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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 26/05/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 115/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promossa con atto di citazione notificato in data 31 maggio 2024 da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO appellante
e
(C.F. CONTUMACE CP_1 C.F._1
appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere il ricorso avversario, accertando che nessun contributo è dovuto da parte dell . Parte_1
Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 26 febbraio 2022,
in qualità di titolare della ditta individuale “POSA CP_1
ARTIGIANA DI RUGGERA LUCIA”, chiedeva che si accertasse il proprio diritto a percepire un contributo nella misura di € 14.240,10, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con conseguente condanna al pagamento da parte di Parte_1
del relativo importo;
con vittoria di spese e compensi di lite,
[...]
oltre accessori come per legge.
Premesso che la domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario e che era competente per territorio il Tribunale di Trento ai sensi dell'art 20 ultima parte c.p.c., nel merito allegava che nel 2017 aveva intrapreso attività di impresa nel commercio poi estesa anche a lavori di edilizia specializzati, il cui fatturato nel 2019 era stato pari ad euro 63.771,00; tuttavia il sopraggiungere della crisi dovuta alla pandemia da COVID-19 aveva determinato una crisi di liquidità della ricorrente, che non era riuscita a produrre reddito, per cui nell'anno 2020 erano stati dichiarati redditi pari a zero(0,00), come emergeva dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 (doc. 3) presentata in data 02.09.2021 cui aveva fatto seguito il deposito di dichiarazione integrativa in data 18.11.2021 per correggere alcuni errori formali (principalmente la mancata sottoscrizione).
Faceva presente che aveva beneficiato di altre erogazioni: un bonus INPS pari ad € 1.000 nell'aprile 2020; due aiuti a fondo perduto da parte dell'Agenzia delle Entrate (contributi ex legge 69/21 e conseguente
“Automatico” ex dl 73/21) pari ad € 3.188 ognuno (per un totale di €
pag. 2/17 6.376); due aiuti da parte della Provincia Autonoma di Trento per complessivi € 7.000.
Allegava inoltre di avere presentato in data 27.12.2021, vale a dire un giorno prima della scadenza del termine, l'istanza per il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, commi da 16 a 27 (c.d. “contributo perequativo”) di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni-bis) , che aveva come base di calcolo i dati fiscali relativi alle annate 2019 e
2020. Lamentava che il contributo perequativo non le era stato riconosciuto da parte dell che aveva addotto, con Parte_1
motivazione molto succinta che “risultano incoerenti i dati contabili indicati nell'istanza con le informazioni desumibili dalle dichiarazioni presentate”, come riportato nel documento d.d.30.12.2021(doc. 8).
Deduceva di trovarsi nelle condizioni di legge per beneficiare del contributo per l'importo di euro 14.240,10, che poteva essere determinato con una operazione matematica, nelle misura pari alla differenza fra il reddito 2019 e quello del 2020, detratti i contributi già percepiti;
su tale somma, pari ad euro 47.467,00 si applicava la percentuale del 30% di cui al citato decreto ministeriale (d.d. 12 novembre
2021), per cui si otteneva come risultato finale la somma di euro
14.240,10.
Si costituiva eccependo in via preliminare il difetto Parte_1
di giurisdizione del giudice ordinario, a favore del Giudice tributario .
Nel merito, contestava che la ricorrente avesse i requisiti per ottenere il contributo, ricordando che l'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge
25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n.106, aveva introdotto un contributo a fondo perduto per i soggetti pag. 3/17 esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto avessero conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Precisava che tale contributo spettava a condizione che vi fosse stato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2019.
Osservava che la contribuente era iscritta all'AIRE dal 16 giugno 2020 con residenza in Finlandia, pertanto alla data di presentazione dell'istanza non possedeva il requisito della residenza nel territorio dello Stato.
Rilevava che l'art. 2 del TUIR individua i criteri di collegamento con il territorio, in presenza dei quali il soggetto deve considerarsi fiscalmente residente in Italia e stabilisce il limite temporale entro cui devono sussistere le condizioni di domicilio o residenza, prevedendo che l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, il domicilio civilistico e la residenza devono sussistere “per la maggior parte del periodo d'imposta”, per cui affinchè una persona fisica si consideri fiscalmente residente in Italia, deve sussistere un legame effettivo e non provvisorio del potenziale contribuente con il territorio italiano, che dipende dal fatto che la persona mantenga, per la maggior parte del periodo d'imposta, l'iscrizione all'anagrafe, il proprio domicilio o la propria residenza in Italia, per un periodo di 183 o 184 giorni, a seconda che l'anno sia normale o bisestile. Dal momento che la contribuente, essendo stata iscritta all'AIRE dal 16 giugno 202, era stata residente nel territorio italiano per 166 giorni, non poteva considerarsi pag. 4/17 fiscalmente residente nel territorio italiano per l'anno di imposta 2020 e non era tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il medesimo anno di imposta. In ogni caso, evidenziava che la ricorrente aveva presentato in data 2.9.2021 solamente il frontespizio della dichiarazione dei redditi PF per l'anno 2020 non esponendo alcun reddito;
mentre il successivo 18.11.2021 aveva presentato dichiarazione integrativa con alcuni quadri compilati peraltro a zero. Deduceva che il termine di presentazione della dichiarazione per usufruire del contributo in parola era inderogabilmente fissato al 30.09.2021 e che per espressa previsione del
DM 12 novembre 2021 non avevano rilevanza ai fini della determinazione del contributo i dati indicati dalla ricorrente come base di calcolo in quanto desunti dalla dichiarazione integrativa, dal momento che era stato compilato solamente il frontespizio di quelle depositata il 2 settembre
2021 . Contestava anzi che la seconda potesse essere qualificata come
“dichiarazione integrativa” non potendo essere attribuita tale natura esclusivamente in ragione del fatto che era stata barrata dalla contribuente la relativa casella, in quanto la dichiarazione precedente non conteneva quadri compilati, per cui la successiva non poteva correggere errori o integrare il contenuto della dichiarazione in precedenza presentata. Alla luce di tali elementi concludeva che, in difetto dei requisiti previsti dalla normativa, nessun contributo a fondo perduto potesse essere riconosciuto alla ricorrente.
Con sentenza n 509/ 2024 del 9 maggio 2024, il Tribunale di Trento in accoglimento della domanda , accertato che in qualità di CP_1
titolare della ditta individuale “POSA ARTIGIANA DI RUGGERA
LUCIA” con sede in Altavalle (TN) - via Gronda n. 8, aveva diritto a pag. 5/17 percepire ai sensi dell'art. 1 co. da 16 a 27 D.L. n. 73/2021, un contributo pari ad € 14.240,10, condannava l a pagare tale Parte_1
importo oltre ad interessi dalla data di presentazione dell'istanza
(27.12.2021) al pagamento effettivo;
condannava la resistente alla rifusione delle spese del grado.
In via preliminare respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
al contempo affermava la competenza per territorio del
Tribunale di Trento ai sensi dell'art 20 ultima parte c.p.c. in quanto la domanda aveva ad oggetto un credito determinabile in base ai criteri di calcolo indicati dalla normativa.
Nel merito, rilevava la estrema genericità delle motivazioni addotte da parte dell' per respingere la domanda, avendo Parte_1
addotto che risultavano “incoerenti i dati contabili indicati nell'istanza con le informazioni desumibili dalle dichiarazioni presentate;
prendeva atto che la resistente nella comparsa di risposta aveva esplicitato che le ragioni sottese a tale decisione erano costituite dal tardivo deposito della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2020, avvenuta oltre il termine di legge del 30.09.2021, nonché dal difetto del requisito della residenza in
Italia della parte istante.
Quanto al primo elemento, osservava che : la ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2020 in data
02.09.2021, e quindi nel rispetto del termine, che era stato prorogato del
30.09.2021; in detta dichiarazione, non avendo la ricorrente percepito alcun reddito nell'anno 2020, erano stati indicati redditi per € 0,00 (v. doc.
3); avendo tuttavia omesso, in tale dichiarazione dei redditi, di apporre una “X” nei campi “RR”, “RS” e “LM”, aveva presentato in data pag. 6/17 18.11.2021 dichiarazione integrativa correttamente compilata, difforme da quella precedente unicamente con riguardo ai campi anzidetti, senza tuttavia riportare redditi in aumento. Escludeva quindi che la presenza di tali vizi formali nella dichiarazione dei redditi presentata in data
02.09.2021 potesse essere preclusiva. Ricordava che le integrazioni, ancorché pervenute in data successiva al 30.09.2021, avevano rilevanza ai fini della concessione del contributo ai sensi del D.M. Ministero dell'Economia dd. 12.11.2021, ad eccezione del caso in cui le rettifiche fossero tali da determinare un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultate dalla dichiarazione trasmessa in termini, fattispecie che tuttavia non ricorreva nello specifico dal momento che anche la dichiarazione integrativa indicava redditi percepiti pari ad € 0,00.
Reputava infondato anche il secondo rilievo, con cui era contestato il difetto di residenza. In primo luogo, individuava la contribuente non nella persona fisica, ma nell'impresa individuale Controparte_2
, avente sede legale in Altavalle (TN) - via Gronda n. 8, che
[...]
quindi aveva sempre svolto la propria attività sul territorio nazionale.
In secondo luogo prendeva atto che , quantunque iscritta all'AIRE in data
16.06.2020, quale persona fisica, oltre a mantenere in Italia CP_1
il proprio indirizzo e soprattutto quello della sua impresa, aveva trascorso negli anni 2020-2021 oltre il 50% dell'anno in Italia, come si evinceva dai biglietti aerei (trasferimenti di Italia a Finlandia e viceversa) degli anni
2019 e 2020 e dalla dichiarazione della dott.ssa dell'Università Per_1
di Turku, la quale aveva espressamente autorizzato la ricorrente a rimanere in Italia durante la sua esperienza di ricerca (v. docc. 14, 15, 16, 18, 19 e
20). Ricordava inoltre che il teste , artigiano già dipendente Tes_1
pag. 7/17 della confermando i capitoli di prova di parte ricorrente, aveva CP_1
dichiarato che nel periodo 16.06.2020-31.12.2021 aveva CP_1
mantenuto in Italia la sede principale dei suoi affari ed interessi personali, nonché la sua dimora abituale;
nel corso dell'anno 2020 aveva vissuto presso l'appartamento messo a sua disposizione dall'amico e medico curante dott. mentre nei periodi in cui la ricorrente non Persona_2
aveva occupato detto immobile, aveva abitato in Altavalle (TN) - via
Gronda n. 8, unitamente al teste;
aveva inoltre aggiunto che la CP_2
“andava e veniva dalla Finlandia ma non ricordo con esattezza i periodi nei quali la stessa si fermava in Finlandia. Ricordo che in alcune occasioni sono personalmente andato a prendere la stessa all'aeroporto di
Malpensa. Ricordo che lavorava all'Università”.
Alla luce della documentazione prodotta e della testimonianza acquisita, il Tribunale riteneva provato che l'impresa individuale aveva sempre mantenuto la propria sede effettiva in Italia, svolgendo l'attività esclusivamente sul territorio nazionale e che ancorché CP_1
iscritta all'AIRE in data 16.06.2020, negli anni 2020-2021 aveva trascorso oltre il 50% dell'anno in Italia, ovvero presso l'immobile del dott. Per_2
in Segonzano (TN) o in Altavalle (TN), unitamente al Pt_2
Accertava quindi l'esistenza dei presupposti richiesti per la concessione del contributo, liquidato nell'importo indicato dalla ricorrente .
Con atto di citazione notificato il 31 maggio 2024, proponeva appello chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il Parte_1
rigetto della domanda proposta da con vittoria di spese del CP_1
doppio grado.
pag. 8/17 Con ordinanza del 4 dicembre 2024 veniva dichiarata la contumacia dell'appellata a cui l'atto di citazione in appello era stato notificato ritualmente alla pec del difensore domiciliatario avv. Matteo Pallanch.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui Parte_1
ha ravvisato i requisiti richiesti per accedere al contributo perequativo previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio
2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n.106, che ha introdotto un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto avessero conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro, a condizione che vi fosse stato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.Fa presente che con provvedimento del 29/11/2021 il Direttore dell Parte_1
aveva disciplinato le modalità operative per la richiesta del contributo in questione tra le quali era richiesto l'esercizio di una delle attività indicate
(impresa, arte o professione, attività agricola) e la residenza nel territorio dello Stato. Ricorda che l'Amministrazione aveva dimostrato che la contribuente era iscritta all'AIRE dal 16 giugno 2020 con residenza in
Finlandia, pertanto alla data di presentazione dell'istanza non possedeva il pag. 9/17 requisito della residenza nel territorio dello Stato. Lamenta che il
Tribunale ha operato una applicazione non corretta delle norme che disciplinano l'AIRE.
Esclude che le circostanze riferite dal teste e quelle documentate nel corso della istruttoria possano essere sufficienti a superare il dato emergente dalla domanda di iscrizione all'AIRE presentata dalla appellata.
Ricordato come l'anno di riferimento è il 2020 , afferma che sono ininfluenti di biglietti aerei relativi a viaggi del 2019 ovvero del 2021 al pari di quanto riferito per tali annualità dal teste . Pertanto non Tes_1
essendo fiscalmente residente in Italia, non era tenuta alla CP_2
presentazione di alcuna dichiarazione dei redditi per il 2020.
In ogni caso sottolinea che la dichiarazione fiscale inizialmente presentata conteneva solamente il frontespizio con i dati anagrafici della contribuente mentre era priva dei quadri relativi ai dati reddituali , ragione per cui non era idonea a integrare l'altro requisito di legge richiesto per l'accesso al contributo perequativo, ovvero il peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2019. Afferma che analoghe considerazioni dovevano essere formulate in relazione alla dichiarazione successiva presentata il
18/11/2021 che non conteneva i dati necessari per la valutazione della spettanza del contributo in questione;
sottolinea che contrariamente a quanto affermato in sentenza , i quadri compilati dalla contribuente non riportavano un reddito pari a € 0; infatti la contribuente avrebbe dovuto indicare i ricavi/compensi conseguiti nell'anno 2020, ma il dato non è stato riportato e l'apposito campo (precisamente quadro LM rigo 22) non risulta pag. 10/17 compilato. Pertanto, la dichiarazione non riportava un dato necessario per verificare il peggioramento dell'impresa; né era pensabile che la contribuente, anche prima dell'inizio della pandemia, nell'anno 2020, e fino alla richiesta di iscrizione all'AIRE, non avesse conseguito alcun ricavo.
Censura come errata anche l'affermazione secondo cui il contributo non sarebbe stato richiesto dalla persona fisica ma dalla ditta individuale , dal momento che da un punto di vista civile e fiscale non c'è separazione tra la persona fisica e la ditta individuale, in quanto non è possibile l'esercizio di un'attività sotto forma di ditta individuale prescindendo dal titolare persona fisica. Aggiunge che la contribuente, per sua stessa ammissione, si trovava in Finlandia per svolgere un'attività di ricerca presso la locale Università e non risultano dipendenti o preposti della ditta individuale in Italia che possano aver svolto per suo conto l'attività dell'impresa, che non aveva quindi conseguito alcun ricavo nell'anno 2020 anche prima che intervenisse la pandemia. Contesta infine l'attendibilità della deposizione del teste , che quindi non poteva essere assunta come prova Tes_1
dell'esercizio dell'attività di impresa da parte della ditta individuale;
osserva che dalle dichiarazioni rese emergeva che la presenza sul territorio dello Stato della contribuente, come ospite di conoscenti, era finalizzata al compimento dell'attività di ricerca autorizzata dall'Università estera;
né il teste aveva confermato lo svolgimento dell'attività di impresa da parte della ditta individuale della richiedente.
Il motivo è fondato e va quindi accolto
La domanda proposta da riguarda il contributo a fondo CP_1
perduto , disciplinato dall'art 1 commi 16-27 DL 73/2021, convertito nella pag. 11/17 L 106/2021 , riconosciuto “a favore di tutti i soggetti che svolgono attività
d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.” a condizione che
“ vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze”.
La contestazione sollevata dall attiene sia al Parte_1
difetto del requisito della residenza fiscale in Italia, che costituisce il presupposto per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
sia alla carenza nella dichiarazione presentata degli elementi rilevanti per il riconoscimento del contributo, dovendosi ritenere indiscutibile che si deve fare riferimento alla posizione di , in quanto CP_1
intestataria di ditta individuale.
Con riguardo al primo punto, l'art 2 del Testo Unico imposte sul reddito, prevede che : “ Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”
pag. 12/17 Come evidenziato dall'appellante, a fronte della iscrizione all'AIRE a decorrere dal 16 giugno 2020, l'appellata è stata residente nel territorio italiano per 166 giorni, per cui non può ravviarsi la residenza per la maggior parte dell'anno, vale a dire per un periodo di 183 oppure 184 giorni.
Tuttavia, il richiamo della citata norma non solo alla residenza, ma anche al domicilio, da intendersi come luogo in cui si sviluppano in via principale le relazione personali, impone di esaminare gli elementi addotti dalla ricorrente per dimostrare di avere vissuto ed operato in Italia per alcuni periodi anche in epoca successiva alla iscrizione all'AIRE, come sarebbe comprovato dai biglietti relativi ai viaggi Helsinki- Milano del 10
e 11 giugno 2020; Milano Helsinki del 30 agosto 2020; ed Helsinki -
Milano del 22 novembre 2020 da valutarsi unitamente alla dichiarazione a firma di della segreteria della Università di Turku, Per_3
attestante che ella era stata autorizzata a lavorare da casa per il periodo
10 giugno -30 agosto 2020 e dal 22 novembre al gennaio 2021.
Se tali elementi sono atti a dimostrare la presenza in Italia della CP_1
anche in epoca successiva all'iscrizione all'AIRE, non di meno le generiche dichiarazioni rese dal teste , che si è limitato a Tes_1
dichiarare che nel corso del 2020 aveva collaborato con l'appellata, senza tuttavia fornire indicazioni può dettagliate e dando peraltro atto che un lavoro , per il quale erano intercorse trattative, non era stato infine affidato dal committente , non permettono tuttavia di ritenere provato che l'appellata abbia svolto nel corso del 2020 attività imprenditoriale per mezzo della ditta individuale di cui era intestataria, contemporaneamente all'attività di ricerca svolta per l . Va peraltro aggiunto Parte_3
pag. 13/17 che dalla documentazione dimessa non risulta l'effettiva conclusione di alcun contratto.
A fronte di tale quadro indiziario, la mera presenza in Italia, e specificatamente nel trentino, della appellata, che avrebbe alloggiato sia presso un conoscente, sia presso il teste, che anche su tale aspetto non è stato circostanziato, non può essere valorizzata come elemento decisivo per dimostrare che l'appellata sia stata per la maggior parte del 2020 quanto meno domiciliata in Italia, nei termini indicati dalla normativa di riferimento.
In ogni caso, deve prendersi atto che per il periodo di CP_1
imposta 2020 aveva depositato dichiarazione dei redditi in data 2 settembre 2021, e quindi entro il termine previsto per la concessione del contributo, e successivamente dichiarazione integrativa in data
18.11.2021.
Tuttavia ad una attenta analisi del documento 3 dimesso dalla ricorrente emerge che in data 2 settembre 2021 era stato trasmesso un documento recante esclusivamente i dati della contribuente, la quale tuttavia non aveva compilato ed allegato nessuno dei “quadri”.
Con la dichiarazione integrativa inviata in data 18.11.2021 il contribuente
Part Par aveva dichiarato di aver compilato ed allegato i quadri RR, , .
Come ricordato anche dal Tribunale , la Suprema Corte con un indirizzo consolidato ha affermato : “In tema di dichiarazione dei redditi, la presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale contenente i dati necessari per l'individuazione del contribuente, che risulta essere stata accettata dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo e senza l'indicazione di errori
pag. 14/17 bloccanti, è equiparabile alla presentazione di una dichiarazione in bianco, giacché l'omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione dell'imponibile non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione e, quindi, l'ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere detta omissione.” ( Cass. n. 21472 /2024).
Tuttavia, l'art 3 del DM 12 novembre 2021, che ha dettato i requisiti per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'art 1 commi da 16 a 27 di cui al DL 73/2021 convertito nella L 106/2021 , dopo avere previsto che
“ Per poter ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, i soggetti interessati devono aver presentato, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020”, al comma secondo ha statuito che “ Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, commi 25 e 25-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.”
Dal momento che la dichiarazione tempestivamente presentata è priva di qualsiasi dichiarazione utile a determinare (in qualsiasi importo) il reddito della contribuente relativamente al 2020, che costituiva elemento indispensabile per accertare la differenza rispetto al reddito di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi maturati nel 2019 , ne consegue che non avrebbe potuto invocare a tale fine i dati presenti CP_1
pag. 15/17 nella dichiarazione integrativa , come effettivamente effettuato con la istanza del contributo. Tale profilo appare dirimente , tanto da esonerare la Corte dall'esame della dichiarazione integrativa , pur dovendosi dare atto che coglie nel segno la difesa dell nel rilevare Parte_1
che anche in tale documento manca la indicazione dei redditi, essendo i quadri stati redatti in modo incompleto.
Alla luce delle evidenziate considerazioni, deve concludersi che non sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per il riconoscimento a favore di del contributo ai sensi dell'art 1 commi 16-27 DL CP_1
73/2021 convertito in legge L 106/2021; per cui la relativa domanda va respinta .
Ai sensi dell'art 91c.p.c. la appellata va condannata alla rifusione delle spese del grado a favore di di entrambi i gradi che, Parte_1
ai sensi del DM 147/2022 applicando lo scaglione fra € 5200,01 a €
26.000,00 entro cui è ricompreso il valore della domanda, si liquidano: per il primo grado in euro 919,00 per la “fase di studio”, euro 777,00 per la
“fase introduttiva”, euro 1000,00 per la fase trattazione ed € 1701,00 per la fase decisoria, e quindi complessivamente in € 4397,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
e per il presente grado in euro 1100,00 per la fase studio, euro 921,00 per la fase introduttiva , euro 1000,00 per la fase trattazione (come ribadito da Cass 8561/223 e Cass. 28627/2023) ed euro 1100,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente in euro
4121,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e dell'importo di iscrizione a ruolo, prenotato a debito .
P.Q.M.
pag. 16/17 La Corte d'Appello, definitivamete pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. Parte_1
509/2024 , rigetta la domanda proposta da;
CP_1
condanna a rifondere all' le spese del CP_1 Parte_1
doppio grado che liquida per il primo in euro in € 4397,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
e per il presente in euro
4121,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre spese di iscrizione a ruolo , prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 6/05/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 115/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promossa con atto di citazione notificato in data 31 maggio 2024 da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO appellante
e
(C.F. CONTUMACE CP_1 C.F._1
appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere il ricorso avversario, accertando che nessun contributo è dovuto da parte dell . Parte_1
Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 26 febbraio 2022,
in qualità di titolare della ditta individuale “POSA CP_1
ARTIGIANA DI RUGGERA LUCIA”, chiedeva che si accertasse il proprio diritto a percepire un contributo nella misura di € 14.240,10, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con conseguente condanna al pagamento da parte di Parte_1
del relativo importo;
con vittoria di spese e compensi di lite,
[...]
oltre accessori come per legge.
Premesso che la domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario e che era competente per territorio il Tribunale di Trento ai sensi dell'art 20 ultima parte c.p.c., nel merito allegava che nel 2017 aveva intrapreso attività di impresa nel commercio poi estesa anche a lavori di edilizia specializzati, il cui fatturato nel 2019 era stato pari ad euro 63.771,00; tuttavia il sopraggiungere della crisi dovuta alla pandemia da COVID-19 aveva determinato una crisi di liquidità della ricorrente, che non era riuscita a produrre reddito, per cui nell'anno 2020 erano stati dichiarati redditi pari a zero(0,00), come emergeva dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 (doc. 3) presentata in data 02.09.2021 cui aveva fatto seguito il deposito di dichiarazione integrativa in data 18.11.2021 per correggere alcuni errori formali (principalmente la mancata sottoscrizione).
Faceva presente che aveva beneficiato di altre erogazioni: un bonus INPS pari ad € 1.000 nell'aprile 2020; due aiuti a fondo perduto da parte dell'Agenzia delle Entrate (contributi ex legge 69/21 e conseguente
“Automatico” ex dl 73/21) pari ad € 3.188 ognuno (per un totale di €
pag. 2/17 6.376); due aiuti da parte della Provincia Autonoma di Trento per complessivi € 7.000.
Allegava inoltre di avere presentato in data 27.12.2021, vale a dire un giorno prima della scadenza del termine, l'istanza per il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, commi da 16 a 27 (c.d. “contributo perequativo”) di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni-bis) , che aveva come base di calcolo i dati fiscali relativi alle annate 2019 e
2020. Lamentava che il contributo perequativo non le era stato riconosciuto da parte dell che aveva addotto, con Parte_1
motivazione molto succinta che “risultano incoerenti i dati contabili indicati nell'istanza con le informazioni desumibili dalle dichiarazioni presentate”, come riportato nel documento d.d.30.12.2021(doc. 8).
Deduceva di trovarsi nelle condizioni di legge per beneficiare del contributo per l'importo di euro 14.240,10, che poteva essere determinato con una operazione matematica, nelle misura pari alla differenza fra il reddito 2019 e quello del 2020, detratti i contributi già percepiti;
su tale somma, pari ad euro 47.467,00 si applicava la percentuale del 30% di cui al citato decreto ministeriale (d.d. 12 novembre
2021), per cui si otteneva come risultato finale la somma di euro
14.240,10.
Si costituiva eccependo in via preliminare il difetto Parte_1
di giurisdizione del giudice ordinario, a favore del Giudice tributario .
Nel merito, contestava che la ricorrente avesse i requisiti per ottenere il contributo, ricordando che l'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge
25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n.106, aveva introdotto un contributo a fondo perduto per i soggetti pag. 3/17 esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto avessero conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Precisava che tale contributo spettava a condizione che vi fosse stato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2019.
Osservava che la contribuente era iscritta all'AIRE dal 16 giugno 2020 con residenza in Finlandia, pertanto alla data di presentazione dell'istanza non possedeva il requisito della residenza nel territorio dello Stato.
Rilevava che l'art. 2 del TUIR individua i criteri di collegamento con il territorio, in presenza dei quali il soggetto deve considerarsi fiscalmente residente in Italia e stabilisce il limite temporale entro cui devono sussistere le condizioni di domicilio o residenza, prevedendo che l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, il domicilio civilistico e la residenza devono sussistere “per la maggior parte del periodo d'imposta”, per cui affinchè una persona fisica si consideri fiscalmente residente in Italia, deve sussistere un legame effettivo e non provvisorio del potenziale contribuente con il territorio italiano, che dipende dal fatto che la persona mantenga, per la maggior parte del periodo d'imposta, l'iscrizione all'anagrafe, il proprio domicilio o la propria residenza in Italia, per un periodo di 183 o 184 giorni, a seconda che l'anno sia normale o bisestile. Dal momento che la contribuente, essendo stata iscritta all'AIRE dal 16 giugno 202, era stata residente nel territorio italiano per 166 giorni, non poteva considerarsi pag. 4/17 fiscalmente residente nel territorio italiano per l'anno di imposta 2020 e non era tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il medesimo anno di imposta. In ogni caso, evidenziava che la ricorrente aveva presentato in data 2.9.2021 solamente il frontespizio della dichiarazione dei redditi PF per l'anno 2020 non esponendo alcun reddito;
mentre il successivo 18.11.2021 aveva presentato dichiarazione integrativa con alcuni quadri compilati peraltro a zero. Deduceva che il termine di presentazione della dichiarazione per usufruire del contributo in parola era inderogabilmente fissato al 30.09.2021 e che per espressa previsione del
DM 12 novembre 2021 non avevano rilevanza ai fini della determinazione del contributo i dati indicati dalla ricorrente come base di calcolo in quanto desunti dalla dichiarazione integrativa, dal momento che era stato compilato solamente il frontespizio di quelle depositata il 2 settembre
2021 . Contestava anzi che la seconda potesse essere qualificata come
“dichiarazione integrativa” non potendo essere attribuita tale natura esclusivamente in ragione del fatto che era stata barrata dalla contribuente la relativa casella, in quanto la dichiarazione precedente non conteneva quadri compilati, per cui la successiva non poteva correggere errori o integrare il contenuto della dichiarazione in precedenza presentata. Alla luce di tali elementi concludeva che, in difetto dei requisiti previsti dalla normativa, nessun contributo a fondo perduto potesse essere riconosciuto alla ricorrente.
