimonio in data 5.7.2003 in
[...] Parte_1
Adrano, iscritto al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 2003, Parte II, serie A, Numero 34, con addebito al marito;
2) dispone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo per il figlio di Controparte_1
€ 300,00 mensili, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Adrano per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 11/07/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco