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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/10/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 2931/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA FA,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. comma 3 c.p.c.
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'avv. IAQUINANDI GOFFREDO C.F._2
Attori nei confronti di difesa COtroparte_1 dall'avv. LEPORE GIUSEPPE
non costituita COtroparte_2
COvenuti con la chiamata in causa di difesa dall'avv. CAJANI COtroparte_3
PIER LO
Terzo chiamato
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. All'udienza del 15/07/2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis
1. In via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutività delle impugnate Cartelle di
Pagamento distinte dai nn. 06820230087540306001 e 06820230087540306002;
2. Nel merito, accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare, dichiarare nulle ed improduttive di effetti giuridici le impugnate Cartelle di Pagamento distinte dai nn.
06820230087540306001 e 06820230087540306002;
3. Dichiarare che i convenuti/opposti non hanno titolo per agire in via esecutiva nei confronti dei sigg.ri e , per le somme portate dalle Parte_2 Parte_1 suddette, impugnate Cartelle di Pagamento;
4. COdannare altresì i convenuti, in solido, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Impugna integralmente le avverse conclusioni.
Salvis iuribus”
*
Per COtroparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
[… omissis …]
Nel merito:
- respingere le domande ed eccezioni spiegate dagli opponenti Sig.ri e Parte_1
in quanto inammissibili e non opponibili a e, in ogni Parte_2 CP_4 caso, in quanto infondate e, comunque, non provate per i motivi di cui in narrativa e, per
l'effetto, confermare le cartelle di pagamento opposte, ovvero condannare in ogni caso gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle somme dalle stesse portate.
In via riconvenzionale
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda degli opponenti, accertare e dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il terzo chiamato,
a manlevare e tenere indenne da ogni COtroparte_5 CP_4 perdita e/o danno e/o costo che la stessa dovesse subire in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione, anche a titolo di spese di lite del presente giudizio;
2 - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda degli opponenti, accertare e dichiarare che il terzo chiamato è tenuto alla ripetizione delle somme liquidate a titolo di perdita da e, per l'effetto, condannare la CP_4 alla restituzione in favore di della COtroparte_5 CP_4 somma di € 630.259,46 con valuta 21.02.2022 oltre interessi successivi al tasso legale sino alla effettiva restituzione, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del giudizio”
*
Per COtroparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nel merito in via principale
-rigettare le domande svolte da nei confronti di , in quanto infondate in CP_6 CP_7 fatto e diritto;
in via subordinata
-per quanto occorrente, rigettare l'opposizione svolta dai sigg.ri Parte_3 limitatamente alle eccezioni inerenti la nullità/inefficacia/invalidità delle fideiussioni;
in ogni caso
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
CO atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato a mezzo pec in data
19/04/2024 ad ed a COtroparte_8 [...]
e COtroparte_9 Parte_1
proponevano opposizione avverso le Cartelle di Pagamento distinte Parte_2 dai nn. 06820230087540306001 e 06820230087540306002 con cui intimava a CP_8 ciascuno di essi il pagamento della somma di €.630.265,34 a seguito della comunicazione di COtr surroga da parte dei ed avente la seguente causale “garanzia liquidata L. 662/96 -
Avviso 7347-801900 del 07/11/2022 garanzia liquidata L. 662/96 comunicazione surroga COtr per escussione garanzia sulla pos. n. 801900”.
3 Premettevano che la loro posizione debitoria originava dalle fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società Parte_4 oggi in fallimento, nei confronti della (già , nella COtroparte_5 CP_10 COtr cui posizione creditoria era poi succeduta per effetto della surrogazione legale ex art. 1203 c.c. che si era verificata in conseguenza dell'escussione della garanzia rilasciata dal
Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), legge 23.12.1996, n. 662. COtr aveva quindi azionato il credito per mezzo del COcessionario.
A sostegno della spiegata opposizione eccepivano in sintesi quanto segue:
i. l'illegittimità della riscossione esattoriale in quanto avviata in difetto di un preesistente titolo esecutivo, essendo le fideiussioni prestate nulle, annoverando nel loro testo clausole
“del tutto coincidenti con quelle distinte dai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 del 02/05/2005 della Banca d'Italia” e precisamente delle “ c.d. clausole di "reviviscenza" (art. 2 del modello A. 2003), di "rinuncia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c." (art. 6 del modello) e di "sopravvivenza" (art. 8 del modello)”, a nulla rilevando che le suddette garanzie fossero state prestate successivamente al periodo attenzionato dall'Autorità antitrust;
ii. l'illegittimità della fideiussione omnibus prestata a garanzia dell'intera somma del mutuo chirografario pari ad euro 1.000.000,00, concesso alla debitrice principale dalla
[...]
, stante il dispositivo dell'art.
4.4 D.M. 23.09.2005 essendo il predetto COtroparte_3 mutuo garantito dal Fondo di Garanzia legge n. 23/12/96 n. 662, , in COtroparte_1 misura pari all'80% e quindi la fideiussione bancaria rientrava tra le garanzie vietate dal summenzionato D.M. in copresenza alla garanzia del Fondo;
COtr iii. l'assenza di un titolo esecutivo che consentisse a di procedere all'iscrizione a
Ruolo delle somme, in considerazione della natura privatistica del credito vantato, derivante da contratto di finanziamento e di fideiussione racchiusi in una scrittura privata, ove il Ruolo assumeva solo la natura di precetto, permanendo la necessità di munirsi di un autonomo e precedente titolo esecutivo
Chiedevano quindi, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività delle Cartelle impugnate e, nel merito, la loro revoca e la declaratoria di improduttività di effetti stante la mancanza di valido titolo esecutivo. COtr
rimaneva contumace mentre si costitutiva in giudizio la quale, contestata CP_8 ogni avversa deduzione, eccezione e produzione, chiedeva preliminarmente disporsi ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa di per essere COtroparte_11
4 dalla stessa manlevata in caso di accoglimento dell'opposizione e, nel merito, l'integrale rigetto dell'opposizione stante l'infondatezza in quanto:
i. con riguardo all'asserita nullità/invalidità delle cartelle di pagamento e quindi all'asserita illegittimità della procedura di riscossione mediante ruolo perché avviata in difetto di un preesistente titolo esecutivo, l'eccezione era destituita di fondamento non trovando l'azione COt esecutiva il proprio titolo nel contratto di finanziamento sottoscritto da e la debitrice principale, avendo, di contro, il credito “ad oggetto il recupero dell'intervento agevolativo concesso all'operazione finanziaria dal Fondo di Garanzia ex L. n. 662/96, e cioè delle COtr somme che nella sua veste di gestore del Fondo, ha versato all'Istituto finanziatore a titolo di liquidazione della perdita, così come espressamente chiarito dall'art. 2 co. 4 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20/06/2005”;
ii. solo il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e gli eventuali fideiussori, aveva natura privatistica in quanto fondato sul contratto di COtr finanziamento mentre quello che si instaurava tra in qualità di gestore del Fondo,
l'impresa beneficiaria ed i suoi garanti, aveva natura pubblicistica, essendo fondato sulla garanzia prevista dalla L. n. 662/96 e sulla surroga legale di cui all' art. 2 co. 4 del D.M. del
20/06/2005;
iii. l'inopponibilità all'opposta delle eccezioni relative alle garanzie sottoscritte dagli opponenti con la banca finanziatrice, essendo la garanzia pubblicata prestata dal Fondo ex L.
662/96 del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la e il soggetto CP_1 debitore e i suoi eventuali garanti ed in ogni caso l'infondatezza di tali eccezioni.
Si costitutiva anche la terza chiamata chiedendo il rigetto sia delle domande avanzate COtr dagli opponenti, sia della domanda di manleva avanzata da deducendo ed eccependo a sostegno:
i. l'improcedibilità delle eccezioni inerenti ai contratti di garanzia essendo già pendenti due giudizi1 tra gli opponenti e la terza chiamata vertenti su “tutte questioni inerenti i rapporti tra le parti, ivi compresa la denunciata nullità e illegittimità delle fideiussioni e la ritenuta liberazione dei garanti”, istando per la propria estromissione dal presente giudizio;
5 ii. che gli odierni opponenti avrebbero dovuto, in ogni caso, limitare le contestazioni mosse COtr in questa sede ad ed a alla sola questione inerente alla supposta illegittimità CP_8 dell'iscrizione a ruolo per la riscossione esattoriale delle somme corrisposte dal Fondo di
Garanzia ex Lg. N. 662/96 per asserita carenza di apposito titolo esecutivo e non riproporre domande ed eccezioni che erano già al vaglio di altri Tribunali;
iii. l'insussistenza dei presupposti che legittimavano la chiamata in manleva e di restituzione COtr svolta da in quanto “il rapporto negoziale per il quale si è chiesto l'intervento del
Fondo è il contratto di mutuo chirografario, che non è stato oggetto di alcuna censura né da parte dei garanti, né della debitrice principale;
parimenti la procedura per l'attivazione della garanzia è stata correttamente introdotta e proseguita” e, stante in ogni caso,
l'infondatezza nel merito di tutte le eccezioni svolte dagli opponenti relativamente ai contratti di fideiussione.
Rigettata con ordinanza riservata del 10.04.2025, da intendersi qui riportata, l'istanza cautelare e l'istanza di esibizione avanzata dagli opponenti;
ritenuta quindi la causa matura per la decisione, all'udienza del 15.07.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in riserva.
*
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento
Preliminarmente deve rilevarsi che tutte le contestazioni/eccezioni afferenti la validità COt delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni opponenti a favore di sono, da un lato, del tutto irrilevanti in questa sede, non avendo parte opponente avanzato alcuna domanda nei confronti dell'istituto di credito che, infatti, è stato chiamato in causa da parte opposta la quale risulta sfornita di qualsivoglia legittimazione passiva su dette eccezioni;
dall'altro, inammissibili trattandosi delle medesime doglianze inerenti a fatti antecedenti al titolo di formazione giudiziale (sentenza di questo Tribunale n. 783/2024 pubblicata il 6.03.2024 che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo), e relativamente ai quali risultano già pendenti due giudizi e precisamente:
a. quello avanti il Tribunale delle Imprese di Milano, a seguito di riassunzione, sulla domanda di accertamento della nullità, totale o parziale, per violazione dell'art. 2 L. n. 287 del 1990, delle fideiussioni, conclusosi con sentenza del 10.07.2025 che ha integralmente COt rigettato le domande avanzate dagli opponenti (cfr. doc. prodotto il 15.07.2025 da;
b. quello avanti la Corte d'Appello di Milano, a seguito di impugnazione della suddetta sentenza n.783/2024, la quale ha rigettato l'istanza di sospensiva avanzata dagli odierni
6 opponenti, ritenendo quindi insussistente il fumus bonis iuri del gravame (cfr. doc. 7 COt fascicolo .
E' noto infatti che attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.
In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo (cfr. Cass. n. 24471/2024; Cass.
n. 16664/2000 nonché da ultimo Trib. Reggio Calabria sent. n. 419/2025).
Ne consegue che ogni censura afferente al rapporto di finanziamento va sollevata nell'ambito di distinto giudizio, non potendo le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica intercorrente tra la società finanziata, i fideiussori e la banca incidere sulla procedura di riscossione tramite ruolo (cfr. ex multis, Tribunale di Milano, 09 gennaio 2023 n. 107; Trib.
Avellino, sent. n. 642/2023), né in questa sede può essere opposta all'istituto di credito alcuna eccezione inerente il credito originario.
Ciò posto, deve ritenersi che il thema decidendum della presente opposizione esecutiva, stanti le domande svolte dagli opponenti, vada quindi circoscritto all'accertamento della asserita illegittimità della riscossione esattoriale in quanto asseritamente avviata in difetto di un preesistente titolo esecutivo in considerazione della sostenuta natura privatistica del COtr credito vantato da e della necessità quindi di procedere, per il recupero dei crediti come quello in questione, ”mediante la riscossione coattiva come previsto sia dall'art 9 del d.lvo
n.123/1998, sia dall'art.
8-bis D.L. 3/2015, convertito con modificazioni in L. n. 33/2015”. COtr COt
In primo luogo deve ritenersi circostanza non contestata che ha versato a a mezzo di bonifico con valuta 22.02.2022, l'importo di €.630.259,46 in forza della garanzia del Fondo Pubblico ex Legge n.662/96, da valersi sul contratto di mutuo chirografario n. COt 10/1245622 (cfr. doc. 5 .
7 In secondo luogo merita osservarsi che quando l'Istituto mutuante richiede, per effetto dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento garantito, l'attivazione del
Fondo, il Comitato di Gestione, previo accertamento dell'effettiva mancata restituzione del dovuto, è tenuto a deliberare il provvedimento di liquidazione della perdita e ciò sulla base di riscontro operato unicamente in funzione di quanto offerto documentalmente dalla medesima banca all'atto dell'escussione della garanzia pubblica, atteso che il gestore opposto
è terzo rispetto alle parti del sottostante contratto di finanziamento. COtr
quindi, è tenuto a liquidare la perdita, sulla base delle dichiarazioni rese dalla banca finanziatrice e dell'autenticità degli atti prodotti da quest'ultima. COtr
Nel caso di specie il credito oggetto della surroga di deve ritenersi provato alla luce della copiosa documentazione dalla stessa prodotta (cfr. in particolare doc.1 richiesta di agevolazione da parte della doc. 2 domanda Parte_5 COt ammissione di alla garanzia pubblica;
doc. 3 delibera ammissione garanzia;
doc. 7 e 6 comunicazione avvenuta erogazione del finanziamento e relativo contatto;
doc. 10 richiesta di attivazione del Fondo di garanzia;
doc. 12 copia delle fideiussioni sottoscritte dagli COt opponenti;
doc. 15 comunicazione di surroga da parte di e invito al pagamento).
Passando quindi all'esame delle contestazione di parte opponente circa l'illegittimità della riscossione, le stesse sono prive di fondamento considerato quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità cui dà continuità la recentissima ordinanza della Cassazione n.
9678/2025 che, ritenendo pienamente legittima la riscossione esattoriale dei crediti garantiti dai fideiussori ed erogati alle piccole o medie imprese, ha ribadito tanto la natura COtr pubblicistica del credito in surroga di quanto, conseguentemente, l'inesistenza dell'obbligo di preventiva costituzione di un titolo esecutivo giudiziale, così motivando: “Il
Collegio stima di dover dare continuità all'orientamento secondo cui 'In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la COtroparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999' (Cass., 3, n.1005 del 16/1/2023); 'In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n.
8 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente'.
E' proprio dalla natura pubblica del rapporto e della disciplina da applicare che emerge la chiara volontà del legislatore di far ricadere sul Fondo Pubblico stesso e sul debitore principale, e non sul sistema bancario, le conseguenze dell'inadempimento del debitore e per realizzare questo obiettivo il legislatore ha concepito un meccanismo che prevede la prestazione di una garanzia “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” da parte del Fondo
Pubblico in favore delle banche, escutibile sul solo presupposto dell'inadempimento da parte dell'impresa finanziata, a prescindere dall'accertamento giudiziale della sussistenza del credito (in tal senso Trib. Ancona, 13.09.2021, n.1062).
Il presupposto dell'esecuzione non è quindi, il rapporto di debito-credito tra gli odierni opponenti e la banca, bensì soltanto il credito di chi agisce in rivalsa avendo corrisposto la COtr somma oggetto di garanzia. Peraltro a fronte del diritto di ottenere dai debitori e dai garanti il rimborso delle somme pagate a seguito dell'escussione subita, non è però legittimato a chiamare in giudizio l'istituto di credito in manleva poiché a quest'ultimo non può essere opposta alcuna eccezione inerente il credito originario, in virtù della funzione pubblica attribuita dalla legge.
In conclusione è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale ed è sufficiente, ai fini del recupero delle somme, la notifica della cartella.
Alla luce di quanto precede l'opposizione va rigettata;
il rigetto comporta il conseguente assorbimento della domanda riconvenzionale di condanna formulata in via subordinata da COtr nei confronti dell'istituto mutuante.
9 COtr
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra parte opponete e nulla dovendo essere disposto nei confronti di stante la mancata costituzione, esse CP_8 seguono la soccombenza dell'opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi in cui si è articolato il giudizio, ad esclusione della fase istruttoria e decisionale, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova e di deposito di memorie conclusionali. COtr
Quanto, invece, alla regolamentazione delle spese di lite tra e la terza chiamata, le COtr stesse vanno poste a carico della chiamante , in adesione del condivisibile orientamento di altri Tribunali secondo cui “il , a fronte del diritto di ottenere CP_1 dai debitori esecutati il rimborso delle somme pagate a seguito dell'escussione subita, di contro, non è neppure legittimata a chiamare in giudizio la in manleva poiché non CP_1 può essere opposta alla banca alcuna eccezione inerente il credito originario, in virtù della funzione pubblica attribuita dalla legge. L'alterazione di un simile meccanismo da parte del creditore che escuta abusivamente la garanzia può solo originare una pretesa risarcitoria nei confronti del creditore procedente o da parte del debitore inadempiente che ha già subito la procedura di recupero da parte dell'Istituto garante e nei limiti in cui ha corrisposto gli importi non dovuti o da parte dello stesso Istituto garante che ha pagato gli importi non dovuti e nei limiti in cui non li ha recuperati dal debitore. E ciò perché la garanzia prestata dalla banca operante come gestore del Fondo Pubblico di Garanzia ex L.
n. 662/96 ha natura incondizionata” (cfr. sent. Trib. Avellino n. 1307/2025); in applicazione del su indicato D.M. e tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna e in solido, al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese COtroparte_1 processuali che liquida in € 18.420,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.;
10 3. condanna l'opposta COtroparte_1 alla rifusione, in favore della terza chiamata COtroparte_3 delle spese di lite, che liquida in € 15.400,00 per compensi professionali, oltre
[...] rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza il 03/10/2025
Il Giudice
dott.ssa IA FA
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Precisamente il giudizio di appello avanti alla Corte d'Appello di Milano avverso la sentenza n. 783/24 di questo Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha accolto integralmente le domande di CO e condannato gli opponenti al pagamento dell'importo complessivo di €.392.950,36=, oltre interessi ed il giudizio avanti il Tribunale di Milano – Sezione Imprese (causa R.G.N.42469/22), a seguito di riassunzione, e volto all'accertamento della nullità totale o parziale delle fideiussioni per asserita violazione della L.n. 287 del 1990,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA FA,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. comma 3 c.p.c.
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'avv. IAQUINANDI GOFFREDO C.F._2
Attori nei confronti di difesa COtroparte_1 dall'avv. LEPORE GIUSEPPE
non costituita COtroparte_2
COvenuti con la chiamata in causa di difesa dall'avv. CAJANI COtroparte_3
PIER LO
Terzo chiamato
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. All'udienza del 15/07/2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis
1. In via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutività delle impugnate Cartelle di
Pagamento distinte dai nn. 06820230087540306001 e 06820230087540306002;
2. Nel merito, accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare, dichiarare nulle ed improduttive di effetti giuridici le impugnate Cartelle di Pagamento distinte dai nn.
06820230087540306001 e 06820230087540306002;
3. Dichiarare che i convenuti/opposti non hanno titolo per agire in via esecutiva nei confronti dei sigg.ri e , per le somme portate dalle Parte_2 Parte_1 suddette, impugnate Cartelle di Pagamento;
4. COdannare altresì i convenuti, in solido, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Impugna integralmente le avverse conclusioni.
Salvis iuribus”
*
Per COtroparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
[… omissis …]
Nel merito:
- respingere le domande ed eccezioni spiegate dagli opponenti Sig.ri e Parte_1
in quanto inammissibili e non opponibili a e, in ogni Parte_2 CP_4 caso, in quanto infondate e, comunque, non provate per i motivi di cui in narrativa e, per
l'effetto, confermare le cartelle di pagamento opposte, ovvero condannare in ogni caso gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle somme dalle stesse portate.
In via riconvenzionale
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda degli opponenti, accertare e dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il terzo chiamato,
a manlevare e tenere indenne da ogni COtroparte_5 CP_4 perdita e/o danno e/o costo che la stessa dovesse subire in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione, anche a titolo di spese di lite del presente giudizio;
2 - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda degli opponenti, accertare e dichiarare che il terzo chiamato è tenuto alla ripetizione delle somme liquidate a titolo di perdita da e, per l'effetto, condannare la CP_4 alla restituzione in favore di della COtroparte_5 CP_4 somma di € 630.259,46 con valuta 21.02.2022 oltre interessi successivi al tasso legale sino alla effettiva restituzione, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del giudizio”
*
Per COtroparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nel merito in via principale
-rigettare le domande svolte da nei confronti di , in quanto infondate in CP_6 CP_7 fatto e diritto;
in via subordinata
-per quanto occorrente, rigettare l'opposizione svolta dai sigg.ri Parte_3 limitatamente alle eccezioni inerenti la nullità/inefficacia/invalidità delle fideiussioni;
in ogni caso
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
CO atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato a mezzo pec in data
19/04/2024 ad ed a COtroparte_8 [...]
e COtroparte_9 Parte_1
proponevano opposizione avverso le Cartelle di Pagamento distinte Parte_2 dai nn. 06820230087540306001 e 06820230087540306002 con cui intimava a CP_8 ciascuno di essi il pagamento della somma di €.630.265,34 a seguito della comunicazione di COtr surroga da parte dei ed avente la seguente causale “garanzia liquidata L. 662/96 -
Avviso 7347-801900 del 07/11/2022 garanzia liquidata L. 662/96 comunicazione surroga COtr per escussione garanzia sulla pos. n. 801900”.
3 Premettevano che la loro posizione debitoria originava dalle fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società Parte_4 oggi in fallimento, nei confronti della (già , nella COtroparte_5 CP_10 COtr cui posizione creditoria era poi succeduta per effetto della surrogazione legale ex art. 1203 c.c. che si era verificata in conseguenza dell'escussione della garanzia rilasciata dal
Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), legge 23.12.1996, n. 662. COtr aveva quindi azionato il credito per mezzo del COcessionario.
A sostegno della spiegata opposizione eccepivano in sintesi quanto segue:
i. l'illegittimità della riscossione esattoriale in quanto avviata in difetto di un preesistente titolo esecutivo, essendo le fideiussioni prestate nulle, annoverando nel loro testo clausole
“del tutto coincidenti con quelle distinte dai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 del 02/05/2005 della Banca d'Italia” e precisamente delle “ c.d. clausole di "reviviscenza" (art. 2 del modello A. 2003), di "rinuncia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c." (art. 6 del modello) e di "sopravvivenza" (art. 8 del modello)”, a nulla rilevando che le suddette garanzie fossero state prestate successivamente al periodo attenzionato dall'Autorità antitrust;
ii. l'illegittimità della fideiussione omnibus prestata a garanzia dell'intera somma del mutuo chirografario pari ad euro 1.000.000,00, concesso alla debitrice principale dalla
[...]
, stante il dispositivo dell'art.
4.4 D.M. 23.09.2005 essendo il predetto COtroparte_3 mutuo garantito dal Fondo di Garanzia legge n. 23/12/96 n. 662, , in COtroparte_1 misura pari all'80% e quindi la fideiussione bancaria rientrava tra le garanzie vietate dal summenzionato D.M. in copresenza alla garanzia del Fondo;
COtr iii. l'assenza di un titolo esecutivo che consentisse a di procedere all'iscrizione a
Ruolo delle somme, in considerazione della natura privatistica del credito vantato, derivante da contratto di finanziamento e di fideiussione racchiusi in una scrittura privata, ove il Ruolo assumeva solo la natura di precetto, permanendo la necessità di munirsi di un autonomo e precedente titolo esecutivo
Chiedevano quindi, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività delle Cartelle impugnate e, nel merito, la loro revoca e la declaratoria di improduttività di effetti stante la mancanza di valido titolo esecutivo. COtr
rimaneva contumace mentre si costitutiva in giudizio la quale, contestata CP_8 ogni avversa deduzione, eccezione e produzione, chiedeva preliminarmente disporsi ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa di per essere COtroparte_11
4 dalla stessa manlevata in caso di accoglimento dell'opposizione e, nel merito, l'integrale rigetto dell'opposizione stante l'infondatezza in quanto:
i. con riguardo all'asserita nullità/invalidità delle cartelle di pagamento e quindi all'asserita illegittimità della procedura di riscossione mediante ruolo perché avviata in difetto di un preesistente titolo esecutivo, l'eccezione era destituita di fondamento non trovando l'azione COt esecutiva il proprio titolo nel contratto di finanziamento sottoscritto da e la debitrice principale, avendo, di contro, il credito “ad oggetto il recupero dell'intervento agevolativo concesso all'operazione finanziaria dal Fondo di Garanzia ex L. n. 662/96, e cioè delle COtr somme che nella sua veste di gestore del Fondo, ha versato all'Istituto finanziatore a titolo di liquidazione della perdita, così come espressamente chiarito dall'art. 2 co. 4 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20/06/2005”;
ii. solo il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e gli eventuali fideiussori, aveva natura privatistica in quanto fondato sul contratto di COtr finanziamento mentre quello che si instaurava tra in qualità di gestore del Fondo,
l'impresa beneficiaria ed i suoi garanti, aveva natura pubblicistica, essendo fondato sulla garanzia prevista dalla L. n. 662/96 e sulla surroga legale di cui all' art. 2 co. 4 del D.M. del
20/06/2005;
iii. l'inopponibilità all'opposta delle eccezioni relative alle garanzie sottoscritte dagli opponenti con la banca finanziatrice, essendo la garanzia pubblicata prestata dal Fondo ex L.
662/96 del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la e il soggetto CP_1 debitore e i suoi eventuali garanti ed in ogni caso l'infondatezza di tali eccezioni.
Si costitutiva anche la terza chiamata chiedendo il rigetto sia delle domande avanzate COtr dagli opponenti, sia della domanda di manleva avanzata da deducendo ed eccependo a sostegno:
i. l'improcedibilità delle eccezioni inerenti ai contratti di garanzia essendo già pendenti due giudizi1 tra gli opponenti e la terza chiamata vertenti su “tutte questioni inerenti i rapporti tra le parti, ivi compresa la denunciata nullità e illegittimità delle fideiussioni e la ritenuta liberazione dei garanti”, istando per la propria estromissione dal presente giudizio;
5 ii. che gli odierni opponenti avrebbero dovuto, in ogni caso, limitare le contestazioni mosse COtr in questa sede ad ed a alla sola questione inerente alla supposta illegittimità CP_8 dell'iscrizione a ruolo per la riscossione esattoriale delle somme corrisposte dal Fondo di
Garanzia ex Lg. N. 662/96 per asserita carenza di apposito titolo esecutivo e non riproporre domande ed eccezioni che erano già al vaglio di altri Tribunali;
iii. l'insussistenza dei presupposti che legittimavano la chiamata in manleva e di restituzione COtr svolta da in quanto “il rapporto negoziale per il quale si è chiesto l'intervento del
Fondo è il contratto di mutuo chirografario, che non è stato oggetto di alcuna censura né da parte dei garanti, né della debitrice principale;
parimenti la procedura per l'attivazione della garanzia è stata correttamente introdotta e proseguita” e, stante in ogni caso,
l'infondatezza nel merito di tutte le eccezioni svolte dagli opponenti relativamente ai contratti di fideiussione.
Rigettata con ordinanza riservata del 10.04.2025, da intendersi qui riportata, l'istanza cautelare e l'istanza di esibizione avanzata dagli opponenti;
ritenuta quindi la causa matura per la decisione, all'udienza del 15.07.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in riserva.
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L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento
Preliminarmente deve rilevarsi che tutte le contestazioni/eccezioni afferenti la validità COt delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni opponenti a favore di sono, da un lato, del tutto irrilevanti in questa sede, non avendo parte opponente avanzato alcuna domanda nei confronti dell'istituto di credito che, infatti, è stato chiamato in causa da parte opposta la quale risulta sfornita di qualsivoglia legittimazione passiva su dette eccezioni;
dall'altro, inammissibili trattandosi delle medesime doglianze inerenti a fatti antecedenti al titolo di formazione giudiziale (sentenza di questo Tribunale n. 783/2024 pubblicata il 6.03.2024 che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo), e relativamente ai quali risultano già pendenti due giudizi e precisamente:
a. quello avanti il Tribunale delle Imprese di Milano, a seguito di riassunzione, sulla domanda di accertamento della nullità, totale o parziale, per violazione dell'art. 2 L. n. 287 del 1990, delle fideiussioni, conclusosi con sentenza del 10.07.2025 che ha integralmente COt rigettato le domande avanzate dagli opponenti (cfr. doc. prodotto il 15.07.2025 da;
b. quello avanti la Corte d'Appello di Milano, a seguito di impugnazione della suddetta sentenza n.783/2024, la quale ha rigettato l'istanza di sospensiva avanzata dagli odierni
6 opponenti, ritenendo quindi insussistente il fumus bonis iuri del gravame (cfr. doc. 7 COt fascicolo .
E' noto infatti che attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.
In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo (cfr. Cass. n. 24471/2024; Cass.
n. 16664/2000 nonché da ultimo Trib. Reggio Calabria sent. n. 419/2025).
Ne consegue che ogni censura afferente al rapporto di finanziamento va sollevata nell'ambito di distinto giudizio, non potendo le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica intercorrente tra la società finanziata, i fideiussori e la banca incidere sulla procedura di riscossione tramite ruolo (cfr. ex multis, Tribunale di Milano, 09 gennaio 2023 n. 107; Trib.
Avellino, sent. n. 642/2023), né in questa sede può essere opposta all'istituto di credito alcuna eccezione inerente il credito originario.
Ciò posto, deve ritenersi che il thema decidendum della presente opposizione esecutiva, stanti le domande svolte dagli opponenti, vada quindi circoscritto all'accertamento della asserita illegittimità della riscossione esattoriale in quanto asseritamente avviata in difetto di un preesistente titolo esecutivo in considerazione della sostenuta natura privatistica del COtr credito vantato da e della necessità quindi di procedere, per il recupero dei crediti come quello in questione, ”mediante la riscossione coattiva come previsto sia dall'art 9 del d.lvo
n.123/1998, sia dall'art.
8-bis D.L. 3/2015, convertito con modificazioni in L. n. 33/2015”. COtr COt
In primo luogo deve ritenersi circostanza non contestata che ha versato a a mezzo di bonifico con valuta 22.02.2022, l'importo di €.630.259,46 in forza della garanzia del Fondo Pubblico ex Legge n.662/96, da valersi sul contratto di mutuo chirografario n. COt 10/1245622 (cfr. doc. 5 .
7 In secondo luogo merita osservarsi che quando l'Istituto mutuante richiede, per effetto dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento garantito, l'attivazione del
Fondo, il Comitato di Gestione, previo accertamento dell'effettiva mancata restituzione del dovuto, è tenuto a deliberare il provvedimento di liquidazione della perdita e ciò sulla base di riscontro operato unicamente in funzione di quanto offerto documentalmente dalla medesima banca all'atto dell'escussione della garanzia pubblica, atteso che il gestore opposto
è terzo rispetto alle parti del sottostante contratto di finanziamento. COtr
quindi, è tenuto a liquidare la perdita, sulla base delle dichiarazioni rese dalla banca finanziatrice e dell'autenticità degli atti prodotti da quest'ultima. COtr
Nel caso di specie il credito oggetto della surroga di deve ritenersi provato alla luce della copiosa documentazione dalla stessa prodotta (cfr. in particolare doc.1 richiesta di agevolazione da parte della doc. 2 domanda Parte_5 COt ammissione di alla garanzia pubblica;
doc. 3 delibera ammissione garanzia;
doc. 7 e 6 comunicazione avvenuta erogazione del finanziamento e relativo contatto;
doc. 10 richiesta di attivazione del Fondo di garanzia;
doc. 12 copia delle fideiussioni sottoscritte dagli COt opponenti;
doc. 15 comunicazione di surroga da parte di e invito al pagamento).
Passando quindi all'esame delle contestazione di parte opponente circa l'illegittimità della riscossione, le stesse sono prive di fondamento considerato quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità cui dà continuità la recentissima ordinanza della Cassazione n.
9678/2025 che, ritenendo pienamente legittima la riscossione esattoriale dei crediti garantiti dai fideiussori ed erogati alle piccole o medie imprese, ha ribadito tanto la natura COtr pubblicistica del credito in surroga di quanto, conseguentemente, l'inesistenza dell'obbligo di preventiva costituzione di un titolo esecutivo giudiziale, così motivando: “Il
Collegio stima di dover dare continuità all'orientamento secondo cui 'In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la COtroparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999' (Cass., 3, n.1005 del 16/1/2023); 'In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n.
8 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente'.
E' proprio dalla natura pubblica del rapporto e della disciplina da applicare che emerge la chiara volontà del legislatore di far ricadere sul Fondo Pubblico stesso e sul debitore principale, e non sul sistema bancario, le conseguenze dell'inadempimento del debitore e per realizzare questo obiettivo il legislatore ha concepito un meccanismo che prevede la prestazione di una garanzia “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” da parte del Fondo
Pubblico in favore delle banche, escutibile sul solo presupposto dell'inadempimento da parte dell'impresa finanziata, a prescindere dall'accertamento giudiziale della sussistenza del credito (in tal senso Trib. Ancona, 13.09.2021, n.1062).
Il presupposto dell'esecuzione non è quindi, il rapporto di debito-credito tra gli odierni opponenti e la banca, bensì soltanto il credito di chi agisce in rivalsa avendo corrisposto la COtr somma oggetto di garanzia. Peraltro a fronte del diritto di ottenere dai debitori e dai garanti il rimborso delle somme pagate a seguito dell'escussione subita, non è però legittimato a chiamare in giudizio l'istituto di credito in manleva poiché a quest'ultimo non può essere opposta alcuna eccezione inerente il credito originario, in virtù della funzione pubblica attribuita dalla legge.
In conclusione è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale ed è sufficiente, ai fini del recupero delle somme, la notifica della cartella.
Alla luce di quanto precede l'opposizione va rigettata;
il rigetto comporta il conseguente assorbimento della domanda riconvenzionale di condanna formulata in via subordinata da COtr nei confronti dell'istituto mutuante.
9 COtr
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra parte opponete e nulla dovendo essere disposto nei confronti di stante la mancata costituzione, esse CP_8 seguono la soccombenza dell'opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi in cui si è articolato il giudizio, ad esclusione della fase istruttoria e decisionale, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova e di deposito di memorie conclusionali. COtr
Quanto, invece, alla regolamentazione delle spese di lite tra e la terza chiamata, le COtr stesse vanno poste a carico della chiamante , in adesione del condivisibile orientamento di altri Tribunali secondo cui “il , a fronte del diritto di ottenere CP_1 dai debitori esecutati il rimborso delle somme pagate a seguito dell'escussione subita, di contro, non è neppure legittimata a chiamare in giudizio la in manleva poiché non CP_1 può essere opposta alla banca alcuna eccezione inerente il credito originario, in virtù della funzione pubblica attribuita dalla legge. L'alterazione di un simile meccanismo da parte del creditore che escuta abusivamente la garanzia può solo originare una pretesa risarcitoria nei confronti del creditore procedente o da parte del debitore inadempiente che ha già subito la procedura di recupero da parte dell'Istituto garante e nei limiti in cui ha corrisposto gli importi non dovuti o da parte dello stesso Istituto garante che ha pagato gli importi non dovuti e nei limiti in cui non li ha recuperati dal debitore. E ciò perché la garanzia prestata dalla banca operante come gestore del Fondo Pubblico di Garanzia ex L.
n. 662/96 ha natura incondizionata” (cfr. sent. Trib. Avellino n. 1307/2025); in applicazione del su indicato D.M. e tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna e in solido, al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese COtroparte_1 processuali che liquida in € 18.420,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.;
10 3. condanna l'opposta COtroparte_1 alla rifusione, in favore della terza chiamata COtroparte_3 delle spese di lite, che liquida in € 15.400,00 per compensi professionali, oltre
[...] rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza il 03/10/2025
Il Giudice
dott.ssa IA FA
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Precisamente il giudizio di appello avanti alla Corte d'Appello di Milano avverso la sentenza n. 783/24 di questo Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha accolto integralmente le domande di CO e condannato gli opponenti al pagamento dell'importo complessivo di €.392.950,36=, oltre interessi ed il giudizio avanti il Tribunale di Milano – Sezione Imprese (causa R.G.N.42469/22), a seguito di riassunzione, e volto all'accertamento della nullità totale o parziale delle fideiussioni per asserita violazione della L.n. 287 del 1990,