Con sentenza n 509/ 2024 del 9 maggio 2024, il Tribunale di Trento in accoglimento della domanda , accertato che in qualità di CP_1
titolare della ditta individuale “POSA ARTIGIANA DI RUGGERA
LUCIA” con sede in Altavalle (TN) - via Gronda n. 8, aveva diritto a pag. 5/17 percepire ai sensi dell'art. 1 co. da 16 a 27 D.L. n. 73/2021, un contributo pari ad € 14.240,10, condannava l a pagare tale Parte_1
importo oltre ad interessi dalla data di presentazione dell'istanza
(27.12.2021) al pagamento effettivo;
condannava la resistente alla rifusione delle spese del grado.
In via preliminare respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
al contempo affermava la competenza per territorio del
Tribunale di Trento ai sensi dell'art 20 ultima parte c.p.c. in quanto la domanda aveva ad oggetto un credito determinabile in base ai criteri di calcolo indicati dalla normativa.
Nel merito, rilevava la estrema genericità delle motivazioni addotte da parte dell' per respingere la domanda, avendo Parte_1
addotto che risultavano “incoerenti i dati contabili indicati nell'istanza con le informazioni desumibili dalle dichiarazioni presentate;
prendeva atto che la resistente nella comparsa di risposta aveva esplicitato che le ragioni sottese a tale decisione erano costituite dal tardivo deposito della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2020, avvenuta oltre il termine di legge del 30.09.2021, nonché dal difetto del requisito della residenza in
Italia della parte istante.
Quanto al primo elemento, osservava che : la ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2020 in data
02.09.2021, e quindi nel rispetto del termine, che era stato prorogato del
30.09.2021; in detta dichiarazione, non avendo la ricorrente percepito alcun reddito nell'anno 2020, erano stati indicati redditi per € 0,00 (v. doc.
3); avendo tuttavia omesso, in tale dichiarazione dei redditi, di apporre una “X” nei campi “RR”, “RS” e “LM”, aveva presentato in data pag. 6/17 18.11.2021 dichiarazione integrativa correttamente compilata, difforme da quella precedente unicamente con riguardo ai campi anzidetti, senza tuttavia riportare redditi in aumento. Escludeva quindi che la presenza di tali vizi formali nella dichiarazione dei redditi presentata in data
02.09.2021 potesse essere preclusiva. Ricordava che le integrazioni, ancorché pervenute in data successiva al 30.09.2021, avevano rilevanza ai fini della concessione del contributo ai sensi del D.M. Ministero dell'Economia dd. 12.11.2021, ad eccezione del caso in cui le rettifiche fossero tali da determinare un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultate dalla dichiarazione trasmessa in termini, fattispecie che tuttavia non ricorreva nello specifico dal momento che anche la dichiarazione integrativa indicava redditi percepiti pari ad € 0,00.
Reputava infondato anche il secondo rilievo, con cui era contestato il difetto di residenza. In primo luogo, individuava la contribuente non nella persona fisica, ma nell'impresa individuale Controparte_2
, avente sede legale in Altavalle (TN) - via Gronda n. 8, che
[...]
quindi aveva sempre svolto la propria attività sul territorio nazionale.
In secondo luogo prendeva atto che , quantunque iscritta all'AIRE in data
16.06.2020, quale persona fisica, oltre a mantenere in Italia CP_1
il proprio indirizzo e soprattutto quello della sua impresa, aveva trascorso negli anni 2020-2021 oltre il 50% dell'anno in Italia, come si evinceva dai biglietti aerei (trasferimenti di Italia a Finlandia e viceversa) degli anni
2019 e 2020 e dalla dichiarazione della dott.ssa dell'Università Per_1
di Turku, la quale aveva espressamente autorizzato la ricorrente a rimanere in Italia durante la sua esperienza di ricerca (v. docc. 14, 15, 16, 18, 19 e
20). Ricordava inoltre che il teste , artigiano già dipendente Tes_1
pag. 7/17 della confermando i capitoli di prova di parte ricorrente, aveva CP_1
dichiarato che nel periodo 16.06.2020-31.12.2021 aveva CP_1
mantenuto in Italia la sede principale dei suoi affari ed interessi personali, nonché la sua dimora abituale;
nel corso dell'anno 2020 aveva vissuto presso l'appartamento messo a sua disposizione dall'amico e medico curante dott. mentre nei periodi in cui la ricorrente non Persona_2
aveva occupato detto immobile, aveva abitato in Altavalle (TN) - via
Gronda n. 8, unitamente al teste;
aveva inoltre aggiunto che la CP_2
“andava e veniva dalla Finlandia ma non ricordo con esattezza i periodi nei quali la stessa si fermava in Finlandia. Ricordo che in alcune occasioni sono personalmente andato a prendere la stessa all'aeroporto di
Malpensa. Ricordo che lavorava all'Università”.
Alla luce della documentazione prodotta e della testimonianza acquisita, il Tribunale riteneva provato che l'impresa individuale aveva sempre mantenuto la propria sede effettiva in Italia, svolgendo l'attività esclusivamente sul territorio nazionale e che ancorché CP_1
iscritta all'AIRE in data 16.06.2020, negli anni 2020-2021 aveva trascorso oltre il 50% dell'anno in Italia, ovvero presso l'immobile del dott. Per_2
in Segonzano (TN) o in Altavalle (TN), unitamente al Pt_2
Accertava quindi l'esistenza dei presupposti richiesti per la concessione del contributo, liquidato nell'importo indicato dalla ricorrente .
Con atto di citazione notificato il 31 maggio 2024, proponeva appello chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il Parte_1
rigetto della domanda proposta da con vittoria di spese del CP_1
doppio grado.
pag. 8/17 Con ordinanza del 4 dicembre 2024 veniva dichiarata la contumacia dell'appellata a cui l'atto di citazione in appello era stato notificato ritualmente alla pec del difensore domiciliatario avv. Matteo Pallanch.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui Parte_1
ha ravvisato i requisiti richiesti per accedere al contributo perequativo previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio
2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n.106, che ha introdotto un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto avessero conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro, a condizione che vi fosse stato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.Fa presente che con provvedimento del 29/11/2021 il Direttore dell Parte_1
aveva disciplinato le modalità operative per la richiesta del contributo in questione tra le quali era richiesto l'esercizio di una delle attività indicate
(impresa, arte o professione, attività agricola) e la residenza nel territorio dello Stato. Ricorda che l'Amministrazione aveva dimostrato che la contribuente era iscritta all'AIRE dal 16 giugno 2020 con residenza in
Finlandia, pertanto alla data di presentazione dell'istanza non possedeva il pag. 9/17 requisito della residenza nel territorio dello Stato. Lamenta che il
Tribunale ha operato una applicazione non corretta delle norme che disciplinano l'AIRE.
Esclude che le circostanze riferite dal teste e quelle documentate nel corso della istruttoria possano essere sufficienti a superare il dato emergente dalla domanda di iscrizione all'AIRE presentata dalla appellata.
Ricordato come l'anno di riferimento è il 2020 , afferma che sono ininfluenti di biglietti aerei relativi a viaggi del 2019 ovvero del 2021 al pari di quanto riferito per tali annualità dal teste . Pertanto non Tes_1
essendo fiscalmente residente in Italia, non era tenuta alla CP_2
presentazione di alcuna dichiarazione dei redditi per il 2020.
In ogni caso sottolinea che la dichiarazione fiscale inizialmente presentata conteneva solamente il frontespizio con i dati anagrafici della contribuente mentre era priva dei quadri relativi ai dati reddituali , ragione per cui non era idonea a integrare l'altro requisito di legge richiesto per l'accesso al contributo perequativo, ovvero il peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2019. Afferma che analoghe considerazioni dovevano essere formulate in relazione alla dichiarazione successiva presentata il
18/11/2021 che non conteneva i dati necessari per la valutazione della spettanza del contributo in questione;
sottolinea che contrariamente a quanto affermato in sentenza , i quadri compilati dalla contribuente non riportavano un reddito pari a € 0; infatti la contribuente avrebbe dovuto indicare i ricavi/compensi conseguiti nell'anno 2020, ma il dato non è stato riportato e l'apposito campo (precisamente quadro LM rigo 22) non risulta pag. 10/17 compilato. Pertanto, la dichiarazione non riportava un dato necessario per verificare il peggioramento dell'impresa; né era pensabile che la contribuente, anche prima dell'inizio della pandemia, nell'anno 2020, e fino alla richiesta di iscrizione all'AIRE, non avesse conseguito alcun ricavo.
Censura come errata anche l'affermazione secondo cui il contributo non sarebbe stato richiesto dalla persona fisica ma dalla ditta individuale , dal momento che da un punto di vista civile e fiscale non c'è separazione tra la persona fisica e la ditta individuale, in quanto non è possibile l'esercizio di un'attività sotto forma di ditta individuale prescindendo dal titolare persona fisica. Aggiunge che la contribuente, per sua stessa ammissione, si trovava in Finlandia per svolgere un'attività di ricerca presso la locale Università e non risultano dipendenti o preposti della ditta individuale in Italia che possano aver svolto per suo conto l'attività dell'impresa, che non aveva quindi conseguito alcun ricavo nell'anno 2020 anche prima che intervenisse la pandemia. Contesta infine l'attendibilità della deposizione del teste , che quindi non poteva essere assunta come prova Tes_1
dell'esercizio dell'attività di impresa da parte della ditta individuale;
osserva che dalle dichiarazioni rese emergeva che la presenza sul territorio dello Stato della contribuente, come ospite di conoscenti, era finalizzata al compimento dell'attività di ricerca autorizzata dall'Università estera;
né il teste aveva confermato lo svolgimento dell'attività di impresa da parte della ditta individuale della richiedente.
Il motivo è fondato e va quindi accolto
La domanda proposta da riguarda il contributo a fondo CP_1
perduto , disciplinato dall'art 1 commi 16-27 DL 73/2021, convertito nella pag. 11/17 L 106/2021 , riconosciuto “a favore di tutti i soggetti che svolgono attività
d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.” a condizione che
“ vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze”.
La contestazione sollevata dall attiene sia al Parte_1
difetto del requisito della residenza fiscale in Italia, che costituisce il presupposto per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
sia alla carenza nella dichiarazione presentata degli elementi rilevanti per il riconoscimento del contributo, dovendosi ritenere indiscutibile che si deve fare riferimento alla posizione di , in quanto CP_1
intestataria di ditta individuale.
Con riguardo al primo punto, l'art 2 del Testo Unico imposte sul reddito, prevede che : “ Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”
pag. 12/17 Come evidenziato dall'appellante, a fronte della iscrizione all'AIRE a decorrere dal 16 giugno 2020, l'appellata è stata residente nel territorio italiano per 166 giorni, per cui non può ravviarsi la residenza per la maggior parte dell'anno, vale a dire per un periodo di 183 oppure 184 giorni.
Tuttavia, il richiamo della citata norma non solo alla residenza, ma anche al domicilio, da intendersi come luogo in cui si sviluppano in via principale le relazione personali, impone di esaminare gli elementi addotti dalla ricorrente per dimostrare di avere vissuto ed operato in Italia per alcuni periodi anche in epoca successiva alla iscrizione all'AIRE, come sarebbe comprovato dai biglietti relativi ai viaggi Helsinki- Milano del 10
e 11 giugno 2020; Milano Helsinki del 30 agosto 2020; ed Helsinki -
Milano del 22 novembre 2020 da valutarsi unitamente alla dichiarazione a firma di della segreteria della Università di Turku, Per_3
attestante che ella era stata autorizzata a lavorare da casa per il periodo
10 giugno -30 agosto 2020 e dal 22 novembre al gennaio 2021.
Se tali elementi sono atti a dimostrare la presenza in Italia della CP_1
anche in epoca successiva all'iscrizione all'AIRE, non di meno le generiche dichiarazioni rese dal teste , che si è limitato a Tes_1
dichiarare che nel corso del 2020 aveva collaborato con l'appellata, senza tuttavia fornire indicazioni può dettagliate e dando peraltro atto che un lavoro , per il quale erano intercorse trattative, non era stato infine affidato dal committente , non permettono tuttavia di ritenere provato che l'appellata abbia svolto nel corso del 2020 attività imprenditoriale per mezzo della ditta individuale di cui era intestataria, contemporaneamente all'attività di ricerca svolta per l . Va peraltro aggiunto Parte_3
pag. 13/17 che dalla documentazione dimessa non risulta l'effettiva conclusione di alcun contratto.
A fronte di tale quadro indiziario, la mera presenza in Italia, e specificatamente nel trentino, della appellata, che avrebbe alloggiato sia presso un conoscente, sia presso il teste, che anche su tale aspetto non è stato circostanziato, non può essere valorizzata come elemento decisivo per dimostrare che l'appellata sia stata per la maggior parte del 2020 quanto meno domiciliata in Italia, nei termini indicati dalla normativa di riferimento.
In ogni caso, deve prendersi atto che per il periodo di CP_1
imposta 2020 aveva depositato dichiarazione dei redditi in data 2 settembre 2021, e quindi entro il termine previsto per la concessione del contributo, e successivamente dichiarazione integrativa in data
18.11.2021.
Tuttavia ad una attenta analisi del documento 3 dimesso dalla ricorrente emerge che in data 2 settembre 2021 era stato trasmesso un documento recante esclusivamente i dati della contribuente, la quale tuttavia non aveva compilato ed allegato nessuno dei “quadri”.
Con la dichiarazione integrativa inviata in data 18.11.2021 il contribuente
Part Par aveva dichiarato di aver compilato ed allegato i quadri RR, , .
Come ricordato anche dal Tribunale , la Suprema Corte con un indirizzo consolidato ha affermato : “In tema di dichiarazione dei redditi, la presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale contenente i dati necessari per l'individuazione del contribuente, che risulta essere stata accettata dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo e senza l'indicazione di errori
pag. 14/17 bloccanti, è equiparabile alla presentazione di una dichiarazione in bianco, giacché l'omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione dell'imponibile non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione e, quindi, l'ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere detta omissione.” ( Cass. n. 21472 /2024).
Tuttavia, l'art 3 del DM 12 novembre 2021, che ha dettato i requisiti per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'art 1 commi da 16 a 27 di cui al DL 73/2021 convertito nella L 106/2021 , dopo avere previsto che
“ Per poter ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, i soggetti interessati devono aver presentato, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020”, al comma secondo ha statuito che “ Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, commi 25 e 25-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.”
Dal momento che la dichiarazione tempestivamente presentata è priva di qualsiasi dichiarazione utile a determinare (in qualsiasi importo) il reddito della contribuente relativamente al 2020, che costituiva elemento indispensabile per accertare la differenza rispetto al reddito di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi maturati nel 2019 , ne consegue che non avrebbe potuto invocare a tale fine i dati presenti CP_1
pag. 15/17 nella dichiarazione integrativa , come effettivamente effettuato con la istanza del contributo. Tale profilo appare dirimente , tanto da esonerare la Corte dall'esame della dichiarazione integrativa , pur dovendosi dare atto che coglie nel segno la difesa dell nel rilevare Parte_1
che anche in tale documento manca la indicazione dei redditi, essendo i quadri stati redatti in modo incompleto.
Alla luce delle evidenziate considerazioni, deve concludersi che non sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per il riconoscimento a favore di del contributo ai sensi dell'art 1 commi 16-27 DL CP_1
73/2021 convertito in legge L 106/2021; per cui la relativa domanda va respinta .
Ai sensi dell'art 91c.p.c. la appellata va condannata alla rifusione delle spese del grado a favore di di entrambi i gradi che, Parte_1
ai sensi del DM 147/2022 applicando lo scaglione fra € 5200,01 a €
26.000,00 entro cui è ricompreso il valore della domanda, si liquidano: per il primo grado in euro 919,00 per la “fase di studio”, euro 777,00 per la
“fase introduttiva”, euro 1000,00 per la fase trattazione ed € 1701,00 per la fase decisoria, e quindi complessivamente in € 4397,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
e per il presente grado in euro 1100,00 per la fase studio, euro 921,00 per la fase introduttiva , euro 1000,00 per la fase trattazione (come ribadito da Cass 8561/223 e Cass. 28627/2023) ed euro 1100,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente in euro
4121,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e dell'importo di iscrizione a ruolo, prenotato a debito .
P.Q.M.
pag. 16/17 La Corte d'Appello, definitivamete pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. Parte_1
509/2024 , rigetta la domanda proposta da;
CP_1
condanna a rifondere all' le spese del CP_1 Parte_1
doppio grado che liquida per il primo in euro in € 4397,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
e per il presente in euro
4121,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre spese di iscrizione a ruolo , prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 6/05/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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