Articolo 6 della Legge 27 novembre 1956, n. 1407
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 gennaio 1957
Art. 6.
L'articolo 53 del citato testo unico e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria o nella riserva, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita all'atto del collocamento in detta posizione, a condizione che essi abbiano conseguito il diritto a pensione ordinaria".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957