TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/07/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione consensuale n. 1257/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
10.12.1981, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Moira Plicanti, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Aulla (MS), Via della Resistenza n. 52 / ax e (Cod. Fisc. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
06.08.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sarah Dell'Accantera, in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte ex art. 473 bis, 51, comma 2, secondo inciso, c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
10.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.05.2025 dinanzi al Tribunale di Massa,
[...]
e , generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale, esponendo:
2 di aver contratto tra loro matrimonio civile in IC NA (MS), il giorno 09.07.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di detto Comune dell'anno
2022, al n. 6, parte I;
che dalla loro relazione coniugale sono nati, rispettivamente il 26.12.2014 e il Pers 03.12.2021, i figli minori o;
Per_1 che, nel corso del tempo, il rapporto coniugale si è deteriorato, essendo divenuta intollerabile la convivenza tra gli stessi ricorrenti.
Questi ultimi hanno quindi chiesto concordemente pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni trascritte in atto introduttivo. Il P.M. notiziato del procedimento, con nota in data 28.05.2025, ha apposto il visto, senza tuttavia spiegare intervento.
La causa è pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda come formulata congiuntamente dai coniugi.
La concorde dichiarazione dei coniugi di non intendersi conciliare e l'insistenza nell'accoglimento del ricorso valgono a dimostrare che la convivenza tra i medesimi è divenuta intollerabile, sussistendo quindi il presupposto per la separazione personale.
Le condizioni concordate e trascritte in ricorso, ribadite con note scritte ex art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025, risultano conformi alla legge, in riferimento all'affidamento condiviso, alla collocazione residenziale (presso la casa familiare, da assegnare alla Sig.ra ex art. 337 Pt_2 sexies c.c., quale genitore collocatario della prole) ed al regime di visita dei figli minori da parte del padre (quale genitore non collocatario), rispondenti all'interesse degli stessi minori ed aderenti al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia, oltre che rispettose dell'habitat ed alle abitudini di vita della medesima prole;
così come la concordata contribuzione al mantenimento dei figli da parte del padre e la compartecipazione entrambi i genitori, al 50% ciascuno, alle spese straordinarie alla medesima inerenti si configurano congrue ed aderenti al principio di proporzionalità, in
3 rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e reddituali (ex artt. 148 e 316 bis c.p.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura della pronuncia giudiziale oggetto di domanda e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473 bis-51, c. 4, c.p.c.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, in riferimento al matrimonio civile dagli stessi contratto in
IC NA (MS), il giorno 09.07.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di detto Comune dell'anno 2022, al n. 6, parte I alle seguenti condizioni:
- 1) I Sigg.ri e vivranno separati, con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto, liberi di fissare dove vorranno la loro residenza, salvo obbligo di darsene reciproca comunicazione in caso di variazione della stessa.
- 2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con Persona_3 Persona_4 residenza e dimora prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in IC
NA;
- 3) La casa coniugale, sita in IC NA (MS), Via della Chiesa n. 1, in comproprietà dei coniugi al 50%, è assegnata Sig. , con gli arredi che la Parte_2 compongono, quale genitore collocatario dei figli, la quale avrà diritto di abitazione sino a che vi risiederanno i figli.
- 4) I Sigg.ri e , in conformità al reciproco impegno Parte_3 Parte_2 dagli stessi assunto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza, come da piano genitoriale allegato al ricorso.
4 Pers
- 5) Il padre potrà vedere ed avere con sé i figli e liberamente, il tutto previo Per_1 congruo (24 ore precedenti) preavviso alla madre, in modo da permettere l'organizzazione delle trasferte sia al padre che ai minori.
Indicativamente, il padre avrà con sé i figli a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera con la precisazione che tali incontri si svolgeranno presso la casa familiare finché il padre non avrà reperito un'immobile appropriato per le esigenze dei figli, nonché due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lunedì e venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00.
- 6) Durante le festività i minori trascorreranno, salvo, in ogni caso, diverso accordo con i coniugi: ad anni alterni, la cena del 24 con il padre e il pranzo del 25 e con la madre e la cena del 31 con la madre e il pranzo del 1 con il padre mentre il 6 gennaio il pranzo con la madre e la cena con il padre;
se uno dei genitori vorrà trascorrere le festività altrove, i figli trascorreranno ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni trascorreranno pranzo con il padre e cena con la madre.
- 7) I figli trascorreranno con il padre almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
- 8) I minori trascorreranno, altresì, il giorno del proprio compleanno ad anni alterni, il pranzo con il padre e la cena con la madre, salvo impegni scolastici e salvo diverso accordo tra i coniugi.
- 9) Il padre corrisponderà alla madre, per il mantenimento dei figli minori, l'assegno periodico di € 400,00 (€ 200,00, per ciascun figlio) da versare entro il giorno 30 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida del C.N.F. in materia, recepite del Tribunale adito con protocollo allegato al ricorso;
- 10) Il contributo al mantenimento sarà corrisposto entro il giorno 30 di ciascun mese a mezzo accredito sul conto corrente bancario N. 2991977 intestato alla sig.ra Pt_2
, acceso presso Banca Mediolanum IBAN [...].
[...]
5 - 11) Al fine di evitare ai figli un eventuale trauma e/o sensazione d disagio, i Sigg.ri e , in conformità all'impegno reciprocamente assunto, Parte_2 Parte_1 non present3ranno i figli ai rispettivi compagni, come tali, almeno fino a quando la relazione intrapresa da ciascun genitore non si riveli realmente stabile e significativa.
Resta preclusa ad eventuali nuovi compagni di entrambi i genitori, in particolare della madre che ivi abita assieme ai figli, di acconsentire l'ingresso e la dimora nell'abitazione coniugale in comproprietà con l'altro coniuge.
- 12) Il Sig. dovrà versare alla Sig.ra la quota mensile in misura Pt_1 Parte_2 del 50% del mutuo ipotecario della casa coniugale sita in IC NA, Via Chiesa n.1, che resterà in comproprietà dei coniugi.
- 13) Saranno a carico della Sig.ra tutte le spese per l'immobile, incluse utenze e Pt_2 spese condominiali per le famiglie con figli a carico, sarà attribuito in ragione del 50% ciascuno ai genitori.
- 14) L'assegno unico universale sarà attribuito a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno.
- 15) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle stesse;
le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- 16) L'autovettura targata GW467WZ marca Peugeot 3008, intestata alla Sig.ra Pt_2 resterà di proprietà e in uso alla medesima che si farà carico di tutti i costi ad essa relativi;
- 17) L'autovettura targata FL034WK modello Audi A3 intestata al signor resterà Pt_1 di proprietà ed in uso al medesimo che si farà carico di tutti i costi ad essa relativi.
Dà atto che ricorrenti si sono prestati reciprocamente il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio ed hanno, altresì, espresso il proprio consenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità individuale dei minori, con l'indicazione, sul medesimo, dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori, salva espressa delega sottoscritta da entrambi i genitori stessi.
6 Dà atto che i Sigg.ri e hanno concordemente Parte_1 Parte_4 dichiarato che nulla è reciprocamente dovuto, essendo essi entrambi economicamente autosufficienti, ed, altresì, che tutti i rapporti di natura economica già in essere tra di loro, ivi compresi i rapporti bancari con contestuale chiusura del conto corrente cointestato, sono già stati regolati, e che gli stessi non hanno più alcuna pretesa da avanzare l'uno nei confronti dell'altro.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Massa, il 10.07.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
7