Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 4821 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 13/01/2025 ; tenuto conto che con decreto del 27.11.2023 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dal difensore di parte appellante che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4821/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace n. 2344/2022 – lesione personale, vertente
(P.IVA: ) in persona del suo procuratore ad negotia, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Patrizio Russo e dall'Avv. Alessandra Iacono ed elettivamente domiciliata presso lo studio in San Leucio – Caserta (81100), via Mengs 19-21;
appellante
e
( ) rapp.to e difeso nel giudizio di primo grado Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Pagano e presso lo Studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in
Frignano (CE), Via Trieste, 18;
appellato contumace nonche'
( ), residente a[...], Casal di CP_2 C.F._2
Principe;
appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
Va dichiarata la contumacia di e , regolarmente citati e non Controparte_1 CP_3 costituitisi in giudizio.
2. Con atto di appello notificato in data 20 giugno 2023, la adiva il Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 2344/2022 del Giudice di
Pace di Caserta che aveva accolto la domanda dell'attore , condannando Controparte_1 [...] al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 18.825,53 a titolo di Controparte_4 risarcimento dei danni subiti a seguito dell'evento occorso in data 12.05.2020 in località San Nicola La
Strada.
A fondamento dell'appello, la lamentava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte Pt_2 in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la domanda procedibile nonostante la mancata formulazione dell'invito obbligatorio alla negoziazione assistita, nonché nella parte in cui ha ritenuto la domanda proponibile e procedibile nonostante la richiesta di risarcimento fosse stata formulata in modo incompleto, ovvero in violazione di quanto prescritto dagli art.145 e 148 del codice delle assicurazioni.
Parte appellante eccepiva altresì la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento di primo grado, stante la manifesta inammissibilità delle domande spiegate ex art.141 del codice delle assicurazioni alla luce dell'assenza di coinvolgimento di altro veicolo;
lamentava altresì l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace aveva accolto le pretese risarcitorie stante il difetto di prova circa la veridicità del fatto storico;
eccepiva l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice aveva ritenuto di aderire alle conclusioni del c.t.u. ed accolto le richieste risarcitorie.
Verificata la regolarità del contradditorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, matura per la decisione, all'udienza del 13.01.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
, con atto di citazione in primo grado, esponeva che in data 12.05.2020, verso le Controparte_1
13.40 circa, in località San Nicola La Strada, mentre viaggiava, quale terzo trasportato, a bordo del motociclo Piaggio tg X5Y73J, di proprietà di e assicurato per la R.C.A. con la CP_3 [...]
il conducente del motociclo perdeva il controllo del veicolo, causando così la sua caduta;
Parte_1
l'istante allegava di aver subito lesioni e, pertanto, veniva trasportato al P.S. di Caserta;
[...]
formulava quindi richiesta di risarcimento dei danni alla e, non CP_1 Parte_1 ricevendo alcun riscontro dalla stessa, agiva in giudizio al fine di ottenere, previa declaratoria di responsabilità del conducente del motociclo, la condanna della al risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
La in primo grado, proponeva eccezioni di rito e, in particolare, eccepiva Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancata formulazione dell'invito obbligatorio alla negoziazione assistita;
eccepiva altresì l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda ex art.145 e 148 del codice delle assicurazioni a causa dell'incompletezza della richiesta di risarcimento formulata;
contestava dunque il fatto storico, evidenziando la sussistenza di perplessità sulla veridicità dei fatti descritti in citazione.
Svolte le attività istruttorie, il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava la al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 18.825,53 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni subiti e comprensivi delle spese, oltre interessi.
Di qui, il proposto appello da parte della Compagnia Assicurativa.
L'appello - Profili Preliminari
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
4.1. L'appello è ammissibile, attesa la puntuale contestazione dei punti contestati della sentenza
5. Va evidenziato che la presente decisione viene adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002)
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento.
6.1. Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto.
In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato
(l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n.
28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023
e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda. In particolare, va osservato come nel verbale del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, si legga testualmente “ferito trauma accidentale della strada”. Le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso e riportate nel verbale, in quanto contenute in atto pubblico, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza di esse dal dichiarante;
tali dichiarazioni entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n. 16030/2020).
