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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. CO NO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 3 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1852/2024 vertente
Tra
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Daniela Zara
OPPONENTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to Angela CP_1
IÒ IN CO
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.8.24 parte opponente ha esposto di avere ricevuto in data 11.7.24 notifica dei seguenti avvisi di addebito:
1 • n°322 2024 00007280 14 000 sede di Brescia per € € 1075,29 CP_1
riguardante il periodo dal 02/2022 al 04/2022 e relativo ai contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti
• n°322 2024 00007279 13 000 sede di Brescia per € 1035,75 riguardante CP_1
il periodo dal 01/2024 al 02/2024 e relativo ai contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti
• avviso di addebito n°322 2024 00007278 12 000 sede di Brescia per € CP_1
6006,85 riguardante il periodo dal 02/2023 al 06/2023 e relativo ai contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti.
Parte ricorrente ha allegato che in data 8.7.24 in relazione ai crediti di cui ai sopra menzionati avvisi era stata notificato invito alla regolarizzazione e che nella stessa data era stata formulata istanza di rateizzazione all' approvata sempre nella stessa CP_2
data.
Parte ricorrente ha evidenziato che l'accoglimento della domanda di rateizzazione, facendo venire meno lo stato di inadempienza di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ha reso gli avvisi di addebito inefficaci.
Tutto ciò premesso la società accogliersi l'opposizione e, per Pt_1 Parte_1
l'effetto, dichiarare inefficaci gli opposti avvisi di addebito n° 322 2024 00007280 14
000, n 322 2024 00007279 13 000 E n 322 2024 00007278 12 000.
Con vittoria di spese e di onorari.
L' ha dedotto la carenza di interesse ad agire dal momento che gli avvisi di CP_1
accertamento diventano esecutivi trascorso il termine utile per presentare ricorso e poiché gli avvisi di addebito erano stati notificati il giorno 11.07.2024 ed il ricorso era depositato il 19.08.2024, tutti gli avvisi di addebito non erano esecutivi al momento del deposito del ricorso.
L'opposizione va accolta.
2 Sussiste l'interesse ad agire in capo al ricorrente in quanto titolare di un autonomo diritto a dilazionare secondo quanto concordato con l il pagamento del debito di cui agli CP_2
avvisi di addebito notificati in data 11.7.24, diritto alla dilazione che potrebbe essere vanificato in caso di mancata impugnazione degli avvisi stessi. Pertanto, il ricorrente ha interesse in questa sede a chiedere la declaratoria di annullamento degli avvisi di addebito di cui sopra.
Orbene, questo Giudice rileva, in aderenza alle deduzioni attoree, che essendo stata la società ammessa alla rateizzazione in data 8.7.24 a seguito di invito alla regolarizzazione, difettava, nel caso di specie, la possibilità per l' di emettere gli CP_1
avvisi di addebito per cui è causa essendo divenuto intangibile il diritto del ricorrente ad ottenere la dilazione di pagamento disposta dall' che è l'ente competente per la CP_2
gestione del debito di natura contributiva.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento degli avvisi di addebito, i quali potranno essere eventualmente riemessi in caso di mancato pagamento degli importi rateizzati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
CO NO, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'insussistenza del diritto dell' di agire in via esecutiva in relazione alle CP_1
posizioni creditorie di cui agli avvisi di addebito n°322 2024 00007280 14 000; n°322
2024 00007279 13 000 e n°322 2024 00007278 12 000; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1615,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori;
Brescia, 4.12.25
3 IL GIUDICE DEL LAVORO
CO NO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. CO NO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 3 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1852/2024 vertente
Tra
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Daniela Zara
OPPONENTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to Angela CP_1
IÒ IN CO
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.8.24 parte opponente ha esposto di avere ricevuto in data 11.7.24 notifica dei seguenti avvisi di addebito:
1 • n°322 2024 00007280 14 000 sede di Brescia per € € 1075,29 CP_1
riguardante il periodo dal 02/2022 al 04/2022 e relativo ai contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti
• n°322 2024 00007279 13 000 sede di Brescia per € 1035,75 riguardante CP_1
il periodo dal 01/2024 al 02/2024 e relativo ai contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti
• avviso di addebito n°322 2024 00007278 12 000 sede di Brescia per € CP_1
6006,85 riguardante il periodo dal 02/2023 al 06/2023 e relativo ai contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti.
Parte ricorrente ha allegato che in data 8.7.24 in relazione ai crediti di cui ai sopra menzionati avvisi era stata notificato invito alla regolarizzazione e che nella stessa data era stata formulata istanza di rateizzazione all' approvata sempre nella stessa CP_2
data.
Parte ricorrente ha evidenziato che l'accoglimento della domanda di rateizzazione, facendo venire meno lo stato di inadempienza di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ha reso gli avvisi di addebito inefficaci.
Tutto ciò premesso la società accogliersi l'opposizione e, per Pt_1 Parte_1
l'effetto, dichiarare inefficaci gli opposti avvisi di addebito n° 322 2024 00007280 14
000, n 322 2024 00007279 13 000 E n 322 2024 00007278 12 000.
Con vittoria di spese e di onorari.
L' ha dedotto la carenza di interesse ad agire dal momento che gli avvisi di CP_1
accertamento diventano esecutivi trascorso il termine utile per presentare ricorso e poiché gli avvisi di addebito erano stati notificati il giorno 11.07.2024 ed il ricorso era depositato il 19.08.2024, tutti gli avvisi di addebito non erano esecutivi al momento del deposito del ricorso.
L'opposizione va accolta.
2 Sussiste l'interesse ad agire in capo al ricorrente in quanto titolare di un autonomo diritto a dilazionare secondo quanto concordato con l il pagamento del debito di cui agli CP_2
avvisi di addebito notificati in data 11.7.24, diritto alla dilazione che potrebbe essere vanificato in caso di mancata impugnazione degli avvisi stessi. Pertanto, il ricorrente ha interesse in questa sede a chiedere la declaratoria di annullamento degli avvisi di addebito di cui sopra.
Orbene, questo Giudice rileva, in aderenza alle deduzioni attoree, che essendo stata la società ammessa alla rateizzazione in data 8.7.24 a seguito di invito alla regolarizzazione, difettava, nel caso di specie, la possibilità per l' di emettere gli CP_1
avvisi di addebito per cui è causa essendo divenuto intangibile il diritto del ricorrente ad ottenere la dilazione di pagamento disposta dall' che è l'ente competente per la CP_2
gestione del debito di natura contributiva.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento degli avvisi di addebito, i quali potranno essere eventualmente riemessi in caso di mancato pagamento degli importi rateizzati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
CO NO, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'insussistenza del diritto dell' di agire in via esecutiva in relazione alle CP_1
posizioni creditorie di cui agli avvisi di addebito n°322 2024 00007280 14 000; n°322
2024 00007279 13 000 e n°322 2024 00007278 12 000; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1615,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori;
Brescia, 4.12.25
3 IL GIUDICE DEL LAVORO
CO NO
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