Va peraltro rilevato che detto documento, sebbene dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco della dichiarazione e della sua provenienza dall'attrice, non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni;
tuttavia ove tali dichiarazioni vengano fatte da una parte in causa e siano di segno contrario al suo interesse, né sono specificamente chiarite le ragioni per le quali le dichiarazione rese fossero difformi dalla realtà, queste hanno valore di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e quindi liberamente valutabile dal Giudice del merito (ex art. 2735, primo comma c.c.); che può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento (Cass. n. 901/1992, 4608/2000).
Nel caso di specie, non può non evidenziarsi come, da un lato, nell'atto di citazione, l'attore deduca che le lesioni subite sarebbero derivate dalla caduta dal motociclo a causa della perdita di controllo dello stesso da parte del conducente (cfr. pag.2 atto di citazione) dall'altro, tuttavia, siffatta deduzione attorea non è affatto confermata dal verbale di pronto soccorso redatto subito dopo i fatti presso l'Ospedale di Sant'Anna e San Sebastiano, in cui è riportata una diversa causa dell'evento dannoso, ascrivibile ad un trauma accidentale (cfr. referto PS “Riferito trauma accidentale della strada”).
A ciò si va aggiunto che l'intermediario assicurativo, nella fase di raccolta dei dati in riferimento al sinistro in oggetto acquisiva tale dichiarazione “dagli elementi in nostro possesso siamo venuti a conoscenza che il trasportato in realtà era il conducente e che è caduto da solo dopo aver avuto in prestito il Controparte_1 ciclomotore dal proprietario in data 12.05.2020 mentre lo stesso si trovava a lavoro” (cfr. produzione primo grado . Parte_1
Quanto alla testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado, va evidenziato come la stessa risulti del tutto generica e sommaria.
Innanzitutto, il teste , escusso all'udienza del 06.12.2021, non ha fornito indicazioni Testimone_1 precise circa il luogo del sinistro, limitandosi a riferire che il sinistro si verificava presso la “via Appia in
San Nicola La Strada”, aggiungendo: “non ricordo il punto preciso della strada che è periferica” .. “ricordo che i negozi erano italiani”, in tal modo non consentendo di raggiungere alcuna certezza in ordine all'ambito spaziale dell'evento.
In secondo luogo, con riguardo alla dinamica relativa al sinistro oggetto di causa, il teste ha riferito che, mentre si trovava alla guida della sua auto, con direzione Caserta, vedeva a una distanza di circa 8 -
10 metri un motorino Piaggio, di colore scuro, che “effettuando una curva a destra rovinava a terra sulla destra”. Tale dichiarazione, oltre a essere generica, risulta contraddetta dal verbale di pronto soccorso che, si ribadisce, ha natura di atto pubblico fidefacente e dalla ctu disposta in primo grado. In particolare, dal verbale di P.S. risulta “lombalgia sinistra” e il ctu ha accertato “frattura degli ultimi tre processi trasversi lombari di sn.” (cfr. pag.9 ctu). Ebbene, in tali atti alcuna menzione viene fatta a traumi sul lato destro del corpo, come invece sarebbe stato plausibile attendersi data la caduta sul lato destro riferita dal teste.
Ebbene, il quadro emergente dall'istruttoria risulta estremamente contraddittorio e fumoso.
In conclusione, non risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il 118, né l'attore ha prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
Invero, la mancanza di prova adeguata in merito alla dinamica del sinistro, l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità secondo la dinamica descritta in citazione, attesa la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza, dovendo quindi riformarsi la sentenza di primo grado.
7. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo del doppio grado di giudizio, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico degli appellati le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia degli appellati e;
Controparte_1 CP_5
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Caserta n.
2344/2022, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
• condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali che liquida: a) Controparte_1 per il primo grado in euro 633,00 per onorari, oltre Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro 1.700,00 euro 355,50 per spese, oltre Iva e Cpa;
• pone a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 13.1.2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo